Inquinamento accidentale. Ferma l’esclusione dell’Art. 6.1.4 punti 13 e 17) - Esclusioni -, i danni conseguenti ad in- quinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo sono compresi nell’assicurazione esclusi- vamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per annualità assicurativa con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Sono anche assicurati, nell’ambito del mas- simale predetto e col limite del 10% dello stesso, le spese per la bonifica.
Inquinamento accidentale l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
Inquinamento accidentale. L’assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni da inquinamento dell'ambiente derivante dalle attività indicate in questa polizza, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale. L’espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a significare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni che la Contraente utilizza per l’esercizio delle attività indicate in questa polizza.
Inquinamento accidentale. L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e condutture. A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente. Sono esclusi i danni di cui l’Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell’articolo 311 D.L. 135/2009 e successive modificazioni ed integrazioni. La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Inquinamento accidentale. Ad integrazione della copertura responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell’ambiente s’intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate. La presente estensione di garanzia non vale:
a) per i danni a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Xxxxx;
d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.
Inquinamento accidentale. Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, deposti o comunque fuoriuscite.
Inquinamento accidentale. A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso. L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società. L'assicurazione non comprende i danni: ✓ derivanti da alterazioni di carattere genetico; ✓ dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
Inquinamento accidentale. A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.3 Esclusioni lettera c), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e apparecchiature, fino a € In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500.
Inquinamento accidentale. A parziale deroga di quanto indicato alla lettera i) della Voce “Esclusioni” del Capitolo “Delimitazioni ed esclu- sioni”, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civi- le derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da Inquinamento dell’ambiente, conse- guente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta nella sche- da di Xxxxxxx. Per “danni da Inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della con- taminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiunta- mente o disgiuntamente, da parte di sostanze di
Inquinamento accidentale. A parziale deroga dell’art. 7 lettera c) – “