Il Comitato Direttivo Clausole campione

Il Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo si compone di …. consiglieri, così ripartiti:
Il Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo Nazionale è l’organo di amministrazione ai sensi dell’art.26 del CTS, eletto dall’assemblea congressuale, è centro regolatore dell’Associazione, in applicazione dell’art. 41 comma 10 del CTS ha il compito di: • realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l’Associazione a tutti gli effetti; • emanare disposizioni esecutive del presente Statuto; • eleggere a voto palese tra i suoi componenti il Presidente; • deliberare sulla composizione numerica della Presidenza e sulla carica di vicepresidente; • su proposta del Presidente, xxxxxxxx a voto palese la Presidenza nazionale e ove stabilito il vicepresidente; • approvare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore; • eleggere a voto palese il Servizio Ispettivo Nazionale; • decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio; • convocare convegni e conferenze; • decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro; • amministrare il patrimonio dell’Associazione; • deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi, sul bilancio sociale e sulla relazione sull’attività svolta; • deliberare la convocazione dell’Assemblea; • deliberare sul programma di attività proposto dalla Presidenza nazionale; • ratificare l’accordo di cui all’art. 26, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati dell’Unione Europea (Regolamento UE 2016/679), se ritenuto necessario dal Responsabile per la protezione dei dati personali, e approvare il Regolamento sul trattamento dei dati personali per l’attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell’AUSER e nelle articolazioni regionali e territoriali; • deliberare sugli altri oggetti attinenti all’attività dell’Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea, del Presidente o della Presidenza nazionale.
Il Comitato Direttivo a) Il Comitato Direttivo elegge al suo interno ogni 2 anni, il Presidente e il Vicepresidente ed il Tesoriere, questi formano il comitato di Presidenza.
Il Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è composto da un rappresentante indicato da ciascun Ateneo aderente al Centro. È nominato con decreto del Rettore dell’Ateneo sede amministrativa. I componenti del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e sono rinnovabili alla scadenza del mandato Il Comitato Direttivo ha il compito di: eleggere il Direttore del Centro tra i propri componenti, in occasione della prima seduta, anche telematica, convocata dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro; approvare la relazione annuale programmatica sull’attività del Centro e la relazione annuale sulle attività svolte nell’anno precedente, predisposte dal Direttore; approvare le proposte di instaurazione di rapporti di collaborazione o contrattuali per il perseguimento degli scopi del Centro, da sottoporre all’approvazione e alla stipula degli organi competenti, ai sensi dell’art. 7 primo comma; deliberare sulle eventuali richieste di adesione al Centro di altri Atenei, e di professori, ricercatori e altri soggetti (professionisti ed esperti di chiara fama), successivamente alla costituzione del Centro; deliberare su eventuali proposte di modifica alla presente convenzione, che saranno poi sottoposte all’approvazione degli organi competenti delle Università partecipanti al Centro Il Comitato Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria, di norma ogni quattro mesi e deve riunirsi almeno una volta all’anno. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei componenti. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti e un’effettiva interazione tra i componenti, con la partecipazione democratica di tutti alle deliberazioni. La convocazione del Comitato Direttivo è trasmessa dal Direttore per iscritto, per via telematica a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, il Comitato può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso. Il Direttore è tenuto a inserire all’ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno la metà dei componenti del Comitato Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le deliberazioni sono assunte ...
Il Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è composto da due rappresentanti per ciascuna delle Università convenzionate, nominato da ogni Ateneo secondo le norme in vigore nello stesso e rimane in carica tre anni ed è rinnovabile. Il Comitato Direttivo ha il compito di: - nominare il Direttore: - esaminare ed approvare il rendiconto annuale predisposto dal Direttore e relativo alle attività svolte sia di tipo scientifico che di tipo finanziario; - assumere tutte le delibere di carattere scientifico proposte dal Comitato Scientifico e di carattere organizzativo necessarie al funzionamento del Centro, in raccordo con il Dipartimento sede amministrativa; - deliberare a maggioranza assoluta dei componenti su eventuali modifiche al testo convenzionale, da sottoporre all’approvazione degli organi accademici degli Atenei convenzionati; - deliberare a maggioranza assoluta dei componenti in merito all’ammissione al Centro di nuovi membri; - deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame da almeno metà dei rappresentanti di membri del Centro. Verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi anche mediante tele- conferenza, video conferenza o audio conferenza.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: