Eventi naturali Clausole campione

Eventi naturali. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa ogni pregiudizio economico, danno, costo o esborso di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1, 2 e 3 che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi pregiudizio economico, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l’onere di fornire prova contraria incombe all’ASSICURATO. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.
Eventi naturali. L’Assicurazione comprende gli infortuni derivanti da terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni. Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la presente polizza l’esborso a carico della Società non potrà superare l’importo complessivo di € 2.000.000,00.
Eventi naturali. Dichiarazione con descrizione dell’evento e documenta- zione che ne attesta la sua straordinarietà (ad esempio articolo di giornale, rilevazioni meteorologiche).
Eventi naturali. L’Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni mate- riali e diretti subiti dall’Autoveicolo identificato in Polizza - ivi compre- se le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional, stabil- mente fissati - in conseguenza di: grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve e/o ghiac- cio, purché non derivanti da fenomeni sismici, e sempre che la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, compresi gli Autoveicoli, siano essi assicurati o meno.
Eventi naturali. Gli eventi naturali devono essere documentalmente dimostrabili. L’Assicurato inoltre: • Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell’officina, non può effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società; • Non potrà, pena la decadenza del diritto all’indennizzo, alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.
Eventi naturali idonea documentazione a prova dell’evento; salvo esistenza di pluralità di eventi già noti a Verti.
Eventi naturali. La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.