Disposizioni comuni Clausole campione

Disposizioni comuni. 1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo comma 2.
Disposizioni comuni. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere, direttamente all’Aderente/Assicurato o agli aventi causa, ulteriori accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro. L’Aderente/Assicurato deve inoltre: − sciogliere dal segreto professionale i medici curanti; − consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia, il cui costo sarà a totale carico della Compagnia medesima.
Disposizioni comuni. ARTICOLO 32
Disposizioni comuni. 1. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate.
Disposizioni comuni. Nessuna rinuncia implicita
Disposizioni comuni. 1. Ad eccezione di quanto precisato negli articoli seguenti, alla mobilità del personale educativo si applicano: ai fini della mobilità verso il ruolo docente le previsioni di cui all’art. 4 del presente contratto; le norme sulle precedenze di cui agli articoli 13 e 14; nonché quanto previsto dagli articoli relativi alle province autonome e al contenzioso, articoli 15 e 17.
Disposizioni comuni. I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le modalità contenute nel presente articolo, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto. Il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del presente CCNI.
Disposizioni comuni. Salvo non esplicitamente escluse, si applicano le Disposizioni comuni (DC) della linea di prodotti ÖKK UNO o ÖKK LIVE riportate nella polizza assicu- rativa. Esse sono parte integrante delle disposizioni del presente prodotto assicurativo. Qualora le disposizioni del presente prodotto assicurativo di- vergano dalle DC, le disposizioni del presente prodotto assicurativo hanno la precedenza sulle DC.
Disposizioni comuni. (a) Le Parti si danno espressamente atto che i Soci Pubblici saranno legittimati a costituire un Patto Territoriale anche nella forma di un veicolo societario da essi integralmente detenuto a cui conferire le proprie azioni della HoldCo o, in caso di mancata costituzione della HoldCo, della Società Post-Fusione, ai fini dell’espressione di un candidato da inserire nella Lista Primo Periodo e nella Lista di Maggioranza di Secondo Periodo.
Disposizioni comuni a) Il premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.