Common use of Forza maggiore Clause in Contracts

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

Appears in 2 contracts

Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Per Usi Domestici, Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale Per Usi Domestici

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA Terna o del Distributore LocaleDistributore, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA Terna e/o del Distributore LocaleDistributore, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- black-out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

Appears in 2 contracts

Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Per Usi Domestici, Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale Per Usi Domestici

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono 15.1. Nel caso in cui l’esecuzione dell’Ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di Forza Maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati di un periodo di tempo uguale a quello in cui è perdurato lo stato di Forza Maggiore, salvo diverso accordo tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto le Parti, e ciò a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica condizione che il Fornitore/Appaltatore e/o gas naturale causati da eventi naturaliil Consulente abbia informato immediatamente la Committente dell’insorgere della circostanza di Forza Maggiore e abbia adottato tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di Forza Maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto, trovando in questo caso fortuitoapplicazione le penali per ritardi di consegna. La responsabilità della Committente è esclusa nel caso in cui una causa di Forza Maggiore impedisca il ricevimento delle consegne, leggi, provvedimenti comporti una diminuzione di pubbliche autorità fabbisogno di quanto ordinato o impedisca il pagamento nei termini pattuiti. 15.2. La Parte che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso intenda invocare la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche Forza Maggiore dovrà notificare per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Localeiscritto all’altra Parte la propria intenzione entro i 2 giorni successivi dal verificarsi dell’evento, e compreso dovrà confermarla entro i successivi 15 giorni mediante documentazione certificata dalle competenti autorità. Entro 2 giorni dalla cessazione dell’evento di Forza Maggiore la indisponibilità temporanea Parte che ha invocato la Forza Maggiore dovrà notificare all’altra Parte la fine di tale evento. 15.3. La Parte impossibilitata ad eseguire le proprie obbligazioni a causa del servizio verificarsi dei citati eventi dovrà fornire all’altra Parte la massima collaborazione per ridurre i danni causati. Le Parti sono obbligate a compiere quanto ragionevolmente necessario per evitare o ridurre i conseguenti danni causati. 15.4. Ai fini del presente articolo lo sciopero è considerato causa di trasporto del gas a livello Forza Maggiore se è generale, di carattere nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso interessa direttamente il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo Fornitore/Appaltatore. 15.5. Resta inteso e convenuto che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì in nessun caso sono causa di forza maggiore l’interruzionei ritardi dei Subfornitori. 15.6. A parziale deroga di quanto sopra, anche improvvisanel caso in cui l’evento si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese, su scala nazionale il Committente si riserva il diritto di: a) recedere dall’Ordine, senza che nulla sia dovuto al Fornitore/Appaltatore e con l’impegno da parte del Fornitore/Appaltatore di restituire quanto eventualmente già pagato, qualora il Committente decida di restituire al Fornitore/Appaltatore i materiali, prodotti o opere già consegnati; o b) affidare la fornitura, i servizi o le opere a terzi, a propria cura e spese e con la cooperazione del Fornitore/Appaltatore e/o locale delle somministrazioni Consulente, durante il periodo in cui perdura l’Evento di energia elettrica causate da fatti e/o atti Forza Maggiore e per il tempo necessario per ristabilire le condizioni di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa esecuzione dell’Ordine in conformità a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatorequanto pattuito.

Appears in 2 contracts

Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA 13.1 Il Venditore non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica inadempimento agli Ordini e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessaai Contratti nella misura e per il tempo in cui tale inadempimento sia causato, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti da cause di forza maggiore, quali a suo caricotitolo meramente esemplificativo e non esaustivo: obbligo di rispettare una prescrizione o un ordine di un’autorità, regolamenti di un pubblico ufficiale o ingiunzioni di enti che esercitano autorità un incaricato di pubblico servizio, mancanza di rifornimenti e controllo sulla fornitura oggetto di materie prime anche parziali, aumenti significativi o imprevedibili del CONTRATTOprezzo delle stesse, ivi compreso ARERA e Ternaincendio, crolli, inondazioni, scioperi, stato serrate o altri eventi assimilabili, che impediscano o riducano la capacità produttiva di Castrol, guerra, mobilitazione, ribellione, boicottaggio, devastazioni, epidemie, disastri naturali, condizioni meteorologiche avverse, gravi congestioni del traffico o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controlloritardi dei trasporto, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione black out dei sistemi informativi, dell’energia elettrica o delle forniture di gas e, in generale, tutte le altre circostanze che hanno un effetto particolarmente destabilizzante sulle regolari attività degli affari di Castelli srl Lubrificanti Industriali o dell’attività dei suoi fornitori, secondo il giudizio insindacabile dello stesso Xxxxxxxxx. 13.2 Nel caso in cui si verifichi una causa di forza maggiore, il Venditore avviserà il Cliente, specificando anche, nei limiti del possibile, se, in quale misura e sotto quali condizioni Castelli srl Lubrificanti Industriali potrà continuare a livello nazionale effettuare le consegne, parzialmente o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso interamente. Il Venditore non sarà mai tenuta a coprire eventuali carenze usando altri fornitori. 13.3 Qualora la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzionesi protragga per oltre 180 giorni dal termine previsto per la consegna dei Prodotti, anche improvvisail Cliente potrà risolvere il contratto, su scala nazionale tramite comunicazione scritta al Venditore a mezzo lettera raccomandata AR, anticipata via fax o e/-mail, ma dovrà versare al Venditore le somme promesse a titolo di acconto, caparra o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Localecauzione che, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energeticose già consegnate, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatoresaranno trattenute dal Venditore.

Appears in 1 contract

Samples: Termini & Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili 13.1. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per eventuali ritardi o omissioni nell'esecuzione di qualsiasi inadempimento obbligo ai sensi delle Condizioni Generali e/o dell’ Accordo, laddove tale ritardo o omissione sia dovuto a causa ad un Evento di FORZA MAGGIORE Forza Maggiore. Laddove si dovesse verificare un Evento di Forza Maggiore, la Parte colpita si impegna a: a) informare tempestivamente l'altra Parte del verificarsi di tale Evento di Forza Maggiore; b) porre in essere ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo qualsiasi effetto negativo dell’Evento di Forza Maggiore e per riprendere l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi dell’ Accordo. Ciascuna Parte avrà il diritto di dichiarare risolto l’Accordo se l'Evento di Forza Maggiore si protrarrà per più di 30 (trenta) giorni lavorativi (da intendersi come qualsiasi giorno diverso da sabato, domenica o comunque da festività in Italia). Resta dunque inteso che la possibilità per una Parte di dichiarare risolto l’Accordo ai sensi del presente articolo opererà unicamente laddove gli eventuali ritardi o omissioni dell’altra Parte nell'esecuzione di qualsiasi causa obbligo ai sensi dell’Accordo si protraggano per più di 30 (trenta) giorni lavorativi. In caso di tale risoluzione nessuna delle Parti avrà il diritto di chiedere alcun risarcimento nei confronti dell'altra. 00.0.Xx nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo delle stessedel Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi oinadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Acquisto Di Beni E Servizi

Forza maggiore. 12.1 18.1 Le PARTI Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento inadempi- mento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 18.2 In particolare, EDISON ENERGIA il Fornitore non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale na- turale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili impos- sibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTOContratto, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello li- vello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE Cliente di TERNA Terna o del Distributore LocaleDistributore, e compreso compresa la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE Cliente del Trasportatore o del Distributore Locale Locale, salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIAdel For- nitore. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA Terna e/o del Distributore LocaleDistributo- re, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- black-out” ecc ecc. e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per La Somministrazione Continua Di Energia Elettrica E Gas Naturale

