Disposizioni generali Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Disposizioni generali e finali 1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 2. L’efficacia dell’Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti. 3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 7, possono aderire all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. 4. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione. Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.
Disposizioni varie 14.1. Il presente Accordo sostituisce qualsiasi altro accordo, contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto nonché qualsivoglia istruzione fornita in qualsiasi forma dal Cliente al Fornitore precedentemente alla data del presente Accordo in merito ai Dati Personali trattati nell’ambito dell’esecuzione del Contratto. 14.2. Il presente Accordo potrà essere modificato dal Fornitore dandone comunicazione scritta (anche via e-mail o con l’ausilio di programmi informatici) al Cliente. In tal caso, il Cliente avrà il diritto di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore. In mancanza di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei modi sopra indicati, le modifiche al presente Accordo si intenderanno da questi definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti. 14.3. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Accordo e quanto previsto nel Contratto per la prestazione dei Servizi, o in documenti del Cliente non espressamente accettati dal Fornitore in deroga al presente Accordo e/ ai rispettivi DPA – Condizioni Speciali, prevarrà quanto previsto nel presente Accordo e nelle clausole dei relativi DPA – Condizioni Speciali. In aggiunta alle misure di sicurezza previste nel Contratto e nel MDPA il Responsabile del Trattamento applica le seguenti misure di sicurezza organizzative a seconda della tipologia di Servizio con cui viene erogato o licenziato il prodotto: A – Cloud SaaS B – Servizi Iaas C – BPO (Business Process Outsourcing) D – BPI (Business Process Insourcing) E – On premises
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. Inoltre:
Disposizioni particolari In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal presente Regolamento con esclusione di quelli relativi all’art. 15 per il quale resta titolare il concessionario. Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inseriti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il presente Regolamento e si impegna a non usare o disporre dell’alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi vigenti e del regolamento medesimo. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per scritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. Copia autentica di ciascuna nota di trascrizione, comprendente le dette clausole, sarà inviata dal Venditore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni da ogni trasferimento o gruppo di trasferimento. Gli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di superficie o in proprietà dovranno essere abitati in modo permanente dai proprietari o dai locatari; ne è pertanto vietato in modo assoluto l’uso discontinuo nel tempo. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla destinazione d’uso degli immobili e delle aree di pertinenza senza la preventiva autorizzazione comunale. L’inosservanza di quanto previsto ai due precedenti comma comporterà la automatica risoluzione dell’atto di cessione. Per gli alloggi assegnati in locazione, i contratti locativi dovranno contenere le clausole di cui al presente articolo e di cui agli art. 22-23-e-25 con specifica approvazione per iscritto di esse ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile; copia autenticata di ciascun contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni dalla stipula del contratto o gruppo di contratti. Ogni volta che gli alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. si renderanno liberi, i proprietari sono obbligati a farne denuncia al Sindaco entro 5 giorni dal momento in cui si renderanno liberi. Ogni vendita o locazione di alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. deve essere denunciata al Sindaco dai proprietari degli alloggi entro 5 giorni dalla stipula dei contratti. Entro i predetti 5 giorni i contratti debbono essere inviati al Sindaco per lettera raccomandata. Nelle aree concesse in diritto di superficie: a) nel caso di cessione di alloggi a prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui al comma 1° dell’art. 21, sarà applicato al superficiario alienante una penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei prezzi; b) nel caso di inosservanza dei criteri fissati dall’art. 23 per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione il superficiario decade dal diritto di superficie; c) nel caso di mancato pagamento di una rata del corrispettivo il concessionario decade dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del comune che tratterà una somma pari al 10 % dell’intero corrispettivo, salvi maggiori danni. Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici, rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della convenzione. Dall’indennità saranno detratte le spese occorse per la stima peritale; d) nel caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di inizio lavori fissati nella convenzione e comunque prorogati, si avrà decadenza del diritto di superficie e la facoltà dell’Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10 % dell’intero corrispettivo della concessione. Nel caso di inosservanza dei termini finali, comunque prorogati, sia avrà la decadenza della concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie per quegli edifici che non siano completati, o non ancora iniziati. Nella fattispecie delle opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della presente convenzione; e) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, il diritto di superficie relativo all’area non ancora edificata o parzialmente edificata, si avrà la decadenza della concessione; f) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione d cedere a terzi gli alloggi costruiti, qualora manchino totalmente o parzialmente le relative opere di urbanizzazione o non sia ancora stata rilasciata la licenza di abitabilità, si avrà decadenza della concessione; g) nel caso di inosservanza di quanto disposto dagli artt. 3 e 5 si avrà decadenza della concessione. a) in caso di mancato pagamento del saldo del corrispettivo l’atto di cessione si intende risolto, ed il Comune tratterà una somma pari al 10 % del prezzo, salvi i maggiori danni; b) in caso di inosservanza da parte dell’acquirente dei termini di inizio, comunque prorogato, dei lavori, l’atto di cessione si intende risolto, con facoltà dell’Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10 % del prezzo. In caso invece di inosservanza dei termini finali si avrà la risoluzione dell’atto di cessione limitatamente ai lotti non ancora edificati o parzialmente edificati. In quest’ultima ipotesi le opere parzialmente realizzate verranno indennizzate dal comune sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal proprietario decaduto e dall’acquirente subentrante al momento della ricessione a terzi delle aree stesse; c) in caso di inosservanza da parte dell’acquirente del divieto previsto in convenzione, di ricedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, l’area edificata o parzialmente edificata, si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cessione; d) in caso di inosservanza di quanto disposto dall’art. 18 si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cessione.
