Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 53 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relative contribuzioni e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell’art. 53 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Effetti dei nuovi stipendi. 1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 53 Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui agli artt. 68 e 71 del presente CCRL, sull'equo indennizzo, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relative contribuzioni e sui relativi contributi ed i contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell’artdell'art. 53 80 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione pensione, nel periodo di vigenza contrattualedel biennio economico 2002-2003 e successivamente. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e buonuscita, di licenziamento licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal serviziodel rapporto di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro