Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili. 2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Forza maggiore. 1. L’IZSVe 14.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore.
14.2 In particolare, il FORNITORE non sarà ritenuto responsabile del proprio mancatoper sospensioni, ritardato interruzioni o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzionelimitazioni della somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, qualora lo stesso sia causatoovvero per la fornitura non conforme agli standard qualitativi previsti dai provvedimenti applicabili, in via diretta o indirettacausati da eventi naturali, da caso fortuito, cause leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano allo stesso, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO (ivi compresa l’ARERA), scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi quelli determinati da e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore maggiore), stato di guerra, o qualsiasi altra causa allo stesso eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compresi la indisponibilità temporanea o il non imputabile. Per gli effetti corretto svolgimento del servizio di questa clausolatrasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di Terna o del Distributore, e l’indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas naturale a titolo esemplificativo livello nazionale e non esaustivoregionale, sono considerati “evento o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore e del Distributore locale, salvo che la causa dell’inadempienza sia imputabile a precedenti inadempimenti del FORNITORE.
14.3 Qualora si verifichi una causa di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per PARTE il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare tempestiva comunicazione all’altra, specificando la sua incapacità data di eseguire le proprie obbligazionidecorrenza e la durata prevista dell’interruzione dell’inadempimento, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi totale o parziale, e la natura della causa di forza maggiore.
14.4 Decorso un periodo di 2 (due) mesi senza che l’esecuzione della prestazione riprenda, ivi comprese nonostante gli sforzi compiuti da entrambe le eventuali modifiche della PARTI per addivenire ad una soluzione, il CONTRATTO dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13.
14.5 Le disposizioni di cui al presente convenzione. Qualora le Parti art.14 non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partesi applicano alle obbligazioni pecuniarie.
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Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla dal presente convenzioneaccordo, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento Evento di forza maggioreForza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità Autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della del presente convenzione. Qualora accordo, qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la il presente convenzione accordo dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla dal presente convenzionecontratto, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento Evento di forza maggioreForza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della del presente convenzione. Qualora contratto, qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la il presente convenzione contratto dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento Evento di forza maggioreForza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Forza maggiore. 1. L’IZSVe Per forza maggiore si intende ogni azione e/o evento imprevedibile e indipendente dalla diretta volontà delle Parti contrattuali, al di fuori del loro controllo, a cui non sarà ritenuto responsabile del proprio mancatoè possibile porre tempestivamente un rimedio adeguato (ES.: incendio, ritardato inondazione o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzioneallagamento, qualora lo stesso sia causatonevicata eccezionale, frane e smottamenti, grandinata particolarmente intensa, tromba d’aria, calamità naturali, pandemia, fuga di gas, conflitto, atto di terrorismo, sommosse, scioperi generali dei trasporti e/o dogane, interruzione di vie di comunicazione, embargo o provvedimenti ostativi emessi in via diretta di urgenza dall’Autorità governativa nazionale o indirettaEU, da caso fortuitoconclamata difficoltà di reperimento/approvvigionamento di materie prime, cause di forza maggiore energia elettrica o altra causa allo stesso non imputabiledi combustibile, ecc.). Per gli effetti Al verificarsi di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “un evento di forza maggiore” calamità naturali, incendigli obblighi contrattuali che non possano essere adempiuti a motivo della F.M. si considereranno automaticamente sospesi, inondazionisenza penalità, guerre (dichiarate o non dichiarate)nei riguardi della Parte che viene a trovarsi impossibilitata, insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. durata della F.M.. Le Parti concorderanno s’impegnano ad assumere le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa ragionevoli iniziative in loro potere per cercare di forza maggioreassicurare, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzioneentro il più breve tempo possibile, il normale adempimento delle rispettive loro obbligazioni contrattuali. Qualora non risulti possibile riprendere l’esecuzione delle prestazioni per un tempo superiore ai sei mesi, perdurando la F.M., le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento si consulteranno al fine di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parteconcordare opportune azioni.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Forza maggiore. 114.1 Parte Acquirente e Parte Venditrice non saranno responsabili del ritardo o della mancata esecuzione del Contratto, totale o parziale, derivante da cause di forza maggiore. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancatoA titolo meramente esem plificativo, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, sono considerate cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti atti di questa clausolaDio, a titolo esemplificativo e non esaustivole condizioni atmosferiche eccezionali, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturalile alluvioni, gli incendi, inondazionile azioni di guerra, guerre (dichiarate gli atti o non dichiarate)le richieste di Autorità, insurrezioni i tumulti, gli scioperi, le rivolte, le insurrezioni, le sommosse civili, sommossele restrizioni in quarantena, embarghile epidemie, sabotaggii terremoti, incidentii crolli accidentali, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permanganodanni agli impianti di produzione e fabbricazione, la Parte inadempiente totale o parziale interruzione o perdita di mezzi di trasporto, la imposizione di restrizioni o limitazioni da parte di pubbliche Autorità, la requisizione di merci, attrezzi o mezzi o altri atti simili di Autorità civili o militari, e qualsiasi altro atto o evento, anche se non sarà considerata responsabile per rientrante nelle categorie o nei tipi sovra elencati, che possa ragionevolmente considerarsi estraneo alla sfera di controllo della parte che invoca la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento causa di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa parti saranno liberate dalle obbligazioni rese impossibili dall’evento di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche maggiore dal momento della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal comunicazione scritta ai sensi del successivo paragrafo.
14.2 La parte che invoca l’esimente della forza maggiore è tenuto a comunicare per
14.3 Parte Acquirente è tenuta al pagamento del corrispettivo dei Prodotti consegnati prima del verificarsi dell’evento di forza maggiore, maggiore e di ogni altro importo dovuto in base al Contratto prima dell’evento.
14.4 Se la causa di forza maggiore continua a sussistere per un periodo superiore a due mesi ciascuna delle Parti potrà parte avrà il diritto di risolvere la presente convenzione dandone il Contratto mediante comunicazione scritta all’altra Parteparte.
14.5 Se Parte Venditrice per cause di Forza Maggiore non può adempiere l’obbligazione assunta in relazione ad un ordine confermato, in alternativa potrà:
a) prorogare la data di consegna;
b) sostituire il prodotto con uno equivalente previa approvazione di Parte Acquirente;
c) cancellare l’ordine senza responsabilità per l’inadempimento.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla dal presente convenzionecontratto, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento Evento di forza maggioreForza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della del presente convenzione. contratto, Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la il presente convenzione contratto dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Samples: Convenzione Prestazioni a Pagamento, Convenzione Per Prestazioni a Pagamento
Forza maggiore. 112.1 In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo del Committente ed altri eventi inevitabili, il Committente è libero dall’obbligo di accettare la merce e/o servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. L’IZSVe Durante tali eventi, e per le 2 (due) settimane successive, il Committente avrà la facoltà, impregiudicato ogni altro suo diritto, di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni dello stesso siano considerevolmente ridotti.
12.2 Le previsioni di cui al precedente paragrafo 12.1. si considerano applicabili anche in caso di vertenze sindacali.
12.3 In ogni caso ciascuna parte non sarà ritenuto ritenuta responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto per il mancato adempimento delle obbligazioni previste dalla derivanti dagli Ordini di acquisto e dal presente convenzionecontratto, qualora lo stesso tale inadempienza sia causato, in via diretta o indiretta, derivante da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di circostanze imprevedibili (forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civilitali da impedire l’adempimento degli obblighi contrattuali; un tanto a condizione che la Parte rispetto alla quale tale Forza Maggiore operi, sommossene dia notizia all’altra Parte entro 48 ore dal manifestarsi dell’evento, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti comunicando altresì le possibili conseguenze ed il ritardo previsto nell’evasione dell’Ordine di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabiliacquisto.
2. Per l’intero periodo in 12.4 Qualora vengano rispettate le prescrizioni di cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permanganoai precedenti paragrafi, fin tanto che perdurerà la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi la Parte inadempiente è esonerata dal verificarsi dell’evento risarcimento del danno e dal pagamento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partepenali o sanzioni.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, General Terms and Conditions of Purchase
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause 45.1 Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto all’EGATO il verificarsi di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, un evento ascrivibile a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese fornendone una descrizione ed indicando la prevedibile durata dell’evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.
45.2 Alla ricezione di tale informativa, l’EGATO dovrà avviare apposita istruttoria in merito, verificando le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesacircostanze ed individuando, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di comune intesa con il Gestore, possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall’evento di forza maggiore.
45.3 Il riconoscimento di un evento ascrivibile a causa di forza maggiore è effettuato in contraddittorio tra l’EGATO ed il Gestore.
45.4 Una volta accertato che un evento costituisca causa di forza maggiore, ciascuna delle gli obblighi del Gestore derivanti dalla presente Convenzione potranno rimanere totalmente o parzialmente sospesi per tutta la durata dell’evento.
45.5 Qualora uno o più eventi ascrivibili a causa di forza maggiore:
a) determinino una sospensione dell’esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, oppure
b) siano tali da comportare un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario della Gestione è data facoltà al Gestore di richiedere l’attivazione della procedura di riequilibrio economico- finanziario di cui al precedente Articolo 26 (“Istanza di riequilibrio economico-finanziario”).
