Inderogabilità. Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.
Inderogabilità. Le disposizioni che precedono sono inderogabili.
Inderogabilità. L’articolo 2113 c.c. prevede un regime speciale: “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c., non sono valide”. Ciò a garanzia del rapporto di lavoro. La transazione in violazione della norma è annullabile.
Inderogabilità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Inderogabilità. (Norme transitorie e abrogazioni)
Inderogabilità. Futuri trattati bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Stati membri Articolo 19 Designazione e notificazione
Inderogabilità. 1. Il presente accordo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato richiesto di addurre motivi di rifiuto riguardo ad una questione non disciplinata dal presente accordo che è prevista a norma del trattato bilaterale di estradizione in vigore tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America.
2. Lo Stato richiesto e lo Stato richiedente si consultano se i principi costituzionali dello Stato richiesto possono impedire l'adempimento dell'obbligo di estradizione e se nel presente accordo o nel pertinente trattato bilaterale non è prevista la soluzione della questione.
Inderogabilità. Futuri trattati bilaterali di assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Stati membri Articolo 15 Designazioni e notificazioni
Inderogabilità. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), il presente accordo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato richiesto di addurre i motivi di rifiuto di assistenza previsti da un trattato bilaterale di assistenza giudiziaria o, in mancanza di questo, derivanti dai suoi pertinenti principi giuri- dici, e inoltre quando l'esecuzione della richiesta ne pregiudi- cherebbe la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali.
Inderogabilità. Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alle leggi degli Stati Uniti o dell’Unione europea o dei suoi Stati membri. Il presente accordo non crea né conferisce diritti o benefici ad altre persone o enti, pubblici o privati.