Forza maggiore. 12.1 14.1. Le PARTI Parti non sono tra loro saranno responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica eventuali inadempimenti e/o gas naturale causati da ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti non potevano arrestare, evitare e/o controllare e che impediscano totalmente o parzialmente l'esecuzione del Contratto. A solo titolo indicativo, sono considerate cause di forza maggiore: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti e altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a livello nazionale specifici provvedimenti legislativi, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti aventi carattere di imprevedibilità. Non sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo, i ritardi dovuti a: fermate di cantiere imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore; ritardi da parte dell’Appaltatore nell'approvvigionamento di materiali e/o localeservizi; ritardi di consegna dei subfornitori; scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei subfornitori; scioperi limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti (ove presenti) dell’Appaltatore inclusa la microconflittualità, anche per inadempienza verso il CLIENTE stati di TERNA o del Distributore Localeagitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi non nazionali e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIAcategoria. 14.2. Sarà considerata altresì causa L'evento di forza maggiore l’interruzionesospenderà gli obblighi delle Parti, anche improvvisama non inciderà sulla validità del Contratto. 14.3. Gli eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati per iscritto, su scala nazionale con assoluta tempestività e comunque entro il 3° (terzo) giorno dal verificarsi dell'evento, dalla Parte colpita all'altra Parte. 14.4. Per i ritardi provocati da eventi di forza maggiore, l’Appaltatore avrà diritto ad una dilazione dei termini di tempo proporzionale agli effetti che tali ritardi hanno provocato sull'andamento dell’Incarico. La durata della dilazione sarà concordata per iscritto tra le Parti. 14.5. Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 15 (quindici) giorni DUCATI avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 15, riconoscendo all’Appaltatore i soli Prezzi della parte di Opera eseguita e/o locale delle somministrazioni dei Servizi già erogati e solo se tale parte potrà, a proprio insindacabile giudizio essere utilizzata da DUCATI. In ogni caso l’Appaltatore si impegnerà per ridurre gli effetti dannosi indotti a DUCATI dall'evento di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatoreforza maggiore.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto d'Opera E/O Di Servizi

Forza maggiore. Articolo 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del controllo Servizio, il DEC ne ordinerà la sospensione, indicando la motivazione e l’imputabilità delle stessemedesime. Articolo 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA Le Parti non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione saranno considerate responsabili di energia elettrica eventuali inadempimenti e/o gas naturale causati da ritardi dovuti a cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi naturalie/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, caso fortuitomalgrado interventi di prevenzione e contenimento, leggile Parti non abbiano potuto arrestare, provvedimenti di pubbliche autorità evitare e/o controllare e che rendano alla stessa, abbiano impedito in tutto o in parteparte l’esecuzione del contratto. Articolo 12.3 Sono considerate cause di forza maggiore, impossibili a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del contratto. Articolo 12.4 Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso, il quale non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a Milano Serravalle. Articolo 12.5 Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento e l’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per contenere e ridurre gli adempimenti degli obblighi posti effetti dannosi derivanti alla Stazione Appaltante. Articolo 12.6 Non saranno considerati cause di forza maggiore e, quindi, saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a suo caricofermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore, regolamenti o ingiunzioni i ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione materiali e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale lavori e/o locale delle somministrazioni servizi, i ritardi di energia elettrica causate consegna dei subappaltatori, gli scarti di materiale per difetti di lavorazioni da fatti e/parte dei subappaltatori, gli scioperi limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatorecategoria.

Appears in 1 contract

Samples: Contract

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI Il FORNITORE non sono tra loro responsabili per qualsiasi risponde di perdite o danni patiti dall’ACQUIRENTE e derivanti da inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE totale o comunque da qualsiasi causa al di fuori parziale del controllo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto FORNITORE alle obbligazioni del CONTRATTO, ove tale inadempimento sia dovuto a cause ragionevolmente non imputabili al FORNITORE, ivi compreso ARERA inclusi, a titolo di mero esempio, eventi calamitosi, incendi, inondazioni, tifoni, terremoti, sommosse, guerre, ostilità, restrizioni governative, scioperi per qualsiasi causa, serrate, arresto o ritardo nel trasporto, azioni da parte dei governi o di qualsiasi agenzia, boicottaggio o embargo commerciale ("Forza Maggiore"). Qualora si verifiche un episodio di Forza Maggiore il FORNITORE ne darà notizia all’ACQUIRENTE specificando la durata stimata dell’evento. In tal caso, i termini di adempimento a favore del FORNITORE sono automaticamente prorogati per la durata dell’evento di Forza Maggiore. Se un evento di Forza Maggiore impedisce al FORNITORE di adempiere alle proprie obbligazioni pattuite nel CONTRATTO per oltre 3 (tre) mesi dall’evento, le parti si incontreranno e Ternacercheranno in buona fede di trovare un’idonea soluzione. Qualora le parti non concordino una soluzione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei tre mesi dall’evento, sciopericiascuna parte avrà facoltà di recedere dal CONTRATTO previa comunicazione scritta all’altra parte. In tal caso, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale l’ACQUIRENTE sosterrà le spese affrontate dal FORNITORE in relazione al di fuori suo adempimento del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche CONTRATTO per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatoreperiodo antecedente al recesso.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili 17.1 In caso di Forza Maggiore da parte del Fornitore, la consegna è sospesa durante il termine nel quale è impossibile per qualsiasi inadempimento dovuto il Fornitore di esercitare il Contratto a causa della situazione della Forza Maggiore, senza pregiudizio della comptenza del Fornitore di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesserisolvere il Contratto senza intervento giudiziario. 12.2 17.2 In particolarecaso di Forza Maggiore da parte del Fornitore durante un periodo oltre tre mese, EDISON ENERGIA il Cliente ha il diritto di risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata con effetto immediato senza che quest’ultimo deve pagare un’indennità. Per Forza Maggiore si intende – questo elenco non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione è esauriente: disposizione dell’autorità, mobilitazione, guerra, epidemia, lock-out, sciopero, manifestazione, difetti, incendio, inondazione, esplosione, mancanza di energia elettrica materie pirme e manodopera, circostanze economiche cambiate, vandalismo, condizioni meteorologiche eccezionali, se i costi di manutenzione e/o gas naturale causati da eventi naturalidi riparazione dei Macchinari Affittati a conto del Fornitore risultano molto meno favorevoli quanto il Fornitore poteva aspettarsi, caso fortuitose un’autorizzazione, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto registrazione o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti ispezione relativa ai Macchinari Affittati viene revocata o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Localenon rinnovata, e compreso tutte le circostanze indipendenti dalla volontà del Fornitore che interrompono la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatorenormale conduzione degli afari.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Locazione

