Common use of Garanzie Clause in Contracts

Garanzie. L’Autore dichiara che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessa. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettuale, in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibile, a testo pieno e corredata del sommario/abstract e di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, di cui al successivo punto 3.

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Samples: Licenza Di Deposito

Garanzie. L’Autore dichiara che il deposito dell’Opera nell’Archivio I concessionari: - a garanzia della corretta realizzazione delle Pubblicazioni Scientifiche opere di urbanizzazione di cui all’art. 4 (nel seguito denominato “Archivio”eventuale) dell’Università e 4bis; - a garanzia della corresponsione delle somme di Camerino cui al precedente art. 5; documentano, all’atto della stipula della presente convenzione, l'avvenuta costituzione, a favore del Comune di Calderara di Reno, di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa (nel seguito denominata “Università”in tal caso contratta con compagnie in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 348/1982, previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, ed in particolare iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. n. 385/1993) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessadi importo pari al valore presunto: 1. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati delle opere di urbanizzazione interne al comparto come sommariamente quantificato nell'ambito delle previsioni di massima del proprio lavoro intellettualeprogetto di PUA, in via esclusiva o insieme con altri coautoriapplicazione dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A., comprensivo dell’IVA di legge, delle spese tecniche di progettazione, degli oneri per la sicurezza e per eventuali imprevisti, quindi per 863.000,00 (eurounottocentosessantetremila/00) 2. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibiledelle opere contributo di sostenibilità quantificate nel POC e specificate per questo PUA nelle Norme di Piano per un importo complessivo 567.000,00 (eurocinquecentosessantasette/00) L’ammontare complessivo della fidejussione risulta così determinato in € 1.430.000,00 (euro unmilionequattrocentotrenta/00) Le garanzie costituite dai concessionari , su richiesta degli stessi, potranno essere svincolate a testo pieno e corredata stralci previo rilascio del sommario/abstract e verbale di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazionecollaudo da parte del tecnico incaricato. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino Tali garanzie devono prevedere anche la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Operaparziale escussione da parte del Comune, in proporzione all’entità delle inadempienze verificatesi. L'Autore dichiara e garantisce Dette garanzie dovranno soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consensoogni eventuale eccezione, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, esclusione del beneficio di cui al successivo punto 3comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1157 del Codice Civile. L'ammontare della fideiussione ha, in questa fase, valore provvisorio; essa andrà integrata, se necessario, prima del rilascio del Permesso di Costruire relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, per il valore corrispondente all'eventuale maggior costo delle stesse rispetto ai preventivi di massima del PUA. Lo svincolo della fideiussione avverrà: - per la quota corrispondente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, dopo l'emissione del certificato di collaudo definitivo di cui all’art. 5; Il Comune di Calderara di Reno di procederà alla riduzione dell'entità della medesima a seguito della presentazione della certificazione di funzionalità e di collaudabilità delle opere di urbanizzazione, redatta nei modi e nei termini di cui all’art. 6. Detta riduzione potrà avvenire entro il limite dell'90% dell'ammontare della garanzia fideiussoria iniziale.

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Samples: Convenzione Per Piano Urbanistico Attuativo

Garanzie. L’Autore dichiara GARANZIA PROVVISORIA di Euro € 481.598,50 (Euro quattrocentottantunomilacinquecentonovantotto/50), pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, come indicato nell’allegato “A4-Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac”, nelle forme e con le modalità descritte all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.). La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (e ss.mm.ii.), a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessa. L’Autore dichiara e ss.mm.ii.), che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettuale, svolgono in via esclusiva o insieme con altri coautoriprevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e ss.mm.ii.) e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata La garanzia deve avere validità di 270 giorni dal termine ultimo fissato nella migliore versione possibilepresente lettera per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale. La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a testo pieno pena di esclusione ed ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lvo n. 50/2016 (e corredata ss.mm.ii.), deve contenere l’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del sommario/abstract contratto. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La dichiarazione di tutti impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.). In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della diminuzione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i dati bibliografici necessari concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.), segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla sua identificazionedocumentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. L'Autore dichiara Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e garantisce di avere la titolarità pienass.mm.ii.), esclusivaanche nei confronti delle microimprese, unica piccole e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione medie imprese e dei diritti d'uso sulla medesimaraggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.) la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aver ceduto aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i diritti concorrenti utilmente collocati in graduatoria. In caso di sfruttamento richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archiviotali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. L'Autore dichiaraAi sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto la presentazione di terziuna garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, manlevando l'Università carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto parte di un lavoro commissionatosoggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La garanzia provvisoria copre, sponsorizzato o finanziato da terziai sensi dell’art. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri89, l'Autorecomma 1 del Codice, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con anche le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, di cui al successivo punto 3dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

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Samples: Appalto Di Progettazione Ed Esecuzione

Garanzie. L’Autore dichiara che il deposito dell’Opera nell’Archivio 14.1.- A conferma degli impegni di cui all’articolo 12.1 lettera c) del presente Atto Integrativo, gli Operatori si impegnano, per quanto di loro competenza, a prestare a favore degli Enti amministrativamente competenti contestualmente alla sottoscrizione delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”convenzioni urbanistiche/titoli abilitativi convenzionati, idonee polizze fidejussorie di primari istituti assicurativi a copertura del maggiore importo tra oneri e opere, agli Enti amministrativamente competenti. 14.2.- A conferma degli impegni di cui all’articolo 12.1, lett.d) dell’Università del Presente Atto integrativo, la società PARTICOM si è già impegnata con l’atto d’obbligo sottoscritto in data 10 gennaio 2023 in seno alla procedura di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene autorizzazione commerciale per l’ampliamento del centro commerciale esistente nell’ambito 2, a cura dell’Autore dell’Opera stessaprestare idonea garanzia assicurativa di primari istituti assicurativi a copertura degli importi garantiti a favore dei Comuni di Arese, di Lainate e di Garbagnate Milanese, secondo le modalità e i tempi ivi indicati. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale di rispettiva competenza, a prestare idonee polizze fidejussorie di primari istituti assicurativi a totale copertura dell’importo garantito a favore dei risultati Comuni di Arese, di Lainate e di Garbagnate Milanese, quali beneficiari del proprio lavoro intellettualecontributo di sostenibilità, in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibilesede di convenzionamento dei Piani Attuativi/Programmi Integrati d’Intervento/Titoli edilizi convenzionati presentati per la trasformazione degli ambiti 1, 2, 3 e 4 individuati nell’elaborato “Norme di Attuazione e Schede Attuative.” 14.5.- A conferma degli impegni di cui all’articolo 12.5 del presente Atto Integrativo, gli Operatori s’impegnano, in solido tra loro, a testo pieno prestare favore degli Enti amministrativamente competenti, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione da parte degli Enti sottoscrittori ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n.267/2000, idonea polizza fidejussoria di primari istituti a garanzia degli oneri finanziari derivanti dalla costituzione e corredata del sommario/abstract e dall’esercizio delle funzioni attribuite all’ufficio unico di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa coordinamento. 14.6.- Le fidejussioni devono essere rinnovate ogni anno a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito spese dell'Operatore fino ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore esplicito svincolo e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato riduzioni da terziparte degli Enti competenti. Per l'Opera redatta in collaborazione con altriimporti complessivi superiori a € 1.000.000,00, l'Autorel'eventuale garanzia assicurativa dovrà essere preventivamente autorizzata dagli stessi Enti. Sulla polizza fidejussoria dovrà essere riportare la seguente specifica clausola: “In caso di insolvenza, dichiara previa diffida a mezza di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’ArchivioRAR o PEC, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal casodecorsi infruttuosamente 30 giorni dal ricevimento della stessa, il consenso dei coautorifidejussore corrisponderà, cui è stata data notiziasenza nulla eccepire, si intende presunto fino mediante bonifico bancario, la quota di contributo non versata e, relativamente alle garanzie per le opere a prova contrariascomputo e per il contributo di costruzione, le sanzioni previste dall'art. L’Università42 del DPR 6.6.2001 n. 380, valutata la richiestaper ritardati pagamenti, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, di cui al successivo punto 3.a semplice richiesta dell'Ente

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Samples: Atto Integrativo All’accordo Di Programma

Garanzie. L’Autore dichiara Il Soggetto attuatore a garanzia della perfetta esecuzione delle opere inerenti le sole dotazioni territoriali, costituirà a favore del Comune di Ferrara, prima del rilascio del Permesso di Costruire per le dotazioni territoriali una fidejussione (bancaria o assicurativa e, in quest’ultimo caso, con primaria compagnia) per un importo di € 66.314,91 (sessantaseimilatrecentoquattordici/novantuno), pari al 70% del costo presunto delle opere medesime come quantificato dagli Enti e Servizi competenti quantificato in € 94.735,59 (novantaquattromilasettecentotrentacinque/cinquantanove). Resta inteso che in caso di inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella presente atto e nel relativo permesso di costruire il deposito dell’Opera nell’Archivio Comune ha facoltà di escutere la garanzia di cui al presente articolo, attingendo da tale somma anche le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessa. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettualestesse e degli altri oneri accessori, necessarie per l’esecuzione delle opere stesse, in via esclusiva sostitutiva. La fidejussione o insieme polizza fideiussoria dovrà essere prestata con altri coautoriespressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. L’Autore dichiara 1944, comma 2, del Codice Civile e con l'obbligo di versare la somma garantita a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza alcuna riserva. In ogni caso, dovrà espressamente contenere il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che l’Opera viene depositata lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla convenzione e per quelle ad esse accessorie o comunque inerenti; la fideiussione avrà validità fino a quando il Comune di Ferrara non avrà constatato l’ultimazione di tali opere, fino all’esito favorevole del collaudo delle medesime e comunque, in deroga all’art.1957 C.C., fino a che il Comune ne autorizzerà la liberazione. La fidejussione potrà essere, previo collaudo delle parti eseguite ed espresso consenso del Comune, ridotta proporzionalmente ed in relazione al progressivo compimento delle dotazioni territoriali, tenendo conto dell'importo preventivato complessivo di realizzazione delle suddette opere e non di quello ridotto ai fini della garanzia, sempre subordinatamente al costo effettivo delle dotazioni territoriali residue valutate in base all'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali. Il Soggetto attuatore si obbliga ad integrare su semplice richiesta del Comune, il valore della fidejussione rispetto alle entità iniziali per utilizzo di parte della fidejussione a seguito di inadempienza. Per l'inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella migliore versione possibilepresente convenzione e nel relativo Permesso di Costruire per le dotazioni territoriali, il Comune avrà il diritto di eseguire - in via surrogatoria - le opere non eseguite o eseguite in modo difforme dalle prescrizioni del progetto definitivo ed avrà il diritto di richiedere al fideiussore il pagamento, a testo pieno proprio favore, dell'importo garantito nei limiti della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere di cui sopra, maggiorato delle spese di progettazione, direzione lavori e corredata del sommario/abstract collaudo delle stesse e di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazionedegli altri oneri accessori. L'Autore dichiara A tal fine e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università sin da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal casoora, il consenso Soggetto attuatore autorizza il Comune di Ferrara o l'impresa appaltatrice dei coautorilavori ad immettersi nelle aree utili per l'esecuzione di tali opere. II fideiussore sarà obbligato a soddisfare l'obbligazione, effettuando il pagamento al Comune a semplice richiesta dello stesso e per l'importo occorrente per l'esecuzione delle opere nel tempo in cui è stata data notiziatale esecuzione dovesse avvenire. Qualora l'intervento surrogatorio del Comune dovesse essere di importo superiore alla somma garantita, il Soggetto attuatore si intende presunto fino impegna al pagamento dell'eventuale differenza a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, di cui al successivo punto 3richiesta del Comune.

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Samples: Accordo Ai Sensi Dell'art. 11 Legge 241/90 E s.m.i.

Garanzie. L’Autore dichiara Ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, ciascuna offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al due per cento (2%) dell’importo contrattuale posto a base di gara, ovvero pari a € 36.000,00 (trentaseimila/00). La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 75, a scelta del concorrente, potrà essere costituita: - in contanti; - in titoli del debito pubblico; - mediante fideiussione. - il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario presso Tesoreria Comunale – Codice IBAN n. IT 21P0101584899000070188583, intestato al Comune di Alghero, presso Banco di Sardegna di Alghero; - nella “Busta A - Documenti Amministrativi” dovranno essere inseriti l’originale o la copia autentica del documento attestante l’avvenuto versamento della cauzione, con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato versamento stesso, e, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. - i titoli del debito pubblico dovranno essere garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune; - nella Archivio”) dell’Università Busta A - Documenti Amministrativi” dovranno essere inseriti l’originale o la copia autentica del titolo e, a pena di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene esclusione, l’impegno di un fideiussore a cura dell’Autore dell’Opera stessarilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. L’Autore dichiara 113 del d.lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. - la fideiussione, a scelta del concorrente, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettuale, svolgono in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibileprevalente attività di rilascio di garanzie, a testo pieno ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e corredata delle Finanze; - la fideiussione, comunque rilasciata, dovrà: a) essere intestata all’operatore concorrente b) avere quale beneficiario il Comune di Alghero; c) essere specificamente riferita alla gara in oggetto; d) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del sommario/abstract e debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile; e) prevedere la rinuncia all’eccezione di tutti i dati bibliografici necessari cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; f) prevedere l’impegno alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta del Comune, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima; g) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle offerte; h) prevedere l’impegno del garante a rinnovare la titolarità pienagaranzia, esclusivasu richiesta del Comune, unica e territorialmente illimitata dei diritti per la durata di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contrattoulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora l'Opera sia frutto al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione; i recare, a pena di un lavoro commissionatoesclusione, sponsorizzato o finanziato da terzil’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d113 del d.lgs. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilitàn. 163/2006, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, di cui al successivo punto 3.l’offerente risultasse aggiudicatario;

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Samples: Disciplinary Agreement for the Management of Child Services

