Common use of Festività Clause in Contracts

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

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Festività. Tutti Sono considerati festivi, quindi dovranno essere retribuiti anche se non lavorati, i lavoratori devono fruire di un giorni appresso specificati: a) festività nazionali 25 aprile - ricorrenza della liberazione; 1 maggio - festa dei lavoratori. 2 giugno - festa della repubblica b) festività infrasettimanali il primo giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio)dell'anno; - Epifania (6 gennaio)l'Epifania; - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì il giorno del lunedì di Pasqua; il 15 agosto - Festa del lavoro (1° maggio)festa dell'Assunzione; il 1 novembre - Festa della Repubblica (2 giugno)Ognissanti; - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); l'8 dicembre - Immacolata Concezione (8 dicembre)Concezione; il 25 dicembre - Natale (25 dicembre)Natale; il 26 dicembre - X.Xxxxxxx (26 dicembre)X. Xxxxxxx; - la solennità del Santo Patrono. In occasione delle Se le suddette festività decorre a favore cadono di Domenica, oppure nel giorno del lavoratore la normale riposo settimanale se diverso dalla Domenica, dunque non sono godute, in aggiunta alla paga mensile sarà corrisposto un importo pari alla retribuzione di cui al successivo art.49giornaliera lorda. I lavoratori cheNei suddetti giorni dovranno, per ragioni inerenti al servizioaltresì, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornateessere retribuite le ore eventualmente lavorate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di serviziomaggiorazioni previste.

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Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente corri- spondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizioser- vizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazionedall’Amministrazione, sentito l'interessatol’interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo ripo- so settimanale di cui all'art.28all’art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

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Festività. Tutti i lavoratori devono fruire Sono considerati giorni festivi quelli prescritti dalla legge e precisamente: - tutte le domeniche; - le seguenti festività civili: - 25 aprile; - 1° maggio, festa del lavoro; - 2 giugno; - le seguenti festività religiose: - 1° gennaio; - 6 gennaio; - lunedì dopo Pasqua; - 15 agosto; - 1° novembre; - 8 dicembre; - 25 dicembre; - 26 dicembre; - il giorno della festa patronale. In sede locale, nell'ambito del rapporto tra le parti, potrà essere considerato festivo il 17 febbraio in alternativa alla festività patronale. Il dipendente che per ragioni di continuità di servizio sia chiamato a prestare la sua opera in un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessatoha diritto al riposo compensativo da usufruire entro i successivi 6 mesi. In occasione di coincidenza di La retribuzione giornaliera ai fini del presente articolo si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26. Qualora una delle festività predette coincida con il giorno la domenica dovrà essere corrisposto al personale dipendente l'importo di una giornata di lavoro oltre alla normale retribuzione oppure si darà luogo ad un riposo settimanale di cui all'art.28compensativo. Lo stesso trattamento spetta al dipendente che si trovi assente dal servizio per malattia, il lavoratore ha infortunio, gravidanza o puerperio o comunque col diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizioalla corresponsione dello stipendio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Collective Bargaining Agreement

Festività. Tutti Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i lavoratori devono fruire di un seguenti: 1. il primo giorno dell’anno; 2. il 6 gennaio, Epifania del Signore; 3. il 25 aprile, anniversario della liberazione; 4. il giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì lunedì di Pasqua; - Festa ; 5. il primo maggio, festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (lavoro; 6. il 2 giugno); - Assunzione , anniversario della Madonna (fondazione della Repubblica; 7. il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Xxxxx; 8. il primo novembre, giorno di Ognissanti; 9. il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 ; 10. l’8 dicembre); - Natale (, giorno dell’Immacolata concezione; 11. il 25 dicembre); - X.Xxxxxxx (, giorno di Natale; 12. il 26 dicembre, Santo Stefano; 13. la festa del patrono del luogo (**); - Santo Patrono. In occasione Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo infra- settimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo com- pensativo. Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazio- nali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento: a) se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio; b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al successivo art.49punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata della percentuale per il lavoro festivo. I Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori cheanche se sospesi dal lavoro, il trat- tamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione. A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per ragioni inerenti al servizioi la- voratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: a) per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, dovranno tuttavia prestare alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di festività nazionali coincidenti con la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessatodo- menica. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28Pertanto, il lavoratore ha diritto 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti; b) per le quattro festività soppresse (San Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di fruire paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti individuali possono altresì convenire: a) che la prestazione di un ulteriore giorno lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazioneil cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, in accordo con l'interessato e compatibilmente con tenendo conto delle esigenze aziendali; b) che sia preventivamente concordata tra le esigenze stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di serviziofestività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

