Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.
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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 Per la disciplina del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua duratasi richiama quanto contenuto nel D.Lgs 61/2000 così come modificato dal Dlgs 276/2003. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: - esso verrà istituito con facoltà della contrattazione aziendale l'accordo di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale entrambe le parti; - potrà essere stipulato un contratto part-time di fattotipo orizzontale, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. verticale o misto; - è prevista la reversibilità da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro tempo parziale a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto relazione alle esigenze del lavoratore Consorzio, ferma restando la volontarietà di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché entrambe le parti; - si darà priorità nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro passaggio da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore parziale o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui viceversa ai lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni; - al rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale verrà applicata l'intera disciplina del presente regolamento in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso; - si procederà alla riduzione, secondo criteri di proporzionalità, di tutti gli istituti normativi ed economici del presente regolamento; - l'eventuale esercizio di altre professioni o attività d’impresa dovrà essere congiuntamente valutato da entrambe le Parti e non dovrà essere in nessun caso in conflitto con le attività del Consorzio. E’ ammesso il datore lavoro supplementare, orario di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione svolto oltre l’orario concordato fino al personale già dipendente massimo di 39 ore settimanali, il quale sarà compensato da eventuali ore di assenza nel mese o retribuito con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande la maggiorazione del 30%. E’ possibile apporre ai contratti part-time clausole flessibili relativamente all’orario di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità svolgimento della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svoltocollocazione diversa da quanto concordato della prestazione di lavoro, rapportato la flessibilità sarà retribuita con una indennità pari al tempo pieno2% della paga mensile lorda. Per quanto non espressamente richiamatoi contratti part-time di tipo verticale e misto è possibile prevedere clausole elastiche, si fa riferimento alla normativa legale vigenteaumento della prestazione lavorativa in un determinato periodo, compensate da indennità pari al 2% della paga mensile lorda.
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Samples: Regolamento Organico E Del Personale, Regolamento Organico E Del Personale, Regolamento Organico E Del Personale
Lavoro a tempo parziale. Il Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell'impresa ed all'interesse del lavoratore.
1) Le parti convengono di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore regolare come di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento a valere per le aziende associate e per i lavoratori ivi operanti. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di prestazioni un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il rapporto di lavoro straordinarioad orario ridotto potrà essere di tipo orizzontale, verticale o misto. Le parti Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; di tipo verticale quando l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del contratto possono pattuiremese, o dell'anno; di tipo misto quando, attraverso una combinazione delle precedenti modalità, sono previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
2) Il lavoro a tempo parziale, a seguito della richiesta da parte del lavoratore, è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa. L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per iscrittoil passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa; l'azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare risposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. - Possono essere concordate clausole elastiche flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della sua duratadurata della prestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. Il prestatore - In tali casi il consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente della Rappresentanza sindacale unitaria o, in alternativa, a livello territoriale, da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali. - La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro ha diritto a con un preavviso di 3 almeno 7 giorni lavorativi. - Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al lavoratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura omnicomprensiva pari al 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua notturno e festivo.
3) Il rapporto a tempo parziale con facoltà potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno.
4) L'impresa, nell'ambito della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del 2% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, ovvero del 3% nelle aziende oltre 100 dipendenti valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale interessato, la richiesta di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalle suddette percentuali, sarà svolto un confronto con le Rappresentanze sindacali unitarie per individuare una idonea soluzione. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili o elastiche di cui al precedente punto 2, secondo capoverso, lettera b) del presente articolo.
5) Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 4) e fino ad un massimo complessivo del 4%, l'accettazione della richiesta del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno avvalersi del part-time sarà valutata dall'impresa in rapporto a tempo parzialerelazione alle esigenze tecnico-organizzative. L'azienda, o viceversasu richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, non costituisce giustificato motivo di licenziamentoinformerà le medesime sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui che richiedono terapie salvavita che comportano una ridotta capacità discontinuità nella prestazione lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità certificata dall'unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parzialeparziale verticale od orizzontale. A richiesta del lavoratore il Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno, previa richiesta del lavoratore.
