DURATA DEL PRESENTE ACCORDO Clausole campione

DURATA DEL PRESENTE ACCORDO. Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dal 1º aprile 2013 al 31 marzo 2016, qualora nell'arco della sua vigenza intercorressero modifiche delle condizioni alla base dello stesso ovvero diventassero operative le disposizioni contenute nel CCNL inerenti la bilateralità, le parti si incontreranno per concordare le opportune modifiche. Addì 15 marzo 2013, presso la Sede regionale di CNA Fita Lombardia, si sono incontrati: - CNA Fita Lombardia e - FILT-CGIL Lombardia - FIT--CISL Lombardia - UILT-UIL Lombardia Premesso che Le Associazioni artigiane e le XX.XX. hanno sottoscritto, in data 15 marzo 2013: - l'accordo sindacale regionale; - l'accordo regionale per il trattamento forfettario dell'indennità di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario; - la costituzione delle Sede paritetica regionale autotrasporto - Osservatorio dell'autotrasporto; nell'ottica di produrre un comune impegno a favore della sicurezza e della legalità nel settore dell'autotrasporto merci; al fine di contrastare I'abusivismo parziale o totale e prevenire le interpretazioni difformi delle regole che falsano la concorrenza tra imprese; creare organiche e costruttive relazioni sindacali con l'obiettivo di migliorare il contesto in cui operano le imprese dell'autotrasporto merci a vantaggio delle stesse imprese e delle maestranze che operano in questo settore. In questo quadro condiviso Le parti, vista la necessità di regolamentare prioritariamente la procedura per I'attuazione dell'articolo 11-bis, comma 2 così come novellato dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008, intendono stabilire un Protocollo attuativo delle stesse all'interno dell'Osservatorio regionale, operando come disposto nel sistema di relazioni sindacali attivo tra le parti in Lombardia. Si concorda quanto segue
DURATA DEL PRESENTE ACCORDO. Il presente accordo relativo all’autorizzazione alla fornitura a terzi del codice promozionale ottenuto dal sito Zucchetti decorrerà dalla data di ottenimento del codice e sarà a tempo indeterminato, con possibilità per entrambe le parti di recesso, in qualsiasi momento e senza motivo, anche in deroga a quanto regolato nel paragrafo DECADENZA, da comunicare, per raccomandata o PEC, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, senza che da ciò sorgano a carico di alcuna delle parti diritti per indennizzi o penalità di alcuna natura; nulla sarà più dovuto al Richiedente con decorrenza dalla data di efficacia della cessazione del presente accordo. Il Richiedente è edotto ed accetta che Xxxxxxxxx potrà, a proprio insindacabile giudizio e con semplice comunicazione, rifiutare la richiesta di ottenimento del codice promozionale che il Richiedente ha proposto on line, entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta stessa, con effetto retroattivo alla data di inserimento della richiesta che, quindi, non produrrà effetti.
DURATA DEL PRESENTE ACCORDO. Il termine del presente Accordo inizia a decorrere dal momento in cui il presente Accordo diventa vincolante per voi (si veda la sezione 1.4) e termina quando l\'Accordo viene risolto per qualsiasi motivo. Non è prevista una durata minima per il presente Accordo.
DURATA DEL PRESENTE ACCORDO. 1. Il presente Accordo dura dal momento della sua sottoscrizione per un periodo di 5 anni. 2. È fatta salva la facoltà di ogni soggetto-fondatore di richiedere una revisione dell’Accordo, in corso di durata, motivatamente. 3. In caso di richiesta di revisione dell’Accordo i Sistemi assumono la relativa decisione entro i 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta. 4. Al termine della sua durata, nel caso in cui il testo convenzionale non subisca variazioni, la presente convenzione potrà essere rinnovata da parte della Conferenza dei Sindaci.
DURATA DEL PRESENTE ACCORDO. Il presente accordo ha durata vincolate per un (1) anno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. Verrà in ogni caso sempre garantita la proprietà intellettuale della Parte Comunicante.
DURATA DEL PRESENTE ACCORDO. La parte I del presente accordo ha carattere permanente, salvo disdetta da parte di una delle controparti; Le parti II, III e IV hanno validità per l'anno scolastico 2010-2011 e comunque conservano validità fino alla sottoscrizione di un successivo protocollo decentrato in materia. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. Nel mese di ottobre di ogni anno le parti avvieranno la verifica dell’attuazione dell’accordo stesso e la trattativa per eventuali modifiche ed integrazioni.
DURATA DEL PRESENTE ACCORDO. 6.1. Il presente accordo è a tempo determinato con effetto dal ……… . e sino al ……….. con possibilità di prosecuzione, previa valutazione positiva del responsabile. 6.2. E’ facoltà dell'Amministrazione e del Dipendente, durante il periodo di svolgimento del progetto individuale di smart working, fornendo specifica motivazione, di
DURATA DEL PRESENTE ACCORDO. Il presente accordo si intende confermato ogni anno scolastico se non interviene una modifica.
DURATA DEL PRESENTE ACCORDO. Il presente atto ha decorrenza dalla data di stipula e ha validità per 3 anni,.
DURATA DEL PRESENTE ACCORDO. 5.1. Il presente accordo sarà valido ed efficace anche successivamente alla cessazione dei rapporti commerciali in essere tra le Parti.