45.6 Qualora perduri l’evento ascrivibile a causa di forza maggiore, e ciò non consenta di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 45.5 oppure nel caso in cui ciò renda palesemente impossibile l’esecuzione della presente Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale del medesimo, le Parti potrà risolvere la potranno procedere alla risoluzione consensuale della presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra ParteConvenzione, ferma l’applicazione del paragrafo 30.9 del precedente Articolo 30 (“Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente”).
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Samples: Convenzione Di Gestione
Forza maggiore. 112.1. L’IZSVe Le parti sono interamente o parzialmente esonerate dall’esecuzione del contratto entro i termini convenuti se tale esecuzione è loro impedita da eventi di forza maggiore. Con eventi di forza maggiore si intendono esclusivamente gli eventi che sono imprevedibili e inevitabili per le parti e che non sarà ritenuto responsabile sono ad esse imputabili. Scioperi e conflitti sindacali sono però da considerarsi come eventi di forza maggiore. Il cliente che subisce impedimenti a causa di un evento di forza maggiore può tuttavia appellarsi alla causa di forza maggiore soltanto se ci trasmette tempestivamente, e comunque al massimo entro cinque giorni civili a cavallo dell’inizio e della fine prevedibile dell’impedimento, una lettera raccomandata contenente la sua presa di posizione, confermata dalla rispettiva autorità governativa o dalla camera di commercio del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causatoPaese di produzione, in via diretta merito alla causa, alle conseguenze attese e alla durata del ritardo.
12.2. Nel caso di eventi di forza maggiore, le parti devono compiere tutti i ragionevoli sforzi per eliminare o indirettaridurre le difficoltà e i danni prevedibili, da come anche per informare correntemente la controparte. In caso fortuito, cause contrario saranno soggette a un obbligo di risarcimento danni nei confronti della controparte. I termini o le scadenze che non possono essere rispettati a causa dell’influenza di eventi di forza maggiore saranno prorogati nella misura della durata delle conseguenze dell’evento di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabileeventualmente per un periodo di tempo da stabilirsi di comune intesa.
12.3. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “Qualora un evento di forza maggiore” calamità naturalimaggiore si protragga per più di quattro settimane, incendisarà nostra cura cercare assieme al cliente, inondazioniper via negoziale, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2una regolamentazione degli aspetti operativi. Per l’intero periodo Nel caso in cui l’evento non sia possibile trovare una soluzione di forza maggiore comune accordo, sarà nostra facoltà recedere interamente o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi parzialmente dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partecontratto.
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Forza maggiore. 1. L’IZSVe 8.1 Ciascuna Parte non sarà ritenuto ritenuta responsabile del proprio mancatonei confronti dell’altra Parte in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, se tale inadempimento è dovuto a cause di forza maggiore o altra causa allo stesso e non imputabileimputabile alla Parte stessa. Per gli effetti di questa clausola, a A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento ritenute cause di forza maggiore” calamità naturalimaggiore (ICC 2020): epidemie, pandemie, esplosioni, tempeste, inondazioni, incendi, inondazioniincidenti, guerre (dichiarate guerra e/o non dichiarate)minaccia di guerra, insurrezioni sabotaggio, insurrezione, disordini civili, sommosseeventi e/o accadimenti eccezionali di carattere nazionale o internazionale, atti di Dio, requisizioni, restrizioni, proibizioni, misure di qualsiasi genere adottate dal Governo e/o dal Parlamento e/o dalle autorità locali, provvedimenti e/o regole relativi ad importazioni e/o esportazioni e/o embarghi, sabotaggiscioperi, incidentiblocchi, agitazioni o vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti difficoltà nel reperire materie prime e/o componenti dell'apparato produttivo e/o guasti all'apparato produttivo e/o interruzione di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilicorrente. Ciascuna Parte si impegna a darne tempestiva notizia all’altra Parte in tale ipotesi.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento 8.2 Qualora una causa di forza maggiore o i suoi effetti permanganocausi un ritardo nella consegna di oltre due mesi rispetto alla data di consegna indicata nell’ordine di acquisto accettato dal Venditore, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti XXXXX potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parteil contratto stipulato con il Venditore, senza obbligo di pagare alcun importo a qualsivoglia titolo. Il Venditore in tali casi è tenuto a rimborsare il prezzo se e nella misura in cui sia già stato pagato da BREMA e fatto salvo quanto previsto all’art. 11.2.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto 9.1 Nessuna delle Parti è responsabile del proprio mancatoper il mancato adempimento di uno qualsiasi dei propri obblighi nella misura in cui provi che tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dal suo controllo e dalla sua volontà (quali a mero titolo esemplificativo: sciopero, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzioneboicottaggi, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturaliserrate, incendi, inondazioni, terremoti, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civilicivili e non, sommosse, rivoluzioni, requisizioni, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperiinterruzioni di energia, provvedimenti della Pubblica Autorità, epidemie e pandemie). In tal caso i termini di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine dovrà essere stabilito dalle Parti in comune accordo. Per l’intero periodo in cui l’evento La circostanza di forza maggiore o i non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna contrattuale.
9.2 La Parte che invoca l’esonero dalla responsabilità è tenuta comunicare all’altra Parte, immediatamente appena possibile dal momento in cui è venuta a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti permanganosulla sua capacità di adempiere ai propri obblighi, l’esistenza di tale impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla propria capacità di far fronte ai propri impegni. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. La Parte che ometta l’una o l’altra comunicazione è responsabile di quei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.
9.3 Una causa di esonero dalla responsabilità ai sensi del presente Articolo esime la Parte inadempiente che non sarà considerata responsabile abbia eseguito un’obbligazione dalla responsabilità per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazionidanni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo penalità ed altre sanzioni contrattuali – fatta eccezione per il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie pagamento degli interessi sulle somme dovute – fino a minimizzare gli eventi della quando e nella misura in cui tale causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti esonero sussista.
9.4 Se la causa di esonero continua a sussistere per un periodo non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggioretrascurabile secondo la natura dell’affare e i fabbisogni delle parti, ciascuna delle Parti potrà Parte contraente avrà il diritto di risolvere la presente convenzione dandone il contratto mediante comunicazione scritta all’altra Partealla Controparte.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, fatti e/o altra causa allo stesso atti che le Parti non imputabile. Per gli effetti di questa clausolaavrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, idonei a titolo esemplificativo e non esaustivorendere oggettivamente impossibile, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturaliin tutto o in parte, incendiin via temporanea o definitiva, inondazionil’adempimento delle obbligazioni del contratto:
a. guerre, guerre (dichiarate o non dichiarate)civili, insurrezioni civiliconflitti armati, attentati terroristici, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidentiatti vandalici, vertenze sindacalimanifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Committente, scioperil’Appaltatore e/o terzi affidatari di servizi oggetto del contratto;
b. esplosioni nucleari, provvedimenti contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c. epidemie e contagi;
d. eventi calamitosi di qualsiasi autorità pubblica origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilicatastrofi dall’autorità competente.
2. Per l’intero periodo Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora l’evento di forza maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica l’articolo 17 (sospensione dei servizi).
4. Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre 90 (novanta) giorni consecutivi o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento l’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggioregestire il servizio, ciascuna delle Parti potrà risolvere Parte può invocare la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parterisoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.
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Samples: Contratto Di Servizi
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, fatti e/o altra causa allo stesso atti che le Parti non imputabile. Per gli effetti di questa clausolaavrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, idonei a titolo esemplificativo e non esaustivorendere oggettivamente impossibile, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturaliin tutto o in parte, incendiin via temporanea o definitiva, inondazionil’adempimento delle obbligazioni del contratto:
a. guerre, guerre (dichiarate o non dichiarate)civili, insurrezioni civiliconflitti armati, attentati terroristici, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidentiatti vandalici, vertenze sindacalimanifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Committente, scioperil’Appaltatore e/o terzi affidatari di servizi oggetto del contratto;
b. esplosioni nucleari, provvedimenti contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c. epidemie e contagi;
d. eventi calamitosi di qualsiasi autorità pubblica origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilicatastrofi dall’autorità competente.
2. Per l’intero periodo Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora l’evento di forza maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica l’articolo 17 (sospensione).
4. Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre 90 (novanta) giorni consecutivi o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento l’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggioregestire il servizio, ciascuna delle Parti potrà risolvere Parte può invocare la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parterisoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.
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Samples: Contract for Waste Treatment and Transport Services
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla dal presente convenzioneaccordo, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento Evento di forza maggioreForza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della del presente convenzione. Qualora accordo, qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Samples: Convenzione Per l'Erogazione Di Prestazioni a Pagamento
Forza maggiore. 19.1Il venditore e/o il compratore non potranno considerarsi responsabili per il mancato adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni qualora sia conclamato oppure provino che l’inadempimento è dovuto ad un impedimento che non dipenda dal loro controllo; che non potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, al momento della conclusione dell’ordine, la presenza di tale impedimento ed i suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti. L’IZSVe 9.2Colui che invoca l’esonero dalla responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l’esistenza dell’impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, appena venga meno la causa di 9.3Sono considerate cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausolamaggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento guerre, ostilità, sanzioni e misure adottate dalle autorità nazionali o internazionali, scioperi anche locali, blocchi, impedimenti comunicativi, problemi di forza maggiore” calamità naturaliproduzione, difficoltà nell’ottenere la materia prima, scarsità energetica, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme pandemie e regolamenti applicabilirelative restrizioni governative.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile 24.1 Nessuna responsabilità deriverà in capo al Fornitore dalla mancata fornitura, o dal ritardo nella fornitura, del proprio mancatogas naturale e/o dell’energia elettrica derivante da circostanze che sono fuori dal controllo del Fornitore, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausolacome, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità catastrofi naturali, incendicondizioni meteorologiche estreme, inondazioniguerre, guerre scarsità o assenza dei mezzi di trasporto, insurrezioni, tumulti popolari, atti governativi, embargo, interruzioni nel processo produttivo del gas naturale e/o dell’energia elettrica ovvero per motivi di carattere tecnico o di servizio quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento e/o per motivi di sicurezza (dichiarate o non dichiaratela “Forza Maggiore”), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero per tutto il periodo in cui l’evento e/o la circostanza di Forza Maggiore permarrà.
