GARANZIA DELL’ESATTO. ADEMPIMENTO 9 15. SUBAPPALTO 10
GARANZIA DELL’ESATTO. ADEMPIMENTO 12
GARANZIA DELL’ESATTO. ADEMPIMENTO
14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - Servizi di Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali siti e applicazioni web, - Servizi di Manutenzione, - Servizi di Conduzione applicativa, - Servizi ...
GARANZIA DELL’ESATTO. ADEMPIMENTO
12.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all’art. 13 dell’Accordo Quadro, cui si rinvia.
GARANZIA DELL’ESATTO. ADEMPIMENTO
11.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore costituirà garanzia definitiva secondo le indicazioni fornite dall’Accordo Quadro entro 15 gg dalla stipula del presente Contratto Esecutivo.
GARANZIA DELL’ESATTO. ADEMPIMENTO
11.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore costituirà garanzia definitiva secondo le indicazioni fornite dall’Accordo Quadro entro 15 gg dalla stipula del presente Contratto Esecutivo.