Common use of Doppio finanziamento Clause in Contracts

Doppio finanziamento. “Il concetto di “doppio finanziamento” nell’ambito del PNRR tiene conto anche della natura orientata ai risultati dello strumento. Per questo, non solo è fatto espresso divieto che, a livello di Soggetti Attuatori, i costi sostenuti per raggiungere i risultati di qualsiasi misura finanziata dal Piano non siano coperti da altri programmi dell’Unione Europea (cioè il destinatario finale non riceva un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR - attraverso lo Stato membro - sia da altri fondi dell’Unione), ma anche che nel raggiungimento degli obiettivi di performance non concorrano altri programmi finanziati dall’Unione. In particolare, l’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che “il sostegno nell'ambito dello strumento si aggiunge a quello fornito da altri programmi e strumenti dell'Unione”. Il rispetto delle disposizioni regolamentari con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR, si sostanzia pertanto: • nel divieto di coprire gli stessi costi sostenuti dal PNRR contestualmente da parte di altri programmi/strumenti dell'Unione (es.: Fondi strutturali Europei quali il FESR), cioè il destinatario finale non dovrebbe ricevere un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR che da altri fondi dell'Unione Europea; • nel divieto di cofinanziare l’intervento, nell’ambito dei massimali già riportati per il rispetto del cumulo (come specificato al paragrafo 1.1.5 Parte III), con altri fondi dell'Unione (es.: Fondi strutturali Europei quali il FESR) in quanto ciò comporterebbe che lo Stato membro riceva un sostegno da due diverse fonti di finanziamento dell'Unione Europea.

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Samples: Regole Operative Per L’accesso Al Servizio Per L’autoconsumo Diffuso E Al Contributo PNRR, Regole Operative Per L’accesso Al Servizio Per L’autoconsumo Diffuso E Al Contributo PNRR, Regole Operative Per L’accesso Al Servizio Per L’autoconsumo Diffuso E Al Contributo PNRR

Doppio finanziamento. <Il concetto di <doppio finanziamento” nell’ambito finanziamento= nell9ambito del PNRR tiene conto anche della natura orientata ai risultati dello strumento. Per questo, non solo è fatto espresso divieto che, a livello di Soggetti Attuatori, i costi sostenuti per raggiungere i risultati di qualsiasi misura finanziata dal Piano non siano coperti da altri programmi dell’Unione dell9Unione Europea (cioè il destinatario finale non riceva un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR - attraverso lo Stato membro - sia da altri fondi dell’Unionedell9Unione), ma anche che nel raggiungimento degli obiettivi di performance non concorrano altri programmi finanziati dall’Unionedall9Unione. In particolare, l’artl9art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che <il sostegno nell'ambito dello strumento si aggiunge a quello fornito da altri programmi e strumenti dell'Unione”. dell'Unione=. Il rispetto delle disposizioni regolamentari con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumol9autoconsumo) del PNRR, si sostanzia pertanto: • nel divieto di coprire gli stessi costi sostenuti dal PNRR contestualmente da parte di altri programmi/strumenti dell'Unione (es.: Fondi strutturali Europei quali il FESR), cioè il destinatario finale non dovrebbe ricevere un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR che da altri fondi dell'Unione Europea; • nel divieto di cofinanziare l’intervento, nell’ambito dei massimali già riportati per il rispetto del cumulo (come specificato al paragrafo 1.1.5 Parte III), con altri fondi dell'Unione (es.: Fondi strutturali Europei quali il FESR) in quanto ciò comporterebbe che lo Stato membro riceva un sostegno da due diverse fonti di finanziamento dell'Unione Europea.

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