Forme e modi di contrattazione Clausole campione

Forme e modi di contrattazione. Le contrattazioni degli equini avvengono verbalmente; se le parti ricorrono al mediatore, questi può lasciare a ciascuno dei contraenti un appunto scritto. Gli equini da vita o da servizio si contrattano normalmente a capo; le femmine in lattazione insieme ai redi. Gli equini devono pervenire al macello dotati del passaporto recante l’ID di iscrizione alla BDN per quelli identificati prima del 2007, e del passaporto recante il numero del microchip per quelli identificati dopo il 2007. Il capitolo IX del passaporto non deve riportare la firma e la destinazione dell’animale NDPA (non destinato alla produzione di alimenti). Per gli equini da macello, che possono essere contrattati “a peso vivo” o “a peso morto”, le pattuizioni vengono concordate tra le parti caso per caso. Le spese fino all’atto della pesatura sono a carico del venditore, salvo patto contrario. Per gli equini contrattati “a peso morto” viene rilasciata una tara di Kg. 2 per il rifreddo. Per gli equini venduti “a peso vivo” viene rilasciato un abbuono, quando ciò è concordato tra le parti.
Forme e modi di contrattazione. Le contrattazioni avvengono di solito verbalmente; se le parti ricorrono al mediatore, questi può rila- sciare a ciascuno dei contraenti un appunto scritto (“ricordo”). Nelle contrattazioni verbali relative a compravendita di animali, è in uso che la fine delle contrattazioni col conseguimento dell’accordo sia dimostrata da una stretta di mano tra le parti; qualora nelle trattative intervenga il mediatore, anche questi partecipa alla stretta di mano. I bovini da lavoro si contrattano normalmente a paio; le femmine in lattazione insieme ai redi. I bovini da macello si possono contrattare a peso morto, a peso vivo e a vista. Nel contratto “a peso morto” viene rilasciata una tara di Kg 2 per il rifreddo e i bovini vengono assettati, secondo le norme tecni- che che si riportano in nota (1). Nel contratto a peso morto, a peso vivo o a vista l’I. V.A., le spese di sosta o di macellazione sono a ca- rico del compratore; sono pure a carico del compra- tore, salvo patto contrario, le spese di trasporto; le spese di assicurazione contro danni derivanti da se- questri parziali o totali sono a carico del venditore. Per i vitelli lattanti venduti “a peso vivo” viene rila- sciato sul peso un abbuono variante, a seconda della zona, da Kg 2 a Kg 4 a capo. Per i bovini adulti, ven- duti a peso vivo normalmente si applica la stallatura di 12 ore. Per i bovini da macello i contratti possono essere effettuati direttamente tra agricoltori oppure con l’in- tervento del mediatore. L’acquisto di bovini da xxxxxxx può essere affidato anche a commissionari i quali assumono la garanzia “star del credere”.
Forme e modi di contrattazione. Le contrattazioni degli equini avvengono verbalmen- te; se le parti ricorrono al mediatore, questi può la- sciare a ciascuno dei contraenti un appunto scritto. Gli equini da vita o da servizio si contrattano nor- malmente a capo; le femmine in lattazione insieme ai redi.
Forme e modi di contrattazione. I suini si contrattano a capo o a gruppo; per i suini da macello venduti “a peso vivo” normalmente non vi è abbuono ma si pratica la stallatura per 12 ore. Le spe- se relative sono a carico del venditore fino alla conse- gna, che avviene subito dopo il riscontro del peso. Per i suini da macello venduti “a peso morto” sono a carico del venditore le spese di assicurazione e di tra- sporto al macello pubblico; sono, invece, a carico del compratore la pesatura, la sosta e la macellazione.
Forme e modi di contrattazione. Gli ovini e i caprini si contrattano per branco ed anche per capo, di solito verbalmente: se c’è ope- ra di mediatore, questi rilascia un “ricordino”. Per gli ovini da macello venduti “a peso vivo” non vi è abbuono. Tutte le spese sono a carico del compratore. Gli animali vengono consegnati all’acquirente con i documenti sanitari prescritti dalla legge.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).