INCOMPATIBILITA’. La Fondazione si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662: 1. l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto; 2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La Fondazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.
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Samples: Contratto Di Acquisto Di Prestazioni Semi Residenziali/Ambulatoriali, Contract Agreement, Contratto Di Acquisto Di Prestazioni Sanitarie
INCOMPATIBILITA’. La Fondazione si impegna1. Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza confronti del prestatore di tutta la normativa nazionale vigente in materia lavoro l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4. Il prestatore di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e lavoro prende atto che, ai sensi dell’art. 453, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 916-ter, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’artD.lgs. 1n. 165/2001, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
1. l’attività libero professionale dei medici “i dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non è consentita nell’ambito delle proprie strutturepossono svolgere, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto nei tre anni successivi alla cessazione del presente contratto;
2. il rapporto di lavoropubblico impiego, dipendente attività lavorativa o convenzionatoprofessionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con il Servizio Sanitario Nazionalele pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, è incompatibile con l’esercizio infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La Fondazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con lavoro il quale ha la capacità si impegna al rigoroso rispetto di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni annoprescrizione.
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Samples: Individual Employment Contract, Individual Employment Contract
INCOMPATIBILITA’. La Fondazione si impegnastruttura sanitaria privata, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’artrichiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 L. 31.12.1991 n. 412, così come richiamato dall’artnonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’art. 1, comma 5 1 della Legge 23.12.96 n.662:
1. l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La Fondazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge L. 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a regime con il quale ha livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità. La struttura si impegna pertanto a fornire, secondo la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna periodicità e le modalità definite dall’Azienda USL, l’elenco aggiornato del personale del quale, a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scrittaqualsiasi titolo, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi si avvale e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. A fronte di riscontrate situazioni di incompatibilità o di violazione, il Centro Clinico Ionoforesi dovrà entro il 31 gennaio termine perentorio di ogni anno15 gg. dal ricevimento della comunicazione, rimuovere le incompatibilità stesse. Qualora non provveda, l’Azienda procederà alla risoluzione immediata del presente contratto ed alla segnalazione alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx. Il Centro dovrà attenersi altresì agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl di Imola che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto ed il divieto per la struttura privata accreditata di contrarre con la P.A. per i successivi tre anni. L’onere di verificare la veridicità di quanto dichiarato da propri collaboratori in sede di stipula del contratto di lavoro spetta alla struttura privata medesima.
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Samples: Contract for the Provision of Specialized Outpatient Services, Contract for the Provision of Specialized Outpatient Services
INCOMPATIBILITA’. La Fondazione si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
1. l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La Fondazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.
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Samples: Accordo Contrattuale, Accordo Contrattuale
INCOMPATIBILITA’. La Fondazione L’Ente si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 30.12.1991 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni successive modificazioni, e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
1. n. 662: - l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. ; - il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La FondazioneE’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni annostruttura.
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Samples: Convenzione Con Soggetti Privati
INCOMPATIBILITA’. La Fondazione Cooperativa si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni successive modificazioni, e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662n. 662:
1. a) l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. b) il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La FondazioneCooperativa, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.
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Samples: Contract Agreement
INCOMPATIBILITA’. La Fondazione si impegna1. Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art.
3. Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza confronti del prestatore di tutta la normativa nazionale vigente in materia lavoro l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4. Il prestatore di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e lavoro prende atto che, ai sensi dell’art. 453, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 916-ter, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’artD.lgs. 1n. 165/2001, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
1. l’attività libero professionale dei medici “i dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non è consentita nell’ambito delle proprie strutturepossono svolgere, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto nei tre anni successivi alla cessazione del presente contratto;
2. il rapporto di lavoropubblico impiego, dipendente attività lavorativa o convenzionatoprofessionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con il Servizio Sanitario Nazionalele pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, è incompatibile con l’esercizio infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La Fondazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con lavoro il quale ha la capacità si impegna al rigoroso rispetto di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni annoprescrizione.
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Samples: Contratto Individuale Di Lavoro a Tempo Parziale E Determinato
INCOMPATIBILITA’. La Fondazione L’Impresa si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
1. l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La FondazioneL’Impresa, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione dalla nell’Impresa dal quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.
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Samples: Convenzione Per l'Acquisto Di Prestazioni Di Riabilitazione Ambulatoriale
INCOMPATIBILITA’. La Fondazione L’Associazione si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
1. l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La FondazioneL’Associazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.
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Samples: Accordo Contrattuale
INCOMPATIBILITA’. La Fondazione L’Istituto si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
1. l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La FondazioneL’Istituto, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione dalla nell’Istituto dal quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.
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Samples: Contratto Di Acquisto Di Prestazioni Di Riabilitazione Ambulatoriale
INCOMPATIBILITA’. La Fondazione si impegna1. Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza confronti del prestatore di tutta la normativa nazionale vigente in materia lavoro l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4. Il prestatore di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e lavoro prende atto che, ai sensi dell’art. 453, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 916-ter, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’artD.lgs. 1n. 165/2001, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
1. l’attività libero professionale dei medici “i dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non è consentita nell’ambito delle proprie strutturepossono svolgere, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto nei tre anni successivi alla cessazione del presente contratto;
2. il rapporto di lavoropubblico impiego, dipendente attività lavorativa o convenzionatoprofessionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con il Servizio Sanitario Nazionalele pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, è incompatibile con l’esercizio infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La Fondazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con lavoro il quale ha la capacità si impegna al rigoroso rispetto di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni annoprescrizione.
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INCOMPATIBILITA’. La Fondazione si impegna1- Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
2- Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza.
3- Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza confronti del prestatore di tutta la normativa nazionale vigente in materia lavoro l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4- Il prestatore di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e lavoro prende atto che, ai sensi dell’art. 453, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 916-ter, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’artD.lgs. 1n. 165/2001, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
1. l’attività libero professionale dei medici “i dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non è consentita nell’ambito delle proprie strutturepossono svolgere, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto nei tre anni successivi alla cessazione del presente contratto;
2. il rapporto di lavoropubblico impiego, dipendente attività lavorativa o convenzionatoprofessionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con il Servizio Sanitario Nazionalele pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, è incompatibile con l’esercizio infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La Fondazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con lavoro il quale ha la capacità si impegna al rigoroso rispetto di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni annoprescrizione.
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Samples: Contratto Individuale Di Lavoro a Tempo Indeterminato
INCOMPATIBILITA’. La Fondazione Il Centro si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
1. l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La FondazioneIl Centro , ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione nel Centro dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Centro si impegna a non stipulare contratti di lavoro o comunque incarichi ad ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art.53, co.16-ter, del D. Lgs.165/2001.
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Samples: Contract Agreement for the Purchase of Ambulatory Services
INCOMPATIBILITA’. La Fondazione L’ Avvocato si impegna, nei rapporti impegna a non accettare incarichi professionali incompatibili con i propri dipendenti, all’osservanza l’oggetto del presente contratto e contro la Provincia di Monza e della Brianza per tutta la normativa nazionale vigente durata del rapporto professionale instaurato. Nel corso dell’incarico l’Avvocato con riferimento alla controversia affidata si impegna a definire la strategia difensiva d’intesa con la Provincia; L’ Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d’interessi rispetto all’incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 ss. mm. ii recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. L’ Avvocato dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, vi è l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 incarichi presso le pubbliche amministrazioni e prende atto che, ai sensi vi è il rispetto dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, 68 del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:
Codice Deontologico Forense che testualmente dispone << 1. l’attività libero L’avvocato può assumere un incarico professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. La Fondazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta la stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.contro una parte già assistita
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Samples: Legal Representation Agreement