Common use of Diritto di rifiuto Clause in Contracts

Diritto di rifiuto. 1. Il Comune di Seregno, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nei mezzi utilizzati dall'azienda “sponsor” un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività. Sono comunque esclusi quali aziende “sponsor” i soggetti che, nelle proprie attività, non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare: c) sia compromesso: • il rispetto del diritto alle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche); • il rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; • il rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela); • il rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano; • il rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della normativa vigente; • il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici). d) ravvisi nell'attività nello “sponsor” propaganda politica; e) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

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Samples: Sponsorship Agreement

Diritto di rifiuto. 1. Il Comune di Seregno, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse d’interesse fra l'attività l’attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nei mezzi utilizzati dall'azienda dall’azienda “sponsor” un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività. Sono comunque esclusi quali aziende “sponsor” i soggetti che, nelle proprie attività, non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare: c) sia compromesso: il rispetto del diritto alle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche); il rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; il rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l'esclusione l’esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela); il rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano; il rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego all’impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della normativa vigente; il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente dell’ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici). d) ravvisi nell'attività nello nell’attività dello “sponsor” propaganda politica; e) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

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Diritto di rifiuto. 1. Il Comune di Seregno, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse d’interesse fra l'attività l’attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nei mezzi utilizzati dall'azienda dall’azienda “sponsor” un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività. Sono comunque esclusi quali aziende “sponsor” i soggetti che, nelle proprie attività, non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare: c) sia compromesso: il rispetto del diritto alle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche); il rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; il rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l'esclusione l’esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela); il rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano; il rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego all’impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della normativa vigente; il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente dell’ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici). d) ravvisi nell'attività nell’attività nello “sponsor” propaganda politica; e) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

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