Forza maggiore. 12.1 17.1 Le PARTI Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 17.2 In particolare, EDISON ENERGIA il Fornitore non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTOContratto, ivi compreso ARERA AEEGSI e Terna, Terna scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE Cliente di TERNA Terna o del Distributore LocaleDistributore, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE Cliente del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIAdel Fornitore. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA Terna e/o del Distributore LocaleDistributore, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- black-out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono 13.1 Nel caso in cui l’esecuzione della fornitura sia impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto SAFAS GROUP S.p.A.ed il Fornitore in relazione all’impedimento, a causa condizione che il Fornitore abbia informato prontamente e documentalmente SAFAS GROUP X.x.X.xxxx’insorgere della circostanza di FORZA MAGGIORE forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. A tal fine si considerano cause di forza maggiore: gli eventi catastrofici, le guerre, gli attentati terroristici, gli espropri di attrezzature o comunque da qualsiasi installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, le trombe d'aria, gli uragani, i terremoti, gli scioperi generali (compresi quelli dei trasporti e delle dogane, ma con espressa esclusione degli scioperi aziendali, salvi gli scioperi aziendali attuativi di scioperi nazionali di categoria), le sospensioni dell'erogazione di energia elettrica di durata superiore a dodici ore consecutive, osservanza di leggi, regolamenti od altre disposizioni governative o locali, od ogni altra causa al di fuori del ragionevole controllo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità Parte che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIAinvoca l’impedimento. Sarà considerata altresì Non saranno considerati causa di forza maggiore l’interruzionei ritardi dei subfornitori, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni a meno che non sia data la prova che essi stessi sono stati causati da forza maggiore. 13.2 La circostanza di energia elettrica causate da fatti e/o atti forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatoreconsegna convenuto.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro 15.1 Né né GARR saranno responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa la mancata esecuzione del Contratto dipendente da Eventi di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa Forza Maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al di fuori del ragionevole controllo delle stesse. 12.2 In particolare15.2 La Parte interessata dall’Evento di Forza Maggiore dovrà comunicarlo immediatamente all’altra Parte, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione indicando se possibile la natura dell’evento, la sua possibile durata e gli effetti sull’adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto. 15.3 Le Parti devono cooperare fra di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturaliloro, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessacompiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti modo da limitare le conseguenze dell’Evento di Forza Maggiore. 15.4 Qualora a suo carico, regolamenti o ingiunzioni causa di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato un Evento di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso Forza Maggiore il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza GARR non sia imputabile in grado di esercitare i Diritti su una o più Fibre Ottiche per almeno 15 (quindici) giorni, le Parti concorderanno le azioni più opportune per consentire al GARR l’esercizio dei Diritti. 15.5 Resta inoltre inteso che in ogni caso, persistendo un Evento di Forza Maggiore per un periodo superiore a precedenti inadempienze 30 (trenta) giorni di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa calendario, la Parte non colpita dalla Forza Maggiore avrà la facoltà di forza maggiore l’interruzionerisolvere il Contratto, anche improvvisalimitatamente alla Tratta in Fibra Ottica per la quale si siano verificate le cause di Forza Maggiore, su scala nazionale e/o locale senza alcuna responsabilità a carico delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del TrasportatoreParti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per La Cessione Di Diritti D’uso in Forma Di Iru Su Fibra Ottica

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI 31.1. In qualunque caso di forza maggiore che le parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa siano in grado di FORZA MAGGIORE o comunque prevedere usando l’ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto entro un termine da qualsiasi causa al fissarsi di fuori del controllo delle stessecomune accordo. 12.2 In particolare31.2. Costituiscono casi di forza maggiore guerre, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, caso fortuitorestrizioni dell’impiego di energia, leggimancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi nazionali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle parti, provvedimenti di pubbliche autorità Autorità civili e militari e ogni altro elemento non prevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza. 31.3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente i termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi delle sopraelencate cause di forza maggiore. 31.4. La parte che rendano alla stessa, si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni ovvero di ricevere la prestazione dell’altra parte in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni ragione di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì una causa di forza maggiore l’interruzionesi impegna a comunicare all’altra parte (per il fornitore alla Funzione Acquisti ed alla Unità Produttiva competente), anche improvvisaentro 7 (sette) giorni dal verificarsi di detta causa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di energia elettrica causate avere effetto. 31.5. Qualora il verificarsi di cause di forza maggiore dovesse ritardare l’avanzamento di altri lavori già programmati in stretta connessione con la consegna dei beni per la quale si è verificata la causa di forza maggiore, il fornitore dovrà impegnarsi ad intraprendere tutte le azioni e ad apportare tutti i rimedi al fine di ridurre al massimo detto ritardo. In caso di colpose omissioni del fornitore, eventuali maggiori costi sostenuti a tal fine da fatti e/o atti FINCANTIERI saranno posti ad esclusivo carico del fornitore stesso, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto da FINCANTIERI. 31.6. Nel caso in cui le cause di TERNA e/o del Distributore Localeforza maggiore si protraggano per più di 30 (trenta) giorni, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energeticole parti avranno la facoltà di considerare risolto di diritto l’ordine, che si manifesti in cali secondo le modalità di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatorecui al comma 20.2.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali d'Acquisto

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI Bu Power Systems Italia s.r.l. ed il Cliente non sono tra loro saranno responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto ritardi e/o inadempimenti derivanti da eventi di Forza Maggiore. Per Forza Maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado interventi di prevenzione e contenimento, non possano essere arrestati, evitati e/o controllati e che impediscano totalmente o parzialmente l'esecuzione del presente contratto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi nazionali debitamente accertati e riconosciuti dagli enti governativi, incendi, terremoti, inondazioni, guerre, epidemie (Covid-19), sommosse civili, rivolte, ecc.. Tali eventi di forza maggiore devono essere notificati per iscritto entro 3(tre) giorni dal loro verificarsi e comprovati entro 10 (dieci) giorni da documenti ufficiali, anche mediante certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Le parti dovranno provare che non è stato ragionevolmente possibile superare gli impedimenti che hanno reso impossibile l’esecuzione della prestazione. Il mancato rispetto di quanto prescritto al punto precedente rende la notifica inefficace. Qualora l’evento impeditivo venga meno, la parte che se ne è avvalsa deve darne tempestiva comunicazione alla controparte e riprendere l’esecuzione della prestazione. In caso di ritardi provocati da eventi di Forza Maggiore, la data di consegna o di adempimento sarà prorogata per un periodo proporzionale al ritardo accumulato a causa di FORZA MAGGIORE tali eventi. Qualora l’evento che ha determinato la situazione di Forza Maggiore perduri per oltre 30 (trenta) giorni, il Cliente avrà diritto di recedere, fatto salvo il pagamento del prezzo per la parte già eseguita ed accettata. Bu Power Systems Italia s.r.l. ed il Cliente non hanno il diritto di richiedere all’altra Parte il risarcimento dei danni a causa del recesso esercitato per Forza Maggiore. Bu Power Systems Italia s.r.l. ed il Cliente faranno ogni ragionevole sforzo per mitigare la rispettiva perdita nel caso di anticipato scioglimento a seguito di risoluzione o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.recesso

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI 10.1. In tutti i casi di forza maggiore che dovessero verificarsi (a titolo meramente esemplificativo e non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa esaustivo: mancanza di FORZA MAGGIORE rifornimenti e di materie prime anche parziali, aumenti significativi o comunque da qualsiasi causa al di fuori imprevedibili del controllo prezzo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturaliincendio, caso fortuitocrolli, leggiinondazioni, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Ternaperturbazioni nei trasporti, scioperi, stato serrate o altri eventi assimilabili che impediscano o Pagina 4 di guerra6 Conductix -Xxxxxxxx S.r.l. Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento R.I. Milano N.07511070158 Società Unipersonale soggetta ad attività di Xxx Xx Xxxxxxxx 00/00 Partita IVA-VAT n° IT11597740155 direzione e coordinamento da parte di Xxxxxxxxx XX 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (MB) - Italia REA:1166385 – N. Mecc. MI038741 Capitale Sociale € 416.000 i.v. riducano la capacità produttiva di CONDUCTIX o qualsiasi altra causa eccezionale al blocchino i trasporti fra lo stabilimento di fuori CONDUCTIX ed il luogo di destinazione dei prodotti), CONDUCTIX avrà diritto ad una proroga dei termini di consegna dei prodotti, da concordarsi tra le parti, purché avvisi tempestivamente per iscritto l’Acquirente del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea verificarsi del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa caso di forza maggiore l’interruzionemaggiore. Trascorsi i termini di cui sopra e permanendo la situazione di forza maggiore, anche improvvisal’Acquirente potrà risolvere il contratto, su scala nazionale tramite comunicazione scritta a CONDUCTIX a mezzo lettera raccomandata AR, anticipata via fax o e/-mail. CONDUCTIX non sarà, in ogni caso, tenuta ad alcun obbligo di risarcimento all’Acquirente per gli eventuali danni diretti o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/indiretti connessi o atti di TERNA e/derivanti dalla ritardata o mancata esecuzione del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatorecontratto.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura

Forza maggiore. Articolo 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del controllo Servizio, il RUP ne ordinerà la sospensione, indicando la motivazione e l’imputabilità delle stessemedesime. Articolo 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA Le Parti non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione saranno considerate responsabili di energia elettrica eventuali inadempimenti e/o gas naturale causati da ritardi dovuti a cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi naturalie/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, caso fortuitomalgrado interventi di prevenzione e contenimento, leggile Parti non abbiano potuto arrestare, provvedimenti di pubbliche autorità evitare e/o controllare e che rendano alla stessa, abbiano impedito in tutto o in parteparte l’esecuzione del contratto. Articolo 12.3 Sono considerate cause di forza maggiore, impossibili a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del contratto. Articolo 12.4 Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso, il quale non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a Milano Serravalle. Articolo 12.5 Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento e l’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per contenere e ridurre gli adempimenti degli obblighi posti effetti dannosi derivanti alla Stazione Appaltante. Articolo 12.6 Non saranno considerati cause di forza maggiore e, quindi, saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a suo caricofermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore, regolamenti o ingiunzioni i ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione materiali e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale lavori e/o locale delle somministrazioni servizi, i ritardi di energia elettrica causate consegna dei subappaltatori, gli scarti di materiale per difetti di lavorazioni da fatti e/parte dei subappaltatori, gli scioperi limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o atti di TERNA e/o del Distributore Localecategoria, comunque connessa i ritardi dovuti a squilibri o difficoltà del sistema energeticomancate autorizzazioni della Stazione Appaltante nell’esecuzione dei cantieri per motivi di viabilità, che si manifesti in cali i ritardi per sospensioni di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate cantiere imposti da fatti e/o atti del TrasportatoreEnti terzi.

Appears in 1 contract

Samples: Contract

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA AEEGSI e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA Terna o del Distributore LocaleDistributore, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA Terna e/o del Distributore LocaleDistributore, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- black-out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili 13.1. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per eventuali ritardi o omissioni nell'esecuzione di qualsiasi inadempimento obbligo ai sensi delle Condizioni Generali e/o dell’ Accordo, laddove tale ritardo o omissione sia dovuto a causa ad un Evento di FORZA MAGGIORE Forza Maggiore. Laddove si dovesse verificare un Evento di Forza Maggiore, la Parte colpita si impegna a: a) informare tempestivamente l'altra Parte del verificarsi di tale Evento di Forza Maggiore; b) porre in essere ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo qualsiasi effetto negativo dell’Evento di Forza Maggiore e per riprendere l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi dell’ Accordo. Ciascuna Parte avrà il diritto di dichiarare risolto l’Accordo se l'Evento di Forza Maggiore si protrarrà per più di 30 (trenta) giorni lavorativi (da intendersi come qualsiasi giorno diverso da sabato, domenica o comunque da festività in Italia). Resta dunque inteso che la possibilità per una Parte di dichiarare risolto l’Accordo ai sensi del presente articolo opererà unicamente laddove gli eventuali ritardi o omissioni dell’altra Parte nell'esecuzione di qualsiasi causa obbligo ai sensi dell’Accordo si protraggano per più di 30 (trenta) giorni lavorativi. In caso di tale risoluzione nessuna delle Parti avrà il diritto di chiedere alcun risarcimento nei confronti dell'altra. 13.2. In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo delle stessedel Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Acquisto Di Beni E Servizi