24.2 Qualora un caso di forza maggiore o i suoi effetti permanganodovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, la come sopra detto, tale Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazionine deve dare comunicazione all’altra, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi .
24.3 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre maggiore dandone comunicazione all’altra Parte.
24.4 Decorso il periodo di 2 (due) mesi dal verificarsi dell’evento di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, ciascuna delle Parti in assenza di soluzione, lo stesso potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parteessere risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 19.3.
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Forza maggiore. 1. L’IZSVe 14.1 estos non sarà ritenuto ritenuta responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause per eventi di forza maggiore che rendano notevolmente più difficile l'adempimento contrattuale o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausolache ostacolino temporaneamente o rendano impossibile la corretta esecuzione del contratto.
14.2 La forza maggiore include tutte le circostanze indipendenti dalla volontà e dall'influenza delle parti contraenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità come catastrofi naturali, incendimisure governative, inondazionidecisioni ufficiali, blocchi, guerre (dichiarate o non dichiarate)e altri conflitti militari, insurrezioni mobilitazione, disordini civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacaliattacchi terroristici, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica serrate e altri disordini lavorativi, sequestro, embargo o governativaaltre circostanze, ivi inclusi leggiche sono imprevedibili, ordinanze, norme gravi e regolamenti applicabilinon per colpa delle parti contraenti e che si verificano dopo la conclusione del presente contratto.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento 14.3 Se a estos viene impedito di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie adempiere ai propri obblighi contrattuali a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche ciò non conta come violazione del contratto o delle scadenze fissate in base al contratto vengono opportunamente prorogate in funzione della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento durata dell'ostacolo.
14.4 Non appena viene stabilito che la forza maggiore durerà più di forza maggiore6 mesi, ciascuna delle Parti potrà parte contraente ha il diritto di risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parteil contratto per iscritto.
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Samples: Partner Program Agreement
Forza maggiore. 1. L’IZSVe 14.1 Le PARTI non sarà ritenuto responsabile sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del proprio mancatocontrollo delle stesse.
14.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, ritardato regolamenti o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzioneingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, qualora lo stesso sia causatoprovvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad EDISON ENERGIA, in via diretta tutto o indirettain parte, da caso fortuitoimpossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI e, per il gas, ulteriori situazioni quali cause di forza maggiore previste dal Codice di Rete di Distribuzione.
14.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne deve dare comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausolaparziale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento la natura del caso di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in 14.4 La PARTE i cui l’evento obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi la cessazione della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre maggiore dandone comunicazione all’altra PARTE.
14.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi dal verificarsi dell’evento di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, ciascuna delle Parti in assenza di soluzione lo stesso potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parteessere risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 12.4.
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Forza maggiore. 1. L’IZSVe 13.1 Le Parti non sarà ritenuto responsabile saranno responsabili del proprio mancato, ritardato mancato adempimento parziale o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla totale del presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, Contratto imputabile a cause di forza maggiore.
13.2 Sono cause di forza maggiore eventi o altra causa allo stesso circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non imputabile. Per gli effetti avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilispecie.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento 13.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore o che possa pregiudicare i suoi effetti permanganopropri adempimenti contrattuali, la lo comunicherà prontamente alla controparte.
13.4 La Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando interessata da eventi che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento integrino cause di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.
13.5 Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiorela prosecuzione del rapporto contrattuale, ciascuna delle Parti di esse potrà risolvere chiedere la risoluzione del presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partecontratto per sopravvenuta impossibilità totale o parziale, senza che l’altra possa pretendere risarcimenti di danni o indennizzi di sorta.
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Samples: Contract for Services
Forza maggiore. 116.1 II Fornitore garantisce al Cliente l'immissione in rete dell'energia elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni comunicati dal Cliente per i siti oggetto del Contratto. L’IZSVe Ferma restando la garanzia di cui al precedente comma, le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica, non sarà ritenuto responsabile essendo imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causatocontratto. Power Energia Soc. Coop. quindi, in via diretta qualità di Cliente grossista ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.LGS 16 marzo 1999 n. 79, non risponde dei danni subiti dal Cliente in conseguenza di disservizi o indirettamanutenzione degli elementi di rete, da caso fortuitoessendo Power Energia Soc. Coop. un acquirente Grossista che acquista e vende energia elettrica, cause senza esercitare attività di forza maggiore trasporto o altra causa allo stesso distribuzione dell’energia elettrica medesima.
16.2 Il Fornitore non imputabile. Per gli effetti di questa clausolarisponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica fornita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di forza maggiore” calamità naturalitrasporto, incendimicrointerruzioni, inondazionibuchi di tensione e, guerre (dichiarate o non dichiarate)in generale, insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilianomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica.
2. Per l’intero periodo in 16.3 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui l’evento di forza maggiore al Contratto e che dipendano da fatti o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partecomportamenti del Cliente.
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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni insur- rezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabiliappli- cabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente ina- dempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioniobbliga- zioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente pre- sente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Forza maggiore. 1. L’IZSVe 18.1 Il Venditore e l’Acquirente non sarà ritenuto responsabile saranno responsabili del proprio mancato, ritardato ritardo o inesatto adempimento della mancata esecuzione delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta presenti Condizioni Generali o indiretta, del Contratto cui le stesse accedono quando tale esecuzione è impedita totalmente o parzialmente da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese intendendo con questa espressione qualsiasi evento al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, tra cui atti terroristici, sommosse civili, terremoti, guasti o interruzione del funzionamento delle strutture preposte agli impianti di produzione o ai terminali di stoccaggio, azioni di sciopero riguardanti i dipendenti del Venditore e/o quelli dell’Acquirente, carenza di materia prima e/o di mezzi di trasporto, condizioni meteorologiche eccezionali, chiusura o limitazione nel funzionamento delle centrali elettriche e/o delle strutture di ricezione.
18.2 Qualora il verificarsi di uno di questi eventi accidentali dovesse impedire o ritardare l’esecuzione di una delle Parti, quest’ultima dovrà darne tempestiva comunicazione all’altra Parte.
18.3 La Parte la cui esecuzione è ritardata dovrà comunicare all’altra la durata approssimativa di tale evento accidentale, se è possibile, e dovrà esercitare la dovuta diligenza per eliminare o minimizzare le eventuali modifiche della presente convenzione. conseguenze di tale evento.
18.4 Qualora l’esecuzione delle Condizioni Generali e/o del Contratto sia impedita o ritardata, in ragione del verificarsi di tali eventi accidentali, le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento hanno alcun obbligo di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parterecuperare successivamente quantitativi non venduti e/o acquistati.
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Forza maggiore. 117.1. L’IZSVe In ogni Contratto bisognerà attenersi alla definizione di Forza Maggiore stabilita nel Contratto o dalla legislazione applicabile al Contratto stesso.
17.2. Nessuna delle Parti è considerata responsabile dell’inadempimento dei propri obblighi qualora l’esecuzione venga ritardata o non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento sia possibile quale conseguenza delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra Forza Maggiore.
17.3. L’Appaltatore non potrà invocare la causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, Forza Maggiore nei casi di seguito elencati a titolo esemplificativo e ma non esaustivo:
a) Condizioni o fenomeni meteorologici che potevano essere ragionevolmente previsti da un Appaltatore che abbia esperienza nell’installazione e i cui effetti nocivi, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturaliconseguenza, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate potevano essere totalmente o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabiliparzialmente evitati.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento b) Ritardi o errori nell’ottenimento di forza maggiore materiali o mano d’opera che si siano prodotti nonostante fossero ragionevolmente prevedibili o che potevano essere evitati o sanati con anticipo.
c) Xxxxxxxx o conflitti sul lavoro riguardanti l’Appaltatore o i suoi effetti permanganosubappaltatori, la Parte inadempiente a meno che non sarà considerata responsabile per la sua incapacità abbiano carattere nazionale o di eseguire le proprie obbligazionisettore.
d) Ritardi del subappaltatore, fermo restando a meno che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie siano a minimizzare gli eventi della loro volta a causa di forza maggiore.
e) Lo stato del sito dove deve aver luogo l’esecuzione delle attività contrattuali che l’Appaltatore deve conoscere al momento della visita tecnica.
17.4. La parte che subisce le conseguenze di una causa di Forza Maggiore deve darne comunicazione all’altra tempestivamente e comunque non oltre la cessazione della causa che impedisce le comunicazioni.
17.5. In caso di Forza Maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche l’adempimento delle attività coinvolte verrà sospeso per il periodo di durata della presente convenzionecausa di Forza Maggiore, senza alcuna richiesta di risarcimento da nessuna delle Parti.