Disposizioni comuni 1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo comma 2. 2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane. 3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente accordo integra, per la sola malattia, gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'articolo 42, comma 1, punto 10) dell'all. A) al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga l'indennità di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata. 4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL. 5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo. 6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del presente accordo, sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate. 7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'articolo 15 del CCNL. 23.7.1976. 8. Gli importi dei ratei di 13^ e 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL. 9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia. 10. Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27.11.2000 (area operativa della mobilità).
CONDIZIONI GENERALI 10.1 La denuncia di vizi di cui ai commi 6.1 e 7.4 deve essere inviata con descrizione dei vizi e foto attestanti il problema sorto a: xxxxxxx@xxxxxxx.xx 10.2 I venditori, gli agenti o altre figure simili non hanno l’autorità di garantire ulteriormente, rispetto a quanto qui stabilito, i Prodotti, di prolungare il Periodo di Garanzia o di cambiare, modificare, emendare le condizioni della presente Garanzia salvo che a seguito di istruzioni scritte da parte del rappresentante legale del Fornitore. Questa Garanzia si applica a tutti i Prodotti del Fornitore venduti all’Acquirente a partire dalla data di accettazione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e fino al momento in cui l’Acquirente non riceva una nuova Garanzia firmata dal legale rappresentante del Fornitore. 10.3 L’omissione o il ritardo da parte del Fornitore nell’esercitare i diritti, i poteri o i rimedi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, inclusi quello derivanti dalla presente Garanzia, non deve essere considerato come una deroga alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, né l’esercizio parziale dei diritti, dei poteri o dei rimedi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, inclusi quello derivanti dalla presente Garanzia, può precludere l’esercizio successivo o futuro dei diritti e dei poteri relativi. 10.4 Nel caso una clausola di queste Condizioni Generali di Fornitura, o parte di essa, venga ritenuta illegale, invalida o inapplicabile dal Tribunale competente, le altre clausole o la parte di clausola che non è stata ritenuta illegale, invalida o inapplicabile, continueranno a regolare i rapporti tra il Fornitore e l’Acquirente relativamente alla vendita dei Prodotti. 10.5 L’Acquirente non può trasferire, trasmettere o in alcun modo cedere i propri diritti derivanti da questa garanzia senza la preventiva approvazione scritta del Fornitore. Ogni trasferimento, trasmissione o cessione senza la preventiva approvazione scritta del Fornitore sono nulli e comunque senza validità ed effetto. Questa Garanzia ha effetto ed è vincolante tra il Fornitore e l’Acquirente e i rispettivi legittimi successori ed assegnatari. Eventuali reclami derivanti da questa Garanzia possono essere presentati solo dall’Acquirente e non dai clienti dell’Acquirente o altra parte.
Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Indicazioni generali conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso redatte dal fabbricante; • leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza; • si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere l’apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse); • verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e la spina di alimentazione; • non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili; • effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, alimentatori) forniti in dotazione; • disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo; • spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori; • controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall’impianto elettrico quando non utilizzati, specialmente per lunghi periodi; • si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso di un loro anomalo riscaldamento; • inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale; • riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere l’attrezzatura al cavo di alimentazione); • non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te; • lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato; • le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri liquidi; • in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va consultato un medico; • segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall’impianto elettrico; • è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe; • è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta; • prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata); • in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti; • i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può causare affaticamento visivo e pertanto: ✓ regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale; ✓ durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, cosi come si fa quando si lavora normalmente al computer fisso; ✓ in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi; ✓ non lavorare mai al buio. In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l’impiego del notebook con le seguenti raccomandazioni: - sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell’attrezzatura e un comodo appoggio degli avambracci; - durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona lombare, evitando di piegarla in avanti; - utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire cambiamenti di posizione nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo (notebook), dei documenti e del materiale accessorio; - In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici: - evitare lavori prolungati nel caso l’altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio del notebook; - nelle imbarcazioni il notebook e utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea - non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si e passeggeri. Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti. In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di: - per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone; - effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching). Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare - spegnere il dispositivo nelle aree in cui e vietato l’uso di telefoni cellulari/smartphone o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine: - un portatore di apparecchi acustici che usasse l’auricolare collegato al telefono/smartphone potrebbe avere difficoltà nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. Non usare l’auricolare se questo può mettere a rischio la propria e l’altrui sicurezza. - non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo; - durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l’auricolare o in modalità viva voce; - non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante;