Common use of Disciplina Clause in Contracts

Disciplina. 1. Il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendali; non deve inoltre valersi della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano in concorrenza od in contrasto con quelle dell'Azienda e ricevere a tale effetto compensi o regali sotto qualsiasi forma. 2. Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale debbono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi e degli addebiti. 3. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle Organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell’eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti. 4. La Direzione (direttore o altro dirigente da questo delegato), completata l’istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale diviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivo. 5. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 6. Qualora l'Azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'Azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 7. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 8. Il presente articolo e il codice disciplinare aziendale debbono essere affissi permanentemente in luoghi dell'Azienda accessibili a tutti i dipendenti.

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Disciplina. 1. Il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle mansioni affidategli associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed attenersi ai regolamenti assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed alle disposizioni aziendali; non deve inoltre valersi della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano in concorrenza od in contrasto con quelle dell'Azienda immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e ricevere a tale effetto compensi o regali sotto qualsiasi formala rimozione degli effetti. 2. Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale debbono L'efficacia esecutiva del decreto non può essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore revocata fino alla sentenza con indicazione dei motivi e degli addebiticui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. 3. Il lavoratoreContro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro il termine 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, può presentare giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle Organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell’eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle Partiprocedura civile. 4. La Direzione (direttore Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o altro dirigente da questo delegato), completata l’istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta giorni alla sentenza pronunciata nel giudizio di calendario dal ricevimento da parte opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale diviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivocodice penale. 5. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale modi stabiliti dall'articolo 36 del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegiocodice penale. 6. Qualora l'Azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del lavoro, a nominare Se il proprio rappresentante in seno al collegio comportamento di cui al primo comma precedenteè posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'Azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudiziol'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio. 7. Non può tenersi conto ad alcun effetto Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle sanzioni disciplinari decorsi due anni predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla loro applicazionecomunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. 8. Il presente articolo e il codice disciplinare aziendale debbono essere affissi permanentemente in luoghi dell'Azienda accessibili a tutti i dipendenti.

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Disciplina. 1L'art. 57 del c.c.n.l. è modificato come segue: "Art. 57 (Doveri del personale) Il dipendente deve prestare l'attività lavorativa con impegno e responsabilità, tenendo una condotta costantemente uniformata a principi di disciplina, dignità e moralità. In particolare, il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione deve: a) osservare con diligenza le norme di legge, le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall'azienda, e comunque dai superiori, anche con riferimento alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza e di ambiente sui luoghi di lavoro; b) informare immediatamente i propri superiori di qualsiasi infortunio o incidente o guasto che accada durante lo svolgimento dell'attività lavorativa; c) rispettare l'orario di servizio, adempiendo alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza e non allontanarsi, senza espressa autorizzazione del responsabile, dal posto di lavoro durante l'orario di servizio; non dare luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro; d) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli ed attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendaliaffidategli; eseguire il lavoro con diligenza e prudenza relative alla propria posizione in azienda; non deve inoltre valersi della propria condizione per trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni; rispettare il segreto d'ufficio e non svolgere a fine di lucro attività che siano contraria agli interessi dell'azienda medesima o comunque in concorrenza od in contrasto con quelle dell'Azienda e la stessa. E' fatto espresso divieto di ricevere a tale effetto compensi o regali sotto qualsiasi formaforma per l'attività svolta; e) espletare le sue funzioni tenendo un contegno sempre decoroso, corretto ed educato, che concorra al buon nome e alla reputazione dell'azienda; usare sempre rispetto, riguardo ed ogni doverosa sollecitudine, sia