Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
Gestione del sinistro. Ricevuta la denuncia, D.A.S. si adopererà per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati svolgendo ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la D.A.S. avrà il diritto insindacabile di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo secondo la valutazione insindacabile di D.A.S. e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmetterà la pratica al legale designato ai sensi dell’Art. 7.7.
a) l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
b) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
d) l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati da D.A.S. a seguito di verifica dell’effettiva urgenza e congruità dell’operazione.
Gestione del sinistro. Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione delle controversia. In tale fase stragiudiziale DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. “Denuncia del sinistro e scelta del legale”. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:
a) l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
b) gli incarichi ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
d) l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. La Società e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Gestione del sinistro. Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la fa- coltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bona- ria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presenti- no possibilità di successo e in ogni caso quando sia ne- cessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente paragrafo “De- nuncia di Sinistro e libera scelta del legale”. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli inca- richi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tenta- tivi. In caso di procedure concorsuali, la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventiva- mente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicu- rato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, con conse- guente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richie- sta di benestare, i quali verranno ratificati da D.A.S. qualora sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti. Disaccordo sulla gestione del Sinistro In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favore- vole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giu- dice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere de- mandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti do- vranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
Gestione del sinistro. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, l’Assicuratore gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. L’ Assicuratore si riserva di demandare ad avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica all’ Assicuratore gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere all’ Assicuratore di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. B.6.4 Libera scelta dell’avvocato per la trattazione giudiziale. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’avvocato scelto nei termini dell’Art. B.6.4 Libera scelta dell’Avvocato. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) devono essere preventivamente confermate dall’ Assicuratore.
Gestione del sinistro. Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’Art. - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale. AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere. L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’As- sicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela legale Cyber Risk fino al limite massimo stabilito in Polizza per Sinistro, per Anno assicurativo. Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudi- ziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. Inoltre, per la gestione del Sinistro rientrante nell’ambito della garanzia di cui alla Garanzia Cyber Risk, si precisano i seguenti Massimali relativi alle attività sotto elencate:
Gestione del sinistro. Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio. • quando le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo; • quando è necessaria la difesa penale.
Gestione del sinistro. Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizio- ne della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente capitolo “Denuncia di Xxxxxxxx e libera scelta del legale per la fase giu- diziale”. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concor- L’esecuzione forzata di un titolo viene limitata a due tentati-
Gestione del sinistro. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri per i quali gli incarichi, a lega- li e/o periti, siano stati preventivamente autorizzati dalla Compagnia per ogni stato della vertenza e grado di giudizio.
Gestione del sinistro. Tutte le garanzie operano in seguito a Infortunio o Disturbo post-traumatico da stress che determinino una situazione di difficoltà che, a giudizio del contact center della Struttura Organizzativa, richieda l’erogazione di un aiuto immediato e solo se con il consenso dell'Assicurato, nel rispetto delle norme sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali". La garanzia “Rientro sanitario” non è operativa se l’Assicurato, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dalla Struttura Sanitaria, non ha ottenuto dall’Equipe medica parere favorevole al trasferimento. Quando si verifica uno degli eventi descritti in Polizza, la Società ha diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia e l’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento e, nel caso di prestazioni sanitarie, consentire agli incaricati della Società di verificare le proprie condizioni di salute e di prendere visione della sua cartella clinica. Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente Polizza deve essere esercitato dall’Assicurato entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso. Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.