Common use of Interessi moratori Clause in Contracts

Interessi moratori. 1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, per fatti imputabili a Regione, matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del 1,5% (unovirgolacinque percento) . I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione. 2. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, sia dovuto a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti. 3. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza preventiva intimazione. 4. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

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Samples: Mutuo, Mutuo a Tasso Fisso, Mutuo a Tasso Fisso

Interessi moratori. 1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date date di Pagamento pagamento stabilite, per fatti imputabili a RegioneConSer V.C.O., matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del 1,52% (unovirgolacinque due percento) ). I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione. 2. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date date di Pagamento pagamento stabilite, sia dovuto a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti. 3. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza preventiva bisogno di intimazione. 4. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

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Samples: Mutuo Per Acquisto Veicoli Aziendali

Interessi moratori. 1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, per fatti imputabili a RegioneTrentino Trasporti, matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del 1,5% (unovirgolacinque percento) ( per cento). I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione. 2. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, sia dovuto a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi di mora matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti. 3. Per le somme dovute con scadenza in un giorno che non sia un Giorno TARGET, gli interessi di mora sono dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo Giorno TARGET successivo, dal giorno di scadenza pattuito. 4. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza preventiva bisogno di intimazione. 45. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

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Samples: Mutuo

Interessi moratori. 1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, per fatti imputabili a RegionePdT, matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del 1,5% (unovirgolacinque percento) ). I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione. 2. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, sia dovuto a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti. 3. Per le somme dovute con scadenza in un giorno che non sia un Giorno TARGET, gli interessi di mora sono dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo Giorno TARGET successivo, dal giorno di scadenza pattuito. 4. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza preventiva bisogno di intimazione. 45. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

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