Garanzie. L’Autore dichiara 8.1. Ekinex S.p.A. garantisce la conformità dei prodotti Ekinex® alla legislazione e alle norme tecniche vigenti nella CEE. 8.2. Ekinex S.p.A. garantisce che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche (i prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a quanto stabilito nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all’uso a cui sono espressamente destinati. La garanzia per i vizi costruttivi è limitata ai soli vizi dei prodotti che sono riconducibili a difetti del materiale utilizzato o a problemi di Camerino (progettazione e costruzione riconducibili a Ekinex S.p.A. Tutti i prodotti Ekinex® venduti da Ekinex S.p.A. sono coperti da garanzia di buon funzionamento e dalla garanzia per vizi e/o difetti di progettazione e fabbricazione per un periodo di 24 mesi e quindi anche ai sensi del Codice del Consumo qualora l’utilizzatore finale sia un consumatore. 8.3. La garanzia opera dalla data di consegna dei beni effettuata da Ekinex S.p.A., fatta eccezione per le parti di normale deperimento d’uso. Decorso tale termine la garanzia cessa, anche se i Prodotti non sono stati messi in funzione per qualsiasi ragione presso l’utilizzatore finale. Si precisa che l’operatività della garanzia sui prodotti acquistati da Ekinex S.p.A. è sospensivamente condizionata al pagamento integrale degli stessi. 8.4. La suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati in conformità alle istruzioni contenute nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessaCatalogo Generale ed alle schede tecniche fornite da Ekinex S.p.A., non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni senza la preventiva autorizzazione scritta di Ekinex S.p.A. e che i difetti riscontrati non siano stati causati da agenti chimici od elettrici. 8.5. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per iscritto entro e non oltre 8 giorni dalla consegna dei risultati del proprio lavoro intellettualeprodotti, in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibile, a testo pieno e corredata del sommario/abstract e mentre la denuncia di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore eventuali difetti occulti e/o di altre norme funzionamento (rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del prodotto) dovrà essere effettuata entro 8 giorni dalla scoperta del difetto. La garanzia non opera nel caso di legge malfunzionamenti del software installato sul Prodotto, che impediscano siano dovuti a sovraccarichi, fenomeni elettrici dovuti a eventi atmosferici, interruzioni e/o limitino sospensioni dell’energia elettrica. 8.6. La denuncia dei vizi e difetti compresi quelli occulti dovrà essere presentata per iscritto a Ekinex S.p.A inoltrando, entro il termine stabilito, una comunicazione all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xxx indicando 1) il riferimento della fattura con cui è stato acquistato il prodotto, 2) il numero di serie del prodotto, 3) una breve relazione tecnica dei vizi o le non conformità riscontrate e 4) se l’utilizzatore finale è un consumatore la possibilità comunicazione con cui quest’ultimo ha lamentato il vizio. 8.7. L’Acquirente una volta denunciato il vizio a Ekinex S.p.A. decade dal diritto di rendere pubblica garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto da Ekinex S.p.A. e disponibile l'Operacomunque non provveda a restituire i prodotti difettosi alla predetta entro 60 giorni dalla consegna. L'Autore dichiara Al fine della restituzione, salvo accordi differenti, Ekinex S.p.A. provvederà al ritiro del materiale difettoso a proprie spese secondo le indicazioni nel giorno e garantisce nel luogo concordato dalle parti. Successivamente al reso i prodotti difettosi diventeranno di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contrattoesclusiva proprietà della Ekinex S.p.A. Trascorsi i termini sopra indicati, qualora l'Opera sia frutto Ekinex S.p.A. riterrà quest’ultimo decaduto dalla garanzia e quindi provvederà a fatturare i prodotti inviati in sostituzione di un lavoro commissionatoquelli difettosi e perciò provvederà di conseguenza a richiedere il pagamento degli stessi. 8.8. Ekinex S.p.A., sponsorizzato successivamente all’attivazione della garanzia e in esecuzione del contestuale diritto del cliente, potrà a sua insindacabile scelta: a) fornire gratuitamente presso la sede dell’Acquirente (DAP Incoterms 2010) prodotti dello stesso genere (o finanziato equivalente) e quantità di quelli risultati difettosi stante poi la restituzione da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari parte del Cliente dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, prodotti sostituiti nei termini e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.dmodalità precedentemente indicate al punto 7.7; b) riparare i prodotti difettosi qualora Ekinex S.p.A. non riscontri la necessità o l’urgenza di una sostituzione immediata degli stessi; c) emettere nota di credito in favore dell’Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei prodotti resi. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioniEkinex S.p.A. provvederà nei suddetti xxxx solo se l’acquirente avrà posto in essere tutto ciò che è di sua competenza. In tal casoSalvo diverso accordo tra le Parti, resta inteso che, tutte le spese relative agli interventi effettuati dall’assistenza tecnica di Ekinex S.p.A. saranno sostenute dalla stessa. Sia in caso di sostituzione che di riparazione di Prodotti o componenti difettosi, continuerà a decorrere l’originale termine di garanzia, il consenso quale non dovrà quindi intendersi rinnovato. Si precisa inoltre che una volta accertata la correttezza della richiesta di attivazione della garanzia Ekinex S.p.A. provvederà unicamente a sostituire i prodotti difettosi come indicato nel presente punto 7.8 escludendo quindi che il Cliente possa richiedere a sua scelta la risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno. 8.9. Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di Ekinex S.p.A., le spese di riparazione e sostituzione dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contrariaprodotti saranno conteggiate e fatturate all’Acquirente. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, La garanzia di cui al successivo punto 3presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di Ekinex S.p.A. comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno e in nessun caso Ekinex S.p.A. potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzie. L’Autore dichiara che a) Ai sensi dell’art. 141 comma 10 del D. Lgs. 163/2006, salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile e dal precedente art. 7.2, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. (il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 141 comma 3 del Codice dei contratti). E’ fatta salva la possibilità dell’offerente di estendere il periodo di garanzia nell’offerta tecnica presentata in sede di gara fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi. Si applica l’art. 229 comma 3 del D.P.R. 2010/207 per la denuncia dei vizi o difetti dell’opera. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. L’impresa esecutrice sarà tenuta a compiere tutte le attività previste dagli articoli 215 e seguenti del D.p.r. 207/2010 ai fini dell’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo da parte del professionista incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università caso non sussistano i requisiti di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessacui all’art. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale 141 comma 3 del Codice dei risultati del proprio lavoro intellettuale, in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibile, a testo pieno e corredata del sommario/abstract e di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consensoContratti), con oneri a carico dell’impresa esecutrice. b) L’Impresa garantisce le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto prestazioni della fornitura fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva al termine di rimuovere l’Opera o ventiquattro mesi dall'effettuazione delle prove di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consensofunzionamento, di cui al successivo punto 3precedente art. 36, ma non oltre trenta mesi dal primo avviamento dell’impianto qualora il completamento delle prove di funzionamento venisse ritardato per cause non imputabili all’Impresa. Tuttavia qualora l’esecuzione del montaggio venisse ritardata per cause non imputabili all’Impresa e conseguentemente l'effettivo termine di avviamento dell’impianto non si fosse verificato entro il periodo di tempo previsto nel contratto, le parti concorderanno modalità e durata per l'estensione delle garanzie. Se la prova di collaudo (ai sensi del precedente art. 36) darà esito favorevole verrà redatto congiuntamente dalle Parti un apposito verbale di collaudo tecnico funzionale; se invece, da tale prova risultasse che non tutti i suddetti requisiti sono soddisfatti, anche di ciò sarà redatto verbale e l’Impresa avrà l'obbligo di eseguire, in un periodo di tempo stabilito nel verbale stesso, le modifiche necessarie a soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto. Il periodo, che sarà assegnato all’Impresa per l'effettuazione delle modifiche, sarà stabilito dalla Stazione Appaltante, in relazione all'entità delle modifiche stesse. Per ciascun giorno assegnato all’Impresa per l’effettuazione delle modifiche verrà applicata una penale del 2,5 (due virgola cinque) per mille dell’ammontare netto contrattuale Trascorso tale periodo verrà redatto un apposito verbale di verifica. Durante il periodo di garanzia l’Impresa si impegna ad eseguire prontamente a propria cura e spese tutte le operazioni necessarie per smontare, riparare, fornire a nuovo in opera, se necessario, e collaudare quelle parti che si manifestassero difettose per cattiva qualità di materiale o di lavorazione o per errata progettazione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. L’Autore dichiara che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università 31.1 L’Appaltatore sarà tenuto nei confronti del Committente a rilasciare le garanzie per i vizi e difetti afferenti l’Opera e la documentazione prodotta ai sensi degli artt. 1667 e 1669 Cod. Civ.. 31.2 All’emissione del Certificato di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessa. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettualeCollaudo Provvisorio, l’Appaltatore consegnerà al Committente una garanzia fideiussoria, in via esclusiva forma bancaria o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibileassicurativa, incondizionata autonoma e a prima richiesta, emessa da primario operatore abilitato di gradimento del Committente, a testo pieno e corredata del sommario/abstract e di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione copertura delle difformità e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore vizi dell’Opera e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contrattodei Lavori, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consensoancorché riconoscibili, di cui agli articoli 102, co. 5, del Codice dei Contratti Pubblici e 229 del Regolamento, per una durata di 2 (due) anni a partire dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, con un massimale pari al successivo punto 310% (dieci percento) del valore a consuntivo dei Lavori eseguiti dall’Appaltatore in forza del Contratto (i.e. valore dei Lavori eseguiti comprensivo anche del valore delle Variazioni eseguite in aumento del Corrispettivo) (il “Warranty Bond”). Si allega al Contratto come Allegato "XII" la lettera di impegno sottoscritta da primario operatore abilitato all’emissione del Warranty Xxxx, fermo restando che il testo finale di tale garanzia dovrà essere di gradimento del Committente ed essere da questo approvato prima della sua emissione. Il Warranty Xxxx dovrà prevedere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 Cod. Civ. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, Cod. Civ., nonché l’operatività del Warranty Bond medesimo entro 15 (quindici) Xxxxxx a prima e semplice richiesta scritta del Committente. In caso di mancata consegna di tale Warranty Xxxx, il Committente tratterrà il relativo importo garantito dalle somme ancora dovute all'Appaltatore ai sensi del Contratto. 31.3 A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni dell’Appaltatore ai sensi del Contratto, l’Appaltatore si impegna a consegnare al Committente, entro i 10 (dieci) Xxxxxx successivi alla sottoscrizione del Contratto, una garanzia fideiussoria definitiva rilasciata, in forza di quanto previsto dall’art. 103, co. 9, del Codice dei Contratti Pubblici, in conformità agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 n. 31, per un ammontare pari a quanto ivi previsto e con durata fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio (la "Garanzia di Adempimento"). L’importo garantito da tale Garanzia di Adempimento è progressivamente svincolato in via automatica a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta percento) dell’iniziale importo garantito, in forza di quanto disposto dall’art. 103, co. 5, del Codice dei Contratti Pubblici e dal summenzionato D.M. n. 31/2018. Tale Garanzia dovrà prevedere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 Cod. Civ. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, Cod. Civ., nonché l’operatività della medesima Garanzia entro 15 (quindici) Xxxxxx a prima e semplice richiesta scritta del Committente. La Garanzia di Adempimento sarà acclusa al Contratto quale Allegato “XI”.

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Samples: Contract for Works

Garanzie. L’Autore dichiara Il Soggetto attuatore a garanzia della perfetta esecuzione delle opere inerenti le sole dotazioni territoriali, costituirà a favore del Comune di Ferrara, prima del rilascio del Permesso di Costruire per le dotazioni territoriali una fidejussione (bancaria o assicurativa e, in quest’ultimo caso, con primaria compagnia) i Servizi Comunali e gli Enti competenti hanno quantificato l’importo da garantire con polizza fideiussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa per un importo € 43.468,21 (euro quarantatremilaquattrocentosessantotto/ventuno), pari al 70% del costo presunto delle opere medesime come quantificato dagli Enti e Servizi competenti per un importo di € 66.314,91 (sessantaseimilatrecentoquattordici/novantuno), resta inteso che in caso di inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella presente atto e nel relativo permesso di costruire il deposito dell’Opera nell’Archivio Comune ha facoltà di escutere la garanzia di cui al presente articolo, attingendo da tale somma anche le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessa. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettualestesse e degli altri oneri accessori, necessarie per l’esecuzione delle opere stesse, in via esclusiva sostitutiva. La fidejussione o insieme polizza fideiussoria dovrà essere prestata con altri coautoriespressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. L’Autore dichiara 1944, comma 2, del Codice Civile e con l'obbligo di versare la somma garantita a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza alcuna riserva. In ogni caso, dovrà espressamente contenere il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che l’Opera viene depositata lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla convenzione e per quelle ad esse accessorie o comunque inerenti; la fideiussione avrà validità fino a quando il Comune di Ferrara non avrà constatato l’ultimazione di tali opere, fino all’esito favorevole del collaudo delle medesime e comunque, in deroga all’art.1957 C.C., fino a che il Comune ne autorizzerà la liberazione. La fidejussione potrà essere, previo collaudo delle parti eseguite ed espresso consenso del Comune, ridotta proporzionalmente ed in relazione al progressivo compimento delle dotazioni territoriali, tenendo conto dell'importo preventivato complessivo di realizzazione delle suddette opere e non di quello ridotto ai fini della garanzia, sempre subordinatamente al costo effettivo delle dotazioni territoriali residue valutate in base all'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali. Il Soggetto attuatore si obbliga ad integrare su semplice richiesta del Comune, il valore della fidejussione rispetto alle entità iniziali per utilizzo di parte della fidejussione a seguito di inadempienza. Per l'inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella migliore versione possibilepresente convenzione e nel relativo Permesso di Costruire per le dotazioni territoriali, il Comune avrà il diritto di eseguire - in via surrogatoria - le opere non eseguite o eseguite in modo difforme dalle prescrizioni del progetto definitivo ed avrà il diritto di richiedere al fideiussore il pagamento, a testo pieno proprio favore, dell'importo garantito nei limiti della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere di cui sopra, maggiorato delle spese di progettazione, direzione lavori e corredata del sommario/abstract collaudo delle stesse e di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazionedegli altri oneri accessori. L'Autore dichiara A tal fine e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università sin da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal casoora, il consenso Soggetto attuatore autorizza il Comune di Ferrara o l'impresa appaltatrice dei coautorilavori ad immettersi nelle aree utili per l'esecuzione di tali opere. II fideiussore sarà obbligato a soddisfare l'obbligazione, effettuando il pagamento al Comune a semplice richiesta dello stesso e per l'importo occorrente per l'esecuzione delle opere nel tempo in cui è stata data notiziatale esecuzione dovesse avvenire. Qualora l'intervento surrogatorio del Comune dovesse essere di importo superiore alla somma garantita, il Soggetto attuatore si intende presunto fino impegna al pagamento dell'eventuale differenza a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, di cui al successivo punto 3richiesta del Comune.

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Samples: Accordo Ai Sensi Dell'art. 11 Legge 241/90

Garanzie. L’Autore dichiara che il deposito dell’Opera nell’Archivio A garanzia della corretta esecuzione delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università opere di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessa. L’Autore dichiara che l’Opera cui al precedente articolo viene depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettualedalla società "CMRE S.R.L.", in via esclusiva o insieme con altri coautorinome e per conto di tutti gli Attuatori, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, idonea garanzia fideiussoria a prima richiesta di importo pari al valore complessivo delle opere di urbanizzazione che risulta dal computo metrico allegato al PUA pari ad Euro 2.221.000 (duemilioniduecentoventunomila). L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibileLa fideiussione ha durata non inferiore alla durata dei lavori, a testo pieno far data e corredata con efficacia dalla stipula della presente convenzione, e contiene una clausola di validità protratta fino alla cessione delle opere al Comune; in ogni caso, la garanzia fideiussoria permane fino all’autorizzazione allo svincolo effettuata dal Comune a seguito della verifica dell’esatto adempimento degli obblighi assunti dagli Attuatori con la presente convenzione. Le predette disposizioni devono essere contenute nelle clausole della polizza fideiussoria. In sede di ritiro del sommario/abstract e permesso di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce costruire relativo alle opere di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contrattourbanizzazione, qualora l'Opera sia frutto il computo metrico delle stesse afferente al progetto definitivo dovesse essere superiore all'importo già garantito dalla fidejussione di un lavoro commissionatocui al primo comma del presente articolo, sponsorizzato o finanziato da terzila stessa dovrà essere integrata per la somma necessaria a garantire l'intero importo discendente dal nuovo computo metrico. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia Ove gli Attuatori si rendano inadempienti agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal casoobblighi qui assunti, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, Comune provvede all’escussione anche parziale della fideiussione secondo le modalità di cui al successivo punto 3art. 9. La garanzia deve includere la possibilità di escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle eventuali inadempienze verificatesi, a semplice richiesta con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell’art. 1944 c.c. e con rinuncia ad avvalersi del termine di cui al comma 1 dell’art. 1957 c.c.

