GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO. Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250266). a) di inondazione, alluvione, maremoto; b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 15.000,00; - in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, importo maggiore del 30% delle somme assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All'impresa
GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO. mente alla somma assicurata. Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza polizza (mod. 250266220035)., unita-
a) di inondazione, alluvione, maremoto;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulicaidrau- lica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia ga- ranzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore invigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere rece-dere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza coin- cidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro € 15.000,00; - in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, importo maggiore del 30% delle - in nessun caso la Società indennizzerà, somme assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale
GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO. Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250266)220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
a) di inondazione, alluvione, maremoto;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
c) ; di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. .
c) Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto per- tanto “singolo sinistro”. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, ,da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro Euro 15.000,00; - in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, importo maggiore del 30% delle somme assicurate - sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche.
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Samples: Condizioni Di Assicurazione
GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO. mente alla somma assicurata. Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza polizza (mod. 250266220035)., unita-
a) di inondazione, alluvione, maremoto;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulicaidrau- lica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia ga- ranzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore invigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero recederedall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comu- nicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa rim- borsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro € 15.000,00; - in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, importo maggiore del 30% delle - in nessun caso la Società indennizzerà, somme assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche.
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Samples: Assicurazione