6) L'azienda ai fini della variazione della sola dislocazione temporale dell'orario di lavoro già definito acquisisce di volta in volta ed in forma scritta il consenso del lavoratore con congruo preavviso. La disponibilità a tale variabilità dell'orario a tempo parziale sarà inserita nella lettera di assunzione od in un accordo successivo e espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti optare per una distribuzione di orari non flessibili, fatto salvo un congruo preavviso al datore di lavoro. Nelle aree di cui all'Obiettivo 1 della Unione europea la presente norma si applica anche ai contratti a tempo determinato.
7) La durata di un rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere anche predeterminata. Tale durata non sarà di norma inferiore a 6 mesi e superiore a 24. In tal caso, è consentita l'assunzione di personale a termine per il coniugecompletamento dell'orario di lavoro e per tutta la durata come sopra predeterminata.
8) II contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratricealla settimana, al mese e all'anno così come previsto dalle norme vigenti, nonché le altre eventuali condizioni concordate.
9) Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell'orario normale giornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il lavoratore o part-time verticale comprenda i giorni del fine settimana, l'attivazione sarà oggetto di esame preventivo con la lavoratrice assista una persona convivente con totale Rappresentanza sindacale unitaria. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e permanente inabilità lavorativa produttive che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani caratterizzano il settore della vitapiccola e media industria è consentita, è riconosciuta previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali, la priorità nella trasformazione del contratto prestazione di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeeccedente l'orario ridotto concordato. In caso La deroga è consentita, secondo il principio di richiesta del lavoratore o della lavoratriceproporzionalità diretta, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto nel rispetto dei limiti individuali di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore di cui all'articolo 20.
10) Per i lavoratori il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. Agli stessi verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.
11) La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentita, previo consenso del datore di lavoro, per una quantità annua non superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di lavoro prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione dalla normativa in atto nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativamente al lavoro eccedente l'orario normale, in rapporto alla durata del tempo parziale. II lavoratore che abbia aderito alle clausole flessibili o elastiche, previa comunicazione scritta da presentare con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento ai sensi dell'art. 1, comma 20 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 nei casi in cui al precedente punto 4, e nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui essi sussistano: - altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni d'orario; - necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura; - altre fattispecie di impossibilità all'adempimento, di analoga valenza sociale rispetto a quelle sopra riportate, come tali congiuntamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.S.U. o Organizzazione sindacale territoriale ovvero tra azienda e lavoratore interessato.
12) In caso di assunzione di personale a tempo parziale pieno è riconosciuto il datore diritto di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente precedenza nei confronti dei lavoratori con rapporto contratto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunaleparziale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresaparità di mansioni, ed a prendere in considerazione fatte salve le domande di trasformazione esigenze tecnico-organizzative.
13) I lavoratori a tempo parziale per le ore supplementari potranno usufruire della banca ore come disciplinata dall'articolo 20.
