Fase negoziale. Per favorire il raggiungimento di un’intesa le parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione. Le parti si impegnano a non compiere durante la procedura atti tali da alterare il quadro economico personale o della famiglia. a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali renderà le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione; b) della facoltà di non rendere dichiarazioni; c) della facoltà di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile; d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni di cui all’art. 371 ter, commi 3 e 4, c.p.; e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli saranno rivolte e le risposte date; f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni. Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese saranno verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui sopra. Tale documento, previa integrale lettura, verrà sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati e rilasciato in originale all’informatore stesso e a ciascuna delle parti. Le parti vengono informate che il verbale farà piena prova di quanto gli avvocati attesteranno essere avvenuto in loro presenza, potrà essere prodotto nell’eventuale giudizio e sarà valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. L’acquisizione delle dichiarazioni non potrà essere svolta con modalità telematica né con collegamenti audiovisivi da remoto. Qualora l'informatore non si dovesse presentare o dovesse rifiutarsi di rendere dichiarazioni e la negoziazione si dovesse concludere senza accordo, la parte che riterrà necessaria la sua deposizione potrà chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice. Le parti concordano altresì: - che ciascun avvocato potrà procedere all’acquisizione delle dichiarazioni dell’altra parte sulla verità dei fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, previamente capitolati, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste ai sensi dell’art. 4 ter del D.L. 132/2014. Le dichiarazioni confessorie verranno rese e sottoscritte dalla parte e dall’avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell’autografia. Il documento contenente le dichiarazioni di cui sopra farà piena prova di quanto l'Avvocato attesterà essere avvenuto in sua presenza e potrà essere prodotto nell’eventuale con l'efficacia di cui all'articolo 2735 del codice civile. Il rifiuto ingiustificato a rendere dichiarazioni sui fatti di cui sopra potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del Codice di procedura civile.
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Fase negoziale. Per favorire il raggiungimento di un’intesa le parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione. Le In caso di impedimento o per giustificati motivi, le parti si impegnano a non compiere durante possono farsi rappresentare da persone informate sui fatti e muniti dei poteri necessari per la procedura atti tali da alterare il quadro economico personale o composizione della famigliacontroversia.
a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali renderà le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
b) della facoltà di non rendere dichiarazioni;
c) della facoltà di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile;
d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni di cui all’art. 371 ter, commi 3 e 4, c.p.;
e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli saranno rivolte e le risposte date;
f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni. Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese saranno verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui sopra. Tale documento, previa integrale lettura, verrà sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati e rilasciato in originale all’informatore stesso e a ciascuna delle parti. Le parti vengono informate che il verbale farà piena prova di quanto gli avvocati attesteranno essere avvenuto in loro presenza, potrà essere prodotto nell’eventuale giudizio e sarà valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. L’acquisizione delle dichiarazioni non potrà essere svolta con modalità telematica né con collegamenti audiovisivi da remoto. Qualora l'informatore non si dovesse presentare o dovesse rifiutarsi di rendere dichiarazioni e la negoziazione si dovesse concludere senza accordo, la parte che riterrà necessaria la sua deposizione potrà chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice. Le parti concordano altresì: - che ciascun avvocato potrà procedere all’acquisizione delle dichiarazioni dell’altra parte sulla verità dei fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, previamente capitolati, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste ai sensi dell’art. 4 ter del D.L. 132/2014. Le dichiarazioni confessorie verranno rese e sottoscritte dalla parte e dall’avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell’autografia. Il documento contenente le dichiarazioni di cui sopra farà piena prova di quanto l'Avvocato attesterà essere avvenuto in sua presenza e potrà essere prodotto nell’eventuale con l'efficacia di cui all'articolo 2735 del codice civile. Il rifiuto ingiustificato a rendere dichiarazioni sui fatti di cui sopra potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del Codice di procedura civile.
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Fase negoziale. Per favorire il raggiungimento di un’intesa le parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione. Le In caso di impedimento o per giustificati motivi, le parti si impegnano a non compiere durante possono farsi rappresentare da persone informate sui fatti e muniti dei poteri necessari per la procedura atti tali da alterare il quadro economico personale o composizione della famigliacontroversia.
a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali renderà le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
b) della facoltà di non rendere dichiarazioni;
c) della facoltà di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile;
d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni di cui all’art. 371 ter, commi 3 e 4, c.p.;
e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli saranno rivolte e le risposte date;
f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni. Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese saranno verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui sopra. Tale documento, previa integrale lettura, verrà sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati e rilasciato in originale all’informatore stesso e a ciascuna delle parti. Le parti vengono informate che il verbale farà piena prova di quanto gli avvocati attesteranno essere avvenuto in loro presenza, potrà essere prodotto nell’eventuale giudizio e sarà valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. L’acquisizione delle dichiarazioni non potrà essere svolta con modalità telematica né con collegamenti audiovisivi da remoto. Qualora l'informatore non si dovesse presentare o dovesse rifiutarsi di rendere dichiarazioni e la negoziazione si dovesse concludere senza accordo, la parte che riterrà necessaria la sua deposizione potrà chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice. Le parti concordano altresì: - che ciascun avvocato Aavvocato potrà procedere all’acquisizione delle dichiarazioni dell’altra parte sulla verità dei fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, previamente capitolati, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste ai sensi dell’art. 4 ter del D.L. 132/2014. Le dichiarazioni confessorie verranno rese e sottoscritte dalla parte e dall’avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell’autografia. Il documento contenente le dichiarazioni di cui sopra farà piena prova di quanto l'Avvocato attesterà essere avvenuto in sua presenza e potrà essere prodotto nell’eventuale con l'efficacia di cui all'articolo 2735 del codice civile. Il rifiuto ingiustificato a rendere dichiarazioni sui fatti di cui sopra potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del Codice di procedura civile.
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