Indennità in caso di decesso Clausole campione

Indennità in caso di decesso. In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt.72-73 del presente contratto (preavviso, anzianità) devono essere liquidate agli aventi diritto, secondo le disposizioni contenute nell'art.2122 c.c.. Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si verifica il decesso.
Indennità in caso di decesso. Il datore di lavoro deve versare lo stipendio per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per altri due mesi sempreché il dipendente lasci il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza. Questa prestazione non viene a cadere nel caso di prestazioni della previdenza professionale o di versa- mento d’indennità di partenza.
Indennità in caso di decesso. 1. In caso di decesso di un collaboratore, il rapporto di lavoro si estingue. La SUPSI versa ai superstiti (intesi quali il coniuge/partner/partner registrato, figli/e minorenni, o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali adempiva un obbligo di assistenza), oltre allo stipendio del mese in corso e alla liquidazione di tutti i diritti spettanti (vacanze, straordinari, quota parte tredicesima), anche quello dei due mesi successivi.
Indennità in caso di decesso. In caso di decesso il rapporto di lavoro si estingue.
Indennità in caso di decesso. In caso di decesso della lavoratrice e del lavoratore le indennità di cui agli artt. 26 e 65 del presente contratto (preavviso-anzianità) devono essere liquidate alle ed agli aventi diritto, giuste le disposizioni contenute nell’art. 2122 del Codice Civile: agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine nel mese in cui si verifica il decesso.
Indennità in caso di decesso. Art. 73 In caso di decesso le indennità di cui agli artt. 54 e 70 del presente CCNL vanno liquidate agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2122 c.c.. Agli eredi va altresì corrisposta una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata erogata fino alla data del decesso Licenziamento e norme disciplinari Si rimanda agli artt. 36 e ss. del CCNL Diritti sindacali Si rimanda agli artt. 75 e ss. del CCNL Rinvio alle leggi Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge Posizione A: - addetti alle pulizie - operaio qualificato- addetto alla piscina-commesso- ausiliario Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che già hanno assunto la nuova denominazione a fianco indicata: - bagnino addetto alla piscina - telefonista commesso - addetto/a alla cucina ausiliario -addetto/a al guardaroba ausiliario - lavandaie/a ausiliario - disinfettatore ausiliario -ausiliario di assistenza per anziani: ausiliario - ausiliario socio-sanitario: ausiliario Posizione A1: Il personale inquadrato nella posizione A, al compimento di una anzianità di 2 anni di servizio nella stessa Struttura sanitaria. Posizione A2: Il personale inquadrato nella posizione A1 al compimento di una anzianità di 3 anni di servizio nella stessa struttura, in prima applicazione e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto. - aiuto cuoco - ausiliario specializzato Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45. Posizione A3: Sono compresi nella posizione le seguenti qualifiche che hanno già assunto la denominazione: - ausiliario socio-sanitario specializzato ausiliario specializzato - addetto alla assistenza per anziani ausiliario specializzato - assistente bambini ausiliario specializzato - assistente e accompagnatore per disabili ausiliario specializzato Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto gli ausiliari specializzati con le seguenti denominazioni: "ausiliari socio-sanitari specializzati", "addetto alla assistenza per anziani", "assistente bambini", "assistente e accompagnatore per disabili" sono inquadrati nella posizione A3. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45. Posizione A4: Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45. Posizione B: - impiegato d'ordine; centralinista; portiere centralinista...
Indennità in caso di decesso. Art. 71 In caso di decesso l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR saranno liquidati a titolo di “indennità in caso di morte” al coniuge, ai figli e, se vivevano a suo carico dei perenti entro il 3° grado e agi affini entro il 2° grado ai sensi dell’art. 2122 c.c. Licenziamento e norme disciplinari Si rimanda agli artt. 61 e ss. del CCNL Diritti sindacali Si rimanda agli artt. 72 e ss. del CCNL Rinvio alle leggi Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge Sistema classificatorio. I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta dalle seguenti 6 categorie nell'ambito delle quali sono previste figure professionali con mansioni contrattualmente equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative come da prospetto sotto riportato: A B 1-­‐2 C 1-­‐2-­‐3 D 1-­‐2-­‐3 E 1-­‐2 F L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base delle declaratorie e dei profili. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa. I profili, distribuiti nell'ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono il contenuto professionale delle mansioni in essi individuate. Nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà essere inquadrato in una categoria inferiore a quella cui il profilo si riferisce. Per i profili non individuati o aventi contenuto professionale diverso rispetto a quelli rappresentati nel presente articolo, l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti. Rientra nella attività contrattuale delle RSU la verifica degli inquadramenti adottati a fronte di tali fattispecie. Al fine di studiare le modifiche organizzative e professionali introdotte nelle aziende dall'evoluzione della situazione tecnico-­‐organizzativa (soprattutto in relazione all'introduzione di nuove tecnologie produttive) e proporre soluzioni per il corretto inquadramento delle nuove mansioni individuate, le Parti concordano l'istituzione di una Commissione tecnica che dovrà fornire entro la vigenza del presente contratto una utile base di discussione per il prossimo rinnovo contrattuale.
Indennità in caso di decesso. Art. 72 In caso di decesso l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR saranno liquidati a titolo di “indennità in caso di morte” al coniuge, ai figli e, se vivevano a suo carico dei perenti entro il 3° grado e agi affini entro il 2° grado ai sensi dell’art. 2122 c.c. Licenziamento e norme disciplinari Si rimanda agli artt. 62 e ss. del CCNL Diritti sindacali Si rimanda agli artt. 73 e ss. del CCNL Rinvio alle leggi Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge ALLEGATO A) - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione‌
Indennità in caso di decesso. In caso di decesso della lavoratrice o del lavoratore, le indennità di preavviso e del trattamento di fine rapporto nonché tutte le competenze economiche dovute e previste dal presente contratto debbono essere liquidate secondo le disposizioni contenute nell'art. 2122 del Codice Civile (eredi riconosciuti entro il terzo grado). Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si verifica il decesso.
Indennità in caso di decesso. In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt.65 e 66 del presente con- tratto (preavviso, tfr) devono essere liquidate agli aventi diritto, secondo le disposi- zioni contenute nell’art.2122 c.c.. Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si verifica il decesso.