17.6. Qualora per causa di Forza Maggiore l’esecuzione del Contratto sia sostanzialmente compromessa e la prestazione venga sospesa per più di centottanta (180) giorni naturali o si dimostri l’impossibilità di adempiere l’oggetto dello stesso, qualunque Parte potrà richiedere la risoluzione del Contratto.
17.7. Fatto salvo quanto sopra, al termine della causa di Forza Maggiore, le Parti non raggiungano un’intesasi accorderanno o sull’estensione dei termini contrattuali o sulle misure che possano essere adottate per recuperare in tutto o in parte il tempo perduto per riuscire, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggioreove possibile, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partead eseguire il Contratto nei tempi originari.
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Samples: General Contract Conditions
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causatocausato e/o derivato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabileimputabile ad IZSVe. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento Evento di forza maggioreForza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento L’IZSVe informerà tempestivamente il Cliente del verificarsi dell’“Evento di forza maggiore o i Forza Maggiore” e dei suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sulla sua incapacità possibilità di eseguire le proprie obbligazionidar corso alle pattuizioni contrattuali, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento adempiute, se ancora possibile, immediatamente cessato l’“Evento di forza maggioreForza Maggiore”.
3. Le Laddove la causa d’impedimento perduri oltre 90 giorni, le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della potranno recedere dalla presente convenzione, secondo le modalità di cui all’art. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa10, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento senza onere di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partepreavviso.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sacche Di Sangue Canino
Forza maggiore. 18.1. L’IZSVe non Nessuna delle parti sarà ritenuto responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore.
8.2. Per forza maggiore si intende il verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, al di fuori del proprio mancatocontrollo delle parti, ritardato compresi, a titolo meramente esemplificativo, guerra (dichiarata o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzionemeno), qualora rivoluzione, scioperi nazionali, mancanza o restrizioni nella fornitura di corrente o energia, carburante, trasporti, mezzi o altri beni o servizi, calamità naturali, condizioni climatiche inaccettabili, decreti governativi, incidenti stradali, divieti di importazione/esportazione, incendi, esplosioni, alluvioni, sabotaggi, conflitti sociali, tumulti, e rotture o smarrimento durante il trasporto o lo stesso sia causatostoccaggio, in via diretta o indiretta, nonché ritardi di consegna da caso fortuito, parte dei subfornitori (se dovuti a cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiaratecome qui definite), insurrezioni civilipandemia. Si tratta di eventi, sommossetali da impedire materialmente di adempiere tutte o parte delle obbligazioni previste dall’ordine che, embarghipertanto, sabotaggile parti stesse non potevano prevedere, incidentiprevenire od evitare, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti agendo con la dovuta diligenza e adottando tutte le ragionevoli misure di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme natura commerciale e regolamenti applicabilitecnica.
28.3. Per l’intero periodo in cui l’evento di La parte che intenda invocare la forza maggiore o dovrà notificare per iscritto all’altra la propria intenzione entro i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi 7 giorni lavorativi successivi dal verificarsi dell’evento. Entro 5 giorni lavorativi dalla cessazione dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti la stessa parte dovrà notificare all’altra la fine di tale evento. Fermo restando quanto sopra indicato, qualora l’evento imputabile a forza maggiore determinasse un ritardo superiore a 30 giorni della data prevista per la consegna, Lumson potrà risolvere la presente convenzione dandone recedere dall’ordine mediante comunicazione scritta all’altra Parteda inviarsi al Fornitore mediante raccomandata A/R o PEC.
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Samples: General Conditions of Purchase
Forza maggiore. 1. L’IZSVe 11.1.Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento che impedisca ad una Parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, detta Parte dimostri che: (a) tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo, (b) l’evento non sarà ritenuto responsabile avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause Contratto di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per Vendita e (c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati. 00.0.Xx assenza di questa clausolaprova contraria, a titolo esemplificativo si presume che i seguenti eventi subiti da una Parte soddisfino le condizioni (a) e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate b) del punto 11.1. che precede: (i) guerra (dichiarata o non dichiaratemeno), insurrezioni civiliostilità, sommosseinvasione, embarghiatti di un nemico straniero, sabotaggiestesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, incidentisommossa, vertenze sindacaliribellione, scioperirivoluzione, provvedimenti forza militare o usurpazione di qualsiasi autorità pubblica potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o governativapirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, ivi inclusi leggiembargo, ordinanzesanzioni; (iv) atti dell’autorità, norme legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, pandemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia; (vii) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e regolamenti applicabiliserrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Forza maggiore. 1. L’IZSVe 14.1 Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente al presente accordo qualora l’inadempimento sia dovuto ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale o qualunque altro incidente industriale, impedimenti inevitabili, guerra dichiarata o non sarà ritenuto responsabile del proprio mancatodichiarata, ritardato embarghi, impedimenti giuridici, insurrezioni o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o qualunque altra causa allo stesso che non imputabile. Per sia imputabile alle parti, a condizione che questi eventi non potessero essere previsti o gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabiliquesti eventi prevenuti nel momento in cui il contratto è stato stipulato.
2. Per l’intero periodo in 14.2 Tali eventi costituiranno causa di esonero di responsabilità qualora essi determinino impossibilità temporanea o definitiva di adempiere alle obbligazioni di cui l’evento al presente contratto, con esclusione di forza maggiore quegli eventi che rendano semplicemente l’esecuzione più difficile o i suoi effetti permanganopiù onerosa.
14.3 Qualora detti eventi rendano eccessivamente onerosa la prestazione di una parte, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile anche per la sua incapacità diminuita utilità della controprestazione, si potrà procedere alla rinegoziazione del presente contratto.
14.4 Inoltre, l’esonero di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute responsabilità di cui alla presente clausola sarà applicabile esclusivamente se i suddetti eventi non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della risultino soggetti ad altre specifiche disposizioni del presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parteaccordo.
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Samples: Subcontract Agreement
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da 24.1 In caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di Xxxx, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, Xxxx è libera dall’obbligo di accettare la merce e/o i servizi, secondo le scadenze pianificate, per tutta la durata di tali eventi.
24.2 Durante tali eventi, e per le 2 settimane successive, Xxxx avrà la facoltà, impregiudicato ogni altro diritto ad essa spettante, di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura, qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni di Spal siano considerevolmente ridotti.
24.3 Nei detti casi, eventuali modifiche ritardi di consegna o mancate forniture non sortiranno alcuna richiesta di danni da parte di Xxxx.
24.4 Il fornitore è tenuto a comunicare a Spal il sopravvenire della presente convenzione. Qualora le Parti forza maggiore nel minor tempo possibile, in relazione al tipo di evento e comunque non raggiungano un’intesaoltre i 10 giorni lavorativi.
24.5 La non osservanza dell’obbligo di comunicazione, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiorecui al precedente paragrafo, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parteda parte del Fornitore costituirà per Spal giusta causa di risoluzione del Contratto e motivo di esigere tutti gli eventuali danni derivati da tale inadempimento.
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Samples: General Terms and Conditions
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile 13.1 Per evento di Forza Maggiore si intende un accadimento al di fuori del proprio mancatocontrollo della parte interessata, ritardato verificatosi senza sua colpa o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausolanegligenza quale, a titolo esemplificativo e non esaustivomeramente esemplificativo,l’impossibilità, sono considerati “evento per eventi naturali avversi, di forza maggiore” calamità naturalirecarsi sul posto nel caso di guasti, scioperi generali nazionali, incendi, terremoti, tempeste, inondazioni, guerre (dichiarate embarghi commerciali od industriali, sabotaggio, tumulti, crollo di edifici, divieti e/o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, impedimenti disposti da leggi e/o provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilivincolanti intervenuti successivamente alla stipula del Contratto.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento 13.2 Gli eventi di forza maggiore o i suoi effetti permanganoForza Maggiore sospenderanno le reciproche obbligazioni delle Parti derivanti dal Contratto.
13.3 In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto per causa di Forza Maggiore, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile interessata dall’evento dovrà darne immediata comunicazione all’altra Parte indicando se possibile la natura dell’evento, gli effetti sull’adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal Contratto.
13.4 Resta inoltre inteso che, persistendo un evento di Forza Maggiore per la sua incapacità un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, l’Operatore avrà facoltà di eseguire le proprie obbligazionirisolvere il Contratto, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo fatto salvo quanto dovuto per il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal periodo antecedente al verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partedell’evento.
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Forza maggiore. 121.1. L’IZSVe Le Parti non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causatosono tra loro responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.
21.2. Sono considerati casi di Forza maggiore, in via diretta o indirettaesemplificativa e non esaustiva, da eventi naturali; caso fortuito; leggi, cause regolamenti o ingiunzioni di forza maggiore enti che esercitano autorità o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, controllo sulla fornitura oggetto del Contratto; provvedimenti di qualsiasi pubbliche autorità pubblica che rendano alle Parti, in tutto o governativain parte, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabiliimpossibile o rendano eccessivamente difficoltoso e/o svantaggioso l’adempimento degli obblighi posti a loro carico; scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la Forza maggiore); altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle Parti.
221.3. Per l’intero periodo in cui l’evento Qualora si verifichi una causa di forza maggiore o i suoi effetti permanganoForza maggiore, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la sua incapacità data di eseguire le proprie obbligazionidecorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi totale o parziale, e la natura della causa di forza Forza maggiore.
21.4. Venuta meno la causa di Forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna la Parte riprende il regolare adempimento delle Parti potrà risolvere la presente convenzione proprie obbligazioni dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Energia Elettrica E/O Gas Naturale
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, 13.1 I Servizi verranno sospesi da A2A Energia in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno Per forza maggiore deve intendersi qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di A2A Energia, che sia causa del suo inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.
13.2 Ove sussistano le possibili azioni necessarie condizioni di cui al precedente paragrafo 11.1, sono considerati casi di forza maggiore, di per sé idonei a minimizzare gli eventi della liberare A2A Energia da ogni responsabilità per inadempimento o ritardato adempimento, in via esemplificativa ma non esaustiva: a) qualunque circostanza od evento determinati da un provvedimento normativo o comunque emanato da una pubblica autorità, ivi comprese le pronunce dell’Autorità Giudiziaria ed in particolare del Giudice Amministrativo che non siano conseguenza anche indiretta di comportamenti commissivi e/o omissivi di una delle Parti; b) guerre, sommosse, incendi, alluvioni, esplosioni; gravi danneggiamenti agli impianti causati da tali calamità o originati da fatti dei terzi; c) scioperi non programmati; d) agitazioni sindacali non programmate; e) qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che comprometta la regolare prestazione dei Servizi;
13.3 A2A Energia, ove possibile, preavviserà il Cliente e, comunque, in caso di sospensione nell’esecuzione dei Servizi, non sarà dovuto il Corrispettivo per tutto il periodo durante il quale si è protratta la causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Samples: Servizi Di Manutenzione E Assistenza
Forza maggiore. 118.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. L’IZSVe 18.2, nessuna delle parti contraenti è considerata inadempiente se non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento ha rispettato una delle obbligazioni previste dalla presente convenzionecontrattuali a causa di eventi di forza maggiore, qualora lo stesso sia causato, tra cui - in via diretta esemplificativa (ma non limitativa) - gli eventi catastrofici, le guerre, gli attentati terroristici, gli espropri di attrezzature o indirettainstallazioni, da caso fortuitoi sabotaggi, cause gli incendi, le alluvioni, le trombe d'aria, gli uragani, i terremoti, gli scioperi generali (compresi quelli dei trasporti e delle dogane, ma con espressa esclusione degli scioperi aziendali, salvi gli scioperi aziendali attuativi di scioperi nazionali di categoria), le sospensioni dell'erogazione di energia elettrica di durata superiore a dodici ore consecutive.
18.2 Resta espressamente inteso che la ricorrenza di eventi di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli ha effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento liberatori per obbligazioni pecuniarie.
18.3 Qualora una delle Parti si trova dinanzi ad un caso di forza maggiore” calamità naturali, incendine avvisa senza indugio l'altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inondazionio con un mezzo equivalente, guerre (dichiarate o non dichiarate)precisando la natura, insurrezioni civilila durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione. Entrambe le Parti prenderanno, sommossein tal caso, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, i provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilinecessari per ridurre al minimo i danni.
2. Per l’intero periodo 18.4 Qualora Helicopters Italia non sia in cui l’evento grado di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette adempiere alle sue obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie contrattuali a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parteavrà diritto al compenso soltanto per gli incarichi effettivamente eseguiti.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Servizi E Componenti Aeronautici
Forza maggiore. 14.1 Ai fini delle presenti Condizioni, con “forza maggiore” si fa riferimento solo alle circostanze imprevedibili che non dipendono dal Fornitore (o dalle terze parti da cui il Fornitore dipende per l’esecuzione delle proprie obbligazioni, ad esempio i suoi fornitori o subappaltatori) e che rendono del tutto impossibile al Fornitore di rispettare le proprie obbligazioni. L’IZSVe Scioperi, mancanza di personale, furto, guasto dei macchinari, attacco informatico (virus, worm, attacco DDoS, hackeraggio, pishing ed eventi simili che interrompono l’ambiente ICT) non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, rientrano nelle cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti per il Fornitore.
4.2 In caso di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “un evento di forza maggiore” calamità naturali, incendiil Fornitore deve informare immediatamente PSA per iscritto, inondazionifornendo tutti i relativi dettagli, guerre (dichiarate o non dichiarate)tra cui la descrizione della situazione di forza maggiore, insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo il modo in cui l’evento questa impedisce al Fornitore di forza maggiore o i suoi effetti permangano, rispettare le sue obbligazioni e la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno durata stimata dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa Il Fornitore deve mantenere PSA informata riguardo agli sviluppi dell’evento di forza maggiore. Se il Fornitore si avvale delle cause di forza maggiore deve compiere tutti gli sforzi ragionevoli, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzionea proprie spese, per risolvere la situazione di forza maggiore il prima possibile. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi Dopo la conclusione dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere il Fornitore deve rispettare le sue obbligazioni il prima possibile.
4.3 Se a causa dell’evento di forza maggiore, il Fornitore non è più in grado di rispettare le sue obbligazioni o se non le ha rispettate per almeno 90 giorni o è stato stabilito un periodo di interruzione di almeno 90 giorni, o se, secondo PSA, l’accordo non è stato rispettato per un periodo di tempo eccessivo, PSA ha la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partefacoltà di cessare l’accordo a cui le presenti Condizioni si applicano.
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Samples: Condizioni Generali d'Acquisto
Forza maggiore. 111.1. L’IZSVe Per forza maggiore si intendono tutti quegli eventi che esulano dal ragionevole controllo della Società, compresi il guasto dei macchinari di produzione, incendi, guerre, sommosse, disordini civili, scioperi locali o nazionali, mancate consegne o consegne parziali o ritardate da parte di subfornitori, vendemmie negative, carenza di manodopera e/o carburante, restrizioni commerciali o valutarie, interventi governativi ecc. La Società non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, è obbligata in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause alcun modo a notificare all’Acquirente il manifestarsi di eventi di forza maggiore.
11.2. Se gli eventi di forza maggiore impediscono alla Società di adempiere ai propri doveri o altra ne ritardano l’esecuzione, l’esecuzione di tali doveri sarà sospesa per tutta la durata dell’evento e il periodo di adempimento degli obblighi sarà prorogato di conseguenza. Se l’adempimento degli obblighi della Società diventa antieconomico o impossibile a causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli degli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzioneil Contratto verrà risolto con ogni conseguenza di legge.
11.3. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento Se gli eventi di forza maggioremaggiore si protraggono per un periodo di sei mesi, ciascuna delle Parti potrà risolvere sia la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.Società che l’Acquirente hanno la
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Samples: Condizioni Di Fornitura Di Beni
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del proprio mancatoContratto, ritardato idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causatoin parte, in via diretta temporanea o indirettadefinitiva, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazionil’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre (dichiarate o non dichiarate)civili, insurrezioni civiliconflitti armati, attentati terroristici, sommosse, embarghimanifestazioni collettive di protesta;
b) esplosioni nucleari, sabotaggicontaminazioni chimiche, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti biologiche e/o radioattive;
c) onde di qualsiasi autorità pubblica pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilicatastrofi.
2. Per l’intero periodo in Al verificarsi di uno degli Eventi di cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permanganoal comma 1, la Parte inadempiente che non sarà considerata responsabile per può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la sua incapacità di eseguire prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le proprie obbligazionicause che hanno determinato l’evento, fermo restando gli effetti prodotti e i rimedi che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzioneintende adottare.
3. Qualora le Parti non raggiungano un’intesal’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento si applica l’articolo 16 con riferimento alla sospensione del servizio.
4. Qualora l’evento di forza maggioreForza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di svolgere il servizio ovvero di fruire del medesimo, ciascuna delle Parti potrà risolvere Parte può invocare la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parterisoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. La risoluzione comporta in tal caso quanto già previsto in caso di recesso. Qualora l’Evento si verifichi in fase di gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire del servizio, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concedente o del Concessionario dell’importo determinato come indicato all’Art. 27.
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Samples: Concessione Per La Realizzazione E Gestione Del Servizio Di Bike Sharing
Forza maggiore. 1Nel caso in cui l’attività oggetto di sponsorizzazione preveda la realizzazione di eventi fisici, l’art. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato22 delle Condizioni Generali di Sponsorizzazione trova applicazione al presente Contratto con la seguente modifica. Se, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause per qualsiasi causa di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausolaForza Maggiore (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento l’emanazione da parte delle competenti autorità od organismi nazionali/locali di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti misure urgenti volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19) venga a determinarsi l’impossibilità di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui realizzare l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permanganocui al presente Contratto così come ivi stesso contemplato, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile le Parti in buona fede valuteranno eventuali modalità alternative per la sua incapacità di eseguire realizzazione dell’evento, procedendo a (i) definire altresì le proprie obbligazioniconseguenti variazioni da apportare all’elenco dei benefit e dei diritti inclusi nell’Allegato B, fermo restando (ii) adeguare il relativo corrispettivo in coerenza con le predette variazioni. Resta inteso che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora qualora le Parti non raggiungano un’intesariuscissero a trovare un accordo in merito a quanto sopraindicato entro una data concordata per iscritto, trascorsi tre mesi Enel avrà il diritto di risolvere il Contratto, senza che allo Sponsee sia dovuto alcun pagamento e/o rimborso spese. In tal caso, quindi, qualora sia previsto un pagamento del corrispettivo di cui all’art. 10 del Contratto in più rate, Enel non sarà tenuta al pagamento delle ulteriori tranche di pagamento. Nel caso in cui Enel abbia già effettuamento il pagamento dell’intera somma, lo Sponsee sarà obbligato a restituirla interamente entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento ricevimento di forza maggiore, ciascuna un’espressa richiesta per iscritto da parte di Enel. ALLEGATI
A. Marchi di Enel e/o delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.Società del Gruppo
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Forza maggiore. 1. L’IZSVe 15.1- In qualunque caso di forza maggiore che le parti non siano in grado di prevedere usando l’ordinaria diligenza, sarà ritenuto responsabile in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del proprio mancatocontratto entro un termine diverso da fissarsi di comune accordo.
