Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. (ART.26) Il decreto legislativo in materia di semplificazione introduce anche una nuova procedura finalizzata principalmente a scongiurare il fenomeno delle dimissioni cosiddette “in bianco”. Con la disposizione in esame, il Governo ha inteso dare attuazione alla delega contenuta nell’articolo 1, comma 6, lett. g), della legge n. 183/14, in cui si dispone la "previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore". La nuova norma mira a sostituire, semplificandola, la vigente procedura - introdotta dalla legge Fornero (legge n.92/12) – secondo cui l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale "è sospensivamente condizionata alla convalida" da effettuarsi presso le Direzioni territoriali del lavoro (Dtl) o il Centro per l’impiego o le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o, alternativamente, tramite la sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Nella specie, viene sancito che i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovranno farlo esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito istituzionale. Le stesse dovranno poi essere inviate al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. La trasmissione dei moduli potrà anche avvenire per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione. Il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Inoltre, la nuova norma prevede la facoltà di ripensamento in base alla quale, entro 7 giorni dalla data di invio dei moduli, il lavoratore potrà revocarle con modalità analoghe. Sul piano sanzionatorio viene disposto che, salvo che il fatto costituisca reato, al datore di lavoro che alteri i moduli sarà applicata la sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro. La competenza sull’accertamento e sull’irrogazione della sanzione è riservata alle Direzioni Territoriali del Lavoro. Le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni del bambino, di cui all’articolo 55, comma 4, del Dlgs 151/01, continueranno a dover essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo. Il decreto in esame precisa, infine, che le modalità di effettuazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applicano al lavoro domestico e nei casi in cui le stesse intervengano nelle sedi cosiddette protette (commissioni di certificazione di cui al d.lgs. n.276/2003 o nelle sedi conciliative indicate dall’art. 2113, c.4, del codice civile).
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Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. (ART.26) Il decreto legislativo in materia di semplificazione introduce anche una nuova procedura finalizzata principalmente a scongiurare il fenomeno delle dimissioni cosiddette “in bianco”. Con la disposizione in esame, il Governo ha inteso dare attuazione alla delega contenuta nell’articolo 1, comma 6, lett. g), della legge n. 183/14, in cui si dispone la "previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore". La nuova norma mira a sostituire, semplificandola, la vigente procedura - introdotta dalla legge Fornero (legge n.92/12) – secondo cui l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale "è sospensivamente condizionata alla convalida" da effettuarsi presso le Direzioni territoriali del lavoro (Dtl) o il Centro per l’impiego o le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o, alternativamente, tramite la sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Nella specie, viene sancito che i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovranno farlo esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito istituzionale. Le stesse dovranno poi essere inviate al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. La trasmissione dei moduli potrà anche avvenire per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione. Il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Inoltre, la nuova norma prevede la facoltà di ripensamento in base alla quale, entro 7 giorni dalla data di invio dei moduli, il lavoratore potrà revocarle con modalità analoghe. Sul piano sanzionatorio viene disposto che, salvo che il fatto costituisca reato, al datore di lavoro che alteri i moduli sarà applicata la sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro. La competenza sull’accertamento e sull’irrogazione della sanzione è riservata alle Direzioni Territoriali del Lavoro. Le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni del bambino, di cui all’articolo 55, comma 4, del Dlgs 151/01, continueranno a dover essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo. Il decreto in esame precisa, infine, che le modalità di effettuazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applicano al lavoro domestico e nei casi in cui le stesse intervengano nelle sedi cosiddette protette (commissioni di certificazione di cui al d.lgs. n.276/2003 o nelle sedi conciliative indicate dall’art. 2113, c.4, del codice civile).
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Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. (ART.26art. 26) Il decreto legislativo in materia di semplificazione Regime transitorio. L’art. 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015 introduce anche una nuova procedura finalizzata principalmente disciplina per la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali volta a scongiurare contrastare il fenomeno delle cd. dimissioni cosiddette “in bianco”. Con La nuova disciplina sostituirà, a regime, la disposizione disciplina introdotta dalla cd. riforma Fornero (Legge n. 92/2012). Tuttavia essa non è immediatamente applicabile e nelle more dell’emanazione della normativa di attuazione continuerà a trovare applicazione quanto previsto dai commi da 17 a 23-bis dell’art. 4 della Legge n. 92/2012. È opportuno precisare, in esameogni caso, che la nuova disciplina non riguarda il regime speciale previsto dall’art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 151/2001 per le risoluzioni consensuali o le dimissioni rese dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza. L’art. 26, comma 3, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (ovvero il 24 settembre 2015) il decreto di attuazione della nuova disciplina. Il comma 8 prevede, comunque, un periodo transitorio di 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale, nel corso del quale continua a trovare applicazione solo la disciplina attualmente vigente. Ed infatti, il Governo ha inteso dare attuazione comma 8 dell’art. 26 dispone l’abrogazione dei commi da 17 a 23-bis dell’art. 4 della Legge n. 92/2012 solo successivamente a tale ulteriore termine di 60 giorni e, conseguentemente, solo decorso questo termine la nuova disciplina troverà piena applicazione. Principali contenuti della nuova disciplina. Nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale di attuazione, l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015 già contiene alcuni principi della nuova disciplina della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali. Un importante chiarimento riguarda l’ambito di applicazione della nuova disciplina che esclude espressamente il lavoro domestico. Inoltre, la norma precisa che non è necessario procedere alla delega contenuta nell’articolo 1convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali che si verificano nelle “sedi protette” per l’effettuazione delle rinunce e transazioni, ovvero quelle previste dall’art. 2113, comma 64, lettdel c.c. g)nonché le commissioni di certificazione. Ne segue che, con l’entrata in vigore della nuova disciplina, le dimissioni e le risoluzioni consensuali rese in sede sindacale non dovranno essere soggette