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Samples: Convenzione Urbanistica

Garanzie. L’Autore dichiara A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione che il deposito dell’Opera nell’Archivio Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare nei modi e nei termini previsti dalla presente Convenzione, lo stesso consegna al Comune, polizza n....del....., rilasciata da dell’importo di € 1.622.439,48 A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università opere di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene sistemazione esterna dell’importo complessivo di € 1.143.186,00............., che il Soggetto Attuatore si obbliga a cura dell’Autore dell’Opera stessarealizzare nei modi e nei termini previsti dalla presente Convenzione, lo stesso consegnerà al Comune, all’atto della presentazione di ciascun titolo edilizio, le pertinenti polizze fidejussorie dell’importo di € 410.481,50 per il lotto 1, € 170.877,50 per il lotto 2, € 561.827,00 per il lotto 3. L’Autore dichiara L’importo delle garanzie è commisurato al costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di sistemazione esterna che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare. Dette garanzie cauzionali potranno essere svincolate totalmente ad avvenuto integrale adempimento degli obblighi tutti gravanti sul Soggetto Attuatore e contenuti nella presente Convenzione, dietro certificazione da parte del proprio lavoro intellettualeComune di avvenuta esecuzione delle opere previste dalla presente Convenzione. Le garanzie cauzionali, previa espressa autorizzazione del Comune, saranno ridotte proporzionalmente in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione a carico del Soggetto Attuatore, il quale si obbliga a provvedere ad integrare la garanzia medesima, qualora essa venisse utilizzata, in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibiletutto od in parte, a testo pieno e corredata seguito di inadempienze. E’ fatto comunque salvo quanto disposto dall’art 14 del sommario/abstract e di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresìvigente Regolamento Edilizio, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia qui si intende integralmente richiamato quale parte sostanziale del presente atto. Nelle fideiussioni bancarie o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge assicurative dovrà essere inserita la specifica clausola che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere impegna l’istituto fideiussore a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consensosoddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, l’esclusione del beneficio di cui al successivo punto 3secondo comma dell’art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all’articolo 1957 C.C. e senza attendere la pronuncia del Giudice. In caso di inadempimento, le garanzie di cui ai commi precedenti potranno essere incamerate, in tutto od in parte, senza formalità alcuna e previa diffida ad adempiere entro congruo termine da notificarsi al Soggetto Attuatore da parte del Comune.

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Samples: Urban Planning Agreement

Garanzie. L’Autore dichiara 6.1. Il Venditore garantisce all’Acquirente che l’Automobile non ha difetti tecnici e quelli di montaggio. 6.2. Il periodo di accettazione dei reclami dell’Acquirente relativi ad eventuali difetti della macchina (periodo di garanzia) è di 24 mesi dalla data di consegna dell’Automobile all’Acquirente. 6.3. Il periodo di garanzia parte dalla data di consegna dell’Automobile all’Acquirente (data della sottoscrizione dell’Atto di Consegna-Accettazione). Tale data viene indicata nella Scheda di registrazioni del Libretto di Servizio. Il Venditore non è tenuto a prestare alcun servizio di garanzia qualora nel Libretto di Servizio dovessero mancare il timbro e la firma del rappresentante del Venditore attestanti la vendita dell’Automobile e la sua consegna all’Acquirente in una determinata data. 6.4. Le garanzie prestate dal Venditore significano che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche (medesimo assume responsabilità per tutti gli eventuali difetti dell’Automobile e, nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università caso di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene necessità, si impegna a cura dell’Autore dell’Opera stessasostituire o riparare gli eventuali pezzi difettosi dell’Automobile. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale I pezzi sostituiti passano a completa disposizione del Venditore, diventando sua proprietà. 6.5. I reclami connessi all’eliminazione dei risultati difetti dell’Automobile durante il periodo di garanzia possono essere avanzati dall’Acquirente mediante qualunque autofficina ufficiale dell’AUDI. Il Venditore, su richiesta dell’Acquirente, metterà a disposizione di quest’ultimo le informazioni su tutte le autofficine del proprio lavoro intellettuale, in via esclusiva o insieme con altri coautorigenere. 6.6. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibile, a testo pieno e corredata del sommario/abstract e di Le garanzie si espandono su tutti i dati bibliografici necessari pezzi dell’Automobile e sono pari al periodo di garanzia dell’Automobile. 6.7. Se qualche pezzo dell’Automobile dovesse essere sostituito durante il periodo di garanzia, il periodo di garanzia del nuovo pezzo, montato al posto di quello difettoso, sarà pari al periodo temporale tra la data di installazione del nuovo pezzo e la data di scadenza del periodo di garanzia generale. 6.8. La garanzia perde il vigore nelle seguenti occasioni: - qualora l’Acquirente non dovesse seguire le indicazioni esposte nel Libretto di Istruzioni per l’uso o nel Libretto di Servizio, - la mancata presentazione per una visita di controllo e manutenzione tecnica presso un’autofficina ufficiale dell’AUDI AG, l’orario di tale visite è riportato nel Libretto di Servizio. 6.9. La garanzia comprende unicamente i difetti di produzione e non si espande su: - Lavori di diagnostica e riparazione dell’Automobile connessi alla sua identificazioneusura naturale, - Usura naturale dei pezzi di ricambio, anche se accelerato da fattori esterni, - Guasto dell’Automobile o dei pezzi di esso provocati dalle catastrofi naturali ed eventi catastrofici causati dall’uomo ecc. L'Autore dichiara - Rumori di poca importanza che rappresentano peculiarità costruttiva dell’Automobile e garantisce non influiscono sulla qualità del suo funzionamento, penetrazione minima dei liquidi attraverso guarnizioni e paraoli che non provocano l’abbassamento di avere la titolarità pienalivello normale del liquido, esclusivadifetti di verniciatura ecc. che non possono essere percepiti ad occhio nudo e possono essere evidenziati unicamente mediante ricorso a delle metodologie speciali di diagnostica, unica - Guasti dell’Automobile dovuti ad un incidente stradale, - Guasti dovuti ai lavori di riparazione effettuate presso un’autofficina non riconosciuta dal gruppo industriale AUDI AG. 6.10. La garanzia non si espande sui guasti manifestatisi a seguito di: o Violazione delle regole di utilizzo dell’Automobile riportate nel Libretto di Servizio e territorialmente illimitata nelle Istruzioni per l’uso, mancata presentazione per una visita di controllo e manutenzione tecnica presso un’autofficina ufficiale dell’AUDI, superamento del più di 2000 km del margine indicato come obbligatorio per una visita di controllo indispensabile dopo che l’Automobile ha fatto un certo numero di chilometri, o Uso negligente dell’Automobile (ad esempio, ai fini della partecipazione a gare sportive, caricamento eccessivo ecc.), o Uso di liquidi tecnici e benzina di poca qualità, o Montaggio di pezzi e accessori che non sono pezzi ed accessori originali dell’AUDI oppure montaggio dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera pezzi ed accessori originali dell’AUDI presso un’autofficina non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, di cui al successivo punto 3riconosciuta dall’AUDI.