Forza maggiore. 12.1 16.1 Le PARTI Parti non sono tra loro saranno responsabili per qualsiasi l’inadempimento definitivo o per il ritardo delle loro rispettive obbligazioni, nel caso in cui tale inadempimento dovuto a causa o ritardo siano dovuti ad eventi di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesseForza Maggiore. 12.2 In particolare16.2 Si considerano eventi di Forza Maggiore incendi, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi inondazioni, terremoti, calamità naturali, caso fortuitoatti bellici, leggiatti di terrorismo, tumulti, disordini civili, rivolte o rivoluzioni, scioperi nazionali di categoria, attacchi informatici, pandemia, epidemie o impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi ovvero di pubbliche autorità non dipendenti dalla volontà o colpa delle Parti e non prevedibili ed evitabili con l’adozione di tutte le precauzioni, strumenti e piani alternativi, o altri mezzi che rendano ogni parte avrebbe dovuto adottare alla stessaluce delle specifiche competenze tecniche possedute, e della diligenza professionale legata alla natura dell’incarico dalla stessa svolto. 16.3 La parte che subisce un evento di Forza Maggiore sarà dispensata da qualsiasi ulteriore adempimento delle obbligazioni coinvolte dall’evento di Forza Maggiore per tutta la durata dell’evento stesso: l’evento di Forza Maggiore sospende l’esecuzione delle prestazioni contrattuali ma non incide sulla validità del presente Convenzione. 16.4 La Parte che subisce l’evento di Forza Maggiore dovrà dare immediatamente comunicazione per iscritto all’altra Parte del verificarsi dell’evento di Forza Maggiore, descrivendo le circostanze che hanno causato l’evento stesso e stimando una probabile durata; dovrà inoltre illustrare le misure - qualora possibili - che intende intraprendere per rimuoverne le cause, e si attiverà con la massima celerità per attuare dette misure. 16.5 L’altra Parte si riserva di valutare e riconoscere tali cause e di concerto con la Parte che ha subito l’evento di Forza Maggiore concorderà, se dal caso, un’estensione dei tempi di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Per tutta la durata dell’evento di Forza Maggiore le Parti si terranno costantemente aggiornate sugli eventuali relativi sviluppi e si impegneranno a limitarne, ciascuno per quanto di propria competenza, eventuali effetti negativi che questo potessero derivare. 16.6 Se un evento di Forza Maggiore ostacolasse, impedisse o ritardasse in tutto o in parteparte l’attività di una parte per più di 30 (trenta) giorni, impossibili le Parti si incontreranno per valutare e definire come procedere nell’esecuzione della Convenzione. Qualora un evento di Forza Maggiore proseguisse per più di 90 (novanta) giorni, senza possibilità di rimedio alcuno, ciascuna Parte avrà il diritto di dichiarare risolta la presente Convenzione ai sensi e per gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni effetti di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIAcui all’art. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore1456 c.c.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Forza maggiore. 12.1 17.1 Le PARTI Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 17.2 In particolare, EDISON ENERGIA il Fornitore non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTOContratto, ivi compreso ARERA e Terna, Terna scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE Cliente di TERNA Terna o del Distributore LocaleDistributore, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE Cliente del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIAdel Fornitore. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA Terna e/o del Distributore LocaleDistributore, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- black-out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA - Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per sospensioni danni derivanti dalla violazione di qualsivoglia ritardo o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessainadempimento nell’eseguire, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti le proprie obbligazioni nel caso e nei limiti in cui essi siano imputabili a suo caricocircostanze ed eventi al di là del ragionevole controllo del Fornitore. Tali eventi comprendono – in via non limitativa – calamità naturali, regolamenti provvedimenti dell’autorità pubblica, incendi, terremoti, inondazioni o ingiunzioni di enti che esercitano autorità altri disastri naturali, epidemie, pandemie, embarghi, insurrezioni, rivolte e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTOaltri disordini civili, ivi compreso ARERA e Ternague rre, disposizioni legali o governative, scioperi, stato scarsità delle forniture necessarie e/o mancanza di guerradisponibilità dei mezzi di trasporto o altre contingenze, scarsità e/o qualsiasi altra causa eccezionale difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, al di fuori del proprio ragionevole controllocontrollo della Parte coinvolta. 12.2 - L’evento di forza maggiore, compreso come sopra descritto, comporterà la indisponibilità temporanea sospensione dell’esecuzione del servizio contratto per il periodo di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa tempo in cui permangono gli effetti dell’evento di forza maggiore l’interruzionecon conseguente proroga automatica dei termini per l’adempimento delle obbligazioni. Il Fornitore farà tutto quanto possibile per minimizzare le conseguenze di tale ritardo in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuali. 12.3 - Al verificarsi dell’evento di forza maggiore il Fornitore ne darà immediata comunicazione scritta al cliente, anche improvvisae comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dal suo inizio. La comunicazione conterrà una precisa descrizione dell’evento di forza maggiore e delle ragioni che motivano il ritardo o l’incapacità di eseguire le obbligazioni contrattuali. 12.4 - Qualora l’evento duri per almeno più di 12 mesi, su scala nazionale e/o locale le Parti avranno la facoltà di risolvere il presente Contratto dandone preavviso di almeno 3 mesi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi, verranno negoziate le relative conseguenze e l'appropriata restituzione delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o rispettive prestazioni contrattuali, secondo buona fede, tenendo conto dello stadio in cui era giunta l’esecuzione del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatorepresente accordo al momento della sua risoluzione.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto 4.1 Nessuna delle Parti del Contratto sarà responsabile dell'eventuale ritardo nell'esecuzione ovvero della mancata esecuzione delle proprie obbligazioni (salvo nel caso di ritardo nel pagamento oppure di mancato pagamento di denaro dovuto) a causa di FORZA MAGGIORE eventi di Forza Maggiore, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, calamità naturali; guerra, blocco, rivoluzione, ribellione, sommossa civile; sciopero, serrata; esplosione, incendio, alluvione, tempesta, terremoto; atti, regolamenti, leggi o comunque ordini di qualsiasi Governo o Organo Pubblico che non siano la conseguenza di atti o omissioni da qualsiasi causa al di fuori parte del controllo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica Venditore e/o gas naturale causati dell'Acquirente, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo il divieto di esportazione o importazione di merci; e qualsiasi altra causa o altre cause che sfuggano al ragionevole controllo del Venditore e/o del fornitore del Venditore, e/o dell'Acquirente, indipendentemente da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, se siano simili o meno alle cause sopra elencate. La mancata consegna ovvero la mancata accettazione della consegna in tutto o in parteparte a causa del verificarsi di un evento di Forza Maggiore non costituirà un inadempimento ai sensi del presente Contratto né assoggetterà l'una o l'altra Parte a responsabilità per l'eventuale perdita o danno che ne derivasse. 4.2 Entrambe le Parti convengono che faranno rispettivamente del loro ragionevole meglio per rimediare a qualsiasi evento di Forza Maggiore nella misura che sia ragionevolmente possibile farlo. 4.3 Qualsiasi Evento di Forza Maggiore prorogherà qualsiasi termine rilevante del presente Contratto per la durata dell'evento di Forza Maggiore, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto mentre l'ammontare del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori Materiale consegnato ai sensi del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza Contratto non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatoresarà modificato.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA Terna o del Distributore LocaleDistributore, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza perinadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze aprecedentiinadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza diforza maggiore l’interruzione, ,anche improvvisa, su scala nazionale esuscalanazionalee/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti olocaledellesomministrazionidienergiaelettrica causatedafatti e/o atti di TERNA eTernae/o del Distributore LocaleDistributore, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- black-out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa 9.1 In caso di FORZA MAGGIORE evento di Forza Maggiore, JAZZ avrà facoltà di ridurre il quantitativo dei Prodotti oggetto di vendita, di spostare il momento della consegna ovvero di recedere da dalla vendita dei Prodotti senza incorrere in alcuna responsabilità. XXXX si impegna tuttavia ad informare il Cliente del verificarsi della circostanza in questione, delle sue conseguenze e dei possibili rimedi. 9.2 Fermo restando quanto precede, qualora l’autorità competente dovesse ordinare il ritiro del Prodotto dal commercio o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 In particolarelimitazioni alla relativa distribuzione, EDISON ENERGIA JAZZ non sarà potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica danni, costi e/o gas naturale causati perdite subite dal Cliente, anche a seguito di procedimenti giudiziari instaurati nei suoi confronti da eventi naturaliterzi (ivi inclusi eventuali utilizzatori finali del Prodotto) a causa del predetto ritiro ovvero delle predette limitazioni, caso fortuitosalvo che quest’ultimo sia dovuto a dolo o colpa grave di JAZZ (o di una società del Gruppo Jazz). In tal caso, leggiil Cliente si impegna a collaborare attivamente con JAZZ, provvedimenti a spese e costi di pubbliche autorità quest’ultima, nella programmazione e implementazione di un piano di comunicazione al pubblico del suddetto ritiro. 9.3 Il Cliente, dal suo canto, dovrà informare JAZZ di ogni fatto che rendano alla stessapossa essere considerato Forza Maggiore e che possa rendere difficoltosa la consegna dei Prodotti. In tal caso, il Cliente dovrà anche comunicare a JAZZ secondo quali modalità ed, eventualmente, in tutto o in partequale diverso luogo, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti i Prodotti dovranno essere consegnati, facendosi carico del maggior costo che JAZZ dovesse eventualmente addebitargli per tali variazioni, adottando, comunque, ogni idonea misura volta a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso rendere meno oneroso possibile il disagio per JAZZ. 9.4 In nessun caso il Cliente potrà invocare la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche Forza Maggiore per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale sospendere i pagamenti delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatoreforniture.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI 22.1. In qualunque caso di forza maggiore che le parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa siano in grado di FORZA MAGGIORE o comunque prevedere usando l’ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto entro un termine da qualsiasi causa al fissarsi di fuori del controllo delle stessecomune accordo. 12.2 In particolare22.2. Costituiscono casi di forza maggiore guerre, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, caso fortuitorestrizioni dell’impiego di energia, leggimancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi nazionali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle parti, provvedimenti di pubbliche autorità Autorità civili e militari e ogni altro elemento non prevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza. 22.3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente i termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi delle sopraelencate cause di forza maggiore. 22.4. La parte che rendano alla stessa, si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni ovvero di ricevere la prestazione dell’altra parte in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni ragione di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì una causa di forza maggiore l’interruzionesi impegna a comunicare all’altra parte (per l’impresa appaltatrice alla Funzione Acquisti ed alla Unità Produttiva competente), anche improvvisaentro 7 (sette) giorni dal verificarsi di detta causa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di energia elettrica causate avere effetto. 22.5. Qualora il verificarsi di cause di forza maggiore dovesse ritardare l’avanzamento di altri lavori già programmati in stretta connessione con i Lavori per i quali si è verificata la causa di forza maggiore, l’impresa appaltatrice dovrà impegnarsi ad intraprendere tutte le azioni e ad apportare tutti i rimedi al fine di ridurre al massimo detto ritardo. In caso di colpose omissioni dell’impresa appaltatrice, eventuali maggiori costi sostenuti a tal fine da fatti e/o atti FINCANTIERI saranno posti ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice stessa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto da FINCANTIERI. 22.6. Nel caso in cui le cause di TERNA e/o del Distributore Localeforza maggiore si protraggano per più di 30 (trenta) giorni, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energeticole parti avranno la facoltà di considerare risolto di diritto l’ordine, che si manifesti in cali secondo le modalità di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatorecui al comma 23.2.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto D’appalto

