Incompatibilità Clausole campione
Incompatibilità. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali ...
Incompatibilità. La struttura, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’art. 1, commi 5 e 6, della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità. Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. La Struttura si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione del contratto.
Incompatibilità. 1. Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, e’ incompatibile qualora il pediatra:
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;
b) eserciti attività che configuri conflitti di interesse con il rapporto di lavoro con il S.S.N. o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitano attività che possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale;
c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato; i rapporti in atto all’entrata in vigore del presente accordo rimangono in essere. Nell’ambito degli Accordi regionali viene regolamentata la possibilità di svolgimento di attività specialistica ambulatoriale nella branca di pediatria, prevedendo la riduzione del massimale individuale di scelte;
d) sia iscritto negli elenchi dei medici di assistenza primaria, convenzionati ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni; e)svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera; f)fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; g)operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; h)intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 15, octies D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; i)sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai X.X.xx n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; j)fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i pediatri già titolari di convenzione per la pediatria all’atto del pensionamento.
Incompatibilità. 1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Incompatibilità. Gli studenti che hanno già in passato beneficiato di una borsa di mobilità extra-UE non potranno risultare assegnatari di una seconda borsa sui medesimi fondi, a meno che non siano iscritti a cicli successivi della loro carriera accademica. Non è consentito, altresì, fruire contestualmente alla borsa in oggetto di contributi erogati ad altro titolo, per scambi internazionali o soggiorni all'estero, su fondi della Sapienza. La presente borsa non è cumulabile con i contributi erogati dal programma "Borsa di studio per tesi all'estero". Tuttavia, si può partecipare a più bandi nello stesso anno accademico, anche di altri programmi di mobilità, ma il periodo di studio deve essere diverso e non eccedere il periodo di massimo di mobilità all'estero definito dal Corso di Laurea.
Incompatibilità. ART. 13 -
Incompatibilità. Gli ETS, ai sensi della normativa vigente, si dichiarano consapevoli e a conoscenza che è fatto divieto avere tra coloro che ricoprono posizioni di Presidente o all’interno degli Organi Direttivi, personale in posizione di incompatibilità. Gli ETS si impegnano a fornire, con cadenza annuale, e comunque ad ogni modifica che in corso d’anno dovesse intervenire, l’elenco nominativo costantemente aggiornato e/o integrato, dei propri aderenti in posizione di Presidente e componenti degli Organi Direttivi dell’ETS medesimo. L’individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa formale diffida all’eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell’esecuzione della convenzione.
Incompatibilità. 1. E’ fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o a livelli di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità ex artico- lo 4, comma 7 della legge n. 412/91 e articolo 1, della legge n. 662/96.
2. La Struttura si impegna a fornire all’Azienda l’elenco aggiornato del personale di cui si avvale a qualsiasi titolo, comunicando semestralmente le variazioni interve- nute.
3. A seguito dei controlli, l’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché la se- gnalazione alla Direzione Centrale Salute per l’adozione delle determinazioni conse- guenti.
Incompatibilità. ART. 13 -carta dei servizi ART. 14 -
Incompatibilità. 1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.