INCOMPATIBILITA’. Ai sensi dell’art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n. 662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore. Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera, personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN. Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente fermo restando quanto previsto per il servizio di emergenza integrato funzionalmente nel 118 e confermato dalla Direzione Generale alla Sanità e Politiche Sociali dell’Xxxxxx-Romagna con PG 2014/507319 del 22/12/2014 e la Determinazione del Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane AUSL della Romagna n. 3200 del 02.10.2020.
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Samples: Contract for the Regulation of Supply Relationships for Hyperbaric Oxygen Therapy and Advanced Dressing Services, Contract for the Regulation of Supply Relationships for Hyperbaric Oxygen Therapy and Advanced Wound Care Services
INCOMPATIBILITA’. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materianorme, in particolare dall’artdall'art. 1 della Legge n. 662/1996n.662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del Fornitorevirus Covid-19. Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera, personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN. Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti. Il Fornitore con Con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente fermo restando quanto previsto vigente. EL.SI.DA s.r.l. si impegna all’invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l’attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il servizio personale medico. EL.SI.DA s.r.l. si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale. L’AUSL si impegna a fornire a EL.SI.DA s.r.l. il nominativo delle figure di emergenza integrato funzionalmente nel 118 e confermato dalla Direzione Generale personale delle quali sia venuta a conoscenza come potenzialmente incompatibili, anche in contrasto con le autocertificazioni prodotte alla Sanità e Politiche Sociali dell’Xxxxxx-Romagna struttura. Tale disciplina è propedeutica a permettere alla struttura un efficace controllo delle figure incompatibili, non essendo permesso alla struttura di conoscere gli organici del personale pubblico né la loro posizione in convenzione con PG 2014/507319 del 22/12/2014 e la Determinazione del Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane AUSL della Romagna n. 3200 del 02.10.2020l’Ente Pubblico.
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Samples: Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale
INCOMPATIBILITA’. Ai sensi dell’artLa struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della legge L. 31.12.1991 n. 412/1991 e 412, nonché la successiva normativa emanata in materia, materia ed in particolare dall’artl’art. 1 della Legge L. 23.12.1996 n. 662/1996662, si conferma l’incompatibilità assoluta dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità. La struttura si impegna pertanto a fornire secondo la periodicità e le modalità definite dall’Azienda USL l’elenco aggiornato del personale del SSNquale, nonché a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. A fronte di riscontrate situazioni di incompatibilità o di violazione, il Centro dovrà entro il termine perentorio di 15 gg. dal ricevimento della comunicazione, rimuovere le incompatibilità stesse. Qualora non provveda, l’Azienda procederà alla risoluzione immediata del restante personale presente contratto ed alla segnalazione alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx. Il Centro dovrà attenersi altresì agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl di Imola che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale abbiano esercitato poteri autoritativi o anche libero-professionale a prestare la propria attività negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del Fornitore. Pertanto è vietato per il Fornitore avere contraente, nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera, personale che intrattenga un triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di dipendenza/convenzionale con lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto ed il SSN. Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti divieto per la struttura privata accreditata di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti. Il Fornitore contrarre con la sottoscrizione P.A. per i successivi tre anni. L’onere di verificare la veridicità di quanto dichiarato da propri collaboratori in sede di stipula del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente fermo restando quanto previsto per il servizio di emergenza integrato funzionalmente nel 118 e confermato dalla Direzione Generale lavoro spetta alla Sanità e Politiche Sociali dell’Xxxxxx-Romagna con PG 2014/507319 del 22/12/2014 e la Determinazione del Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane AUSL della Romagna n. 3200 del 02.10.2020struttura privata medesima.
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Samples: Contratto Di Fornitura Per L’erogazione Di Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali
INCOMPATIBILITA’. Ai sensi dell’arta) La gestione della farmacia comunale è incompatibile con l’attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art. 48, comma 7 1, lett. a della legge L. n. 412/1991 362/1991 e successiva normativa emanata in materiass.mm.ii.. L’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100, in particolare dall’artcomma 1 bis del D.Lgs. 1 n. 219/2006).