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Samples: Contratto Di Compravendita Dell’autoveicolo

Garanzie. L’Autore dichiara Cauzione provvisoria, costituita nelle forme previste dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, di l'importo pari al 2% del prezzo a base d’asta, indicato nel bando di gara, salva l'applicazione del comma 7 dello stesso art. 75 del D. Lgs. 163/2006. La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata stipula del contratto per fatto del concorrente e viene altresì escussa, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti richiesti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, e nel caso di dichiarazioni mendaci. La cauzione deve avere validità di centottanta giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta. Nei confronti dell'aggiudicatario la cauzione si intende valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università sarà pari al 10% dell'importo netto di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessaaggiudicazione, mentre nei confronti dei non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata dopo l'avvenuta comunicazione da parte dell'Azienda dell'esito della gara. L’Autore dichiara La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D. Lgs. 385/93, che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettuale, svolgono in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibileprevalente attività di rilascio di garanzie, a testo pieno ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e corredata delle finanze; in tal caso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dei debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del sommariocodice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 75 comma 8, del D.Lgs. 163/2006, produrre nella “Busta A – Documenti”, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 dei D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/abstract e XXX 00000. Per fruire di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazionetale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella “Busta A – Documenti” la certificazione del sistema di qualità in originale ovvero in copia conforme all'originale. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni Si precisa inoltre che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore caso di partecipazione in RTI e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal casoconsorzio, il consenso dei coautoriconcorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria solo laddove tutte le imprese del RTI e/o consorzio siano in possesso della certificazione del sistema di qualità, cui è stata data notiziaattestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. Ai sensi dell'art. 75, si intende presunto fino comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'affidatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante, comunicata l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente e comunque entro un termine non superiore a prova contrariatrenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della cauzione provvisoria. L’UniversitàIndipendentemente dalla natura, valutata singola o associata, del concorrente, la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera forma della fideiussione bancaria o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, assicurativa di cui al successivo punto 3presente articolo è unica. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Nel caso di ribassi superiori al 10% si applica il disposto del c. 1 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

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Samples: Appalto Misto Di Lavori Di Manutenzione Edile E Di Servizi

Garanzie. L’Autore dichiara che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessaAi sensi dell’art. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale 75 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. l’offerta dei risultati del proprio lavoro intellettuale, in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibileconcorrenti deve essere corredata, a testo pieno pena di esclusione dalla gara, da una garanzia pari ad euro 800,00= con le forme e corredata modalità stabilite dal disciplinare di gara. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del sommario/abstract contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La cauzione provvisoria è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni decorrenti dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, l’aggiudicatario è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria pari al 10% all’entità dell’appalto come stabilito all’art. 3 del presente capitolato. Detta fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La predetta cauzione deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione provinciale e preventivamente comunicate all’affidatario. In caso di tutti decurtazione dell’ammontare della cauzione definitiva, l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione; ove ciò non avvenga entro i dati bibliografici necessari alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce termini previsti, la Provincia ha la facoltà di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti recedere dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie conseguenze previste per i casi di recesso dal presente Capitolato. La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e prerogative (c.dl'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. diritti d'usoIl deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Per le imprese certificate ai sensi dell’art. 40, c. 7) indicate nelle presenti condizionie dell’art. 75, c. 7) del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione e la garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall’art. 75 e dall’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, sono ridotte del 50%. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino caso l’offerente dovrà obbligatoriamente allegare alla cauzione copia del documento di certificazione. Nel caso di RTI le garanzie devono essere intestate a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, di cui al successivo punto 3tutti gli offerenti (mandataria e mandante/i) e sottoscritta dalla Capogruppo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. L’Autore dichiara che il deposito dell’Opera nell’Archivio A garanzia della corretta esecuzione delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università opere di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessa. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettuale, in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera cui al prece- dente articolo viene depositata nella migliore versione possibiledall’ attuatore idonea garanzia fi- deiussoria a prima r ichiesta di importo pari al valore complessivo delle opere di urbanizzazione che r i sulta dal computo metrico al- legato al PUA pari a € 614 . 582 , 68 . La f ideiussione ha durata non inferiore alla durata dei lavori, a testo pieno far data e corredata del sommario/abstract con efficacia dalla stipula della presente convenzione e dovrà contenere una clausola di tutti i dati bibliografici necessari validità protratta f ino alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che cessio- ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da delle opere al Comune; in ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautorila garanzia f ideiussoria permane f ino all’ autorizzazione allo svincolo effettuata dal Comu- ne, cui è stata data notiziaai sensi del precedente art. 6 , si intende presunto fino a prova contrariaseguito della verifica dell’ esatto adempimento degli obblighi assunti da l ’ attuatore con la presente convenzione. L’UniversitàLe predette disposizioni devono essere contenute nella clausola della polizza f ideiussoria. Qualora in sede di presentazione del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione i l com- puto metrico delle stesse afferente al progetto definitivo dovesse essere superiore all' importo indicato al primo comma del presente articolo, valutata la richiestaf ideiussione dovrà essere integrata per la somma ec- cedente quella già garantita Xxx l ’ attuatore s i rendano inadempienti agli obblighi qui assunti, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, i l Comune provvede all’ escussione anche parziale della f ideiussione secondo le modalità di cui al successivo punto 3art. 8 . La garanzia deve includere la possibilità di escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle eventuali inadempienze verificatesi, a semplice richiesta con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell’ art. 1944 c. c. e con r inuncia ad avvalersi del termine di cui al comma 1 dell’ art. 1957 c. c. Riduzioni parziali della f ideiussione potranno essere effettuate ad avvenuto accertamento, da parte del Collaudatore, della regola- re esecuzione di porzioni funzionali delle opere da realizzare. L' inadempimento da parte dell' attuatore o i suoi aventi causa de- gli obblighi previsti nell' accordo procedimentale per l ' attuazione comporterà a suo carico ed in misura proporzionale agli impegni assunti, la sospensione dell' ottenimento dei t i toli abilitativi afferenti agli interventi di interesse del privato stesso all'interno dell'ambito. Il Comune s i impegna a r ilasciare i permessi di costruire relativi agli interventi privati entro i termini di Legge.

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Samples: Convenzione Urbanistica

Garanzie. L’Autore dichiara A garanzia della realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria nonché della struttura destinata ad uffici pubblici viene confermata la polizza fidejussoria n.D4/3210F dell'importo di euro 729.599,78 (settecentoventinovemilacinquecentonovantanove virgola settantotto) con scadenza il 22 ottobre 2008, emessa nell'ambito delle opere previste nel piano attuativo in zona "Z7", ed integrata fino all'importo complessivo pari ad Euro 1.141.000,00 (unmilionecentoquarantunomila virgola zero) e con scadenza 22 ottobre 2008, importo rícomprendente: - il valore delle opere di urbanizzazioni secondarie ancora da realizzare, pari ad Euro 471.000,00 (quattrocentosettantunomila virgola zero) - il valore dell'edificio destinato a servizi pubblici ancora da realizzare, pari ad Euro 630.000,00 (seicentotrentamila virgola zero) - il valore delle opere per l'adeguamento della Via Forlanini, ancora da realizzare, pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero): la polizza di integrazione è stata rilasciata da Union Credit Finanziaria SPA con atto n.775059 in Milano il 10 luglio 2007. Le parti si danno atto che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche la fideiussione prevede la rinuncia al beneficio della preventìva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (nel seguito denominato “Archivio”quindici) dell’Università giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessa. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettuale, in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibile, a testo pieno e corredata del sommario/abstract e di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terziLuino. Per l'Opera redatta l'ipotesi di inadempienza alle obbligazioni di cui alla presente convenzione l'operatore autorizza il Comune di Luino a disporre delle garanzie per l'esecuzione delle opere mancanti. Detta fideiussione potrà essere estinta, su richiesta del Soggetto Attuatore, anche prima della scadenza del termine previsto purché le opere siano completate e collaudate in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizionimodo favorevole dal Comune. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata egual modo la richiesta, si riserva fideiussione di rimuovere l’Opera garanzia potrà essere ridotta in misura proporzionale al costo di una o più delle opere previste in caso di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, di cui al successivo punto 3esecuzione e collaudo favorevole.

