Durata e compenso Clausole campione
Durata e compenso. L’importo e la durata di ciascun assegno sono indicati nelle rispettive schede assegno sopra riportate. Gli importi indicati sono comprensivi degli oneri previdenziali a carico dell’amministrazione e dell’assegnista. Il compenso verrà corrisposto in rate mensili posticipate. L’assegno è esente da IRPEF. Xxxx assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 22 della Legge 240/2010. Il collaboratore ha l’onere di effettuare l’iscrizione alla gestione separata INPS. L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari dell’assegno nell’ambito dell’espletamento della loro attività di ricerca.
Durata e compenso. La durata dell’assegno sarà annuale. La durata complessiva del rapporto instaurato fra assegnista e Università degli Studi di Parma, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. L’importo annuo lordo dell’assegno di ricerca è pari a € 23.891,00 (importo comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell’amministrazione e dell’assegnista). Il compenso verrà corrisposto in rate mensili posticipate. L’assegno è esente da IRPEF. Xxxx assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 22 della Legge 240/2010. Il collaboratore ha l’onere di effettuare l’iscrizione alla gestione separata INPS. L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari dell’assegno nell’ambito dell’espletamento della loro attività di ricerca.
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Durata e compenso. L’importo e la duraintdiacati ndelile riscpeittivae sschceduenasseganosssoperagripnorotate.sGloi imnpoorti indicati sono comprensivi degli oneri previdenziali a carico dell’amministr mensili posticipate. L’assegno è AegsleintaessdeagnIiRPsEiF.applicano, in22 mdellaatLeeggre 2i40a/201f0.isca Il collaboratore ha l’onere dseiparataeIfNfPeSt.tuaLr’eUnveildve’eaillerscscopirertituàzreiopnreo assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari dell’assegno nell’ambi della loro attività di ricerca.
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Durata e compenso. L’attività oggetto della collaborazione avrà durata di 30 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto. Il corrispettivo previsto è di € 2.500,00 comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione.
Durata e compenso. La prestazione oggetto del contratto dovrà essere resa entro quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto. Il compenso, onnicomprensivo lordo anche di ogni eventuale onere previdenziale e fiscale, inclusa l’IRAP, a carico dell’Amministrazione committente, è stabilito in € 5.000,00 (cinquemila/00) per l’intera prestazione; esso costituisce lo stanziamento di spesa. Nell’ipotesi che la prestazione sia resa da un soggetto titolare di Partita IVA, il corrispettivo contrattuale è da intendersi già comprensivo di IVA; il prestatore dovrà, ai sensi del D.P.R. 633/1972, emettere regolare fattura. Il corrispettivo sarà versato al termine del contratto dietro contestuale consegna dei risultati. La liquidazione del compenso è subordinata al rilascio, da parte del responsabile scientifico di una dichiarazione che attesti la regolare esecuzione della prestazione. Al prestatore non spetterà alcuna indennità al termine dell’incarico. In caso di inadempienza da parte del prestatore, nulla sarà dovuto dal Dipartimento; quest’ultimo si riserva di agire giudizialmente per il risarcimento di eventuali danni causati.
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Durata e compenso. L’importo e la durata di ciascun assegno sono indicati in ognuna delle schede assegno sopra riportate. Gli importi indicati sono comprensivi degli oneri previdenziali a carico dell’amministrazione e dell’assegnista. Il compenso verrà corrisposto in rate mensili posticipate. La durata complessiva del rapporto instaurato fra assegnista e Università degli Studi di Parma, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 76, del 16.07.2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, art. 19 rubricato “Misure urgenti per la semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario”., l’assegno potrà essere rinnovato per un periodo anche di durata inferiore ad un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. L’assegno è esente da IRPEF. Xxxx assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 22 della Legge 240/2010. Il collaboratore ha l’onere di effettuare l’iscrizione alla gestione separata INPS. L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari dell’assegno nell’ambito dell’espletamento della loro attività di ricerca.