Common use of Disciplina del rapporto Clause in Contracts

Disciplina del rapporto. In attesa che venga compiutamente regolamentato l’apprendistato per l’espletamento del dirit- to-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 47 del d.lgs. n.276/2003, per i contratti sti- pulati con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni la disciplina applicabile è quella di cui alla L. n.25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n.56/1987 e dalla L. n.196/1997, e farà riferimen- to alle norme sull’apprendistato contenute nei CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 e AICA 17 dicembre 1994 e loro successivi rinnovi, salvo il caso di diciassettenni in possesso di qualifica pro- fessionale conseguita con altro contratto di apprendistato i quali potranno svolgere l’apprendistato professionalizzante. Per gli apprendisti minorenni trovano applicazione, con riferimento al trattamento economico ed alle condizioni di miglior favore, le previsioni stabilite dal presente CCNL per l’apprendistato professionalizzante. In attesa che venga disciplinato l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, possono essere applicate – in quanto compatibili – le previsioni dell’apprendi- stato professionalizzante. In relazione alle qualifiche per le quali è previsto un inquadramento finale A1, A2 e B1 (nell’ex Area Quadri e nell’ex 1° livello), tali forme di apprendistato potranno essere attivate solo per l’ac- quisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione che abbiano durata non superiore a quel- la del corrispondente corso di studi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Disciplina del rapporto. In attesa che venga compiutamente regolamentato l’apprendistato per l’espletamento del dirit- to-diritto- dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 47 del d.lgs. n.276/2003, per i contratti sti- pulati stipulati con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni la disciplina applicabile è quella di cui alla L. n.25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n.56/1987 e dalla L. n.196/1997, e farà riferimen- to riferimento alle norme sull’apprendistato contenute nei CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 e AICA 17 dicembre 1994 e loro successivi rinnovi, salvo il caso di diciassettenni in possesso di qualifica pro- fessionale professionale conseguita con altro contratto di apprendistato i quali potranno svolgere l’apprendistato professionalizzante. Per gli apprendisti minorenni trovano applicazione, con riferimento al trattamento economico ed alle condizioni di miglior favore, le previsioni stabilite dal presente CCNL per l’apprendistato professionalizzante. In attesa che venga disciplinato l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, possono essere applicate – in quanto compatibili – le previsioni dell’apprendi- stato dell’apprendistato professionalizzante. In relazione alle qualifiche per le quali è previsto un inquadramento finale A1, A2 e B1 (nell’ex Area Quadri e nell’ex 1° livello), tali forme di apprendistato potranno essere attivate solo per l’ac- quisizione l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione che abbiano durata non superiore a quel- la quella del corrispondente corso di studi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Disciplina del rapporto. In attesa che venga compiutamente regolamentato l’apprendistato per l’espletamento del dirit- to-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 47 del d.lgs. n.276/2003, per i contratti sti- pulati I lavoratori assunti con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni la disciplina applicabile è quella di cui alla L. n.25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n.56/1987 e dalla L. n.196/1997, e farà riferimen- to alle norme sull’apprendistato contenute nei CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 e AICA 17 dicembre 1994 e loro successivi rinnovi, salvo il caso di diciassettenni in possesso di qualifica pro- fessionale conseguita con altro contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti di legge e contrattuali. In caso di assenza per malattia o infortunio, per la conservazione del posto si applica l’art. 48 Il periodo di conservazione del posto si calcola proporzionando alla durata del contratto di apprendistato quanto previsto per i quali potranno svolgere l’apprendistato professionalizzantelavoratori a tempo indeterminato dall’art. stesso, che è riferito ad un arco temporale di tre anni. In caso di malattia, all’apprendista sarà riconosciuto il trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione per un massimo di 180 giorni. (Art. 1 comma 773, Legge n.296/2006) L’apprendista nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs n. 626/1994, dovrà essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodicheimposte dalla normativa vigente. L’apprendista addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere. L’orario di lavoro, per gli apprendisti ,corrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato. Resta inteso che le ore destinate all’insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell’orario di lavoro. Xxxx apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d'insegnamento formativo interni o esterni all’azienda, pari ad almeno 120 ore annue. All’apprendista spettano un numero di ferie pari a 20 giorni lavorativi. Qualora, al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l’apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita ed il rapporto di lavoro verrà trasformato a tempo indeterminato. In tal caso il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato viene computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto. Per gli apprendisti minorenni trovano applicazionequanto non specificamente previsto dalle disposizioni di legge in materia, con riferimento al trattamento economico ed alle condizioni di miglior favore, le previsioni stabilite da accordi sindacali a livello confederale e dal presente CCNL per l’apprendistato professionalizzante. In attesa che venga disciplinato l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazionearticolo, possono essere applicate – si applicano le disposizioni del presente contratto in quanto compatibili – le previsioni dell’apprendi- stato professionalizzantecon la tipologia contrattuale dell’apprendistato. In relazione alle qualifiche per le quali è previsto un inquadramento finale A1, A2 e B1 (nell’ex Area Quadri e nell’ex 1° livello), tali forme Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato potranno essere attivate solo professionalizzante le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per l’ac- quisizione giusta causa e quelli che al termine del periodo di un diploma apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o per percorsi al termine del periodo di alta formazione prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i soggetti il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento. Il numero complessivo di apprendisti che abbiano durata il datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a quel- la del corrispondente corso di studitre (art. 47 comma 2 d.lgs. 276/03).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 2006 – 2009

Disciplina del rapporto. In attesa che venga compiutamente regolamentato l’apprendistato per l’espletamento del dirit- todiritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 47 del d.lgs. n.276/2003, per i contratti sti- pulati stipulati con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni la disciplina applicabile appli- cabile è quella di cui alla L. n.25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n.56/1987 e dalla L. n.196/1997, e farà riferimen- to riferimento alle norme sull’apprendistato contenute nei CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 e AICA 17 dicembre 1994 e loro successivi rinnovi, salvo il caso di diciassettenni in possesso di qualifica pro- fessionale professionale conseguita con altro contratto di apprendistato i quali potranno svolgere l’apprendistato professionalizzante. Per gli apprendisti minorenni trovano applicazione, con riferimento al trattamento economico eco- nomico ed alle condizioni di miglior favore, le previsioni stabilite dal presente CCNL per l’apprendistato professionalizzante. In attesa che venga disciplinato l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, possono essere applicate – in quanto compatibili – le previsioni dell’apprendi- stato dell’apprendistato professionalizzante. In relazione alle qualifiche per le quali è previsto un inquadramento finale A1, A2 e B1 (nell’ex Area Quadri e nell’ex 1° livello), tali forme di apprendistato potranno essere attivate solo per l’ac- quisizione l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione che abbiano durata non superiore a quel- la quella del corrispondente corso di studi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Disciplina del rapporto. In attesa che venga compiutamente regolamentato l’apprendistato l'apprendistato per l’espletamento l'espletamento del dirit- to-diritto- dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo all'art. 47 del d.lgsD.Lgs. n.276/2003n. 276/2003, per i contratti sti- pulati stipulati con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni la disciplina applicabile è quella di cui alla L. n.25/1955n. 25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n.56/1987 n. 56/1987 e dalla L. n.196/1997n. 196/1997, e farà riferimen- to riferimento alle norme sull’apprendistato sull'apprendistato contenute nei CCNL cc.cc.nn.l. Federturismo 7 febbraio 1996 e AICA 17 dicembre 1994 e loro successivi rinnovi, salvo il caso di diciassettenni in possesso di qualifica pro- fessionale professionale conseguita con altro contratto di apprendistato i quali potranno svolgere l’apprendistato l'apprendistato professionalizzante. Per gli apprendisti minorenni trovano applicazione, con riferimento al trattamento economico ed alle condizioni di miglior favore, le previsioni stabilite dal presente CCNL c.c.n.l. per l’apprendistato l'apprendistato professionalizzante. In attesa che venga disciplinato l’apprendistato l'apprendistato per l’acquisizione l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, possono essere applicate - in quanto compatibili - le previsioni dell’apprendi- stato dell'apprendistato professionalizzante. In relazione alle qualifiche per le quali è previsto un inquadramento finale A1, A2 e B1 (nell’ex Area Quadri nell'ex area quadri e nell’ex nell'ex 1° livello), tali forme di apprendistato potranno essere attivate solo per l’ac- quisizione l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione che abbiano durata non superiore a quel- la quella del corrispondente corso di studi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro