Garanzia per vizi e difformità dell’opera Clausole campione

Garanzia per vizi e difformità dell’opera. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell’art. 1666, c. 2 del c.c. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c., l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché rico- noscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. I danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessa- rio al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio1988 n. 224). E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai la- vori di cui sopra.
Garanzia per vizi e difformità dell’opera. L'appaltatore garantisce per la durata di anni due l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del presente contratto di fornitura per vizi e difformità. La garanzia decorre dalla data del verbale di consegna ed accettazione delle opere ultimate da parte della Stazione Appaltante, oppure dalla data di consegna e accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso anticipato unilaterale della Stazione Appaltante, comunque, di esecuzione parziale del contratto. La garanzia riguarda i vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente esame di verifica dell'opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve della Stazione Appaltante, contestate per iscritto, per eventuali difformità e vizi palesi prima dell'accettazione delle opere, nonché quanto previsto dall'art. 1667 del Codice Civile.
Garanzia per vizi e difformità dell’opera. Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’opera realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dalla data della consegna dell’opera (art.1667 c.c.); l’Appaltatore si impegna a garantire la Stazione appaltante per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati, purché, ai sensi del comma 10 dell'art. 141 del D.Lgs. 163/06, i danni siano denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Per i danni causati da difetti dei prodotti incorporati nelle opere o funzionalmente collegati ed annessi, il tempo per la prestazione della garanzia si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresa la ricerca del guasto ed il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E’ fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite all’Appaltante. L’Appaltatore è responsabile (art.1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti nel corso di dieci anni dalla data di consegna, essendo l’opera di cui al presente appalto destinata per sua natura a lunga durata. A copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero a copertura dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, l'Appaltatore deve stipulare, nei termini, nei contenuti e limiti indicati al comma 1 dell'art. 126 del D.P.R. 207/2010, polizza di assicurazione indennitaria decennale. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di responsabilità per danni cagionati a terzi, nei termini e limiti indicati al comma 2 dell'art.126 citato D.P.R. 207/2010.
Garanzia per vizi e difformità dell’opera. Art. 43 Garanzia decennale per gravi difetti dell’opera
Garanzia per vizi e difformità dell’opera. Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’opera, realizzata mediante il presente appalto si estenderà per due anni dalla data della consegna dell’opera (art. 1667 c.c.), mentre per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni, secondo le disposizioni del D.P.R. 24. Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l’opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l’Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti. In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l’insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell’opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo: - le fessurazioni o comunque i difetti delle impermeabilizzazioni e nei dispositivi per l’allontanamento delle acque di qualsiasi tipo; - Il cedimento delle strutture portanti sia verticali che orizzontali.
Garanzia per vizi e difformità dell’opera. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione d’accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666, c. 2 del C.C.. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Garanzia per vizi e difformità dell’opera. La certificazione del collaudo finale, per quanto piena e incondizionata, non sottrae l’Appaltatore dall’obbligo della garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione entro due anni dall’emissione del certificato di collaudo finale, né ovviamente riguarda i rapporti con i terzi, non vincolati dal collaudo. Durante il periodo di garanzia, a norma di legge o secondo le clausole contrattuali, l’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e ai rifacimenti che risultassero necessari per la imperfetta esecuzione delle opere o per le difformità o i vizi nei materiali e nelle apparecchiature fornite. In mancanza di adeguati e tempestivi provvedimenti da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione vi provvede altrimenti, addebitando all’Appaltatore le relative spese. Per l’intera durata del periodo di garanzia, l’Appaltatore si assume ogni responsabilità anche per gli eventuali danni che, a cagione di difetti od avarie coperti dalle garanzie, possano derivare agli impianti dell’Amministrazione e/o di terzi. Per le parti sostituite o riparate, la garanzia si intende rinnovata per lo stesso periodo della garanzia contrattuale a partire dalla data di verifica e accettazione degli interventi di rifacimento, sostituzione o riparazione. La durata della garanzia è quella prevista dalla vigente normativa.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).