Data di conclusione del contratto. Il presente contratto si intende concluso al momento del pagamento del premio da parte del Contraente (la data di conclusione coincide con la data di sottoscrizione come definita).
Data di conclusione del contratto. Il presente contratto si intende concluso al momento del pagamento del premio da parte del Contraente. Fermo quanto stabilito nelle rispettive sezioni per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla data indicata nel “Certificato di Assicurazione” alla voce “Data di effetto della copertura”, a condizione che il contratto sia stato regolarmente concluso ai sensi del paragrafo precedente
Data di conclusione del contratto. 400 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro o dalla data del verbale di consegna dei lavori del primo contratto applicativo se precedente.
Data di conclusione del contratto. Il contratto è stato aggiudicato in seguito a determinazione n. 737 del 29/07/2019.
Data di conclusione del contratto. Giorni n. 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Data di conclusione del contratto presumibilmente al 31.12.2019, in ottemperanza all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2019, recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136” che prevede che gli interventi in esso ricompresi siano contrattualizzati entro il 30 settembre e le rispettive risorse siano impiegate, per la Regione Sardegna, entro il 31 dicembre 2019;
Data di conclusione del contratto. Non prevedibile;
Data di conclusione del contratto. Presuntivamente entro il 31/03/2019;
Data di conclusione del contratto. Il contratto è stato aggiudicato in seguito a determinazione n. 827 del 09/09/2019.
Data di conclusione del contratto. L’Assicurazione si intende conclusa al momento del pagamento del Premio da parte del Contraente. In nessun caso la presente Xxxxxxx potrà essere rinnovata tacitamente. Art. 14 — Modifiche dell’Assicurazione