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Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - 25 aprile Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Pasqua 1 maggio Festa del lavoro (1° maggio); - Lavoro 2 giugno Festa della Repubblica (2 giugno); - 15 agosto Assunzione della Madonna (15 agosto); - 1 novembre Ognissanti (1° novembre); - 8 dicembre Immacolata Concezione (8 dicembre); - 25 dicembre Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patronodicembre X. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Sono altresì considerate festivi le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo. Qualsiasi variazione, stabilita da disposizioni di legge, l’elenco delle solennità, si intenderà automaticamente aggiornato. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49retribuzione. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazioneconcordata sentito l’interessato mantenendo comunque la normale maggiorazione per la festività. Qualora per eccezionali motivi di servizio, il termine di trenta giorni non potesse essere rispettato, si procede, sentito l'interessatol’interessato, alla liquidazione della giornata di lavoro ai sensi del successivo art. 42. In occasione di coincidenza di una luogo delle festività predette con il giorno soppresse (legge 937/77) possono essere richiesti permessi retribuiti nella misura di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio4 giornate lavorative.

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Festività. Tutti i lavoratori medici devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna ciascu- na delle seguenti festività: - : 1) Capodanno (1° gennaio); - ; 2) Epifania (6 gennaio); - ; 3) Anniversario della Liberazione (25 aprile); - ; 4) Lunedì di Pasqua; - ; 5) Festa del lavoro Lavoro (1° maggio); - ; 6) Festa della Repubblica (2 giugno); - ; 7) Assunzione della Madonna (15 agosto); - ; 8) Ognissanti (1° novembre); - ; 9) Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale ; 10) X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx ; 11) Santo Stefano (26 dicembre); - ; 12) Santo Patronopatrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore medico la normale retribuzione di cui al successivo art.49nor- male retribuzione. I lavoratori medici che, per ragioni inerenti al servizio, servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. In occasione caso di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28setti- manale, il lavoratore medico ha diritto di a fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, dall’Amministrazione in accordo con l'interessato l'in- teressato. In applicazione del Dpr 28 dicembre 1985, n.792, si precisa che per il comune di Roma i Xxxxx Xxxxxxx sono Xxxxxx e compatibilmente con le esigenze di servizioPaolo, la cui festività ricorre il 29 giugno.

