Common use of Eventi di forza maggiore Clause in Contracts

Eventi di forza maggiore. 1. Si intende per forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca al Fornitore di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, provi: [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e [b] che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione dell’Accordo Quadro; e [c] che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dal Fornitore stesso. 2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti soddisfino le condizioni (a) e (b) del comma 1 del presente articolo, mentre resta a carico del Fornitore provare la sussistenza della condizione (c): (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; 3. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all’Agenzia il verificarsi dell’evento che inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali. L’Agenzia valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l’evento all’Agenzia. 5. Ove l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopraddette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento o l’evento invocati inibiscano al Fornitore l’adempimento degli obblighi contrattuali. 6. Il Fornitore deve informare l’Agenzia non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l’adempimento delle proprie obbligazioni. 7. Qualora la durata dell’impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della Agenzia e delle amministrazioni contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere l’Accordo Quadro e/o gli Ordinativi di Fornitura. 8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, l’Accordo Quadro e gli Ordinativi di Fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell’impedimento superi i 120 giorni.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Eventi di forza maggiore. 1. Si intende per forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca al Fornitore di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, provi: [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e [b] che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione dell’Accordo Quadrodel contratto; e [c] che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dal Fornitore stesso. 2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti soddisfino le condizioni (a) e (b) del comma 1 del presente articolo, mentre resta a carico del Fornitore provare la sussistenza della condizione (c): (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; 3. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all’Agenzia all’Amministrazione committente il verificarsi dell’evento che inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali. L’Agenzia L’Amministrazione committente valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l’evento all’Agenziaall’Amministrazione committente. 5. Ove l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopraddette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento o l’evento invocati inibiscano al Fornitore l’adempimento degli obblighi contrattuali. 6. Il Fornitore deve informare l’Agenzia l’Amministrazione committente non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l’adempimento delle proprie obbligazioni. 7. Qualora la durata dell’impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della Agenzia e delle amministrazioni contraentidell’amministrazione contraente, le stesse avranno la stessa avrà il diritto di risolvere l’Accordo Quadro e/o gli Ordinativi di Forniturail contratto. 8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, l’Accordo Quadro e gli Ordinativi di Fornitura potranno il contratto potrà comunque essere risolti risolto ove la durata dell’impedimento superi i 120 giorni.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Acquisition of Digital Products Services

Eventi di forza maggiore. 1. Si intende per forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca al Fornitore di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, provi: [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e [b] che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; e [c] che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dal Fornitore stesso. 2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti soddisfino le condizioni (a) e (b) del comma 1 del presente articolo, mentre resta a carico del Fornitore provare la sussistenza della condizione (c): (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; 3. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all’Agenzia il verificarsi dell’evento che inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali. L’Agenzia valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l’evento all’Agenzia. 5. Ove l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopraddette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento o l’evento invocati inibiscano al Fornitore l’adempimento degli obblighi contrattuali. 6. Il Fornitore deve informare l’Agenzia non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l’adempimento delle proprie obbligazioni. 7. Qualora la durata dell’impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della Agenzia e delle amministrazioni contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere l’Accordo Quadro la Convenzione e/o gli Ordinativi di Fornitura. 8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, l’Accordo Quadro la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell’impedimento superi i 120 giorni.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione/Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carta in Risme 8

Eventi di forza maggiore. 1. Si intende per forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca al Fornitore di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, contrattuali se, e nella misura in cui, provi: [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e [b] che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; e [c] che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dal Fornitore stesso. 2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti soddisfino le condizioni (a) e (b) del comma 1 del presente articolo, mentre resta a carico del Fornitore provare la sussistenza della condizione (c): (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; 3. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all’Agenzia il verificarsi dell’evento che inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali. L’Agenzia valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l’evento all’Agenzia. 5. Ove l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopraddette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento o l’evento invocati inibiscano al Fornitore l’adempimento degli obblighi contrattuali. 6. Il Fornitore deve informare l’Agenzia non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l’adempimento delle proprie obbligazioni. 7. Qualora la durata dell’impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della Agenzia e delle amministrazioni contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere l’Accordo Quadro la Convenzione e/o gli Ordinativi di Fornitura. 8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, l’Accordo Quadro la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell’impedimento superi i 120 giorni.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Gas Naturale