Disciplina. Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene consi- derata di sei giornate. Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settima- nale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui agli articoli 84 e 86 la gior- nata non più festiva agli effetti civili di cui all’articolo 87, conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso. Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l’even- tuale congedo di conguaglio laddove venga adottato. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra il datore di lavoro ed i lavoratori nell’ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. L’epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rappor- to alle esigenze aziendali. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di competenza. In ogni caso il periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamen- te previsto nella parte speciale del presente Contratto. Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontanea- mente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli even- tuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso. Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle struttu- re sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca succes- siva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tor- nare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per i casi di prolungamento delle ferie e sospensione dell’attività si rinvia alla disciplina conte- nuta nelle parti speciali del presente Contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disciplina. Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene consi- derata considerata di sei giornate. Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settima- nale settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui agli articoli 84 e 86 la gior- nata giornata non più festiva agli effetti civili di cui all’articolo 87, conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso. Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l’even- tuale l’eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra il datore di lavoro ed i lavoratori nell’ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. L’epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rappor- to rapporto alle esigenze aziendali. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di competenza. In ogni caso il periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamen- te diversamente previsto nella parte speciale del presente Contratto. Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontanea- mente spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli even- tuali eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso. Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle struttu- re strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca succes- sivasuccessiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tor- nare tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per i casi di prolungamento delle ferie e sospensione dell’attività si rinvia alla disciplina conte- nuta contenuta nelle parti speciali del presente Contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disciplina. Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fineIl contratto a tutele crescenti prevede, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene consi- derata di sei giornate. Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settima- nale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui agli articoli 84 e 86 la gior- nata non più festiva agli effetti civili di cui all’articolo 87, conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso. Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l’even- tuale congedo di conguaglio laddove venga adottato. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra il datore di lavoro ed i lavoratori nell’ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. L’epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rappor- to alle esigenze aziendali. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di competenza. In ogni caso il periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero come regime ordinario in caso di impossibilità derivante da uno stato licenziamento illegittimo, una tutela indennitaria, ossia un indennizzo economico che viene commisurato all’anzianità di malattia o infortunio o da assenza obbligatoriaservizio del lavoratore in azienda, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno con applicazione di maturazioneun tetto massimo (24 mensilità). Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in attoLa tutela della reintegrazione, salvo quanto diversamen- te previsto nella parte speciale del presente Contratto. Le ferie sono irrinunciabili pertanto, viene limitata solo ad ipotesi residuali e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontanea- mente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatoglitassative. In particolare, la nuova disciplina del contratto a tutele crescenti prevede tre ipotesi nelle quali trova applicazione la reintegrazione: licenziamento discriminatorio o nullo; licenziamento disciplinare fondato su una contestazione di un fatto materiale che poi risulti insussistente; licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore invalido. Con questa scelta viene fortemente rafforzato l’impianto delineato dalla Legge Fornero sotto due profili: si estende l’ambito di applicazione della tutela economica che diviene, oramai, la vera e propria tutela di riferimento in caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’annolicenziamento illegittimo; nelle ipotesi in cui trova applicazione la tutela economica, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. Ai fini del diritto alle ferie, dal computo viene predeterminata la misura dell’indennizzo sulla base dell’anzianità di servizio del lavoratore con conseguente possibilità di prevedere la misura della sanzione. Conseguentemente in ogni caso di licenziamento economico – sia esso un licenziamento collettivo oppure un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo – troverà applicazione solo e soltanto la tutela indennitaria. Inoltre, anche l’ipotesi di reintegrazione in caso di licenziamento disciplinare è stata circoscritta rispetto alla disciplina dell’art. 18 della Legge n. 300/1970 (come modificato dalla legge Fornero). Nel contratto a tutele crescenti la reintegrazione opera esclusivamente nel caso di contestazione di un fatto non vanno detratti gli even- tuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso. Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata commesso dal lavoratore e riconosciuta dalle struttu- re sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Per ragioni di servizio il si chiarisce anche espressamente che è irrilevante, sempre ai fini della reintegrazione, qualunque valutazione in ordine alla proporzionalità tra l’inadempimento commesso dal lavoratore e l’adozione del licenziamento da parte del datore di lavoro potrà richiamare lavoro. Di seguito uno schema sintetico del regime di tutela previsto per i lavoratori con contratto a tutele crescenti: Licenziamento illegittimo (regime generale) Indennità (2 mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio) 4 mensilità 24 mensilità Non dovuta Licenziamento discriminatori o, nullo o orale Reintegrazione1 (con indennità pari alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione) 5 mensilità Non predeter minato Dovuta Licenziamento disciplinare fondato sulla contestazione di un fatto materiale insussistente Reintegrazione1 (con indennità pari alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione) Non previsto 12 mensilità Dovuta in misura piena per tutto il lavoratore prima periodo intercorso dal momento del termine licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione Vizi formali e procedurali Indennità (1 mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio) 2 mensilità 12 mensilità Non dovuta Licenziamento collettivo: Reintegrazione (con indennità pari alle retribuzioni dovute dal momento del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore licenziamento a completare detto periodo in epoca succes- siva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tor- nare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per i casi di prolungamento delle ferie e sospensione dell’attività si rinvia alla disciplina conte- nuta nelle parti speciali del presente Contratto.quello dell’effettiva reintegrazione
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Samples: Jobs Act
Disciplina. Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro settimanale, viene consi- derata considerata di sei giornate. Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settima- nale settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui agli articoli artt. 84 e 86 la gior- nata giornata non più festiva agli effetti civili di cui all’articolo all'art. 87, conseguentemente il periodo di ferie xxxxx sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso. Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l’even- tuale l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra il datore di lavoro ed i lavoratori nell’ambito nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. L’epoca L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rappor- to rapporto alle esigenze aziendali. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno dell'anno di competenza. In ogni caso il periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno dell'anno di maturazione. Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamen- te diversamente previsto nella parte Parte speciale del presente Contrattocontratto. Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontanea- mente spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’annodell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati – - determinati in 26mi – - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli even- tuali eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso. Il personale che rimane nell’azienda nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale. L’insorgenza L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle struttu- re strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca succes- sivasuccessiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato l'anticipato rientro, quanto per tor- nare tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per i casi di prolungamento delle ferie e sospensione dell’attività dell'attività si rinvia alla disciplina conte- nuta contenuta nelle parti Parti speciali del presente Contrattocontratto. Le parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura e del computo delle ferie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. I lavoratori che al 1° luglio 1978 godevano di un periodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti contratti nazionali di lavoro conservano le condizioni di miglior favore.
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Disciplina. Tutto 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il personale ha diritto relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorniesporre le proprie ragioni. A tal fineNessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente, nè indirettamente, la settimana lavorativalibera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, qualunque sia proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la distribuzione dell’orario possibilità di lavoro settimanale, viene consi- derata di sei giornateconvertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settima- nale spettanti per legge Le sanzioni e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui agli articoli 84 e 86 la gior- nata non più festiva agli effetti civili di cui all’articolo 87, conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stessosempre adottate da un organo collegiale.
7. Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l’even- tuale congedo di conguaglio laddove venga adottato. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere concordati tra il datore di lavoro ed i lavoratori nell’ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. L’epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rappor- to alle esigenze aziendali. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di competenza. In ogni caso il periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero disposto solo in caso di impossibilità derivante gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, pere quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da uno stato preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglio il rientro nella comunità scolastica di malattia o infortunio o da assenza obbligatoriaappartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
11. Le sensazioni per le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Al personale è dovuta mancanze disciplinari commesse durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamen- te previsto nella parte speciale del presente Contratto. Le ferie sessioni d’esame sono irrinunciabili inflitte dalla commissione di esame e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontanea- mente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, sono applicabili anche ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli even- tuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso. Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle struttu- re sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca succes- siva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tor- nare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per i casi di prolungamento delle ferie e sospensione dell’attività si rinvia alla disciplina conte- nuta nelle parti speciali del presente Contrattocandidati esterni.
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Samples: Regolamento Di Istituto