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Festività. Tutti Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - : 1) Capodanno (1° gennaio); - 2) Epifania (6 gennaio); - 3) Anniversario della Liberazione (25 aprile); - 4) Lunedì di Pasqua; - 5) Festa del lavoro Lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - 6) Assunzione della Madonna (15 agosto); - 7) Ognissanti (1° novembre); - 8) Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale 9) X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx 10) X. Xxxxxxx (26 dicembre); - 11) Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49precedente art. I 44. Le lavoratrici ed i lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. dall’Amministrazione sentita/o l’interessata/o. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28settimanale, la lavoratrice ed il lavoratore ha hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, dalla Amministrazione in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.l’interessata/o.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Tutti Sono considerate festività (a) le domeniche oppure i lavoratori devono fruire di un giorno giorni di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: compensativo; (b) anniversario della Liberazione - 25 aprile; festività del Lavoro - 1° maggio; 2 giugno; (c) Capodanno (- 1° gennaio); Epifania - Epifania (6 gennaio); lunedì di Pasqua - Anniversario della Liberazione (25 aprile)mobile; Assunzione - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); Ognissanti - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 - 3 dicembre); X. Xxxxxxx - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre; (d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede l'unità produttiva. Il trattamento economico dovuto per legge per le festività di cui ai punti b) e c); - Santo Patrono. In occasione delle suddette , nonché quello contrattualmente spettante per la festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49punto d), è compreso nella retribuzione ragguagliata a mese disciplinata dall'art.16 fatta eccezione per le festività cadenti di domenica che saranno compensate con la corresponsione di un importo pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare Per le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro si fa riferimento alle norme di legge disciplinanti la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessatomateria. In occasione di coincidenza di una sostituzione delle festività predette con il giorno infrasettimanali abolite dalla legge 5.3.77 n. 554, vengono riconosciute 4 giornate di riposo settimanale di retribuite. Per quanto riguarda la festività la cui all'art.28, celebrazione è spostata alla 1° domenica del mese (4 novembre) il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di serviziola domenica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Tutti Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - : 1) Capodanno (1° gennaio); - 2) Epifania (6 gennaio); - 3) Anniversario della Liberazione (25 aprile); - 4) Lunedì di Pasqua; - 5) Festa del lavoro Lavoro (1° maggio); - 6) Festa della Repubblica (2 giugno); - 7) Assunzione della Madonna (15 agosto); - 8) Ognissanti (1° novembre); - 9) Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale 10) X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx 11) X. Xxxxxxx (26 dicembre); - 12) Santo PatronoPatrono (una giornata nell’anno a prescindere dalla sede di assegnazione). In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49precedente Art. I 44. Le lavoratrici ed i lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. dall’Amministrazione sentita/o l’interessata/o. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28settimanale, la lavoratrice ed il lavoratore ha hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, dalla Amministrazione in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.l’interessata/o.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Tutti i lavoratori medici devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - : 1) Capodanno (1° gennaio); - ; 2) Epifania (6 gennaio); - Anniversario ; 3) anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì ; 4) lunedì di Pasqua; - Festa ; 5) festa del lavoro Lavoro (1° maggio); - Festa ; 6) festa della Repubblica (2 giugno); - ; 7) Assunzione della Madonna (15 agosto); - ; 8) Ognissanti (1° novembre); - ; 9) Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale ; 10) X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx ; 11) X. Xxxxxxx (26 dicembre); - ; 12) Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore medico la normale retribuzione di cui al successivo art.49retribuzione. I lavoratori medici che, per ragioni inerenti al servizio, servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. In occasione ln caso di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28settimanale, il lavoratore medico ha diritto di a fruire di un ulteriore giorno gioino di riposo, in altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, dall’amministrazione in accordo con l'interessato l’interessato. In applicazione del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, si precisa che per il Comune di Roma i Xxxxx Xxxxxxx sono Xxxxxx e compatibilmente con le esigenze di servizioPaolo, la cui festività ricorre il 29 giugno.

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Samples: c.c.n.l. 1° Aprile 2020 Personale Medico Dipendente

Festività. Tutti Tutte i lavoratori dipendenti devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - : 1) Capodanno (1° gennaio); - 2) Epifania (6 gennaio); - 3) Anniversario della Liberazione (25 aprile); - 4) Lunedì di Pasqua; - 5) Festa del lavoro Lavoro (1° maggio); - 6) Festa della Repubblica (2 giugno); - 7) Assunzione della Madonna (15 agosto); - 8) Ognissanti (1° novembre); - 9) Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale 10) X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx 11) X. Xxxxxxx (26 dicembre); - 12) Santo PatronoPatrono (una giornata nell’anno a prescindere dalla sede di assegnazione). In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49precedente art. 43. I lavoratori dipendenti che, per ragioni inerenti al servizio, servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. dall’Amministrazione sentita/o l’interessata/o. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28settimanale, il lavoratore ha i dipendenti hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, dalla Amministrazione in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.l’interessata/o.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno Sono considerati giorni festivi: -le domeniche; -gli eventuali giorni di riposo in occasione compensativo di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (cui all’art. 23; -Capodanno – 1° gennaio); - Epifania (-Epifania – 6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (-Festa della liberazione – 25 aprile; -Festa dei lavoratori – 1° maggio); - Festa -Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione -Assunzione della Madonna (Beata Xxxxxxx Xxxxx – 15 agosto); - Ognissanti (-X. Xxxxxxxxxx – patrono di Benevento – 24 agosto; -Tutti i Santi – 1° novembre); - Immacolata -Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (-X. Xxxxxx – 25 dicembre); - X.Xxxxxxx (-S. Stefano – 26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette dicembre.‌ Qualora le festività decorre a favore del lavoratore indicate coincidano con la domenica, oltre alla normale retribuzione mensile, sarà riconosciuta una ulteriore giornata retribuita. Le ore di cui al successivo art.49. I lavoratori chelavoro, per ragioni inerenti al servizioa qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e compatibilmente con le esigenze modalità previste dall’art. 42 di servizio, entro trenta giorni dalla data della questo stesso Contratto. Alle festività infrasettimanale non fruitaindicate si aggiunge quella del 4 novembre per la quale sarà corrisposto, in giornata stabilita dall'Amministrazioneaggiunta alla normale retribuzione mensile, sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizioimporto pari alla quota giornaliera della retribuzione.

