L’Assemblea Generale Clausole campione

L’Assemblea Generale. 7.1 L’Assemblea Generale è l’organo di governo più elevato della JRU ELIXIR-IIB; 7.2 L’Assemblea Generale è costituita da un membro, con diritto di voto, nominato da ciascuna delle Parti, anche se intervenute successivamente secondo quanto previsto ai successivi Art. 7.5 e 12.3, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Funzionamento di ELIXIR-IIB, con l’eccezione del CNR cui è conferita la possibilità di nominare fino a tre membri, in relazione alla dimensione nazionale dell’Ente ed alla sua organizzazione funzionale in Istituti; all’Assemblea Generale parteciperà con diritto di voto il membro italiano dell’ELIXIR Board, qualora non sia tra uno dei membri nominati da una delle Parti. Potranno anche partecipare membri senza diritto di voto in base a specifiche richieste dell’Assemblea Generale stessa. 7.3 La durata del mandato di membro dell’Assemblea Generale è di norma pari a tre anni, ma si intende prorogato sino a nuova nomina. Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata e sostituita in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata o PEC inviata al JRU Manager dal legale rappresentante dell’istituzione che aveva effettuato la nomina. 7.4 Le Parti indicano i propri rappresentanti nell’Assemblea Generale contestualmente alla loro adesione alla costituzione della JRU. 7.5 L’Assemblea Generale potrà deliberare a maggioranza semplice e con una rappresentanza pari ad almeno il 50% dei componenti in merito ad ogni materia portata alla sua attenzione, salvo quando diversamente stabilito ai successivi punti c), d) ed f), per cui si richiede una rappresentanza pari ad almeno ⅔ dei componenti: a) Approvare il piano annuale delle attività di ELIXIR-IIB e le deliberazioni del Comitato di Gestione e Coordinamento in merito a quanto precedentemente menzionato nell’art. 6.8; b) Approvare accordi e Memorandum of Understanding con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto positivo e significativo su scopi ed attività della JRU definiti nei precedenti articoli; c) Approvare richieste di nuova adesione come Parte dell’ELIXIR-IIB e le condizioni di tale adesione. L’Assemblea Generale delibera validamente a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; x) Xxxxxxxxxx, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, modifiche al numero dei componenti e della composizione del Comitato di Coordinamento, anche in ragione della adesione di nuovi soci alla JRU; e) Adott...
L’Assemblea Generale. 6.1 – L’Assemblea Generale è l’organo di governo più elevato della Joint Research Unit. 6.2 – L’Assemblea Generale è costituita da un membro con diritto di voto per ciascuna Parte, nominato dalla parte stessa, anche se intervenuta successivamente secondo quanto previsto all’Art. 10, con l’eccezione del CNR cui è conferita la possibilità di nominare fino a due membri, in relazione alla dimensione nazionale dell’Ente ed alla sua organizzazione funzionale in Istituti. All’Assemblea Generale possono partecipare membri senza diritto di voto anche in base a specifiche richieste dell’Assemblea Generale stessa.
L’Assemblea Generale. 5.1 L’Assemblea Generale è l’organo di governo più elevato della JRU MIRRI-IT e si riunisce almeno una volta all’anno.

Related to L’Assemblea Generale

  • Disciplina generale 1. Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5. 3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa. 4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: a) divieto di retribuzione a cottimo; b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento e' finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianita' di servizio; c) presenza di un tutore o referente aziendale; d) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; e) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003; g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni; h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. 6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d) maternita'; e) assegno familiare; f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 8. Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

  • Quattordicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, alla data del 30 aprile di ogni anno, la quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la quattordicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento di cui dall’art. 49.