Fornitura dati Clausole campione

Fornitura dati. L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite il servizio “Agricoltura: gestione deleghe sindacali” sui servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato i dati di seguito indicati. Contestualmente al versamento delle quote associative, l’INPS fornisce all’Associazione: • ammontare delle quote associative riscosse nel periodo distinte per provincia; • ammontare delle spese che l’Associazione è tenuta a rimborsare, secondo la tariffazione relative alle emissioni interessate dal periodo di cui al precedente articolo e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente Convenzione; • ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni; • dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse. La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità – on line. Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l’Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al servizio “Agricoltura: gestione deleghe sindacali”. L’Associazione fornisce all’Istituto i dati anagrafici, corredati del documento di identità del soggetto da autorizzare all’utilizzo della suddetta applicazione (amministratore). L’INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l’Associazione tra le associazioni abilitate all’utilizzo dell’applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità. È fatto obbligo all’Associazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13. I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all’art. 32 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia. L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente Convenzione.
Fornitura dati. L'INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale, nell’area “Servizi per i sindacati” - applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig” del sito xxx.xxxx.xx ovvero tramite altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell’organizzazione sindacale. L’Organizzazione sindacale può consultare inoltre i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell’Istituto e le fatture relative al costo del servizio. La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line. Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convezione, l’Organizzazione sindacale viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell’area del sito xxx.xxxx.xx “Servizi per i sindacati”. L’Organizzazione sindacale fornisce all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della suddetta applicazione. L’INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l’Organizzazione tra quelle abilitate all’utilizzo del servizio e ad abilitare gli operatori individuati dall’Organizzazione ad accedere alla funzionalità. È fatto obbligo all’Organizzazione sindacale di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all’art. 32 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice, nonché al Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
Fornitura dati. L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite l’applicazione “Servizi per le aziende e consulenti” dei servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati. Con riferimento agli UniEmens elaborati in ciascun mese, l’Istituto fornisce i dati relativi alle aziende che hanno versato il contributo per assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. L’Associazione può richiedere, tramite la predetta applicazione, i dati relativi al

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).