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Samples: Contratto Collettivo

Festività. Tutti i lavoratori medici devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - : 1) Capodanno (1° gennaio); - ; 2) Epifania (6 gennaio); - ; 3) Anniversario della Liberazione (25 aprile); - ; 4) Lunedì di Pasqua; - ; 5) Festa del lavoro Lavoro (1° maggio); - ; 6) Festa della Repubblica (2 giugno); - ; 7) Assunzione della Madonna (15 agosto); - ; 8) Ognissanti (1° novembre); - ; 9) Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale ; 10) X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx ; 11) Santo Stefano (26 dicembre); - ; 12) Santo Patronopatrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore medico la normale retribuzione di cui al successivo art.49retribuzione. I lavoratori medici che, per ragioni inerenti al servizio, servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. In occasione caso di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28settimanale, il lavoratore medico ha diritto di a fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione, dall’Amministrazione in accordo con l'interessato l'interessato. In applicazione del Dpr 28 dicembre 1985, n.792, si precisa che per il comune di Roma i Xxxxx Xxxxxxx sono Xxxxxx e compatibilmente con le esigenze di servizioPaolo, la cui festività ricorre il 29 giugno.

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Samples: CCNL 2002 2005 Del Personale Medico

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire Sono considerati giorni di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (tutte le domeniche; Le festività infrasettimanali; 1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì gennaio;Lunedì di Pasqua; 25 aprile - Festa del lavoro (festa della liberazione; maggio)maggio - la festa del lavoro;2 giugno – festa della repubblica; - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - dicembre e26 dicembre;Il Santo Patrono. In occasione Nei porti sono considerati semifestivi e, cioè, festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:Vigilia di Natale; Vigilia di Pasqua.Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi - domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) - secondo l'orario normale di xxxxxx.Xx marittimi sono riconosciuti tanti giorni pari al numero delle suddette domeniche e dei giorni di festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta Nei giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in semifestivi è riconosciuta ai marittimi mezza giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di serviziocompensativo.

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Samples: CCNL Pesca Unimpresa – conf.a.i.l.

