Common use of Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione Clause in Contracts

Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione. 1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi. 2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1. 3. Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 1, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato. 4. Il presente Allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o comu- nitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione. 1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori ter- ritori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologicheeno- logiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi. 2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1. 3. Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 1, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato. 4. Il presente Allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o comu- nitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione. 1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo all'articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice all'appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi. 2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1. 3. Le disposizioni degli atti di cui all’appendice all'appendice 1, relative all’entrata all'entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato. 4. Il presente Allegato non pregiudica l’applicazione l'applicazione delle norme nazionali o comu- nitarie comunitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

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Samples: Agreement Between the European Community and the Swiss Confederation on the Trade of Agricultural Products