Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo sindacale 20.7.1989 e dell’art. 3, dell’Accordo di rinnovo 29.11.1996, con decorrenza dall’1.1.2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Dall’1.3.2011, l’E.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.
Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell'art. 1 dell'Accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell'art. 3, dell'Accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. Le Parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza. L'E.D.R. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Dichiarazione delle Parti Le Parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli Ebt; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell'Ebinter; - modalità di raccordo con le Parti stipulanti a livello nazionale e con l'Ebinter; - finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale; - modalità ottimali di funzionamento degli organi gestionali; - valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia; - cogenza. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione Sindacale Ristretta per il rinnovo del C.C.N.L. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sott...
Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell'art. 1 dell'accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell'art. 3 dell'accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell'Ente bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000 nel computo degli aumenti del contratto, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza. L'E.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Titolo V –
Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. (1)
(1) Modifiche apportate dall'accordo 26 febbraio 2011:
Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,20% a carico dell’azienda e dello 0,10% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell'art. l dell'accordo sindacale 20/7/l989 e dell'art. 3, dell'accordo di rinnovo 29/ll/l996, con decorrenza dal l/l/2000, il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,l0%, a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. Le parti si danno atto che, a decorrere dal l/l/2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,l0% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,l0 % di paga base e contingenza Dal l/3/20ll l'e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per l4 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. l95. [37] CAPO II - Welfare contrattuale
Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. Le parti si danno a!o che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel computo degli au- menti del contra!o si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ome!a il versamen- to delle sudde!e quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza. L’e.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contra!uale, ivi compreso il tra!amento di fine rapporto. Le parti a!iveranno entro il mese di se!embre 2008 una Commissione, che sarà com- posta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle organizzazioni sindacali FILCAMS- CGIL FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finali- tà, funzioni, statuti e governance degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di e%cacia, e%cienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predi- sposti dagli EBT; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell’EBINTER; - modalità di raccordo con le Parti stipulanti a livello nazionale e con l’EBINTER; - finalità, a!ività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contra!azione nazionale; - modalità o!imali di funzionamento degli organi gestionali; - valutazioni sull’introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di fu- ture disposizioni di legge in materia; - cogenza. L’avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione Sindacale Ristre!a per il rinnovo del CCNL con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall’a!ivazione alla stessa Commissione sindacale ristre!a per la defini- zione di un accordo complessivo che sarà so!oscri!o dalle parti stipulanti il ...
Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. 46 Titolo V – Diritti sindacali 47 Art. 24 – Dirigenti sindacali 47 Art. 25 – Permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A. 48 Art. 26 – R.S.U. 49 Art. 27 – Compiti e funzioni delle R.S.U. 50 Art. 28 – Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d’esercizio delle R.S.U. 51 Art. 29 – Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U. 52