Festività. Tutti Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: a) le domeniche o i lavoratori devono fruire di un giorno giorni di riposo in occasione settimanale compensativi; b) le festività del: 25 aprile (anniversario della Liberazione) 1º maggio (festa del lavoro) c) le festività di ciascuna delle seguenti festivitàcui appresso: - Capodanno (gennaio); ) - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); il lunedì dopo Pasqua - Assunzione della Madonna di M.V. (15 agosto); ) - Ognissanti (novembre); ) - Immacolata Concezione (8 dicembre); ) - Natale (25 dicembre); ) - X.Xxxxxxx X. Xxxxxxx (26 dicembre) Per quanto riguarda le due festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente (2 giugno e 4 novembre); - Santo , il lavoratore beneficerà del trattamento economico per le festività che coincidono con la domenica. d) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono. In occasione Per il trattamento delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la punto b) valgono le norme di legge. Le ore di lavoro compiute durante i giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione di cui al successivo art.49. I lavoratori chemensile, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. In occasione di coincidenza l'importo di una delle festività predette con quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a 1/26 della retribuzione stessa. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, compensativo in altro giorno stabilito dall’Amministrazionedella settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno compensativo. Al trattamento in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze parola, si aggiunge inoltre, per coloro che lavorino di serviziodomenica, il compenso previsto dall'art. 9.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Tutti Sono considerate festività: (a) le domeniche oppure i lavoratori devono fruire di un giorno giorni di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: compensativo; (b) l'anniversario della Liberazione - 25 aprile; la festività del lavoro - 1° maggio; 2 giugno; (c) Capodanno (- 1° gennaio); - Epifania (Epifania, 6 gennaio); lunedì di Pasqua - Anniversario della Liberazione (25 aprile)mobile; Assunzione - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); Ognissanti - Ognissanti (1° novembre); Immacolata concezione - Immacolata Concezione (8 dicembre); X. Xxxxxx - Natale (25 dicembre); X. Xxxxxxx - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono; (d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede l'unità produttiva. In occasione delle suddette Il trattamento economico dovuto per legge per le festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49punto b) e c), nonché quello contrattualmente spettante per la festività di cui al punto d), è compreso nella retribuzione ragguagliata a mese disciplinata dall'art. I lavoratori che26, fatta eccezione per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare le festività cadenti in domenica che saranno compensate con la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad corresponsione di un corrispondente riposo da fruire, importo pari a 1/26 della retribuzione globale di norma e compatibilmente con fatto. Per le esigenze festività cadenti in periodo di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessatosospensione del lavoro si fa riferimento alle norme di legge disciplinanti la materia. In occasione di coincidenza di una sostituzione delle festività predette con il giorno infrasettimanali abolite dalla legge 5.3.77 n. 54, vengono riconosciute 4 giornate di riposo settimanale di retribuite. Per quanto riguarda la festività la cui all'art.28, celebrazione è spostata alla 1° domenica del mese (4 novembre) il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di serviziola domenica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione retri- buzione di cui al successivo art.49art. 48. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria loro opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazionedall’Ammi- nistrazione, sentito l'interessatol’interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale set- timanale di cui all'art.28all’art. 27, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposori- poso, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Tutti Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: a) le domeniche o i lavoratori devono fruire di un giorno giorni di riposo in occasione settimanale compensativi; b) le festività del: - 25 aprile (anniversario della liberazione); - 1° maggio (festa del lavoro); - 2 giugno (festa della Repubblica); c) le festività di ciascuna delle seguenti festivitàcui appresso: - Capodanno (1° gennaio); gennaio); - Epifania (6 gennaio); Epifania; - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); il lunedì dopo Pasqua; - Assunzione della Madonna di M.V. (15 agosto); agosto); - Ognissanti (1° novembre); novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); dicembre); - Natale (25 dicembre); dicembre); - X.Xxxxxxx X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo . Per quanto riguarda la festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico per le festività che coincidono con la domenica; d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono. In occasione Per il trattamento delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49punto b) valgono le norme di legge. I lavoratori cheLe ore di lavoro compiute durante i giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessato. In occasione di coincidenza l'importo di una delle festività predette con quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a 1/26 della retribuzione stessa. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, compensativo in altro giorno stabilito dall’Amministrazionedella settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno compensativo. Al trattamento in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorino di serviziodomenica, il compenso previsto dall'art. 22.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire Sono considerate festività nazionali quelle considerate tali dalle norme di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione legge (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (aprile e 1° maggio); - Festa . Sono inoltre considerate festività infrasettimanali: 1) il primo giorno dell’anno; 2) l’Epifania. 3) il giorno di lunedì dopo Pasqua; 4) il 2 Giugno (festa della Repubblica proclamazione della Repubblica); 5) il 15 agosto (2 giugnoAssunzione); - Assunzione della Madonna ; 6) il 1^ novembre (15 agostoOgnissanti); - Ognissanti ; 7) l’8 dicembre (1° novembreImmacolata Concezione); - Immacolata Concezione ; 8) il 25 dicembre (8 dicembreNatale); - Natale ; 9) il 26 dicembre (25 dicembreSanto Stefano); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono; 10) la solennità del Patrono unicamente del luogo ove si svolge la lavo- razione. In occasione delle suddette festività decorre a favore Riguardo alla norma di cui al primo comma del lavoratore la presente articolo, nes- suna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai la- voratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasio- nali senza carattere di continuità e sussista un rapporto di lavoro subordi- nato. Per i lavoratori a tempo indeterminato nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribu- zione e del servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di as- senza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso. è assolto con la percentuale di cui al successivo art.49. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione, sentito l'interessatoarticolo 72. In occasione caso di coincidenza prestazione di una delle lavoro nelle festività predette nazionali e infrasettimanali, spetta ai lavoratori oltre al trattamento economico previsto all’art. 72, la re- tribuzione per le ore di effettivo lavoro con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di serviziola maggiorazione del 30% (trenta per cento) calcolata sulla paga conglobata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); ) - Epifania (6 gennaio); ) - Anniversario anniversario della Liberazione (25 aprile); ) - Lunedì lunedì di Pasqua; Pasqua - Festa festa del lavoro Lavoro (1° maggio); ) - Festa festa della Repubblica (2 giugno); ) - Assunzione della Madonna (15 agosto); ) - Ognissanti (1° novembre); ) - Immacolata Concezione (8 dicembre); ) - Natale X. Xxxxxx (25 dicembre); ) - X.Xxxxxxx X. Xxxxxxx (26 dicembre); ) - Santo Patrono. S. Patrono In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49art. 47. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad a un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazionedalla amministrazione, sentito l'interessatol’interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28all’art. 23, il lavoratore la- voratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazionedalla amministrazione, in accordo con l'interessato l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

