DOCUMENTI DI SPEDIZIONE Clausole campione
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 3.1 Il mittente è tenuto a corredare ciascuna spedizione di un’apposita lettera di vettura (di seguito “LDV”) può essere stampata direttamente dalla pagina di Poste Delivery Web. La LDV, deve essere compilata in modo chiaro e leg- gibile, possibilmente in carattere stampatello maiuscolo, in tutte le sue parti e sottoscritta dal Mittente, sottoscrivendo per accettazione le presenti CGC ed indicando gli eventuali servizi accessori richiesti di cui al successivo art. 6. In particolare, oltre alle esatte e complete indicazioni di mittente e destinatario, comprensive di indirizzo e CAP ed eventuale numero telefonico di entrambi, fax, e-mail, deve essere indicato: il contenuto del pacco e la destinazione da dare alla spedizione in caso di mancata consegna, scegliendo una delle opzio- ni riportate sulla LDV.
3.2 Per i pacchi diretti a paesi Extra UE il mittente è tenuto, inoltre, a compilare accuratamente la dichiarazione doganale (CN 23) integrata nella LDV per Po- ste Delivery International Standard.
3.3 Con la sottoscrizione della LDV e di ogni eventuale ulteriore documentazio- ne allegata alla spedizione, il mittente assume ogni responsabilità in merito alla correttezza e veridicità di tutte le informazioni fornite, nonché all’ammissibilità degli oggetti contenuti nel pacco.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 3.1 Il mittente è tenuto a corredare ciascuna spedizione di un’apposita lettera di vettura (di seguito anche “LdV”), disponibile gratuitamente presso tutti gli Uffici Postali. La lettera di vettura, deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, possibilmente in carattere stampatello maiuscolo, in tutte le sue parti e sottoscritta dal Mittente. In particolare, oltre alle esatte e complete indicazioni di mittente e destinatario, comprensive di C.A.P. ed eventuale numero telefonico di entrambi, fax, e-mail, deve essere indicato: il contenuto del pacco e la destinazione da dare alla spedizione in caso di mancata consegna, scegliendo una delle opzioni riportate sulla LdV. Il mittente è tenuto a compilare accuratamente la parte della LdV riservata alla descrizione dettagliata di contenuto, quantità, peso e valore degli oggetti inclusi, seguendo le istruzioni riportate sul retro della LdV.
3.2 Il mittente è tenuto, inoltre, a corredare le spedizioni con l’ulteriore documentazione eventualmente prevista dalle norme doganali, quali la fattura commerciale ovvero, secondo la tipologia di merce spedita e secondo la destinazione e la documentazione supplementare prevista dalle norme e regolamenti internazionali. Il mittente è consapevole che, ai fini dello sdoganamento, Xxxxx potrà rivolgersi ad un soggetto incaricato dalla stessa che potrà agire in rappresentanza del mittente stesso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1401 c.c., potrà essere considerato destinatario nominale della spedizione, ai soli fini della designazione dell’agente doganale incaricato dello sdoganamento, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge.
3.3 Con la sottoscrizione della LdV e di ogni eventuale ulteriore documentazione allegata alla spedizione, il mittente assume ogni responsabilità in merito alla correttezza e veridicità di tutte le informazioni fornite, nonché all’ammissibilità degli oggetti contenuti nel pacco.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. Il Fornitore deve accompagnare la merce con tutti i documenti previsti dalle vigenti normative ed eventualmente richiesti dal Committente e, in materia di qualità, previsti da questo documento, i suoi allegati e i documenti in essi richiamati.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 4.1 Il mittente è tenuto a corredare ciascuna spedizione di un’apposita lettera di vettura (di seguito anche “LdV”), disponibile gratuitamente presso tutti gli Uffici Postali. La lettera di vettura, deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, possibilmente in carattere stampatello maiuscolo, in tutte le sue parti e sottoscritta dal Mittente. In particolare, oltre alle esatte e complete indicazioni di mittente e destinatario, comprensive di
4.2 Il mittente è tenuto, inoltre, a corredare le spedizioni con l’ulteriore documentazione eventualmente prevista dalle norme doganali, quali la fattura commerciale ovvero, secondo la tipologia di merce spedita e secondo la destinazione, della documentazione supplementare prevista dalle norme e regolamenti internazionali.
4.3 E’ onere del mittente informarsi preventivamente sulle possibilità di importazione ed esportazione (divieti, quarantena, limitazioni concernenti i prodotti farmaceutici ecc.) e sui documenti (certificato di origine, fattura commerciale, certificato sanitario, licenze, autorizzazioni per la quarantena per prodotti di origine animale, vegetale, alimentari) eventualmente richiesti dal Paese di destinazione.