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Samples: Convenzione

Garanzie. L’Autore dichiara A) Cauzione definitiva in fase di esecuzione. Ai sensi dell’art.160ter comma 3° del D.lgs. 163/2006, il soggetto aggiudicatario (Concedente) è tenuto a prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento (DPR 207/2010) Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concedente, l'Utilizzatore avrà diritto di valersi della suddetta cauzione. Il Concedente deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”gli sarà fissato, qualora l'Utilizzatore abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa. B) dell’Università Cauzione definitiva in fase di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessaesercizio dell'opera. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettuale, in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibile, a testo pieno e corredata del sommario/abstract e Dalla data di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce inizio di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero da parte del concedente è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti contrattuali relativa alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art.113 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. Per le suddette polizze si applica l'art. 40, co. 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. – C) Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi: l'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi del combinato disposto dell'art.129, co.1, del D.Lgs.163/2006 e dell’art.125 del D.P.R.207/2010, a stipulare una polizza di assicurazione nella formula “Contractors all risk”,secondo lo schema approvato con D.M.123/2004, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma assicurata corrisponderà all’importo del contratto ovvero corrisponderà all’importo pari al valore dell'opera che risulterà dal progetto esecutivo. La medesima polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad un importo non inferiore a €.1.000.000,00. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzicertificato. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al successivo punto 3presente paragrafo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.

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Samples: Contratto Di Disponibilita'

Garanzie. L’Autore dichiara che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessa. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettuale, in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibileI Soggetti Attuatori, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di cui all’art. 5 comprensive negli importi anche delle prestazioni di cui all’art. 8, presenterà, entro i termini stabiliti all’art. 14 del presente atto, le garanzie a favore del Comune di Pianoro di fideiussioni bancarie o polizze assicurative (in tal caso contratte con compagnie in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 348/1982, previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, ed in particolare iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del testo pieno unico delle leggi in materia bancaria e corredata creditizia di cui al d.lgs. n. 385/1993) con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale: 1. opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali interne all’ambito descritte all’art. 5 e quantificate nei computi metrici estimativi allegati alla Tav. N. 38 “Relazione Economico Finanziaria” complessivamente in € 0; Gli onorari previsti per l'effettuazione del sommario/abstract collaudo tecnico-amministrativo e per effettuare le verifiche tecniche di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazionecui all’art. L'Autore dichiara e garantisce 8 sono comprese negli importi di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso cui al precedente punto 1). L’ammontare complessivo delle garanzie fidejussorie risulta così determinato in € 00 Le garanzie fidejussorie dovranno essere aggiornate ogni anno sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archiviobase degli indici ISTAT. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino Tali garanzie dovranno prevedere anche la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Operaparziale escussione da parte del Comune, in proporzione all’entità delle inadempienze verificatesi. L'Autore dichiara e garantisce Dette garanzie dovranno soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consensoogni eventuale eccezione, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1157 del Codice Civile. In caso di varianti ai Permessi di Costruire delle opere che comportino aumento al valore delle stesse, le garanzie fidejussorie dovranno essere integrate. Gli svincoli totali delle specifiche garanzie fideiussorie relative alle opere di cui ai precedenti punti 1) e 2) 4) e 5) avverranno dopo l'emissione del certificato di collaudo definitivo di cui all’art. 8. È facoltà del Comune di Pianoro su richiesta dei Soggetti Attuatori, di procedere alla riduzione dell'entità di tali specifiche garanzie fideiussorie a seguito della presentazione della dichiarazione di funzionalità e di collaudabilità delle opere di urbanizzazione e delle opere perequative, redatta nei modi e nei termini di cui all’art. 9. Detta riduzione potrà avvenire entro il limite dell'80% dell'ammontare iniziale della specifica garanzia fideiussoria. Gli svincoli definitivi delle specifiche garanzie fideiussorie relative agli alloggi ERS di cui al precedente punti 3) e 6) avverranno dopo il deposito della SCEA del singolo edificio, nei modi e nei termini di cui all’art. 9. Gli Attuatori , si obbligano ad inserire in tutte le polizze fideiussorie prestate a garanzia del corretto adempimento degli obblighi la seguente dici-tura: “…le garanzie già prestate dall’Attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo punto 3avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e dichiari espressamente di liberare l’originario obbligato”.

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Samples: Accordo Operativo

Garanzie. L’Autore dichiara che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche Ai sensi dell’ art. 103 (garanzie definitive) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Alla garanzia provvisoria e di quella definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. se ne sussistono le condizioni ivi prescritte. Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessa. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettualecui l'Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, in via esclusiva tutto o insieme con altri coautoriin parte, durante l’esecuzione del contratto. L’Autore dichiara E’ ammessa la presentazione della garanzia definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La predetta fidejussione dovrà avere come beneficiario il Comune di Porto Xxxxxx e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Porto Xxxxxx. Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione comunale avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che l’Opera la comunicazione scritta, della garanzia come sopra prestata e l'appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l'Amministrazione comunale abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La garanzia potrà essere integrata anche d’ufficio a spese dell'appaltatore a meno che l’Amministrazione comunale non ritenga di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza dell'appaltatore. Se il contratto viene depositata dichiarato risolto per colpa imputabile all'appaltatore, questi incorrerà automaticamente nella migliore versione possibile, a testo pieno e corredata del sommario/abstract e di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresìperdita della garanzia, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, di cui al successivo punto 3.verrà incamerata dall'Amministrazione comunale

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Garanzie. L’Autore dichiara Ai sensi dell’art. 3.3.1 dei “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 23 del 28 gennaio 2017, aggiornamento dell’All. 2. “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di arredi per l’ufficio” del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011(supp. ord. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011), il fornitore dovrà assicurare la garanzia degli arredi per un periodo di 5 anni e dovrà, inoltre garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo, da definire al momento della stipula contrattuale. La garanzia decorrerà dalla data della certificazione della verifica di conformità. Il servizio di garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento di ogni singolo arredo. Relativamente alla fornitura di elettrodomestici e delle attrezzature scientifiche e didattiche il fornitore dovrà assicurare una garanzia per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data della certificazione della verifica di conformità. La garanzia comprende un servizio di assistenza e manutenzione che prevede l’intervento in loco di personale tecnico specializzato per la verifica di eventuali malfunzionamenti, la sostituzione delle parti guaste senza oneri aggiuntivi; la riconfigurazione dei pacchetti software, in caso di malfunzionamento; eventuale aggiornamento del software, qualora il problema rilevato sia imputabile ad un malfunzionamento della versione software installata; ripristino del funzionamento di hardware e software in caso di attacco esterno mediante introduzione di “virus”. La garanzia, inoltre, comprende l’assistenza tecnica del tipo “tutto incluso”, e pertanto comprensiva di diritto di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi, costi di mano d’opera, fornitura di materiale di ricambio ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto. Relativamente alla garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio dei personal computer e delle apparecchiature multifunzione, essa deve essere garantita dal fornitore per un periodo minimo di 5 anni, ai sensi dell’ art. 5.4.1 e 7.4.1. dei “Criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio ( personale computer da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione per ufficio)” All. 2 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 13 del 17 gennaio 2014. L’intervento in garanzia, atti a garantire la funzionalità del prodotto, devono essere effettuati entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di richiesta dell’intervento. La richiesta di intervento dovrà avvenire per pec all’indirizzo che comunicherà il fornitura prima dell’attivazione della garanzia, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nelle ore lavorative. Per ogni intervento tecnico sarà redatta da una apposita nota sottoscritta dal tecnico e dal RUP o dal Direttore dell’esecuzione del contratto nella quale dovrà essere registrato: oggetto, data e ora di intervento, giorno e ora della chiusura dell’intervento (ripristino del prodotto). Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, parti sostitutive, etc. Dalla data di regolare collaudo della sede, l'Impresa aggiudicataria deve fornire garanzia con la quale assicura il buon funzionamento di tutte le apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di fornire la nuova parte o di ripararla, senza alcun ulteriore addebito per l'Amministrazione, salvo che l’impresa aggiudicataria non provi che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessa. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettuale, in via esclusiva guasto o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibile, a testo pieno e corredata del sommario/abstract e di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, di cui al successivo punto 3abbia acconsentito.

