INCOMPATIBILITA’ Clausole campione

INCOMPATIBILITA’. 1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; b) svolga attività di medico di medicina generale convenzionato c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria; d) eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo; e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l’azienda mette a disposizione; f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale; g) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;
INCOMPATIBILITA’. La Fondazione si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662: 1. l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto; 2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La Fondazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.
INCOMPATIBILITA’. La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno. L’Azienda può richiedere alla Struttura la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. La Struttura si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta. E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.
INCOMPATIBILITA’. 22.1 Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto Esecutivo avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. n. 165/2001. 22.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
INCOMPATIBILITA’. Il fornitore con la sottoscrizione del presente accordo dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Sarà cura ed attenzione dello stesso fornitore programmare i turni relativi alle prestazioni dei volontari compatibilmente con le attività lavorative nell' Azienda USL ed in conformità alla normativa vigente.
INCOMPATIBILITA’. 1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.
INCOMPATIBILITA’. La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità. La struttura si impegna pertanto a fornire, secondo la periodicità e le modalità definite dall’Azienda USL, l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente contratto e di segnalazione alla Regione al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento.
INCOMPATIBILITA’. Ai sensi dell’art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n. 662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore. Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera, personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN. Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente fermo restando quanto previsto per il servizio di emergenza integrato funzionalmente nel 118 e confermato dalla Direzione Generale alla Sanità e Politiche Sociali dell’Xxxxxx-Romagna con PG 2014/507319 del 22/12/2014 e la Determinazione del Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane AUSL della Romagna n. 3200 del 02.10.2020.
INCOMPATIBILITA’. 1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. 2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore di piu' soggetti.
INCOMPATIBILITA’. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e di mediatore creditizio. 2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attivita' di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure per interposta persona, attivita' di amministrazione, direzione o controllo nelle societa' di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attivita' di promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attivita'. 3. Le societa' di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari. 4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o societa' che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.