Common use of DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ Clause in Contracts

DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ. A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 17, punto 7) - Esclusioni, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti, a sinistro risarcibile a termine di polizza. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo stesso con il minimo di Euro 5.000,00 che resterà a carico dell’Assicurato; • in nessun caso la Società risarcirà, per ogni anno assicurativo, somma superiore a Euro 150.000,00.

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DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ. A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 17, punto 7) - Esclusioni, la La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti, a sinistro risarcibile a termine di polizza. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo stesso con il minimo di Euro 5.000,00 che resterà a carico dell’Assicurato; • in nessun caso la Società risarcirà, per ogni anno assicurativo, somma superiore a Euro 150.000,00.

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DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ. A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 17, punto 7) - Esclusioni, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti, a sinistro risarcibile a termine di polizza. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo stesso con il minimo di Euro 5.000,00 che resterà a carico dell’Assicurato; in nessun caso la Società risarcirà, per ogni anno assicurativo, somma superiore a Euro 150.000,00.. •

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