15.2- Costituiscono casi di forza maggiore guerre, ritardato rivoluzioni, incendi, calamità naturali, scioperi imprevisti, restrizioni dell’impiego di energia o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, di altri elementi essenziali per la produzione e ogni altro elemento non prevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
15.3- Nelle ipotesi di cui al comma 17.1 i termini relativi di consegna sono prorogati per un periodo corrispondente alla sospensione.
15.4- La parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in via diretta o indiretta, da caso fortuito, ragione di cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti si impegna a comunicare, entro tre giorni dal verificarsi di questa clausoladette cause, a titolo esemplificativo la data in cui queste si sono manifestate e non esaustivo, sono considerati “evento la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabiliavere effetto.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento 15.5- Qualora le cause di forza maggiore o i suoi effetti permanganosi protraggano per più di novanta giorni, il contratto si intenderà risolto di diritto.
15.6- Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi maggiore dipenda dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partefatto del Committente.
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Samples: Subcontract Agreement
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato 8.1 Nessuna responsabilità potrà essere addebitata ad alcuna parte contrattuale qualora la ritardata o inesatto adempimento mancata esecuzione delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, causata da caso fortuito, cause forza maggiore. La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni dovuta ad una causa di forza maggiore sarà limitata al periodo di tempo in cui tale causa di forza maggiore persiste. La parte colpita dall’evento dovrà peraltro fare quanto possibile per limitare le conseguenze derivanti dal verificarsi della causa di forza maggiore.
8.2 Per causa di forza maggiore si intende qualunque evento straordinario che impedisca l’adempimento delle obbligazioni, a condizione che:
a) tale evento si sia verificato indipendentemente dalla volontà della parte coinvolta;
b) tale evento o altra causa allo gli effetti impeditivi dello stesso non imputabilefossero prevedibili al momento della formazione del contratto e la parte in questione non potesse adottare misure atte a prevenire o evitare il verificarsi dell’evento o il prodursi dei suoi effetti. Per gli effetti di questa clausola, a A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” maggiore i seguenti avvenimenti:
I. fenomeni naturali, quali incendio, alluvione, fenomeni atmosferici particolarmente violenti, terremoto, epidemie o altre calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate ;
II. azioni intraprese da autorità governative che in concreto impediscano o non dichiarate), insurrezioni civili, ritardino lo svolgimento della prestazione;
III. sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacaliinsurrezioni, scioperi, provvedimenti serrate o altre controversie di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabililavoro anche se di carattere aziendale.
28.3 Colui che invoca l’esonero dalla responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, l’esistenza dell’impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permanganoPrecisamente, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi tale comunicazione dovrà contenere:
a) l’illustrazione della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione;
b) gli effetti previsti;
c) i motivi per i quali non risulta possibile adempiere alle obbligazioni contrattuali;
d) la durata massima stimata o reale. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento Un’altra comunicazione dovrà essere inviata dalla parte colpita entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui cesserà la causa di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Forza maggiore. 1. L’IZSVe I contraenti non sarà ritenuto responsabile sono responsabili del proprio mancatomancato adempimento, ritardato parziale o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla totale, del presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore.
2. Sono cause di forza maggiore eventi o altra circostanze che esorbitino dal con- trollo di uno o di entrambi i contraenti e che non avrebbero potuto essere evi- tate mediante la diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni con- trattuali e che esulino dalle normali cautele atte ad evitarli.
3. Se uno dei contraenti ritiene che si sia verificata una causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturalimag- giore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2la comuniche- rà prontamente alla controparte. Per l’intero periodo in cui l’evento La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore o i suoi effetti permanganodovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.
4. Resta inteso, altresì, che nel caso in cui la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggioremaggiore si pro- tragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Par- ti la prosecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partestesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.
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Samples: Contratto Di Servizio
Forza maggiore. 111.1 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile dell’inadempimento o dell’inesatto inadempimento del Contratto causati da eventi di Forza Maggiore.
11.2 Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Committente il verificarsi di ogni causa di Forza Maggiore che abbia un impatto sulle proprie obbligazioni in xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) ore dalla conoscenza della stessa, indicando il possibile impatto del verificarsi di tale evento sui Beni / Servizi e sul relativo termine di consegna e/o completamento. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancatoIl Fornitore dovrà altresì prontamente comunicare al Committente quando tale causa di Forza Maggiore cessi di esistere.
11.3 Poiché, ritardato o inesatto adempimento tuttavia, durante il perdurare delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore Forza Maggiore, il Committente non avrà la possibilità di usufruire dei Servizi o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti dei Beni, il Committente si riserva la facoltà di questa clausola, a titolo esemplificativo porre termine alle obbligazioni di acquisto previste nell’accordo con il Fornitore e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o ad acquistare i suoi effetti permangano, Servizi od i Beni stessi da una terza parte ove la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra ParteForza Maggiore perduri per oltre 15 giorni.
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Samples: General Conditions of Purchase of Goods and Services
Forza maggiore. 110.1. L’IZSVe Per forza maggiore si intende un evento derivante dalla natura o dalle azioni umane che non sarà ritenuto può essere previsto o che, anche se previsto, non può essere impedito e che impedisce totalmente o parzialmente l’esecuzione del contratto. Nessuna delle Parti è considerata responsabile del proprio mancato, ritardato dell’inadempimento dei propri obblighi qualora l’esecuzione venga ritardata o inesatto adempimento non sia possibile quale conseguenza delle obbligazioni previste dalla presente convenzionecause di Forza Maggiore, qualora lo stesso sia causatoin grado di provare: (i) che l’inadempimento è stato provocato da un evento al di fuori del suo controllo; e che (ii) non era ragionevole aspettarsi che una delle due Parti, in via diretta al momento di sottoscrivere il Contratto considerasse possibile il verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua capacità di adempiere; e che (iii) non era ragionevolmente possibile evitare o indiretta, da caso fortuito, cause porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti
10.2. La parte che subisce le conseguenze di forza maggiore o altra una causa allo stesso di Forza Maggiore deve darne comunicazione all’altra tempestivamente e comunque non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilioltre la cessazione della causa che impedisce le comunicazioni.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore10.3. Le Parti concorderanno collaboreranno e scambieranno attivamente tutta la documentazione e le possibili azioni informazioni necessarie a per cercare di minimizzare gli eventi della o eliminare la causa di forza maggiore.
10.4. In caso di Forza Maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche l’adempimento delle attività coinvolte verrà sospeso per il periodo di durata della presente convenzionecausa di Forza Maggiore, senza alcuna richiesta di risarcimento da nessuna delle Parti.
10.5. Qualora Fatto salvo quanto sopra, al termine della causa di Forza Maggiore, le Parti non raggiungano un’intesasi accorderanno o sull’estensione dei termini contrattuali o sulle misure che possano essere adottate per recuperare in tutto o in parte il tempo perduto per riuscire, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggioreove possibile, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partead eseguire il Contratto nei tempi originari.
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Samples: General Contract Conditions
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causatocausato e/o derivato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabileimputabile ad IZSVe. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento Evento di forza maggioreForza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento L’IZSVe informerà tempestivamente il Cliente del verificarsi dell’“Evento di forza maggiore o i Forza Maggiore” e dei suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sulla sua incapacità possibilità di eseguire le proprie obbligazionidar corso alle pattuizioni contrattuali, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento adempiute, se ancora possibile, immediatamente cessato l’“Evento di forza maggioreForza Maggiore”.
3. Le Laddove la causa d’impedimento perduri oltre 90 giorni, le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della potranno recedere dalla presente convenzione, secondo le modalità di cui all’art. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa9, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento senza onere di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partepreavviso.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sacche Di Sangue Canino
Forza maggiore. 121.1. L’IZSVe Nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi o inadempimenti causati in via diretta e immediata da un evento eccezionale e sopravvenuto, non sarà ritenuto responsabile del proprio mancatoprevedibile né evitabile, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzioneche esula dal ragionevole controllo della Parte colpita da detto evento, qualora lo stesso sia causatoinclusi, in via diretta esemplificativa e non tassativa, terremoti, alluvioni, scioperi sindacali, pandemie/epidemie, provvedimenti imposti dalle autorità governative, sommosse, guerre e/o indiretta, embarghi sorti successivamente alla conclusione del Contratto.
21.2. La Parte interessata da caso fortuito, cause un evento di forza maggiore dovrà darne immediata notizia scritta all'altra specificando la natura e le caratteristiche dell’evento e le ragioni che causano il ritardo a pena, in difetto, di non potersi avvalere dell’esenzione di responsabilità prevista dal presente articolo e/o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilida quanto previsto dalla normativa in materia.
