Common use of DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO Clause in Contracts

DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO. La durata dell’appalto è pari ad anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza o di necessità effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito atto. Ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata, su richiesta della Città metropolitana di Venezia, alle medesime modalità e condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell’indizione ed esecuzione di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker o all’amministrazione stessa. L’appaltatore è tenuto a garantire la proroga del servizio. E’ escluso il rinnovo. L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005. Il broker ove, a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo ai sensi dei successivi artt. 13 e 14, non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell’amministrazione stessa, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia rendendole disponibili sia informato digitale che cartaceo

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Samples: Brokerage Service Agreement, Brokerage Service Agreement

DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO. La durata dell’appalto è pari ad anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza o di necessità effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito atto. Ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogataè di anni 5 (cinque) a decorrere dal 31.12.2022 e con scadenza il 31.12.2027, su richiesta della Città metropolitana più eventuale opzione di Venezia, alle medesime modalità rinnovo biennale. Dalla data di decorrenza suindicata l’affidatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. L’affidatario dovrà interagire con l’amministrazione per attuare tutti gli adempimenti necessari per un corretto e condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell’indizione ed esecuzione di una nuova gara e/o del completo passaggio delle competenze ad un nuovo broker o all’amministrazione stessacompetenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. L’appaltatore è tenuto a garantire la proroga In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell’Ente, l’affidatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale, come stabilito all’ultimo comma. E’ escluso il rinnovo. L’incarico cesserà automaticamente La risoluzione del contratto avverrà con decorrenza immediata nel caso in cui venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D. LgsD.Lgs. 209/2005209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) ovvero in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio ovvero in caso di fallimento o di ammissione alla stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno. Il broker oveOve necessario, a seguito della scadenza troverà applicazione l’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui la durata del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo ai sensi dei successivi artt. 13 e 14, non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione potrà essere prorogata per il subentro tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del nuovo contratto o per assicurare il passaggio delle consegne all'amministrazione. In tal caso il broker è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o dell’amministrazione stessa, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia rendendole disponibili sia informato digitale che cartaceopiù favorevoli per l’Amministrazione.

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Samples: Consulting and Brokerage Agreement

DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO. La L’incarico avrà la durata dell’appalto è pari ad di 3 (tre) anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione stipulazione del contratto o dalla data che avverrà presumibilmente nel mese di consegna del servizio marzo 2019; Il Comune di Pordenone si riserva, qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, di dare esecuzione in via d’urgenza o anticipata al contratto ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (“13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di necessità effettuata prima della stipula del contrattourgenza, risultante da apposito attola stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”). Ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata, su richiesta della Città metropolitana del Comune di VeneziaPordenone, alle medesime modalità e condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell’indizione di indizione ed esecuzione di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker o all’amministrazione stessabroker. L’appaltatore è tenuto a garantire la proroga del servizio. E’ escluso il rinnovo. L’incarico L'incarico cesserà automaticamente immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l’iscrizione l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi registro di cui all’art. 109 del D. LgsD.Lgs. 209/2005. Il Dalla decorrenza dell’incarico il broker ove, a seguito della scadenza aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del contratto ovvero a seguito pacchetto assicurativo del Comune di revoca del medesimo ai sensi dei successivi artt. 13 e 14, non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell’amministrazione stessa, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia rendendole disponibili sia informato digitale che cartaceoPordenone.

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Samples: Service Agreement

DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO. La L’Incarico avrà durata dell’appalto è pari ad anni cinque, di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza o di necessità effettuata prima della stipula del contratto. Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, risultante da apposito atto. Ai ai sensi dell’art. 10663, c. 11 comma 5 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m.e i., una sola volta per la durata di 12 (dodici) mesi, a condizione che in tale momento ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi. Su richiesta del contratto potrà Comune di Bardonecchia dovrà essere prorogata, su richiesta della Città metropolitana di Veneziagarantito il servizio successivamente alla scadenza del contratto, alle medesime modalità condizioni in essere, per il tempo necessario all’espletamento della nuova procedura di gara e condizionirelativo affidamento del servizio, fino ad un massimo di 6 mesi (fermo restando che quest’ultimo periodo non potrà comunque superare i sei mesi). Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, nelle more dell’indizione ed esecuzione di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker o all’amministrazione stessa. L’appaltatore è tenuto a garantire la proroga del servizio. E’ escluso il rinnovo. L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/20057.9.2005, n. 209. Il broker oveLo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a seguito della scadenza procedure concorsuali, salvo il diritto all’eventuale risarcimento del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo ai sensi dei successivi artt. 13 e 14, non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell’amministrazione stessa, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia rendendole disponibili sia informato digitale che cartaceodanno.

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Samples: Brokerage Agreement

DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO. La L’Incarico avrà durata dell’appalto è pari ad di anni cinque, 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza o di necessità effettuata prima della stipula del contratto. Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, risultante da apposito atto. Ai ai sensi dell’art. 10663, c. 11 comma 5 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e successive modificazioni e/o integrazioni per un periodo di anni 1 (uno) alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, la durata a condizione che in tale momento ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi. Su richiesta del contratto potrà Comune di Villa Minozzo dovrà essere prorogata, su richiesta della Città metropolitana di Veneziagarantito il servizio successivamente alla scadenza del contratto, alle medesime modalità condizioni in essere, per il tempo necessario all’espletamento della nuova procedura di gara e condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell’indizione ed esecuzione di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker o all’amministrazione stessa. L’appaltatore è tenuto a garantire la proroga relativo affidamento del servizio, fermo restando che quest’ultimo periodo non potrà comunque superare i 6 (sei) mesi. E’ escluso il rinnovo. L’incarico Il servizio cesserà automaticamente nel in ogni caso in cui di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/20057.9.2005, n. 209. Il broker oveLo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a seguito della scadenza procedure concorsuali, salvo il diritto all’eventuale risarcimento del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo ai sensi dei successivi artt. 13 e 14, non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell’amministrazione stessa, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia rendendole disponibili sia informato digitale che cartaceodanno.

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Samples: Brokerage Agreement