14) La Direzione comunicherà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria i dati a consuntivo sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e sulle richieste di trasformazione part-time da parte dei rapporti dei dipendenti lavoratori assunti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti L'applicazione delle clausole elastiche o flessibili sarà oggetto di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento informazione preventiva alla normativa legale vigenteRappresentanza sindacale unitaria.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinarioregolato dalle normative vigenti (D.Lgs. Le parti del contratto possono pattuire25 febbraio 2000, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua duratan. 61) nonchè dalla seguente disciplina. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà può essere di tipo: - orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; - verticale: quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della contrattazione aziendale settimana, del mese o dell'anno; - misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che contempli la presenza di elevare tale percentuale al 25%giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro parziale a quello a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o e viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonchè gli altri elementi previsti per il rapporto a tempo pieno. La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, fermo restando la garanzia della copertura previdenziale. Per i tempi accessori e complementari all'attività di guida dei conducenti di autobus e del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle disposizioni vigenti ed al c.c.n.l. Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è trasformato nuovamente prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno. In Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale passaggio le possibilità e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno. La trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale può anche essere pattuita per una durata determinata. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro Nel passaggio da tempo pieno a tempo parzialeparziale l'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno A tal fine comunicherà al personale in tempo parziale ha diritto forza la sua intenzione di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o procedere all'assunzione di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro personale a tempo parziale. In caso La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L'azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di assunzione priorità: - documentata necessità di personale sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo parziale pieno; - documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni; - motivi di famiglia opportunamente documentati; - studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati; - motivi personali. Per il datore personale assunto a tempo parziale, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno definiti sulla base del criterio di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al proporzionalità. A tale personale già dipendente con rapporto compete la retribuzione stabilita per quello a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese. La retribuzione oraria e quella giornaliera si determinano secondo quanto stabilito dall'art. 37 del c.c.n.l. del 3 luglio 1996. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pienodisposizioni contrattuali vigenti. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all'indennità di trasferta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione. Ferma restando la disciplina, i medesimi diritti trattamenti economici relativi alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale, di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, con riferimento alla settimana, al mese e all'anno solare. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del lavoratore interessato, entro i limiti riportati al comma precedente, nelle seguenti fattispecie: - incrementi di attività produttiva; - esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti; - esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo; - esigenze di formazione ed istruzione interna dei lavoratori neo assunti, nonchè dei giovani in tirocinio formativo; - esigenze collegate alla gestione di sistemi informatici aziendali; - esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici; - attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria; - stati di necessità. Il ricorso al lavoro supplementare, nonchè al lavoro straordinario nei casi consentiti dalla legge, è ammesso per le seguenti tipologie contrattuali: - per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato; - per i contratti a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230, nonchè per quelli indicati nell'art. 8 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, così come modificato dalla presente norma; - per i rapporti a tempo indeterminato che si trasformano da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo predeterminato. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. La maggiorazione forfettaria ed omnicomprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari al 28% per le prime due ore giornaliere, e sino al raggiungimento del 20% su base annua. Le successive ore eccedenti il 20% su base annua, o prescindendo dal limite del 20% per quelle effettuate dopo la seconda ora giornaliera, saranno retribuite con una maggiorazione forfettaria ed omnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60% sino al raggiungimento dei limiti di cui sopra. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabile in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 100 ore. Le ore che superano il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con la maggiorazione forfettaria ed onnicomprensiva del 60%. Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro, sarà applicata la maggiorazione forfettaria ed omnicomprensiva del 28%. Il lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato parziale, che presti ore di lavoro supplementare in ragione della ridotta entità via continuativa, avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base individuale della prestazione lavorativasupplementare continuativa. Ai fini del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre 50% dello stesso, per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza, nel rispetto dei termini di cui al comma precedente. Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, commi 7 segg. del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, anche determinando il passaggio da part-time orizzontale a verticale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti viceversa, ovvero ad un sistema misto. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, i lavoratori del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale sono computati ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti ivi compreso il t.f.r. Decorsi 5 mesi dalla stipulazione dell'accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione. Resta in proporzione all'orario svoltoogni caso salva la possibilità, rapportato per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche. In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lettere da a) a d). In caso di part-time verticale il periodo di comporto di cui all'art. 30 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 verrà proporzionalmente ridotto. Con cadenza annuale, previa richiesta, il datore di lavoro informerà la R.S.A. ovvero le R.S.U. se costituite, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà congiuntamente il ricorso al lavoro supplementare. La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorchè stipulati a tempo pienodeterminato. Per Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000. Il personale assunto a tempo parziale non può essere superiore al 30% del personale assunto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore). L'art. 17 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 è sostituito dalla presente disciplina. Le parti si danno atto che, nel contratto part-time lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa. In caso di modifica del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, per la parte oggetto di tali modifiche, le parti si incontreranno successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, al fine di procedere alle eventuali modificazioni e/o integrazioni della presente disciplina. N.d.R.: L'accordo 28 luglio 2006 prevede quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.segue:
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Lavoro a tempo parziale. Il Le Parti considerano il rapporto a tempo parziale un utile strumento per favorire l’occupazione e far fronte a particolari esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per la regolamentazione dei contratti di lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 val- gono le disposizioni del D.lgs. Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81/201581 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti stipulato in forma scritta, e può essere attivato direttamente all’assunzione del contratto possono pattuirelavoratore, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non che può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua essere disposta anche a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale determinato ai sensi di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale quanto previsto nel presente CCNL, o a seguito di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni trasformazione di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del un rapporto di lavoro la- voro a tempo pieno già in rapporto a tempo parzialeessere con il lavoratore, previo accordo con lo stesso. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversail proprio rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamentolicenzia- mento e/o di infrazione disciplinare. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto Nel contratto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugedeve essere riportata pun- tuale indicazione della durata della prestazione lavorativa, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratricecollo- cazione temporale dell’orario, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale della retribuzione spettante secondo l’in- quadramento e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialequalifica ricoperta dal dipendente. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto assun- zioni di personale a tempo pieno per l'espletamento delle da adibire alle stesse mansioni o di a mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parzialeequivalenti. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunaleoccupato, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresadell’As- sociazione, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione tra- sformazione a tempo parziale dei rapporti del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. L’orario di lavoro a tempo parziale potrà avere le seguenti articolazioni: • orizzontale, con riduzione di orario rispetto al tempo pieno previsto dall’orario normale giornaliero di lavoro; • verticale, con attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitata- mente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; • misto, caratterizzato da alcune giornate di lavoro ad orario ridotto ed altre a tempo pieno, ovvero non lavorate affatto, nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non potrà superare il trenta per cento del personale in forza a tempo pieno, con un minimo di quattro unità. Il periodo di prova per il rapporto di lavoro a tempo parziale è fissato negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo pieno. Le norme previste dal CCNL per il personale a tempo pieno sono ap- plicate al personale a tempo parziale in misura proporzionale alla mino- re durata dell’orario di lavoro settimanale, sempreché siano compatibili con la speciale natura del rapporto. In particolare:
1) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in misura pro- porzionale alla durata della prestazione e il lavoratore a tempo parziale ha gode di tutti i benefici e dei medesimi diritti dei lavoratori a tempo pieno;
2) ai lavoratori con rapporto di un lavoratore lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale spettano gli stessi istituti e diritti dei lavoratori a tempo pieno comparabile ed (con riferi- mento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate). A tali lavoratori spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate). Le ferie spettanti ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parzia- le di tipo verticale sono riproporzionate alla durata della prestazione di lavoro, tenendo a riferimento le giornate lavorate in meno rispetto ai dipendenti a tempo pieno.
