Common use of INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DEI CONTI GESTITI di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana Clause in Contracts

INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DEI CONTI GESTITI di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana. La direttiva 2004/39/CE (“MiFID I”), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ha introdotto regole comuni uniformi a livello europeo per la prestazione dei servizi di investimento. Di particolare rilievo è stato l’intervento normativo in tema di best execution, che ha imposto alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli e di mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nella trasmissione degli ordini, il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell’ordine. L’importanza relativa dei suddetti fattori deve essere definita dall’intermediario, tenendo conto delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto. La direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) e relativi regolamenti attuativi, hanno modificato la disciplina previgente di derivazione comunitaria, disponendo obblighi informativi maggiormente pregnanti verso la clientela e confermando, tuttavia, l’impianto normativo in tema di best execution. La Banca, nel rispetto della direttiva 2014/65/UE (c.d. “direttiva MIFID 2”) e nelle relative misure di esecuzione comunitarie e nazionali e nel Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), ha adottato tutte le misure finalizzate a garantire il miglior risultato possibile ai propri Clienti, al dettaglio e professionali, nella trasmissione degli ordini nell’ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli.

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