b) Per le persone fisiche sussiste l’incompatibilità tra la gestione della Legge n. 662/1996farmacia comunale e la posizione di titolare, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSNgestore provvisorio, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti direttore o collaboratore di altra farmacia, con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore. Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera, personale che intrattenga un qualsiasi rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSNlavoro pubblico o privato. Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti. Il Fornitore La direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 13 della L. n. 475/1968; art. 8 della L. n. 362/1991, art. 112 del TULS n. 1265/1934).
c) L’incompatibilità dovrà essere rimossa prima della sottoscrizione del presente contratto dichiara che di concessione, pena la decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell’amministrazione sulla garanzia provvisoria; l’aggiudicatario è tenuto a rimuovere ogni incompatibilità sopravenuta in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente fermo restando quanto previsto per il servizio di emergenza integrato funzionalmente nel 118 e confermato dalla Direzione Generale seguito alla Sanità e Politiche Sociali dell’Xxxxxx-Romagna con PG 2014/507319 sottoscrizione del 22/12/2014 e contratto, pena la Determinazione del Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane AUSL della Romagna n. 3200 del 02.10.2020risoluzione dello stesso.
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Samples: Bando/Disciplinare Di Gara
INCOMPATIBILITA’. Ai 1. Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
2. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art.
3. Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell’art. 453, comma 7 della legge 16-ter, del D.lgs. n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia165/2001, in particolare dall’art. 1 della Legge n. 662/1996“i dipendenti che, si conferma l’incompatibilità assoluta negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore. Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera, personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di lavoro il SSN. Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti quale si impegna al rigoroso rispetto di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente fermo restando quanto previsto per il servizio di emergenza integrato funzionalmente nel 118 e confermato dalla Direzione Generale alla Sanità e Politiche Sociali dell’Xxxxxx-Romagna con PG 2014/507319 del 22/12/2014 e la Determinazione del Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane AUSL della Romagna n. 3200 del 02.10.2020tale prescrizione.
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Samples: Contratto Individuale Di Lavoro
INCOMPATIBILITA’. Ai sensi dell’artdell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materianorme, in particolare dall’artdall'art. 1 della Legge n. 662/1996n.662/1996, nonché secondo quanto previsto dall’accordo Regione-AIOP si conferma l’incompatibilità assoluta l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del Fornitorevirus Covid-19. Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera, personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN. Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti. Il Fornitore con Con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente fermo restando quanto previsto vigente, così come dagli stessi dipendenti e collaboratori sarà autocertificato. Quisisana si impegna all’invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l’attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il servizio personale medico. Dovranno essere altresì trasmessi gli elenchi delle firme depositate di emergenza integrato funzionalmente nel 118 e confermato dalla Direzione Generale tutto il personale medico, tecnico ed infermieristico, autorizzato alla Sanità e Politiche Sociali dell’Xxxxxx-Romagna con PG 2014/507319 del 22/12/2014 e la Determinazione del Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane AUSL compilazione della Romagna n. 3200 del 02.10.2020cartella clinica. Si chiede inoltre di trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno.
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Samples: Accordo Di Fornitura Prestazioni Di Degenza Ospedaliera E Di Specialistica Ambulatoriale
INCOMPATIBILITA’. Ai sensi dell’art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n. 662/1996n.662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSNSSN , nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-libero- professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitoredella Struttura. Pertanto è vietato per il Fornitore la Struttura avere nel proprio organicoorganico , in qualità di consulente o prestatore d’operad’opera , personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN. Sono fatti salvi eventuali specifici Accordi intervenuti in merito tra il Committente e il Fornitore per attività svolte nell’ambito di programmi aziendali, con particolare riferimento agli aspetti di continuità assistenziale, alle riduzioni concordate di liste d’attesa, all’utilizzo ottimale ed integrato di risorse e di Strutture a valenza sovra aziendale o ad alta intensità tecnologica ed assistenziale , nel rispetto della normativa vigente. Qualora i programmi aziendali comportino il coinvolgimento di strutture e personale pubblico e privato in modo stabile e organizzato, l’Azienda Usl dovrà acquisire necessariamente il parere preventivo della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna. Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente fermo restando quanto previsto per il servizio di emergenza integrato funzionalmente nel 118 e confermato dalla Direzione Generale alla Sanità e Politiche Sociali dell’Xxxxxx-Romagna con PG 2014/507319 del 22/12/2014 e la Determinazione del Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane AUSL della Romagna n. 3200 del 02.10.2020vigente.
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