GARANZIA KASKO Clausole campione

GARANZIA KASKO. Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento. La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi.
GARANZIA KASKO. (garanzia valida per il Pacchetto Lease & Go Top)
GARANZIA KASKO. Non concedibile in caso di presenza della Garanzia Collisione o Collisione Light)
GARANZIA KASKO. (abbinabile al PROGRAMMA BASE o al PROGRAMMA COMPLETO, in alternativa alla GARANZIA COLLISIONE)
GARANZIA KASKO. (opzionale) Garanzie di base UnipolSai, fermo il limite del valore assicurato, indennizza i danni subiti dal veicolo in seguito a collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi/ mobili o animali, uscita di strada, ribaltamento, trasporto del veicolo. La garanzia è estesa alla colpa grave dell’assicurato, ai danni verificatisi in caso di guida di persona che abbia superato l’esame di guida ma sia in attesa del rilascio della patente (rilascio entro 120 giorni dalla data del sinistro), ai danni verificatisi in caso di guida con patente scaduta, purché sia rinnovata (rinnovo entro 120 giorni dalla data del sinistro), alla guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti solo per il primo sinistro occorso nell’anno e con l’applicazione di una riduzione sull’indennizzo riconosciuto.
GARANZIA KASKO. (Art. 3.3)
GARANZIA KASKO. Entro i limiti previsti dal pacchetto scelto, il servizio tutela i danni ma teriali e diretti subiti dal Veicolo verificatisi durante la circolazione a seguito di: - urto contro ostacoli fissi; - ribaltamento; - uscita di strada; - collisione con altri veicoli o con animali. Sono coperti i danni cagionati da colpa grave del Cliente, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo e dei trasportati.
GARANZIA KASKO. L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi se assicurati gli eventuali optional, e audio‐fono‐visivi (come disciplinato dall’art. 3.1), ovvero a seguito di urto, uscita di strada, ribaltamento, collisione con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate. Restano esclusi i cassoni scarrabili. L'assicurazione non comprende i danni: a) verificatisi nelle circostanze previste dall'art. 2.4 ‐ "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto, salvo il caso di guida in stato di ebbrezza disciplinato dal successivo art. 3.9 ‐ "Scoperto e relativo minimo a carico dell'assicurato"; b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché‚ da operazioni di carico e scarico; c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada"; d) conseguenti a furto ‐ consumato o tentato ‐ e rapina nonché‚ ad incendio, esplosione, scoppio; e) alle ruote ‐ cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria ‐ se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini del presente Settore Guasti Accidentali. f) da rigature, graffi e scalfitture che non pregiudicano il funzionamento del veicolo. (valido solo per gli Autocaravan).
GARANZIA KASKO. Valida solo in abbinamento alla Garanzia A della SEZIONE VII A - GARANZIA FURTO E INCENDIO e se ne è stato pagato il relativo Premio. La presente Garanzia è sottoscrivibile per le sole autovetture ad uso proprio e privato.
GARANZIA KASKO. (abbinabile al programma base o al programma completo, in al- ternativa alla garanzia collisione…………………………………………………...