Inadempimento del Cliente. 14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 10.11, trascorsi 20 (venti) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
14.2 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
14.3 Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 14.2.
14.4 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto 14.2.
14.5 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.
14.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente2.
14.7 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di s...
Inadempimento del Cliente. 39.1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal Contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (pec) a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera, fermo restando che la Banca, in tale caso può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei Titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. 39.2. Prima di realizzare i Titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (pec) del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. 39.3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
Inadempimento del Cliente. In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla scadenza della Fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). Il Fornitore, trascorsi inutilmente 20 (venti) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, sospendere la fornitura. La riattivazione del servizio è subordinata alla dimostrazione del pagamento di quanto dovuto al Fornitore. In ogni caso restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, nonché tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di telecalore, salvo il maggior danno. Il mancato pagamento di un importo dovuto da parte del Cliente nei termini stabiliti comporta dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento effettivo l’obbligo per il Cliente non qualificabile consumatore ai sensi del Codice del consumo di corrispondere al Fornitore gli interessi moratori automatici calcolati sulla somma ancora dovuta in base al D.Lgs. n. 231 del 2002, mentre per il Cliente qualificabile come consumatore saranno invece addebitati i relativi interessi di mora calcolati nella misura del tasso ufficiale di riferimento (TUR) della Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali. È fatto in ogni caso salvo ogni maggior danno e ogni ulteriore diritto scaturente dal ritardo nel pagamento del Cliente.
Inadempimento del Cliente. Il Cliente deve adempiere puntualmente ed integralmente alle obbligazioni di carattere economico derivanti dall’attività posta in essere in ragione di questo contratto, ove ciò non avvenga, la Banca ha il diritto di diffidarlo ad adempiere a mezzo comunicazione scritta a pagare entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente non adempie entro il suddetto termine all’obbligazione di pagamento, la Banca può valersi dei diritti previsti dagli artt. 2756, commi 2 e 3, e 2761, commi 3 e 4, nonché dagli altri contratti dal medesimo Cliente eventualmente sottoscritti, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo di strumenti finanziari detenuti dalla Banca congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con comunicazione scritta del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 15 (quindici) giorni. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha realizzato solo parte degli strumenti finanziari, trattiene gli altri secondo le condizioni e i termini del contratto di “deposito a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari” o altro rapporto, ovvero nella posizione contabile in cui gli strumenti finanziari sono depositati/registrati/evidenziati.
Inadempimento del Cliente. 1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni, scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a pagare entro il termine di 10 giorni lavorativi bancari decorrente dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari depositati. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Inadempimento del Cliente. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni dedotte in Contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di spedizione della lettera.
Inadempimento del Cliente. 1. Se il pagamento relativo all’acquisto/sottoscrizione di uno strumento o prodotto finanziario non va a buon fine, la Banca può vendere/riscattare lo stesso e rivalersi verso il Cliente per ogni costo e spesa so- stenuta, incluse le eventuali perdite di valore dello Strumento Finanziario fino alla data del riscatto, anche con diritto di compensazione sul conto di appoggio e/o su eventuali altri rapporti intrattenuti con la Banca dei quali il Cliente sia intestatario o cointestatario.
Inadempimento del Cliente. In caso di recesso dal contratto da parte del cliente o in caso di mancato arrivo alla data concordata (no show) l’albergo tratterà l’importo versato a titolo di caparra confirmatoria, fatto salvo il maggior danno. In caso di partenza anticipata l’albergo ha diritto al pagamento dell’importo concordato per l’intero soggiorno.
Inadempimento del Cliente. 14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 10.13, trascorsi 5 (cinque) giorni
Inadempimento del Cliente. In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 11.17, trascorsi almeno 20 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente sarà inviata una comunicazione di costituzione in mora a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso alla ricezione di eventuali comunicazioni allo stesso indirizzo PEC, un con preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in morae).