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI 26.1. In qualunque caso di forza maggiore che le parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa siano in grado di FORZA MAGGIORE o comunque prevedere usando l’ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto entro un termine da qualsiasi causa al fissarsi di fuori del controllo delle stessecomune accordo. 12.2 In particolare26.2. Costituiscono casi di forza maggiore guerre, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, caso fortuitorestrizioni dell’impiego di energia, leggimancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi nazionali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle parti, provvedimenti di pubbliche autorità Autorità civili e militari e ogni altro elemento non prevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza. 26.3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente i termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi delle sopraelencate cause di forza maggiore. 26.4. La parte che rendano alla stessa, si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni ovvero di ricevere la prestazione dell’altra parte in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni ragione di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì una causa di forza maggiore l’interruzionesi impegna a comunicare all’altra parte (per il fornitore all’ Amministrazione ed alla Unità Produttiva competente), anche improvvisaentro 7 (sette) giorni dal verificarsi di detta causa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di energia elettrica causate avere effetto. 26.5. Qualora il verificarsi di cause di forza maggiore dovesse ritardare l’avanzamento di altri lavori già programmati in stretta connessione con la consegna dei beni per la quale si è verificata la causa di forza maggiore, il fornitore dovrà impegnarsi ad intraprendere tutte le azioni e ad apportare tutti i rimedi al fine di ridurre al massimo detto ritardo. In caso di colpose omissioni del fornitore, eventuali maggiori costi sostenuti a tal fine da fatti e/o atti OFFICINE ZORZO saranno posti ad esclusivo carico del fornitore stesso, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto da OFFICINE ZORZO. 26.6. Nel caso in cui le cause di TERNA e/o del Distributore Localeforza maggiore si protraggano per più di 30 (trenta) giorni, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energeticole parti avranno la facoltà di considerare risolto di diritto l’ordine, che si manifesti in cali secondo le modalità di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatorecui al comma 18.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI 14.1. Fermo quanto previsto all’art. 14.4, non costituirà inadempimento delle presenti Condizioni Generali o dei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una Parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo: (i) calamità naturali (terremoti, incendi alluvioni, tempeste, ecc.); (ii) conflitti armati, guerre, contese, attentati, sommosse, atti di terrorismo; (iii) conflitti o vertenze sindacali, occupazione o serrata, scioperi generali o del settore o dello stabilimento; (iv) conflitti o vertenze sindacali, scioperi generali o del settore occupazione o serrata, che riguardino i fornitori del Fornitore, i trasportatori, le società di servizi, gli spedizionieri, gli uffici postali, gli uffici pubblici in generale o, comunque, tutti coloro che sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto interessati al processo di produzione; (v) ordinanze dell’autorità giudiziaria, governativa o pubblica in generale; (vi) divieti di importazione, embarghi, blocchi di produzione imposti dall’autorità sanitaria o pubblica in generale. 14.2. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Cliente di ogni fatto che possa essere considerato Forza Maggiore e che possa rendere difficoltosa la consegna del Bene o l’esecuzione del Servizio. In tal caso il Cliente, fuori dai casi di cui all’art. 14.4, dovrà indicare al Fornitore secondo quali modalità il Bene potrà essere consegnato o il Servizio reso, eventualmente anche in luogo diverso. I maggiori costi saranno a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa carico del Fornitore. 14.3. In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo delle stessedel Fornitore i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore. 12.2 14.4. In particolarecaso di forza maggiore, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione il Cliente potrà sospendere, a sua discrezione e previa comunicazione scritta, gli obblighi contrattuali con il Fornitore. Se la causa di energia elettrica sospensione dovesse protrarsi oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, il Cliente potrà, in via alternativa: (i) temporaneamente, reperire i Beni e/o gas naturale causati i Servizi da eventi naturalialtro fornitore fermo l’impegno per il Cliente, caso fortuitocessata la causa di Forza Maggiore, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione riacquistare dal Fornitore i Beni e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o localei Servizi oggetto degli Ordini di Acquisto e dei Contratti. In tal caso, anche per inadempienza verso non è precluso alla GILARDONI di avvalersi del rimedio di cui al successivo punto (ii). (ii) risolvere il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIAContratto ai sensi dell’art. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore1456 c.c.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA IBERDROLA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTOContratto, ivi compreso ARERA AEEGSI e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica e/o del gas naturale a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA Terna o del Distributore LocaleDistributore, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIAIBERDROLA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica e /o gas naturale causate da fatti e/o atti di TERNA Terna e/o del Distributore LocaleDistributore, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- black-out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatoreecc.

Appears in 1 contract

Samples: General Conditions of Contract

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI 14.1 Per Forza maggiore si intendono tutte le circostanze che impediscono l’adempimento più o meno tempestivo del contratto, e che non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa siano imputabili alla parte che invoca le circostanze di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al Forza maggiore. In ogni caso ciò comprende scioperi, serrate, difetti di fuori del controllo colata, ordini delle stesse. 12.2 In particolareautorità preposte, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione stato di energia elettrica guerra e di assedio, incendio, disastri naturali, epidemie e penuria di materie prime e/o gas naturale causati della manodopera necessaria alla consegna dei Prodotti, problemi di trasporto dei Prodotti di Xxxxxx Dunlop B.V. nonché problemi nell’invio o nella ricezione elettronica di dati e messaggi.Eventuali cause di Forza maggiore precedentemente evidenziate, subite da eventi naturalifornitori o da terzi di cui Xxxxxx Dunlop B.V. si avvale saranno analogamente ritenute come cause di Forza maggiore di Xxxxxx Dunlop B.V. 14.2 Le cause di Forza maggiore devono essere riferite dalla parte che le invoca entro 14 giorni dal loro verificarsi. Qualora il Cliente si appelli a circostanze di Forza maggiore, caso fortuitoXxxxxx Dunlop B.V. è autorizzata a recuperare dal Cliente i costi supplementari, leggiivi compresi a titolo meramente indicativo, provvedimenti i periodi di pubbliche autorità attesa nonché gli ulteriori costi di viaggio, vitto e alloggio. Al venir meno delle circostanze di Forza maggiore, la parte che rendano alla stessale ha invocate dovrà immediatamente darne comunicazione scritta all’altra parte. 14.3 Durante il periodo di Forza maggiore, sono sospesi gli obblighi di consegna e ogni altro obbligo di entrambe le parti. Qualora il periodo di Forza maggiore si protragga per oltre 3 mesi, le parti sono autorizzate a sciogliere il contratto in tutto toto o in parteparte senza che ciò comporti alcun obbligo di risarcimento danni. 14.4 Qualora Xxxxxx Dunlop B.V. abbia già parzialmente adempiuto al contratto con la fabbricazione o la consegna parziale dei Prodotti, impossibili gli adempimenti essa ha il diritto a un ragionevole compenso per i costi sostenuti nell’adempimento del contratto fino al momento dell’inizio delle circostanze di Forza maggiore. 14.5 Qualora Xxxxxx Dunlop B.V. non possa fornire tempestivamente i Prodotti in quanto soggetta a circostanze di Forza maggiore, essa si assicurerà che i Prodotti siano immagazzinati a spese e rischio del Cliente, fermo restando l’obbligo di tempestivo pagamento degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto importi ancora dovuti da parte del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del TrasportatoreCliente.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI 19.1 Fatto salvo quanto specificato in altri articoli delle presenti Condizioni Generali, in caso di Forza Maggiore, come di seguito definita, che pregiudichi l'adempimento di una disposizione sostanziale del Contratto, la parte interessata, dandone tempestiva comunicazione all'altra parte, sarà temporaneamente esonerata dall'adempimento delle proprie obbligazioni nella misura e per il tempo in cui l'inadempimento derivi dall'evento di Forza Maggiore. La parte interessata farà del suo meglio per ridurre al minimo le conseguenze, per rimuovere la causa dell'inadempimento, per cooperare con l'altra parte nella ricerca di modi e mezzi alternativi per adempiere ai propri obblighi e adempirà senza indugio alle sue obbligazioni ai sensi del presente Contratto una volta che tali cause saranno rimosse. Per chiarezza, il presente articolo e qualsivoglia evento di Forza Maggiore non sono tra loro responsabili troveranno applicazione alle obbligazioni di pagamento dell’Acquirente. Ai fini del presente articolo, per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa "Forza Maggiore" si intendono tutti gli eventi imprevedibili e inevitabili, al di fuori del ragionevole controllo delle stesse. 12.2 In particolaredella parte interessata, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni che impediscano o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, ritardino in tutto o in parteparte l'adempimento delle sue obbligazioni, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo caricoesclusa qualsivoglia obbligazione di pagamento (ad es. cause di forza maggiore, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTOguerra, ivi compreso ARERA e Ternacompresa la crisi Ucraina-Russia in corso, ribellioni, scioperi, stato incendi, serrate, terremoti, inondazioni, mancanza di guerramaterie prime, epidemie o qualsiasi altra causa eccezionale al pandemie, compresa la pandemia COVID-19, chiusure obbligatorie di fuori del proprio ragionevole controlloimpianti imposte dal governo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o localeinsurrezioni, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Localedisordini civili, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.governo, regolamenti governativi). Web_Sales terms & conditions_Ita_R5(071222).docx

Appears in 1 contract

Samples: Sales Contracts

Forza maggiore. 12.1 14.1 Le PARTI Parti non sono tra loro saranno responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa eventuali inadempimenti degli obblighi previ- sti dalle presenti CGA e/o dall’Ordine qualora l’esecuzione degli stessi fosse impedita dal verificarsi di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa eventi di forza maggiore (“Even- to di Forza Maggiore”). 14.2 Ai fini delle CGA e degli Ordini, per Evento di Forza Maggiore si intende ogni evento indipendente dalla volontà delle Parti, imprevedibile, inevitabile e al di fuori del ra- gionevole controllo della Parte interessata, la quale non possa superare tale evento nono- stante ogni ragionevole sforzo e che sia tale da impedire l’adempimento delle stesse. 12.2 In particolaresue obbli- gazioni, EDISON ENERGIA come, a titolo esemplificativo e non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, esaustivo: stato di guerra, terremoto, embar- go, alluvione, rivoluzione, incendi, inondazio- ni, sabotaggi, terremoti, tempeste, epidemie. 14.3 In queste circostanze, la Parte colpita dall’Evento di Forza Maggiore invierà entro 48 (quarantotto) ore dal momento in cui l’Evento di Forza Maggiore si è verificato, un’apposita comunicazione all’altra Parte segnalando il verificarsi dell’evento, motivando dettagliata- mente le cause e la portata dello stesso. La Parte interessata farà quanto possibile per minimizzare o qualsiasi altra causa eccezionale al eliminare gli effetti dell’Evento di fuori del proprio ragionevole controlloForza Maggiore e le Parti concorderanno in buona fede le misure e i provvedimenti da adottare e le relative modalità di esecuzione per cercare di riprendere la regolare esecuzio- ne della Fornitura. 14.4 In ogni caso, compreso la indisponibilità temporanea del servizio le Parti concordano che non saranno considerati Evento di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica Forza Maggiore gli scioperi, ad esclusione di quel- li a livello carattere nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Localenon programmati, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio gli inadempimenti di trasporto del gas a livello nazionale e regionaleeventuali subfornitori/ subappaltatori. 14.5 Qualora l’Evento di Forza Maggiore si protragga per oltre 45 (quarantacinque) giorni di calendario, o della distribuzione a livello locale, anche ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione all’altra Parte da effettuarsi per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatoreiscritto.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI (Comma I) L’I.C. non sono tra loro responsabili sarà considerato inadempiente al Contratto nel caso in cui per qualsiasi inadempimento dovuto causa non imputabile alle Parti, si verifichi un evento (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi a carattere nazionale – diversi da scioperi aziendali dell’I.C. -, eventi atmosferici eccezionali, contaminazioni chimiche o biologiche, terremoti, colpi di stato, epidemie, esplosioni, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi ed altri atti di ostilità, ecc.) che, ai sensi degli artt. 1256, 1258 e 1463 del Codice Civile, renda impossibile il rispetto dei termini di prestazione dei Servizi fissati dal Committente, a condizione che tale evento costituisca causa determinante del ritardo (“Evento di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesseForza Maggiore”). 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile (Comma II) Non saranno considerati eventi di Forza Maggiore: a. la ritardata esecuzione di una prestazione da parte di un Subcontraente; b. il verificarsi di condizioni meteorologiche avverse ma considerate normali per sospensioni i luoghi in cui i Servizi devono essere prestati (es. forti piogge); c. ritardi o interruzioni della somministrazione dei lavori causati dal fatto di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturaliterzi; d. l’emanazione, caso fortuitoimputabile all’I.C., leggi, di provvedimenti di pubbliche autorità Pubbliche Autorità che rendano alla stessaimpediscano, in via temporanea, la prestazione dei Servizi. (Comma III) L’I.C. si impegna a comunicare al Committente il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore entro 24 (ventiquattro) ore dalla conoscenza dello stesso. (Comma IV) In seguito al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, l’I.C. non avrà titolo ad integrazioni di Corrispettivo ma esclusivamente ad eventuale proroga dei termini di prestazione dei Servizi per la durata concordata tra le Parti. In ogni caso, l’I.C. si impegna a fare tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni quanto possibile per recuperare l'eventuale ritardo nell'esecuzione del Contratto causato dall'Evento di enti che esercitano autorità Forza Maggiore e controllo sulla fornitura oggetto limitare le ulteriori conseguenze negative di tale Evento di Forza Maggiore sull'esecuzione del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del TrasportatoreContratto.

Appears in 1 contract

Samples: Contract

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI a) Costituiscono cause di FORZA MAGGIORE, ai fini delle presenti CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO, quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti e che queste non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa possono ragionevolmente prevedere, che impediscono o ritardano, in qualche modo intralciano l’esecuzione corretta dell’ORDINE D’ACQUISTO e che la parte direttamente coinvolta, pur con tutti gli sforzi possibili sia incapace di superare. b) Per eventi di FORZA MAGGIORE si intendono, a titolo indicativo e non limitativo gli eventi seguenti: guerre od ostilità, rivolte o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 12.2 In particolareinsurrezioni civili, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni terremoti, inondazioni, tempeste, fulmini, o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi altre calamità fisiche, naturali, caso fortuitoad eccezione delle cattive condizioni atmosferiche quali pioggia, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto gelo o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Ternaneve, scioperi, stato sia nazionali che regionali, esclusi gli scioperi a carattere aziendale sia interessanti il FORNITORE che la COMMITTENTE, impossibilità di guerrautilizzare le ferrovie, i porti, gli aeroporti, i servizi di spedizione marittimi o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio altre forme di trasporto o di comunicazione (purchè si verifichino simultaneamente). L’insorgere ed il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati al più presto per iscritto dalla parte che desidera avvalersi delle disposizioni del gas a livello nazionale presente articolo alla controparte. c) Qualora la situazione di FORZA MAGGIORE dovesse protrarsi per più di un mese, ognuna delle parti potrà richiedere di risolvere l’ORDINE D’ACQUISTO. Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto e regionale, potrà essere presa allo scadere del periodo di cui sopra o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo durante detto periodo se risulta chiaro che la fornitura non potrà essere ripresa entro tale periodo, per il protrarsi dell’evento di causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze maggiore. d) Xxxxxxx si presentasse un evento di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzioneFORZA MAGGIORE, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatorei costi conseguenti saranno sostenuti dalla parte interessata dallo stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Purchase Agreement

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo Articolo 16.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione della Fornitura, il DEC ne ordinerà la sospensione, indicando la motivazione e l’imputabilità delle stessemedesime. 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA Articolo 16.2 Le Parti non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione saranno considerate responsabili di energia elettrica eventuali inadempimenti e/o gas naturale causati da ritardi dovuti a cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi naturalie/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, caso fortuitomalgrado interventi di prevenzione e contenimento, leggile Parti non abbiano potuto arrestare, provvedimenti di pubbliche autorità evitare e/o controllare e che rendano alla stessa, abbiano impedito in tutto o in parteparte l’esecuzione del contratto. Articolo 16.3 Sono considerate cause di forza maggiore, impossibili a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del contratto. Articolo 16.4 Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso, il quale non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a Milano Serravalle. Articolo 16.5 Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento e l’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per contenere e ridurre gli adempimenti degli obblighi posti effetti dannosi derivanti alla Stazione Appaltante. Articolo 16.6 Non saranno considerati cause di forza maggiore e, quindi, saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a suo caricofermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore, regolamenti o ingiunzioni i ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione materiali e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale lavori e/o locale delle somministrazioni servizi, i ritardi di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Localeconsegna dei subappaltatori, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.gli

Appears in 1 contract

Samples: Contract

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa 14.1 Fatte salve le ragioni di FORZA MAGGIORE forza maggiore, sicurezza e pubblica incolumità, interesse e necessità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l’esecuzione dei lavori o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stessel’erogazione dei Servizi. 12.2 In particolare14.2 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore si applica l’art. 107 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 14.3 Sono considerate cause di forza maggiore, EDISON ENERGIA tali da giustificare sospensioni, interruzioni o ritardi nella realizzazione dell’opera o nella gestione del servizio, e da consentire conseguenti proroghe dei termini previsti dalla presente Convenzione, i seguenti eventi che si elencano a titolo esemplificativo e non sarà responsabile esaustivo: a) guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni, guerre civili e attentati; b) tumulti ed occupazione delle aree su cui realizzare gli impianti, o altri eventi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione, tali da impedire le normali attività realizzative o di gestione; c) scioperi di categoria su base nazionale o regionale, sabotaggi o atti scioperanti, anche a carattere ecologico, conflitti fra lavoratori organizzati; d) indisponibilità delle aree destinate alla realizzazione delle opere per sospensioni cause non imputabili al Concessionario, impossibilità di disporre dei servizi e utilities necessarie alla realizzazione e gestione dell’edificio e degli impianti, nonché a fatti imprevisti non riferibili al concessionario che determinino la mancata attivazione, ovvero l’impossibilità di funzionamento dell’Ufficio preposto al controllo dell’esecuzione della Convenzione; e) indisponibilità delle fonti energetiche utilizzate dall’impianto per cause non imputabili al Concessionario; f) espropriazioni, confische o interruzioni della somministrazione demolizioni ordinate dalla autorità governative civili o militari, sequestri di energia elettrica e/o gas naturale causati proprietà non dipendenti da eventi comportamenti del Concessionario; g) catastrofi naturali, caso fortuitoincendi, leggiterremoti inondazioni, provvedimenti gravi incendi a mezzi e vie di pubbliche autorità comunicazione e trasporto non imputabili al Concessionario; i) nuove norme in materie urbanistico- paesaggistica, architettonica, igienico - sanitaria che rendano alla stessacomportino obbligatoriamente rilevanti revisioni progettuali ad opere o sezioni di opere già realizzate. 14.4 Il Concessionario ha l’onere di comunicare senza ritardo al Comune l’avverarsi di eventuali situazioni di forza maggiore, in tutto o in partedandone una sommaria descrizione, impossibili nonché di dare notizia al medesimo della data di cessazione di tali eventi e della situazione occorsa. 14.5 Qualora gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o effetti della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzionesi protraggano per più di 180 giorni, anche improvvisail Concessionario avrà la facoltà, su scala nazionale e/o locale a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione. Si applica l’art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 14.6 Qualora il Concessionario decorso il termine di 30 giorni dal termine di cui sopra, non si avvalga della facoltà di recesso, il corrispettivo ed i termini della presente Concessione saranno adeguati con le modalità di cui all’art. 17.2 (Riequilibrio Economico - Finanziario). 14.7 Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Localeopere realizzate a regola d’arte, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatoreal netto degli ammortamenti relativi ai canoni già versati. CAPO III (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)

Appears in 1 contract

Samples: Studio Di Fattibilità

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI 8.1 Ciascuna Parte non sono tra loro responsabili per qualsiasi sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’altra Parte in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto, se tale inadempimento è dovuto a causa cause di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al forza maggiore e non imputabile alla Parte stessa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono ritenute cause di fuori del controllo delle stesse. 12.2 In particolareforza maggiore (ICC 2020): epidemie, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica pandemie, esplosioni, tempeste, inondazioni, incendi, incidenti, guerra e/o gas naturale causati da minaccia di guerra, sabotaggio, insurrezione, disordini civili, eventi naturalie/o accadimenti eccezionali di carattere nazionale o internazionale, caso fortuitorequisizioni, leggirestrizioni, proibizioni, misure di qualsiasi genere adottate dal Governo e/o dal Parlamento e/o dalle autorità locali, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto e/o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti regole relativi ad importazioni e/o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Ternaesportazioni e/o embarghi, scioperi, stato di guerrablocchi, agitazioni o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllovertenze sindacali, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione difficoltà nel reperire materie prime e/o distribuzione dell’energia elettrica componenti dell'apparato produttivo e/o guasti all'apparato produttivo e/o interruzione di corrente. Ciascuna Parte si impegna a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì darne tempestiva notizia all’altra Parte in tale ipotesi. 8.2 Qualora una causa di forza maggiore l’interruzionecausi un ritardo nella consegna di oltre tre mesi rispetto alla data di consegna indicata nell’ordine di acquisto, anche improvvisaXxxxx Xxxxxx potrà risolvere il contratto stipulato con il Venditore, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni senza obbligo di energia elettrica causate pagare alcun importo a qualsivoglia titolo. Il Venditore in tali casi è tenuto a rimborsare il prezzo se e nella misura in cui sia già stato pagato da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del TrasportatoreDella Foglia.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Forza maggiore. 12.1 Le PARTI 22.1. Il Fornitore non sono tra loro responsabili è responsabile per qualsiasi inadempimento dovuto la mancata fornitura in tutto o in parte, o per il ritardo nella fornitura dei Servizi e/o Beni qualora tale inadempienza o ritardo siano dovuti a causa di FORZA MAGGIORE forza maggiore (compresi gli scioperi generali o comunque da qualsiasi causa territoriali o settoriali di ampiezza superiore al di fuori del controllo delle stesseFornitore ad esclusione degli scioperi interni dello stesso). 12.2 In particolare, EDISON ENERGIA 22.2. Qualora il Fornitore non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione sia in grado di energia elettrica prestare i Servizi e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessaBeni, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti per l’esistenza di causa di forza maggiore, è tenuto a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o comunicare alla Società Acquirente l’esistenza della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzionecon la massima tempestività, anche improvvisacomunque non più tardi di 24 ore dal momento in cui la stessa è venuta in essere, su scala nazionale o il Fornitore ne sia venuto a conoscenza. Inoltre, il Fornitore deve fornire una motivazione dettagliata della natura e della portata della causa, del ritardo previsto nella fornitura dei Servizi e/o locale Beni e della nuova situazione derivante in termini di possibilità di fornitura nonché deve porre rimedio alla predetta situazione non appena la relativa causa cessi di sussistere. 22.3. Per tutto il perdurare di tale situazione, il Fornitore e la Società Acquirente concordano i provvedimenti supplementari necessari alla continuazione della fornitura; il Fornitore risulta responsabile dell’adozione di ciascuno di essi. L’impossibilità per il Fornitore di garantire la fornitura, anche dopo l’opportuna adozione di tutti i provvedimenti supplementari, non è considerata inadempimento delle somministrazioni sue obbligazioni. Ciò nonostante, qualora la fornitura non riprenda normalmente entro 15 giorni di energia elettrica causate da fatti calendario dal giorno in cui è stata totalmente e parzialmente interrotta o non soddisfatta per causa di forza maggiore, la Società Acquirente può considerare l’Ordine come risolto, con effetto immediato, anche qualora il Fornitore abbia correttamente adottato i suddetti provvedimenti supplementari. 22.4. La società Acquirente può sospendere la ricezione ed il pagamento dei Servizi e/o atti dei Beni ordinati al Fornitore, senza alcuna obbligazione di TERNA e/risarcimento, in caso di inondazione, incendio, sciopero o altra azione sindacale, sommossa, provvedimenti ufficiali, impossibilità di comunicazione o altre interruzioni all’interno della Società Acquirente tali da determinare una riduzione dell’attività o una sospensione del Distributore Localelavoro nei suoi stabilimenti, comunque connessa a squilibri di carattere produttivo o difficoltà del sistema energeticocommerciale, che si manifesti in cali di tensione, “black- out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.e altri simili incidenti ivi compresi gli

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Acquisto