221.3. Per l’intero periodo in cui Qualora l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permanganodovesse prolungarsi senza interruzioni per oltre 15 (quindici) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di comunicare per iscritto la cessazione del Contratto senza che vi sia responsabilità di una Parte inadempiente non sarà considerata responsabile nei confronti dell’altra, fatta salva ogni eventuale responsabilità per la sua incapacità eventuali inadempimenti già verificatisi a carico di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno una Parte prima dell’insorgere dell’evento di forza maggiore.
21.4. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa La cessazione di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti Xxxxxxxxx ad esecuzione continuativa e/o periodica non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parteavrà efficacia retroattiva.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non 32.1 Nessuna delle Parti sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento inadempimento ad alcuna delle obbligazioni qui previste dalla qualora sia in grado di provare: a)che l’inadempimento è stato provocato da un evento al di fuori del suo controllo, b) che non era ragionevole aspettarsi , al momento di sottoscrivere il presente convenzioneContratto, qualora lo stesso sia causato, in via diretta e c) che non era ragionevolmente possibile evitare o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore porre rimedio a detto evento o altra causa allo stesso non imputabile. quantomeno ai suoi effetti.
32.2 Per gli effetti di questa clausolaclausola e senza che l’elencazione qui offerta possa considerarsi esaustiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati un “evento di forza maggiore” calamità naturali, includerà incendi, inondazioni, guerre (dichiarate guerre, rivolte, forze della natura, atti delle autorità civili o non dichiarate)militari, insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacaliincendi, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilisommosse.
2. Per l’intero periodo in cui 32.3 Qualora accada un evento di forza maggiore, la/le date per l’esecuzione della/delle obbligazioni coinvolte sarà rimandata per il tempo richiesto dall’evento di forza maggiore, a condizione che, qualora l’evento di forza maggiore continui per un periodo di o eccedente i suoi effetti permanganodue (2) mesi, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile coinvolta avrà il diritto di recedere immediatamente dal presente Contratto con comunicazione scritta alla Parte coinvolta. Ogni Parte si sforzerà per la sua incapacità minimizzare gli effetti di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento ogni evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Forza maggiore. 1. L’IZSVe 11.1 Le Parti non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o altra comunque da qualsiasi causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti al di questa clausola, a titolo esemplificativo fuori del controllo delle stesse.
11.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustivotassativa: leggi, sono considerati “evento regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Utilità, in tutto o in Parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti.
11.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in 11.4 La Parte i cui l’evento obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi la cessazione della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre maggiore dandone comunicazione all’altra Parte.
11.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi dal verificarsi dell’evento di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, ciascuna delle Parti in assenza di soluzione, lo stesso potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parteessere risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10.8.
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Samples: Gas Supply Agreement
Forza maggiore. 1. L’IZSVe 11.1.Ciascuna Parte non sarà ritenuto in ogni caso responsabile del proprio mancatoper perdite, ritardato costi, danni o inesatto adempimento spese causate da ritardo od omissione di adempiere ad alcuna delle obbligazioni previste dalla dal presente convenzioneContratto o documenti richiamati, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, se tale omissione è dovuta a cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausolaForza Maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento guerra, atti di forza maggiore” guerriglia, pubbliche rivolte o disordini, terremoti, tempeste, inondazioni, incendi, calamità naturali, incendiincidenti, inondazionipandemie, guerre carenza di materie prime, boicottaggio, atti o ordini di autorità governative (dichiarate o non dichiaratesia validi che non), insurrezioni civiliinterruzione della fornitura delle utenze di luce, sommossegas, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti telefono ed internet per cause indipendenti dalla Parte. All’accadere di qualsiasi autorità pubblica uno dei predetti eventi o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, circostanze la Parte inadempiente dovrà prontamente informare l’altra, e non sarà considerata responsabile incorrerà in responsabilità per la sua incapacità non osservanza dei propri obblighi sino a quando persistano gli effetti dell’evento o circostanza che impedisce l’adempimento. Non appena cessati tali effetti la prestazione riprenderà ad essere dovuta. 11.2.Le Parti concordano che qualsivoglia ritardo nell’adempimento delle obbligazioni di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento cui al presente Contratto di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie durata ragionevole a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti Forza Maggiore non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento potrà essere invocato quale causa di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parterisoluzione dello stesso.
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Samples: Fornitura Di Servizi
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile Parentsmile è esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato o ritardato adempimento delle proprie obbligazioni previste dai Termini e Condizioni o con riguardo alla sospensione dei - o impossibilità di accedere ai - Servizi offerti tramite la Piattaforma dovuti ad eventi di forza maggiore, al di fuori del proprio mancatocontrollo ragionevole e prevedibile, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causatoquali, in via diretta o indirettaesemplificativa, da caso fortuitoma non esaustiva, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate)scioperi nazionali, insurrezioni civili, sommosseattacchi terroristici, embarghiincendi, sabotaggiesplosioni, incidentimalfunzionamenti per qualsiasi ragione della rete internet e/o di dispositivi elettronici, vertenze sindacalianche mobili, scioperie/o blackout, provvedimenti eventi naturali di qualsiasi autorità pubblica carattere eccezionale (“Casi di Forza Maggiore”) anche laddove tali eventi colpiscano e quindi ritardino o governativarendano impossibile l’adempimento degli obblighi in capo al Professionista che si sia servito del Servizio. Parentsmile, ivi inclusi leggial verificarsi di uno dei Casi di Forza Maggiore, ordinanze, norme ne darà tempestivamente notizia per iscritto mediante una notifica via xxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx dichiarando così la sospensione del Servizio. L’adempimento delle obbligazioni da parte di Parentsmile ai sensi dei Termini e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero Condizioni si intenderà sospeso per il periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare si verificano gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della cui al presente convenzionearticolo. Qualora le Parti La pandemia Covid19 in quanto evento previsto e prevedibile non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento costituisce un Caso di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra ParteForza Maggiore.
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Samples: Terms and Conditions
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato 9.1 Il Venditore potrà̀ sospendere l'esecuzione della prestazione quando tale esecuzione sia resa impossibile o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, eccessivamente onerosa da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “un evento di forza maggiore” calamità naturaliForza Maggiore, incendicon ciò intendendosi un impedimento indipendente dal suo controllo (quale ad es. sciopero, inondazioniboicottaggio, guerre (dichiarate serrata, incendio, guerra, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, guasti di macchinari, ritardi nella consegna di componenti o non dichiaratematerie prime, epidemie, provvedimento della pubblica autorità a tutela della salute pubblica, dell’ambiente o della sicurezza), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti . 9.2 In tal caso il Venditore comunicherà immediatamente per iscritto il verificarsi e la cessazione dell’evento di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme Forza Maggiore e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo nel caso in cui l’evento la sospensione dovuta a Forza Maggiore duri più̀ di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggioremesi, ciascuna delle Parti potrà risolvere parte avrà̀ il diritto di comunicare per iscritto la presente convenzione dandone risoluzione del contratto. 9.3 I commi 1 e 2 si applicano anche in caso di eventuali ritardi e/o fermi produttivi cagionati dalla diffusione della epidemia di COVID-19, rispetto alla quale il Venditore ha adottato e adotterà tutte le misure rigorose ed in linea con i requisiti e le raccomandazioni locali e nazionali al fine di salvaguardare la salute dei propri dipendenti e la continuazione della produzione, senza che assuma alcuna rilevanza la data di presentazione dell’ordine o di comunicazione scritta all’altra Partedella conferma d’ordine.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da 15.1 Nel caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento l’esecuzione della fornitura sia impedita dal verificarsi di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa circostanze di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra RHOSS ed il Fornitore in relazione all’impedimento, a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente e documentalmente RHOSS dell’insorgere della presente convenzionecircostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento A tal fine si considerano cause di forza maggiore: gli eventi catastrofici, ciascuna le guerre, gli attentati terroristici, gli espropri di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, le trombe d’aria, gli uragani, i terremoti, gli scioperi generali (compresi quelli dei trasporti e delle Parti dogane, ma con espressa esclusione degli scioperi aziendali, salvi gli scioperi aziendali attuativi di scioperi nazionali di categoria), le sospensioni dell’erogazione di energia elettrica di durata superiore a dodici ore consecutive, osservanza di leggi, regolamenti od altre disposizioni governative o locali, od ogni altra causa al di fuori del ragionevole controllo della Parte che invoca l’impedimento. Non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori, a meno che non sia data la prova che essi stessi sono stati causati da forza maggiore.
15.2 La circostanza di forza maggiore non potrà risolvere essere invocata qualora essa insorga dopo la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partescadenza del termine di consegna convenuto.
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Samples: Fornitura
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause 22.1 Per causa di forza maggiore si intende un evento eccezionale che, al di là della volontà delle singole Parti ed al di fuori da ogni possibilità di controllo, renda impossibile l’adempimento della prestazione o altra causa allo stesso non imputabileevitare un eventuale danno. Per gli effetti di questa clausolaA titolo esemplificativo, a titolo esemplificativo e ma non esaustivo, sono considerati “evento costituiscono causa di forza maggiore” calamità naturali, maggiore eventi quali incendi, inondazionialluvioni, guerre (dichiarate o non dichiarate)nubifragi, insurrezioni civiliterremoti, atti legislativi, interventi normativi e restrittivi di origine governativa, sospensioni generalizzate di fonti energetiche, sommosse, embarghiguerra civile, sabotaggicolpi di stato, incidentiatti di belligeranza internazionale o eventi bellici, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilipandemie.
