INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DEI CONTI GESTITI di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana. La direttiva 2004/39/CE (“MiFID I”), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ha introdotto regole comuni uniformi a livello europeo per la prestazione dei servizi di investimento. Di particolare rilievo è stato l’intervento normativo in tema di best execution, che ha imposto alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli e di mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nella trasmissione degli ordini, il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell’ordine. L’importanza relativa dei suddetti fattori deve essere definita dall’intermediario, tenendo conto delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto. La direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) e relativi regolamenti attuativi, hanno modificato la disciplina previgente di derivazione comunitaria, disponendo obblighi informativi maggiormente pregnanti verso la clientela e confermando, tuttavia, l’impianto normativo in tema di best execution. La Banca, nel rispetto della direttiva 2014/65/UE (c.d. “direttiva MIFID 2”) e nelle relative misure di esecuzione comunitarie e nazionali e nel Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), ha adottato tutte le misure finalizzate a garantire il miglior risultato possibile ai propri Clienti, al dettaglio e professionali, nella trasmissione degli ordini nell’ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli.
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