Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. 1. Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario Nazionale previsto dal dlgs 229/1999, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza da stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000 –2001 in ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l’istituzione di una indennità per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario. Per una corretta distribuzione delle risorse tra aziende si procederà secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 1, lett. d). 2. Le parti concordano, altresì, che la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico è strettamente legata alla permanenza stabile nell’ attuale quadro normativo del presente sistema di incompatibilità, dandosi atto che, ove le eventuali norme di legge sopravvenute dovessero modificare l’esclusività del rapporto senza riferimento agli aspetti economici, il contratto – per la presente parte – sarà immediatamente disdettato e le parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale punto entro 30 giorni. Resta fermo , in ogni caso , il mantenimento dell’indennità, nei confronti di quei dirigenti, che pur in un diverso assetto normativo, manterranno la propria opzione per l’esclusività del rapporto di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. 1. Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario Nazionale previsto dal dlgs 229/1999, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al conseguimento consegui- mento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitariasa- nitaria, le parti, preso atto delle disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza de- correnza e disciplina da stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000 –2001 in ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l’istituzione di una indennità per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitariomedici e veterinari. Per una corretta distribuzione delle risorse tra aziende si procederà secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 1, lett. d).
2. Le parti concordano, altresì, che la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico è strettamente legata alla permanenza stabile nell’ attuale nell’attuale quadro normativo norma- tivo del presente sistema di incompatibilità, dandosi atto che, ove le eventuali norme di legge sopravvenute dovessero modificare l’esclusività del rapporto senza riferimento agli aspetti economicieco- nomici, il contratto – per la presente parte – sarà immediatamente disdettato e le parti si incontreranno incon- treranno per la riapertura del negoziato su tale punto entro 30 giorni. Resta fermo fermo, in ogni caso caso, il mantenimento dell’indennità, nei confronti di quei dirigenti, che pur in un diverso assetto normativo, manterranno la propria opzione per l’esclusività del rapporto di lavoro.
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Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. 1. Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario Nazionale previsto dal dlgs 229/1999D.Lgs. n. 229 del 1999, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 nella legge n. 448 del 1998 e 488/1999legge n. 488 del 1999, con decorrenza e disciplina da stabilirsi nel CCNL C.C.N.L. del secondo biennio economico 2000 –2001 -2001 in ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l’istituzione l'istituzione di una indennità per l’esclusività l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitariomedici e veterinari. Per una corretta distribuzione delle risorse tra aziende si procederà secondo le modalità previste dall’artdall'art. 7, comma 1, lett. d).
2. Le parti concordano, altresì, che la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico è strettamente legata alla permanenza stabile nell’ attuale nell'attuale quadro normativo del presente sistema di incompatibilità, dandosi atto che, ove le eventuali norme di legge sopravvenute dovessero modificare l’esclusività l'esclusività del rapporto senza riferimento agli aspetti economici, il contratto – - per la presente parte – - sarà immediatamente disdettato e le parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale punto entro 30 giorni. Resta fermo , in ogni caso , il mantenimento dell’indennitàdell'indennità, nei confronti di quei dirigenti, che pur in un diverso assetto normativo, manterranno la propria opzione per l’esclusività l'esclusività del rapporto di lavoro.
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Indennità di esclusività del rapporto di lavoro. 1. Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario Nazionale previsto dal dlgs 229/1999, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza e disciplina da stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000 –2001 in ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l’istituzione di una indennità per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitariomedici e veterinari. Per una corretta distribuzione delle risorse tra aziende si procederà secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 1, lett. d).
2. Le parti concordano, altresì, che la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico è strettamente legata alla permanenza stabile nell’ attuale quadro normativo del presente sistema di incompatibilità, dandosi atto che, ove le eventuali norme di legge sopravvenute dovessero modificare l’esclusività del rapporto senza riferimento agli aspetti economici, il contratto – per la presente parte – sarà immediatamente disdettato e le parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale punto entro 30 giorni. Resta fermo , in ogni caso , il mantenimento dell’indennità, nei confronti di quei dirigenti, che pur in un diverso assetto normativo, manterranno la propria opzione per l’esclusività del rapporto di lavoro.
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