2. Per l’intero periodo 22.2 Fatto salvo per gli obblighi eventualmente previsti nel Contratto in cui l’evento materia di forza maggiore continuità operativa, le Parti non sono considerate inadempienti ad una o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette più delle obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo del Contratto qualora il venire meno dell’evento di mancato inadempimento sia dovuto a forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie In tal caso, la relativa obbligazione resta sospesa per tutto il periodo di persistenza dell’evento, che non potrà comunque superare i 10 (dieci) giorni lavorativi.
22.3 Qualora il Fornitore non adempia ai propri obblighi contrattuali a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora il Committente non sarà tenuto al pagamento dei Corrispettivi ovvero avrà diritto ad una loro riduzione proporzionale ai Servizi non erogati; Le Parti negozieranno in buona fede la misura dei Corrispettivi ridotti e, in caso di disaccordo, sarà facoltà delle Parti recedere dal Contratto ai sensi dell’art.20.1.
22.4 Nel caso in cui la causa di forza maggiore persista oltre il termine di cui all’articolo 22.2, le Parti non raggiungano un’intesaconcorderanno in buona fede l'eventuale prosecuzione delle prestazioni, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggioreladdove possibile, ciascuna delle Parti potrà risolvere oppure la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parterisoluzione del Contratto.
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Samples: Fornitura
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del proprio mancatoContratto, ritardato idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o inesatto adempimento in parte,in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazionidel Contratto:
a) guerre, guerre (dichiarate o non dichiarate)civili, insurrezioni civiliconflitti armati, attentati terroristici, sommosse, embarghimanifestazioni collettive di protesta;
b) esplosioni nucleari, sabotaggicontaminazioni chimiche, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti biologiche e/o radioattive;
c) onde di qualsiasi autorità pubblica pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilicatastrofi.
2. Per l’intero periodo in Al verificarsi di uno degli Eventi di cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permanganoal comma 1, la Parte inadempiente che non sarà considerata responsabile per può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la sua incapacità di eseguire prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le proprie obbligazionicause che hannodeterminato l’evento, fermo restando gli effetti prodotti e i rimedi che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzioneintende adottare.
3. Qualora le Parti non raggiungano un’intesal’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento si applicano gli articoli 20, 27 e 36, comma 1, letteraa), punto i).
4. Qualora l’evento di forza maggioreForza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore delConcessionario del costo delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parteopere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, dellesomme di cui all’articolo 36 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione deltasso di interesse e ogni altro onere accessorio.
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Samples: General Conditions
Forza maggiore. 1. L’IZSVe Il Venditore può ritardare l’esecuzione di un’obbligazione nei confronti dell’Acquirente quando non sarà ritenuto responsabile del proprio mancatoè in grado di eseguirla per cause che intervengono in fase di adempimento e che non possono essere attribuite al Venditore stesso, ritardato se e fintantoché tali cause rendono l’esecuzione impossibile o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, irragionevolmente complessa. Fra queste cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, rientrano – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – condizioni climatiche estreme, calamità naturali, atti, regolamenti o leggi di qualsiasi Governo, guerre, disordini civili o atti di terrorismo, distruzione di unità produttive o materiali a causa di incendi, epidemie, blocco di servizi pubblici o pubblici trasporti, scioperi in società diverse da quella del Venditore, scioperi non ufficiali o politici presso la società del Venditore, totale o parziale mancanza delle materie prime necessarie e di altri beni o servizi richiesti per eseguire la prestazione contrattuale, imprevedibili ritardi presso i subfornitori o presso altre terze parti dalle quali dipende il Venditore, e generali problemi di trasporto.
2. Il Venditore informerà non esaustivo, sono considerati “appena possibile l’Acquirente qualora non sia in grado di consegnare – o di consegnare tempestivamente – a causa di un evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
23. Per l’intero periodo in cui l’evento Qualora la causa di forza maggiore si protragga per più di due mesi, entrambe le parti avranno diritto di risolvere il contratto. In quel caso, nessuna delle due parti sarà tenuta al risarcimento dei danni all’altra parte.
4. Nella misura in cui il Venditore abbia parzialmente adempiuto o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le adempirà alle proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della verso l’Acquirente al momento in cui è intervenuta una causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesae la parte già adempiuta o che deve essere adempiuta può essere valutata separatamente, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento il Venditore ha diritto di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere fatturare separatamente e l’Acquirente è tenuto a pagare la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parteparte già adempiuta o che verrà adempiuta.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Forza maggiore. 111.1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, Nel caso in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause cui insorgano circostanze di forza maggiore (come tale intendendosi esclusivamente: eventi catastrofici quali guerre, terremoti, alluvioni, incendi ed uragani, scioperi generali; escludendosi espressamente che gli stessi possano essere riferiti ad eventuali sub-appaltatori o altra causa allo stesso non imputabilea loro ritardi), comunque al di là delle possibilità di controllo dell’Appaltatore, tali da impedire la regolare esecuzione degli adempimenti in capo ad esso, i termini di consegna sono prolungati.
11.2. Per gli effetti In tal caso, l’Appaltatore sarà comunque obbligato ad informare immediatamente il Committente delle cause e del presumibile ritardo. Resta comunque onere dell’Appaltatore dare prova della sussistenza di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento tale circostanza di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
211.3. Per l’intero periodo Le nuove date di consegna verranno stabilite di comune accordo fra le Parti, tenendo comunque presente le esigenze produttive e/o operative del Committente.
11.4. Nel caso in cui l’evento il ritardo dovuto a forza maggiore nelle consegne, totale o parziale, superi un mese il Committente avrà diritto a risolvere il contratto.
11.5. Le Parti dichiarano sin d’ora che le circostanze di forza maggiore o i suoi effetti permangano, non potrà essere invocata qualora la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile stessa insorga dopo la scadenza del termine per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parteconsegna.
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Samples: Appalto Servizi
Forza maggiore. 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, 22.1 Nessuna parte incorrerà in inadempimento per qualsiasi ritardato o inesatto mancato adempimento delle proprie obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora nell’ambito del Contratto se lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, è determinato da caso fortuito, cause Forza Maggiore. La parte che sostiene di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “essere affetta da un evento di forza maggiore” calamità naturaliForza Maggiore è tenuta a comunicarlo prontamente all’altra parte per iscritto dopo essere divenuta consapevole che tale evento è avvenuto o che probabilmente avverrà, incendied è tenuta entro i dieci (10) giorni successivi a fornire la prova dell’esistenza della Forza Maggiore, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti del verificarsi della stessa e della durata prevista di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabilitale evento di Forza Maggiore.
222.2 A seguito della notifica di un asserito evento di Forza Maggiore le parti si consultano immediatamente al fine di individuare un’equa soluzione e si adoperano per minimizzare le conseguenze. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permanganoEntro tre (3) giorni lavorativi dopo una richiesta scritta dell’altra parte, la Parte inadempiente parte affetta da Forza Maggiore sarà tenuta a fornire adeguate rassicurazioni che la mancata esecuzione non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzionesi prolungherà oltre trenta (30) giorni. Qualora la parte non adempiente non fornisca tali rassicurazioni, o qualora la mancata esecuzione si prolunghi per un periodo superiore a trenta (30) giorni senza una soluzione accettabile per entrambe le Parti parti, la parte che non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento è affetta da Forza Maggiore avrà diritto di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Partel’Ordine di Acquisto o il Contratto con effetto immediato.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Forza maggiore. 1. L’IZSVe 15.1 Qualora il Venditore fosse impedito, ostacolato o incorresse in ritardo nel fornire i Prodotti secondo quanto stabilito dalle presenti Condizioni da un evento di Forza Maggiore, il Venditore a sua scelta potrà:
15.1.1 sospendere le consegne durante il protrarsi dell’Evento di Forza Maggiore;
15.1.2 se non dispone di sufficienti scorte di Prodotti per soddisfare gli ordini accettati, suddividere tali scorte tra i propri clienti a sua discrezione;
15.1.3 risolvere unilateralmente ciascun Contratto con effetto immediato dalla comunicazione all’Acquirente; restando inteso, comunque, che il Venditore non sarà ritenuto responsabile per qualsivoglia perdita o danno subito dall’Acquirente in conseguenza di ciò.
15.2 In questo punto, "Evento di Forza Maggiore" significa ogni evento oltre il ragionevole controllo del proprio mancatoVenditore, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivoesemplificativo, sono considerati “evento scioperi, serrate, guerra, insurrezione, tumulti, sabotaggio, rispetto di forza maggiore” calamità naturalileggi o ordini governativi, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate regolamenti o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggidirettive, incidenti, vertenze sindacaliguasti agli impianti o ai macchinari, scioperiincendio, provvedimenti inondazione, gravi agenti atmosferici, difficoltà o aumento nei costi nell’ottenimento delle materie prime o della manodopera o altre circostanze che abbiano un impatto sulla fornitura dei Prodotti o nel reperimento delle materie prime o della manodopera rispetto alla usuale fonte di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabiliapprovvigionamento del Venditore.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita