Decadenza della licenza Clausole campione

Decadenza della licenza. 1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art 8, dispone la decadenza della licenza nel caso: a) il titolare venga a perdere uno dei requisiti previsti dall'art. 10 comma 1 lettere b) e c); b) il titolare incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi; c) il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno; 2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.
Decadenza della licenza. 1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, dispone la decadenza della licenza nel caso: a. il titolare venga a perdere uno dei requisiti previsti dall'art.13 nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria; b. il titolare incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi; c. il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno; d. il concessionario del taxi di scorta violi le norme di cui all'art. 8; 2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.
Decadenza della licenza. 1. La licenza è soggetta a decadenza nei seguenti casi: a) per mancato inizio o ripresa del servizio nei termini stabiliti dagli artt. 19 comma 1 e 19 bis del presente regolamento; b) per avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori di sospensione della licenza di esercizio nell’arco di un quinquennio; c) per fallimento del titolare della licenza. 2. La decadenza, che opera di diritto, è dichiarata con provvedimento del Dirigente del Settore comunale competente. 3. L’ufficio comunale competente comunica la decadenza all’ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Decadenza della licenza. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all’art.7, dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art.15. La decadenza viene comunicata all’Ufficio Provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca della licenza.
Decadenza della licenza. Art. 37 - Revoca della licenza Art. 38 - Rinuncia alla licenza
Decadenza della licenza. 1. L'avvenuta irrogazione nell'arco di un quinquennio di tre provvedimenti sanzionatori per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 15.4.1995, n. 20, comporta la decadenza della licenza, che è disposta dal Dirigente del Settore Commercio Industria Artigianato. 2. Il Dirigente del Settore Commercio Indu- stria Artigianato dispone la decadenza della li- cenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 21, comma 1. 3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'ado- zione dei provvedimenti di competenza.
Decadenza della licenza. La licenza comunale d’esercizio viene a decadere senz’altro: a) per mancato inizio del servizio entro il limite stabilito nell’atto di notifica dell’assegnazione della licenza, secondo quanto previsto dall’art. 17; b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza; c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a mesi uno a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico; d) per fallimento del titolare della licenza; e) per cessione della proprietà dell’autoveicolo; f) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall’art. 9.
Decadenza della licenza. Il Comune dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’articolo 20, comma 1; La decadenza viene comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza l’ufficio competente, oltre agli elementi di cui alla legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento assegna all’interessato un termine non superiore ai 30 giorni per la presentazione di eventuali scritti e memorie difensive ed adotta, nei successivi 30 giorni, il provvedimento di archiviazione o di revoca.
Decadenza della licenza. 1. Il Comune, previo parere della Commissione consultiva di bacino di cui all'art. 44 del presente regolamento, dichiara la decadenza della licenza d'esercizio nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, lettera a), e), d), e), g) e h); b) gestione della licenza al di fuori delle forme previste nel presente Regolamento; c) mancato inizio o ripresa del servizio nel termine di 90 giorni dai periodi stabiliti agli articoli 19 e 25.
Decadenza della licenza. La licenza comunale di esercizio decade: a. per mancato avviamento dell’esercizio entro i tre mesi dalla data di notifica dell’accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga); b. per esp1icita dichiarazione del titolare di rinunciare alla licenza; c. per fallimento del titolare.