a convalida, così come già oggi succede in base all’art. 4, comma 17, della legge Legge n. 183/1492/2012 ed all’accordo interconfederale 3 agosto 2012 sottoscritto tra Confindustria e Cgil, in cui si dispone Cisl e Uil4. Nel merito, invece, la "nuova norma prevede che le dimissioni e le risoluzioni consensuali possano essere convalidate unicamente per via telematica attraverso appositi moduli resi disponibili sul sito del Ministero del lavoro secondo modalità che dovranno essere individuate dal D.M. di attuazione. Desta perplessità, invece, la previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 26 che attribuisce al lavoratore la facoltà di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle revoca delle dimissioni o alla della risoluzione consensuale entro sette giorni dalla trasmissione del rapporto modulo telematico. Ferma restando l’opportunità di lavoroattendere le disposizioni di attuazione, anche tenuto conto della necessità questa disposizione non risulta in linea con gli obiettivi di semplificazione e di “assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso rapporto” espressi dalla legge delega. Il rischio, infatti, è che si introduca una mera condizione potestativa che, anziché favorire la certezza del diritto, sospende la validità di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o dimissioni già rassegnate e convalidate telematicamente, rimettendole alla mera discrezionalità del lavoratore". La nuova norma mira a sostituireL’art. 26, semplificandolacomma 4, la vigente procedura - introdotta dalla legge Fornero (legge n.92/12) – secondo cui l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale "è sospensivamente condizionata alla convalida" da effettuarsi presso le Direzioni territoriali del lavoro (Dtl) o prevede inoltre che il Centro per l’impiego o le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o, alternativamente, tramite la sottoscrizione da parte del lavoratore modulo di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Nella specie, viene sancito che i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovranno farlo esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito istituzionale. Le stesse dovranno poi convalida possa essere inviate al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. La trasmissione dei moduli potrà predisposto anche avvenire per il tramite di dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione. Il mancato utilizzo dei Infine, si introduce una sanzione amministrativa qualora il datore di lavoro alteri i moduli ministeriali determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Inoltre, telematici per la nuova norma prevede la facoltà di ripensamento in base alla quale, entro 7 giorni dalla data di invio dei moduli, il lavoratore potrà revocarle con modalità analoghe. Sul piano sanzionatorio viene disposto che, salvo convalida ed operante a meno che il fatto non costituisca reato, al datore di lavoro che alteri i moduli sarà applicata la sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro. La competenza sull’accertamento e sull’irrogazione della sanzione è riservata alle Direzioni Territoriali del Lavoro. Le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni del bambino, di cui all’articolo 55, comma 4, del Dlgs 151/01, continueranno a dover essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo. Il decreto in esame precisa, infine, che le modalità di effettuazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applicano al lavoro domestico e nei casi in cui le stesse intervengano nelle sedi cosiddette protette (commissioni di certificazione di cui al d.lgs. n.276/2003 o nelle sedi conciliative indicate dall’art. 2113, c.4, del codice civile).
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Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. (ART.26) Il 1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo in materia di semplificazione introduce anche una nuova procedura finalizzata principalmente a scongiurare il fenomeno delle 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni cosiddette “in bianco”. Con e la disposizione in esame, il Governo ha inteso dare attuazione alla delega contenuta nell’articolo 1, comma 6, lett. g), della legge n. 183/14, in cui si dispone la "previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavorolavoro sono fatte, anche tenuto conto della necessità a pena di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore". La nuova norma mira a sostituireinefficacia, semplificandola, la vigente procedura - introdotta dalla legge Fornero (legge n.92/12) – secondo cui l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale "è sospensivamente condizionata alla convalida" da effettuarsi presso le Direzioni territoriali del lavoro (Dtl) o il Centro per l’impiego o le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o, alternativamente, tramite la sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Nella specie, viene sancito che i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovranno farlo esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale. Le stesse dovranno poi essere inviate xxx.xxxxxx.xxx.xx e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale territoriale del Lavoro competentelavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità
4. La trasmissione dei moduli potrà di cui al comma 1 può avvenire anche avvenire per il tramite di dei patronati, delle organizzazioni sindacali, sindacali nonché degli enti bilaterali e commissioni di certificazione. Il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Inoltre, la nuova norma prevede la facoltà di ripensamento in base alla quale, entro 7 giorni dalla data di invio dei moduli, il lavoratore potrà revocarle con modalità analoghe. Sul piano sanzionatorio viene disposto che, salvo che il fatto costituisca reato, al datore di lavoro che alteri i moduli sarà applicata la sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro. La competenza sull’accertamento e sull’irrogazione della sanzione è riservata alle Direzioni Territoriali del Lavoro. Le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni del bambino, di cui all’articolo 55, comma 4, del Dlgs 151/01, continueranno a dover essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo. Il decreto in esame precisa, infine, che le modalità di effettuazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applicano al lavoro domestico e nei casi in cui le stesse intervengano nelle sedi cosiddette protette (commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE>>SOGGETTI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODULI
1. Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale? Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.
2. La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato? Sì, come indicato al d.lgspunto 1.2
3. n.276/2003 Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura? Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o nelle sedi conciliative indicate dall’arteffettuare la risoluzione consensuale.
4. 2113La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato? No, c.4la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n.12/2016.
5. L’interruzione anticipata del codice civile)tirocinio prevede l’applicazione della procedura per le dimissioni volontarie? No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.
6. Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata? Sì.
7. Nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura? No. Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.
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Samples: Legge Delega Lavoro N. 183/2014