4.4 Con la sottoscrizione della LDV e di ogni eventuale ulteriore documentazione allegata alla spedizione, il mittente assume ogni responsabilità in merito alla correttezza e veridicità di tutte le informazioni fornite, nonché all’ammissibilità degli oggetti contenuti nel pacco.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. Ogni spedizione dovrà recare la distinta del contenuto, con espressa indicazione di numero della distinta, numero dell’Ordine di Acquisto, contenuto e peso, nome dello stabilimento dell’Acquirente e/o numero della banchina, così come tutti i certificati di conformità del materiale, le dichiarazioni di origine, le classificazioni tariffarie, le direttive ELV o IMDS e ogni altra informazione richiesta dall’Acquirente. Se richiesto, il Fornitore dovrà includere codici a barre conformi alle specifiche dell’Acquirente per tutti i Prodotti consegnati, le casse restituibili e altri paglioli. Qualora in un’unica spedizione siano compresi più colli, ogni collo dovrà essere numerato in maniera progressiva. I codici degli Ordini di Acquisto, i codici di imballaggio e ogni codice di identificazione dell’Acquirente dovranno essere indicati su tutte le distinte di contenuto, polizze di carico e fatture. Sulla polizza di carico o su un documento di spedizione, il Fornitore dovrà fornire una descrizione dei Prodotti e di tutti i servizi ad essi correlati e dovrà gestire la spedizione secondo le istruzioni fornite dall’Acquirente.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 7.1. L’Esercente è tenuto a corredare ciascuna spedizione di un’apposita lettera di vettura, debitamente compilata in tutte le sue parti con i dati necessari per la spedizione forniti dal cliente, e debitamente sottoscritta, come generata tramite la Piattaforma web xxx.Xxxx-Xxxxx.xxxxx.
7.2. E’ proibito l’affidamento di una spedizione da parte dell’Esercente al Vettore priva della documentazione di cui sopra.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 4.3.1. Salvo sia diversamente concordato, il Venditore stabilirà il tragitto ed i mezzi di trasporto, così come si occuperà della scelta degli spedizionieri e dei vettori.
4.3.2. Salvo sia diversamente concordato, i documenti relativi alla consegna, marcatura, imballaggio, identificazione, raccolta, spedizione, trasporto e restituzione dei Prodotti saranno predisposti dal Venditore sulla base delle proprie procedure logistiche.
4.3.3. Il Venditore potrà utilizzare avvisi di spedizione telematica, sulla base dei propri standard operativi.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 3.1 Il mittente è tenuto a corredare ciascuna spedizione di un’apposita lette- ra di vettura (di seguito “LdV”)che deve essere stampata direttamente dal- la pagina di Poste Delivery Web. La LdV, deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, possibilmente in carattere stampatello maiuscolo, in tutte le sue parti e sottoscritta dal Mittente, sottoscrivendo per accettazione le presenti CGC ed indicando gli eventuali servizi accessori richiesti di cui al successivo art. 6.
3.2 Per i pacchi diretti a paesi Extra UE il mittente è tenuto, inoltre, a a com- pilare accuratamente la dichiarazione doganale (CN 23) integrata nella LDV per Poste Delivery Globe, Poste Delivery Europe e la dichiarazione merce ai fini doganali per Poste Delivery International Express.
3.3 Con la sottoscrizione della LdV e di ogni eventuale ulteriore documen- tazione allegata alla spedizione, il mittente assume ogni responsabilità in merito alla correttezza e veridicità di tutte le informazioni fornite, nonché all’ammissibilità degli oggetti contenuti nel pacco.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 9.1 Il Numero d’Ordine deve essere dichiarato in tutti i documenti di spedizione e nella relativa corrispondenza.
9.2 Il Venditore è tenuto a preparare tutti i documenti di spedizione in conformità (i) alle normative doganali/commerciali nazionali e internazionali applicabili e
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE. 5.1 Per le spedizioni con QPE, il mittente è tenuto ad utilizzare l’apposita modulistica disponibile presso gli Uffici postali abilitati costituita dalla Lettera di Vettura, e dai documenti specifici richiesti per le spedizioni di Merce per destinazioni Extra Unione Europea (vedi Guida).
5.2 La lettera di vettura, che comprende 5 copie, deve essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal Mittente, nel rispetto dei requisiti e delle modalità indicate nella Guida.
5.3 Il Mittente è tenuto, inoltre, a corredare le spedizioni di merci e materiali non classificabili come documenti, dirette versi Paesi Extra Unione Europea, dell’ulteriore documentazione prevista dalle norme doganali, quali la fattura commerciale, la dichiarazione doganale (Mod. CN 23) e la documentazione supplementare indicata nella Guida.
5.4 Tutti i documenti da allegare alle spedizioni dovranno essere compilati in ogni parte e sottoscritti dal mittente.