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Samples: Fornitura E Installazione Di Arredi E Attrezzature Scientifiche

Garanzie. L’Autore dichiara L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che il deposito dell’Opera nell’Archivio dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università prestazioni del presente appalto, di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessatutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettuale, in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibileL'esecutore dell’appalto è obbligato, a testo pieno stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e corredata del sommario/abstract e cessa alla data di tutti i dati bibliografici necessari emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. Il contraente trasmette alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione stazione appaltante copia della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, polizza di cui al successivo punto 3.presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123. Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente capitolato si rinvia al manuale SPRAR e al Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR (marzo 2017), consultabile sul sito: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/XXXXX_- Manuale_operativo_2015.pdf. Il Direttore della Direzione Accoglienza e Inclusione Xxxxxxx Xxxxxxx

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Samples: Accordo Quadro Per La Realizzazione Di Progetti Di Accoglienza Integrata

Garanzie. L’Autore dichiara che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche (nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene a cura dell’Autore dell’Opera stessa. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati del proprio lavoro intellettuale, in via esclusiva o insieme con altri coautori. L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibileIl Soggetto Attuatore, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di cui all’art. 4 e 9 ,comprensive negli importi anche delle prestazioni di cui all’art. 6, presenterà, entro i termini stabiliti all’art. 12 del presente atto, le garanzie a favore del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto di fideiussione bancaria o polizza assicurativa (in tal caso contratte con compagnie in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 348/1982, previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, ed in particolare iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del testo pieno unico delle leggi in materia bancaria e corredata creditizia di cui al d.lgs. n. 385/1993) con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale, relative alle opere pubbliche per un importo pari complessivamnete ad € ( / ). Gli onorari previsti per l'effettuazione del sommario/abstract collaudo tecnico-amministrativo e per effettuare le verifiche tecniche di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazionecui all’art. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso 6 sono comprese nell’importo della fideiussione. L’ammontare complessivo delle garanzie fidejussorie risulta così determinato in € (euro / ). Le garanzie fidejussorie dovranno essere aggiornate ogni anno sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archiviobase degli indici ISTAT. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino Tali garanzie dovranno prevedere anche la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Operaparziale escussione da parte del Comune, in proporzione all’entità delle inadempienze verificatesi. L'Autore dichiara e garantisce Dette garanzie dovranno soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consensoogni eventuale eccezione, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1157 del Codice Civile. In caso di varianti ai Permessi di Costruire delle opere che comportino aumento al valore delle stesse, le garanzie fidejussorie dovranno essere integrate. Lo svincolo totale della garanzia fideiussoria avverrà dopo l'emissione del certificato di collaudo definitivo di cui all’art. 6. È facoltà del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto, su richiesta del Soggetto Attuatore, di procedere alla riduzione dell'entità di tali specifiche garanzie fideiussorie a seguito della presentazione della dichiarazione di funzionalità e di collaudabilità delle opere di urbanizzazione e delle opere perequative, redatta nei modi e nei termini di cui all’art. 7. Detta riduzione potrà avvenire entro il limite dell'80% dell'ammontare iniziale della specifica garanzia fideiussoria. L’Attuatore, si obbliga ad inserire in tutte le polizze fideiussorie prestate a garanzia del corretto adempimento degli obblighi la seguente dici-tura: “…le garanzie già prestate dall’Attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo punto 3avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e dichiari espressamente di liberare l’originario obbligato”.

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Samples: Accordo Operativo

Garanzie. L’Autore dichiara Il mutuo, assistito interamente da contributo regionale annuo di Euro 2.000.000, 00 per la durata di 20 anni, come citato nelle premesse, viene garantito come segue: a) da fideiussione della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.6, comma 4 della L.R. 17/2008, rilasciata a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni del credito derivante dalla contrazione del prestito, entro il massimale globale dell’importo complessivo del contributo pluriennale, pari ad Euro 2.000.000, 00 annui, per 20 anni; b) da delegazione di pagamento non trasferibile, conferendo al proprio Tesoriere attualmente in carica mandato irrevocabile ad effettuare puntualmente tutti i pagamenti dovuti in dipendenza del mutuo alle scadenze contrattuali pattuite, con precedenza su ogni altro pagamento, salve le prelazioni di legge, con autorizzazione a disporre gli opportuni accantonamenti sulle somme vincolate e con assunzione a carico del Tesoriere stesso dell’obbligo di corrispondere gli interessi di mora in caso di mancato o ritardato pagamento. Per quanto sopra, la FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. si obbliga a corrispondere puntualmente, alle relative scadenze, le quote di ammortamento. Allo scopo di assicurare l’esatto e puntuale pagamento delle rate di rimborso del mutuo, ciascuna costituita dalla quota capitale e dalla quota di interessi quali risulteranno dal piano di ammortamento, la FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. si obbliga ad iscrivere nel proprio bilancio, per tutta la durata del finanziamento, in apposito conto del passivo, l’ammontare del debito relativo al finanziamento beneficiato. La FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A., si obbliga altresì ad inserire in ogni contratto di tesoreria che il deposito dell’Opera nell’Archivio delle Pubblicazioni Scientifiche (sarà stipulato nel seguito denominato “Archivio”) dell’Università periodo di Camerino (nel seguito denominata “Università”) avviene durata del finanziamento stesso, analogo incarico a cura dell’Autore dell’Opera stessaquello sopra previsto. L’Autore dichiara che l’Opera depositata costituisce espressione originale dei risultati La sopra citata delegazione di pagamento rilasciata a garanzia del mutuo, sottoscritta per accettazione da parte del proprio lavoro intellettualeIstituto tesoriere, in via esclusiva o insieme con altri coautoriè allegata al presente contratto sub - lettera . L’Autore dichiara che l’Opera viene depositata nella migliore versione possibileLa fideiussione della Regione Friuli Venezia Giulia, a testo pieno e corredata rilasciata ai sensi dell’art.6, comma 1 della L.R. 17/2008, verrà consegnata alla Banca all’atto della richiesta di erogazione del sommario/abstract e di tutti i dati bibliografici necessari alla sua identificazione. L'Autore dichiara e garantisce di avere la titolarità piena, esclusiva, unica e territorialmente illimitata dei diritti di proprietà intellettuale sull'Opera messa a disposizione e dei diritti d'uso sulla medesima, ovvero di aver ceduto i diritti di sfruttamento economico che ne impediscono il deposito ad accesso aperto nell’Archivio. L'Autore dichiara, altresì, che l'Opera non viola alcun diritto di terzi, manlevando l'Università da ogni responsabilità per contestazioni che, in Italia o all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di altre norme di legge che impediscano o limitino la possibilità di rendere pubblica e disponibile l'Opera. L'Autore dichiara e garantisce di aver espletato tutti gli obblighi richiesti dal relativo contratto, qualora l'Opera sia frutto di un lavoro commissionato, sponsorizzato o finanziato da terzi. Per l'Opera redatta in collaborazione con altri, l'Autore, dichiara di aver dato notizia agli altri titolari dei diritti di paternità (c.d. coautori) sull'Opera che essa viene depositata nell’Archivio, e dichiara di non essere a conoscenza di ragioni per cui essi non prestino senza riserva il consenso, con le medesime garanzie e prerogative (c.d. diritti d'uso) indicate nelle presenti condizioni. In tal caso, il consenso dei coautori, cui è stata data notizia, si intende presunto fino a prova contraria. L’Università, valutata la richiesta, si riserva di rimuovere l’Opera o di impedirne l’accessibilità, qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso, di cui al successivo punto 3mutuo.

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Samples: Mutuo