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Samples: CCNL 23 Maggio 2013 Personale Non Medico Delle Strutture E Cooperative Socio Sanitarie E Assistenziali

Festività. Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Lunedì di Pasqua; - Festa del lavoro (1° maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - Natale (25 dicembre); - X.Xxxxxxx  X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Santo Patrono. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49art. 49. I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazionedall’amministrazione, sentito l'interessatol’interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28all’art. 28, il lavoratore lavo- ratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazionedall’amministrazione, in accordo con l'interessato l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.

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Samples: c.c.n.l. 19 Gennaio 2005 Personale Non Medico

Festività. 1. Tutti i lavoratori devono fruire fruire, compatibilmente con le esigenze dell’Organizzazione, di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: - Capodanno (1° gennaio); Capodanno: 1º gennaio - Epifania (Epifania: 6 gennaio); gennaio - Anniversario anniversario della Liberazione (Liberazione: 25 aprile); aprile - Lunedì lunedì di Pasqua; Pasqua - Festa del lavoro (1° maggio); lavoro: 1º maggio - Festa della Repubblica (Repubblica: 2 giugno); giugno - Assunzione della Madonna (Madonna: 15 agosto); agosto - Ognissanti (1° novembre); Ognissanti: 1º novembre - Immacolata Concezione (Concezione: 8 dicembre); dicembre - Natale (Natale: 25 dicembre); dicembre - X.Xxxxxxx (X. Xxxxxxx: 26 dicembre); dicembre - Santo PatronoPatrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro a cui è assegnato il lavoratore 2. In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.49art. I lavoratori 53. 3. Il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno servizio dovrà tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno avrà comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazionedall’Ente, sentito l'interessato, fermo restando il diritto all'indennità prevista dall'art. 57. 4. Qualora per eccezionali motivi di servizio il termine di 30 giorni non potesse essere rispettato, si procede alla liquidazione della giornata di lavoro calcolata ai sensi del successivo art. 53. 5. In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, al precedente art. 28 il lavoratore ha diritto alla liquidazione di fruire una ulteriore giornata di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di serviziolavoro calcolata ai sensi del successivo art. 53.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro