Funzioni strumentali al POF Clausole campione

Funzioni strumentali al POF. La somma assegnata dal MIUR per l’a.s. 2014-15, pari ad €.3.594,99, verrà suddivisa in parti uguali tra le funzioni strumentali individuate dal Collegio dei docenti .
Funzioni strumentali al POF. Risorse disponibili: € 4.915,96
Funzioni strumentali al POF. Per l’anno scolastico 2015/2016 sono state assegnate le seguenti funzioni strumentali:  Salute e igiene negli ambienti di lavoro  POF E PTOF  Stranieri  DSA
Funzioni strumentali al POF. Il collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. L'entità della retribuzione sarà decisa dalla contrattazione con la RSU. Le risorse per la retribuzione non confluiscono nel FIS e sono attribuite direttamente alla scuola e, per l'anno 2003/2004 saranno uguali a quelle ricevute a titolo di funzioni obiettivo per il 2002/2003. Qualora le istituzioni scolastiche non attivassero le funzioni strumentali nell'anno di assegnazione delle relative risorse, tali risorse resteranno comunque alle scuole che potranno utilizzarle l'anno successivo, con la stessa finalità. Non ci sono quindi più vincoli sulla scelta delle funzioni obiettivo, non è più necessario stabilirne la tipologia né tantomeno devono appartenere a aree predefinite o essere uguali ad un numero ben preciso. Il collegio ha carta bianca nel decidere quali tipi di incarico devono essere conferiti a tali funzioni e quante devono essere. È opportuno che il collegio formuli anche la proposta di quantificazione dei compensi, in modo che la RSU la faccia propria in sede di contrattazione e proceda allo stesso trattamento economico a parità di ore. L’anno , nel mese di , il giorno , presso l’Istituzione Scolastica in sede di contrattazione integrativa tra il dirigente scolastico in rappresentanza della parte pubblica e i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Istituzione scolastica viene sottoscritto il presente Contratto integrativo sulla attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Funzioni strumentali al POF. Le Funzioni Strumentali al POF sono così individuate: AREA 1 – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI (N. 3 DOCENTI) COMPITI E FUNZIONI Revisione e aggiornamento iniziale del POF, della documentazione e dei materiali ad esso connessi anche alla luce del nuovo Istituto Professionale pr l’Agricoltura e l’Ambiente.
Funzioni strumentali al POF. 1. La somma assegnata sulla base dell’Intesa del 31.05.2011 (all. n.1) verrà suddivisa in parti uguali tra le funzioni strumentali individuate dal Collegio dei docenti. Eventuali fondi aggiuntivi andranno ad incrementare le risorse comunicate, da erogare per gli stessi fini.
Funzioni strumentali al POF. 1. Le funzioni strumentali al POF sono state individuate e deliberate dal Collegio dei Docenti in numero di 4, una per ciascun docente incaricato. Ciascuna funzione è affiancata da un equipe di supporto, che coadiuva il titolare nell’assolvimento dei compiti assegnati. Il compenso per il titolare di F.S. è da riconoscere in proporzione a: a. durata del servizio prestato (in decimi); b. percentuale di obiettivi raggiunti e/o dei compiti eseguiti, con riferimento alle funzioni ed ai compiti attribuiti in sede di nomina; 2. L’incaricato di Funzione strumentale dovrà presentare, al termine dell’anno scolastico: a. relazione sugli obiettivi conseguiti in relazione ai compiti affidatigli, da sottoporre all’approvazione del Collegio dei Docenti; b. rendiconto dell’impegno e dell’efficacia sul lavoro proprio e di quello di ciascuna delle figure di supporto, firmato da tutta l’equipe, da presentare al dirigente per la determinazione dei compensi.
Funzioni strumentali al POF. Sono strumentali al Piano dell'Offerta Formativa (POF) in quanto servono per coordinare le attività didattiche sia durante il loro normale svolgimento che durante l'attuazione dei progetti. a. Per l’ anno scolastico 2012/13 si articolano sulle seguenti aree: • Area del Curricolo Responsabile POF e Poffini • Area dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa Responsabile PDS Infanzia Responsabile PDS Primaria Responsabile PDS Secondaria Responsabile Strumento Musicale Responsabile Cittadinanza e Consiglio Comunale dei ragazzi Responsabile Salute e Benessere • Area della Personalizzazione Responsabile Diversamente abili Responsabile Sportello Psico-pedagogico Responsabile Orientamento • Area della Comunicazione e Rapporti con l’esterno Responsabile Solidarietà e Rapporti con Associazioni del Territorio Responsabile Notiziario Scuola • Area della Sicurezza Responsabile dell’Area Sicurezza b. Non si possono assegnare Funzioni Strumentali al POF a docenti autorizzati a svolgere libera professione. c. Per lo svolgimento di Funzioni Strumentali al POF il compenso riconosciuto va liquidato in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il mese di agosto, compatibilmente con la disponibilità dei fondi. d. Nell'assegnazione delle funzioni strumentali va seguita la seguente procedura: - il Collegio identifica, nell'ambito del POF, le funzioni strumentali; - nomina, se lo ritiene necessario, una commissione al suo interno con funzione istruttoria; - il Collegio definisce preliminarmente le competenze e i requisiti necessari per l'accesso alle varie funzioni; - i docenti interessati presentano domanda dichiarando il possesso dei requisiti e delle competenze richieste, nonché la disponibilità a permanere nella stessa scuola per la durata dell'incarico; - il Collegio designa i docenti cui affidare le funzioni strumentali; - il D.S. assegna gli incarichi ai personale prescelto, in forma scritta e con motivata deliberazione. e. Si possono valutare: - incarichi ricoperti e relativi risultati; - esperienze e progetti di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale; - titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire. f. Non è prevista l'assegnazione di punteggi o la formulazione di graduatorie. g. Il Collegio esprime una valutazione per l'eventuale riconferma, alla fine di ciascun anno scolastico e, comunque, non oltre il mese di giugno, sulla base di una relazione redatta da ciascun responsabile di funzione e delle indi...
Funzioni strumentali al POF. Per l’a.s. 2013/14 sono state deliberate dal Collegio Docenti le seguenti Funzioni Strumentali: (a) Aggiornamento personale docente e ATA, Accoglienza docenti; (b) Educazione alla Salute e alla Legalità; Sostegno al disagio, ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento e ai Bisogni Educativi Speciali.

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  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

  • Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; c) l’esecuzione, presso Laboratori di Istituti Universitari o di Pubbliche Amministrazioni o di Istituti specificatamente abilitati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori o dal Collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori. d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. e) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolar esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, e previo parere vincolante del Coordinatore per l’esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.