con gli altri dipendenti, che con gli utenti, venendo sempre incontro alle richieste di questi ultimi tenuto presente i loro diritti al miglior trattamento e alla maggiore cortesia; adottare una condotta conforme ai principi di correttezza e buona fede nei confronti dell'azienda, dei superiori, di altri lavoratori, di allievi o di terzi; non adottare comportamenti lesivi della dignità e della libertà della persona; non porre in essere molestie e/o molestie sessuali con comportamenti espressi in forma fisica, verbale o non verbale, o in forma scritta che violino o possano violare l'integrità e/o la dignità della persona; non porre in essere comportamenti, che arrechino pregiudizio all'immagine e alla reputazione dell'azienda. E' fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni nell'esercizio e a tutela dei diritti sindacali; f) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, occupazioni estranee al servizio, né, durante i periodi di assenza per malattia od infortunio, attendere ad attività, anche lavorative, che possano ritardare il recupero psico-fisico; g) avere riguardo dei locali, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e degli strumenti a lui affidati; mostrare diligenza nell'utilizzo dei locali o di altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio; non recare danno o procurare guasti a cose o impianti comunque esistenti nell'azienda per negligenza; non danneggiare i beni, gli oggetti, le opere con cui venga in contatto in ragione del proprio ufficio o servizio; non utilizzare impropriamente gli strumenti, anche informatici e tecnologici, messi a disposizione dall'azienda; h) non introdurre, senza autorizzazione, persone estranee all'azienda in locali e luoghi non aperti al pubblico; i) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti dell'azienda in grado di coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri; j) comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento del proprio domicilio e/o residenza sia durante il servizio che durante i periodi di malattia; k) partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sottoporsi ai controlli sanitari previsti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o comunque disposti dal medico competente; prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Inoltre, per ciò che attiene alla malattia, il lavoratore ha l'obbligo di: - dare immediata notizia della propria malattia all'azienda nonché dell'indirizzo presso il quale è reperibile ove diverso dal domicilio già comunicato per gli eventuali controlli medico-fiscali, vale a dire entro l'inizio del suo orario di lavoro, salvo il caso di grave e comprovato impedimento; comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato che gli è stato rilasciato dal medico entro 2 giorni dall'inizio della malattia; - riprendere servizio alla scadenza del periodo indicato dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, dalla data indicata sul certificato del medico di controllo; - comunicare immediatamente all'azienda, salvo il caso di grave e comprovato impedimento, il perdurare dello stato di malattia; - osservare l'obbligo di reperibilità presso il recapito comunicato all'azienda nelle fasce orarie, tutti i giorni (festivi e domenica inclusi) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 o negli orari stabiliti dalla legge.". L'art. 58 del c.c.n.l. è modificato come segue: "Art. 58 (Sanzioni e procedure disciplinari) Le inadempienze dei lavoratori determinano, secondo la gravità dell'infrazione, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: 2a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni; e) licenziamento disciplinare (con o senza periodo di preavviso). Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale debbono può essere tempestivamente contestate per iscritto adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore. La contestazione al lavoratore dei provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale viene fatta per iscritto, con la specifica indicazione dei motivi fatti costitutivi dell'infrazione. La contestazione deve essere tempestiva, comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla data in cui l'azienda è giunta a conoscenza del fatto contestato, e degli addebiti. 3deve contenere l'indicazione del termine entro il quale il lavoratore può presentare gli argomenti a propria difesa. Detto termine non potrà essere inferiore a 10 giorni lavorativi. Il lavoratore, entro il termine definito dalla lettera di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto iscritto, ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle Organizzazioni sindacali da un rappresentante del sindacato cui aderisce o conferisce mandato; dell’eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti. 4mandato o da un legale. La Direzione (direttore o altro dirigente da questo delegato)Direzione, completata l’istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogatal'istruttoria, la quale diviene efficace e produttiva dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal termine concesso al lavoratore per le giustificazioni o dalla sua audizione, invia al lavoratore il la comunicazione del provvedimento adottato. Ferma restando la facoltà di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivo. 5. Il lavoratore adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore, al quale sia stata applicata comunicata una sanzione disciplinare disciplinare, può promuovere, nei venti 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale alla del sindacato al quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale la Direzione territoriale del lavoro e della massima occupazionelavoro, di un collegio Collegio di conciliazione ed e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti parti e da un terzo componente membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore Direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegioCollegio.". L'art. 59 del c.c.n.l. è modificato come segue: "Art. 59 (Codice disciplinare) Il presente codice disciplinare e/o altro specifico previsto aziendalmente relativi alla sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portati a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il tipo e l'entità delle sanzioni comminate in applicazione dell'articolo precedente, sono determinanti in base ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento e grado della colpa; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata; d) entità del danno o grado di pericolo arrecato all'azienda, agli utenti o a terzi; e) proporzionalità fra infrazione e sanzione e gradualità della sanzione; f) reiterazione della mancanza. Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale, del rimprovero scritto, della multa o della sospensione, il lavoratore che: 1) adotti una condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti di altri lavoratori o di terzi, nonché del datore di lavoro o dei superiori; 2) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per uno o più giorni consecutivi, fino ad un massimo di 4; 3) abbandoni il proprio posto di lavoro o non dia immediata notizia della propria malattia senza giustificato motivo; 4) non rispetti l'orario di lavoro o ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione più volte nello stesso mese senza giustificato motivo; 5) esegua il lavoro con negligenza o mostri negligenza nella cura dei locali o di altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio; 6. Qualora l'Azienda non provveda) procuri guasti a opere, entro 10 giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'Azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.cose o impianti comunque esistenti nell'azienda per negligenza o grave disattenzione; 7) compia atti di insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o dei superiori, non rispettando le direttive organizzative; 8) non rispetti le norme o non adempia alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 9) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare il lavoratore che: 1) adotti con dolo o colpa grave una condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti di altri lavoratori o di terzi, nonché del datore di lavoro o dei superiori; 2) sia assente ingiustificato dal lavoro per più di 4 giorni consecutivi; 3) adotti comportamenti lesivi della dignità e della libertà della persona o ponga in essere molestie o molestie sessuali che violino o possano violare l'integrità e la dignità della persona; 4) effettui falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze o comunque con modalità fraudolente o giustifichi l'assenza dal servizio mediante falsa attestazione; 5) abbandoni il posto di lavoro implicando grave pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza delle opere, delle cose, degli impianti o degli ambienti; 6) compia atti di grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o dei superiori, non rispettando le direttive organizzative; 7) non rispetti le norme o non adempia alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro che arrecano grave pregiudizio a persone o cose; 8) esegua attività non autorizzata in concorrenza con l'azienda, in conto proprio o di terzi, o trasmetta o divulghi informazioni espressamente ricevute in via riservata; 9) procuri guasti a opere, cose o impianti esistenti nell'azienda con dolo o colpa grave; 10) ponga in essere un diverbio litigioso seguito dalle vie di fatto o una rissa nei luoghi di lavoro che possano causare grave perturbamento nelle persone; 11) compia furto o trafugamento di beni, oggetti, opere. Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di particolare gravità e necessiti di accertamenti, l'azienda nell'attesa di deliberare il provvedimento disciplinare può disporre l'allontanamento del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il lavoratore cautelativamente sospeso dalla prestazione lavorativa conserva per il periodo considerato il diritto alla retribuzione. Nel caso di recidiva, potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore applicate per le mancanze precedenti. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due 2 anni dalla loro applicazione. 8. Il presente articolo e il codice disciplinare aziendale debbono essere affissi permanentemente in luoghi dell'Azienda accessibili a tutti i dipendenti".

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Disciplina. 1a. Il contratto di apprendistato deve avere forma scritta e deve indicare: • la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate • il periodo di prova • la categoria di inquadramento iniziale, quella intermedio e quella finale • la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto • la durata del periodo di apprendistato • il piano formativo individuale A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento lo schema di contratto di seguito allegato [Allegato 3] con annesso il Progetto Formativo Individuale - PFI [fac-simile Allegato 4]. b. L’informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all’orario di lavoro può essere sostituita mediante il rinvio al presente CCNL c. Il parere di conformità del PFI è di competenza dell'Ente Bilaterale. Il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendali; non deve inoltre valersi della propria condizione per svolgere datore di lavoro dovrà richiedere, anche a fine di lucro attività che siano in concorrenza od in contrasto con quelle dell'Azienda e ricevere a tale effetto compensi o regali sotto qualsiasi forma. 2. Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale debbono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi e degli addebiti. 3. Il lavoratoremezzo PEC, entro 30 (trenta) giorni dall’assunzione, l’assistenza dell’Ente Bilaterale di cui al successivo art. 127, per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l’Ente Bilaterale non si esprima nel termine di 7 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione scrittarichiesta, può presentare le proprie giustificazioni questa si intenderà approvata. Pagina15 d. Contestualmente all'assunzione, l’apprendista dovrà ricevere un libretto formativo [Allegato 2] nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto. e. I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 (dodici) mesi. f. Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell’anzianità aziendale e di servizio. g. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato e per quanto non espressamente indicato nel presente titolo, allo stesso trattamento normativo previsto dal CCNL per i lavoratori della stessa qualifica per la quale egli compie il tirocinio. h. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa all’apprendista con la Direzione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle Organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell’eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle Partiindicazione del nuovo termine del periodo formativo. 4. La Direzione (direttore o altro dirigente da questo delegato), completata l’istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale diviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivoi. Il contratto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni richieste dalla normativa nazionale oppure regionale. 5. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 6. Qualora l'Azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'Azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 7. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 8. Il presente articolo e il codice disciplinare aziendale debbono essere affissi permanentemente in luoghi dell'Azienda accessibili a tutti i dipendenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Disciplina. 1I magazzini generali sono imprese di custodia di merci e derrate soggette a specifica regolamentazione e a controllo della pubblica amministrazione. Il lavoratore deve ottemperare deposito nel magazzino è un deposito regolare: il magazzino assume l’obbligo di custodire le cose mobili ricevute e di restituirle in natura. Al deposito nei magazzini generali si applica la disciplina generale dettata per il contratto di deposito (artt 1767-1781), con alcune modifiche che riguardano la responsabilità del depositario, poiché egli ha una responsabilità aggravata. Il magazzino generale è infatti responsabile a meno che non provi che la perdita, il calo o l’avaria della merce siano derivati da caso fortuito, dalla natura delle merci o da vizi delle stesse o dell’imballaggio. Perciò i danni derivanti da cause ignote sono a suo carico. Ai magazzini generali è inoltre riconosciuto il diritto di procedere alla vendita della merce, previo avviso del depositante, quando al termine del contratto essa non è ritirata o in ogni caso se è a rischio di deperimento. Il ricavato, dedotte le spese e quanto spetta ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendali; magazzini generali, è tenuto a dispozione degli aventi diritto. A richiesta del depositante, i magazzini generali devono rilasciare una fede di deposito della merce cui è unita la nota di pegno. La fede di deposito è un titolo di credito all’ordine rappresentativo della merce depositata. Attribuisce al possessore legittimo il diritto alla riconsegna della merce, e può anche essere trasferito. La nota di pegno, finquando resta unita alla fede di deposito attesta che sulla merce depositata non deve inoltre valersi sussiste diritto di pegno. La nota di pegno può essere utilizzata dal possessore del doppio titolo per ottenere un finanziamento garantito da pegno sulle merci depositate, a tal fine stacca la nota di pegno dalla fede di deposito e la mette in circolazione mediante girata a favore del finanziatore. La nota di pegno così staccata diventa un autonomo titolo di credito all’ordine che può a sua volta circolare mediante girata. La fede di deposito priva della propria condizione nota di pegno indica che sulla merce è stato costituito un diritto di pegno. Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per svolgere cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio. Il possessore della nota di pegno che non sia stato pagato alla scadenza dal primo girante della stessa che a fine di lucro attività che siano in concorrenza od in contrasto con quelle dell'Azienda ottenuto il finanziamento, è tutelato da due azioni: a) Può far vendere la merce depositata e ricevere a tale effetto compensi o regali sotto qualsiasi formasoddisfarsi sul ricavato. 2. Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale debbono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi b) Se dopo la vendita rimane insoddisfatto può agire contro il debitore principale, primo girante della nota di pegno, nonché contro i giranti della fede di deposito e degli addebitigli altri giranti della nota di pegno. 3. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle Organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell’eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti. 4. La Direzione (direttore o altro dirigente da questo delegato), completata l’istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale diviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivo. 5. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 6. Qualora l'Azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'Azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 7. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 8. Il presente articolo e il codice disciplinare aziendale debbono essere affissi permanentemente in luoghi dell'Azienda accessibili a tutti i dipendenti.

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Samples: Sales Contracts

Disciplina. 1a. Il contratto di apprendistato deve avere forma scritta e deve indicare: • la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate • il periodo di prova • la categoria di inquadramento iniziale, quella intermedio e quella finale • la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto • la durata del periodo di apprendistato • il piano formativo individuale A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento lo schema di contratto di seguito allegato [Allegato 3] con annesso il Progetto Formativo Individuale - PFI [fac-simile Allegato 4]. b. L’informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all’orario di lavoro può essere sostituita mediante il rinvio al presente CCNL c. Il parere di conformità del PFI è di competenza dell'Ente Bilaterale. Il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendali; non deve inoltre valersi della propria condizione per svolgere datore di lavoro dovrà richiedere, anche a fine di lucro attività che siano in concorrenza od in contrasto con quelle dell'Azienda e ricevere a tale effetto compensi o regali sotto qualsiasi forma. 2. Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale debbono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi e degli addebiti. 3. Il lavoratoremezzo PEC, entro 30 (trenta) giorni dall’assunzione, l’assistenza dell’Ente Bilaterale di cui al successivo art. 127, per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l’Ente Bilaterale non si esprima nel termine di 7 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione scrittarichiesta, può presentare le proprie giustificazioni questa si intenderà approvata. d. Contestualmente all'assunzione, l’apprendista dovrà ricevere un libretto formativo [Allegato 2] nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto. Pagina15 e. I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 (dodici) mesi. f. Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell’anzianità aziendale e di servizio. g. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato e per quanto non espressamente indicato nel presente titolo, allo stesso trattamento normativo previsto dal CCNL per i lavoratori della stessa qualifica per la quale egli compie il tirocinio. h. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa all’apprendista con la Direzione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle Organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell’eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle Partiindicazione del nuovo termine del periodo formativo. 4. La Direzione (direttore o altro dirigente da questo delegato), completata l’istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale diviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivoi. Il contratto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni richieste dalla normativa nazionale oppure regionale. 5. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 6. Qualora l'Azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'Azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 7. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 8. Il presente articolo e il codice disciplinare aziendale debbono essere affissi permanentemente in luoghi dell'Azienda accessibili a tutti i dipendenti.

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Disciplina. 1. Il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendali; non deve inoltre valersi della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano in concorrenza od in contrasto con quelle dell'Azienda dell'azienda e ricevere a tale effetto compensi o regali regole sotto qualsiasi forma.. Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della loro gravità, come segue: 1) rimprovero verbale; 2) rimprovero scritto; 3) multa non superiore a tre ore di retribuzione base; 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni; 5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 fino a 10 giorni; 6) licenziamento. La sospensione di cui al n. 5) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4). Il provvedimento previsto dal punto 6) si applica, senza preavviso nè corrispondente indennità sostitutiva, nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: assenza senza giustificazione per tre giorni consecutivi (salvo casi di forza maggiore), insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata l'azienda, a titolo di cautela, può disporre l'allontanamento del lavoratore dal servizio per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 4) e seguenti di cui al 2º comma del presente articolo. Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore. L'importo delle eventuali multe è devoluto a beneficio di istituzioni previdenziali o assistenziali o aziendali. Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale debbono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi e degli addebiti. 3. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dalla RSU R.S.U. oppure dalle Organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell’eventuale dell'eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti. 4parti. La Direzione (direttore Direttore o altro dirigente da questo delegato), completata l’istruttoria completa l'istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta 30 giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale diviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivo. 5. Il lavoratore, entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, in presenza di elementi di giustificazione nuovi e documentati, può richiedere alla Direzione il riesame della propria situazione; tale eventuale riesame deve concludersi nei 15 giorni di calendario immediatamente successivi alla comunicazione richiesta. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti parti e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 6Collegio. Qualora l'Azienda l'azienda non provveda, entro 10 dieci giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'Azienda l'azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 7. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 8. Il presente articolo e il codice regolamento disciplinare aziendale debbono essere affissi permanentemente in luoghi dell'Azienda dell'azienda accessibili a tutti i dipendenti. Per le aziende e/o enti ancora soggetti alle norme di cui al T.U. 15 ottobre 1925 ed al regolamento 4 ottobre 1986, n. 902 e per tutto il tempo della loro vigenza, la Direzione, nel caso che la mancanza sia passibile di sospensione o provvedimenti più gravi, una volta espletata la procedura di cui ai commi 9, 10 e 11, trasmette alla Commissione amministratrice la propria proposta di provvedimento, unitamente alle giustificazioni scritte eventualmente presentate dal lavoratore oppure al verbale della discussione orale intervenuta con il medesimo e ne da notizie al lavoratore interessato. La Commissione amministratrice delibera l'adozione del provvedimento disciplinare entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della proposta; il mancato pronunciamento nel suddetto termine equivale a conferma del provvedimento proposto dalla Direzione; la Commissione amministratrice, ove ritenga non doversi dar luogo all'applicazione del provvedimento proposto, fa rinvio alla Direzione. La Direzione provvede a comunicare al lavoratore il provvedimento adottato nei suoi confronti dalla Commissione amministratrice ai sensi del comma precedente.

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