DATA DEL SINISTRO Clausole campione
DATA DEL SINISTRO. Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, si considera:
a) nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, la data del primo evento che ha o avrebbe dato origine al diritto al risarcimento;
b) nei casi di opposizione a sanzioni amministrative, la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione;
c) nei rimanenti casi, la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’Assicurato, della controparte o di un terzo.
DATA DEL SINISTRO. Fermo quanto previsto all’art. 15.1 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO per “
DATA DEL SINISTRO. Fermo quanto previsto all’art. 19.1 DENUNCIA DEL SINISTRO – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO per “
DATA DEL SINISTRO. La data del sinistro è quella nella quale si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l'intervento chirurgico ambulatoriale, il ricovero domiciliare o altre prestazioni sanitarie assicurate. La Società effettua, nei limiti del massimale annuo, il rimborso delle spese indipendentemente dal fatto che siano sostenute nel corso di annualità assicurative diverse da quella del sinistro e comunque non oltre un anno dalla scadenza del contratto.
DATA DEL SINISTRO. Fermo quanto previsto all’art. 11.1 DENUNCIA DEL SINISTRO – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO, per “data del sinistro” si intende la data nella quale si verificano gli eventi indicati alla definizione di sinistro.
DATA DEL SINISTRO. Per “data in cui si è verificato il sinistro” si intende il giorno in cui si è verificato il ricovero o l’intervento chirurgico in day hospital/day surgery o l’intervento chirurgico ambulatoriale; per le prestazioni extra ricovero si intende la data della prima prestazione sanitaria erogata.
DATA DEL SINISTRO. Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio.
DATA DEL SINISTRO. Fermo quanto previsto al precedente Art. 2.16 per “
DATA DEL SINISTRO. Fermo quanto previsto all’ art. 3.2 DECORRENZA DELLA GARANZIA - CARENZE, per “data del sinistro” si intende la data nella quale si verificano gli eventi indicati alla definizione di sinistro. La Società, nei limiti del massimale annuo, paga le spese indipendentemente dal fatto che siano soste- nute nel corso di annualità assicurative diverse da quella del sinistro e comunque non oltre un anno dalla scadenza della polizza. Qualora la polizza sia sostituita da copertura analoga presso altra Compagnia, tutte le prestazioni erogate successivamente alla scadenza contrattuale non saranno più a carico della Società.
DATA DEL SINISTRO. Per “data in cui si è verificato il sinistro” si intende il giorno in cui si è verificato il ricovero indennizzabile a termini di polizza; per le prestazioni extraricovero si intende la data della prima prestazione sanitaria erogata.