3) l’indennità sostitutiva del preavviso è calcolata con riferimento alla retri- buzione percepita in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, per comprovate esigenze organizzative, può ri- chiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni di lavoro supplemen- tare, previo consenso degli stessi, con un limite pari al 20% dell’orario di lavoro annuale, arrotondato per eccesso all’unità intera. L’eventuale rifiuto da parte del lavoratore di prestare tale lavoro sup- plementare non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. In caso di part-time orizzontale il suo trattamento economico lavoratore potrà svolgere al massi- mo 2 ore di lavoro supplementare al giorno. In caso di lavoro supplementare la retribuzione oraria xxxx xxxxxxxx- ta di un importo pari al 20% di quella ordinaria, calcolata con le eventua- li maggiorazioni per lavoro festivo o notturno o festivo notturno. L’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti re- tributivi indiretti e normativo differiti è determinata convenzionalmente mediante l’applicazione della predetta maggiorazione del 20% sulla retribuzione dovuta per le ore di lavoro supplementare. Le disposizioni relative al lavoro straordinario e supplementare si ap- plicano anche ai lavoratori a part-time assunti a tempo determinato. Nel caso in cui per situazioni contingenti e di emergenza il datore di lavoro dovesse richiedere prestazioni che vanno oltre il limite delle ore supplementari sopra definite, per queste ore eccedenti è dovuta al lavo- ratore la maggiorazione del 40%. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale è anche consentito lo svol- gimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di due ore giornaliere, e comunque nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in ragione della base alla ridotta entità durata della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla di- sciplina contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del vigente. Al datore di lavorolavoro è consentita la possibilità di richiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) che non dovrà comunque essere effettuata per un periodo continuativo superiore a mesi tre e purché si verifichino, i lavoratori anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:
1) casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
2) esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Il datore di lavoro ed il lavoratore a tempo parziale sono computati possono concor- dare un patto che autorizza il primo a modificare, previo preavviso non inferiore a cinque giorni, il cambiamento della collocazione temporale della prestazione. Il consenso del lavoratore deve essere scritto, può es- sere anche contestuale all’instaurazione del contratto di lavoro part-time e può essere reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un com- ponente delle RSA/RSU indicato dal lavoratore medesimo. Il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere tale patto non integra in proporzione all'orario svoltones- sun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, rapportato né di prov- vedimenti disciplinari. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella con- dizione di diversa collocazione temporale rispetto a quello concordato comporta in favore del lavoratore il diritto a una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto nella misura del 40%. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di te- rapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno di- ritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Il datore di lavoro informerà le RSA/RSU, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigentelavoro supplementare con indicazione delle ore per ogni lavoratore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro a tempo parziale. Per lavoro a tempo parziale s'intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 16 del presente contratto. È da considerarsi a tempo parziale, altresì, il rapporto di lavoro che preveda una prestazione nell'arco del mese o dell'anno ridotta rispetto alla normale durata dell'orario nei suddetti periodi di riferimento. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. Il lavoro rapporto a tempo parziale è disciplinato dagli arttsecondo i seguenti criteri:
1. possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
2. volontarietà di entrambe le parti;
3. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico- produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere fermo restando la reciproca volontarietà;
4-12 del D.lgs. n. 81/2015priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
5. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di clausole elastiche di modifica della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento previo accordo tra gli interessati;
6. possibilità di prestazioni supplementariprevisione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno. Le parti convengono che in presenza di specifiche esigenze organizzative, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendalerispetto a quello concordato. Il lavoro supplementare è retribuito supplementare, che non potrà superare il 50% dell'orario ridotto pattuito, verrà compensato con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro pari a quella prevista per i lavoratori a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni pieno in caso di lavoro straordinario. Le parti L'applicabilità delle norme del contratto possono pattuirepresente contratto, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale quanto compatibile con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa: sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore Le parti a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento livello Regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenterealtà territoriali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Dlgs. n°61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato nelle seguenti forme : - di tipo orizzontale, - di tipo verticale, - di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In relazione a questa forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra fissa pari all’importo erogato a tale titolo con l’ultima mensilità. Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Le parti, ai fini della applicazione del comma 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dell’art. 5 del Dlgs. n°61/2000 concordano quanto segue: Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 regolato come segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: - l’eventuale periodo di prova; - ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere n°61/2000, la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della la collocazione temporale dell'orario dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turnimese, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha all’anno; - la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra qualifica assegnata.
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, parti in misura non superiore al 25% delle inferiore a:
1) 12 ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% nel caso di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale ;
3) 624 ore nel caso di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, orario ridotto rispetto al normale orario annuale I contratti individuali già stipulati al 26 maggio 2004 (data di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti firma del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.01/01/2001
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata può costituire uno strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e che contemperi le esigenze dell'azienda con quelle del lavoratore, oltre a rappresentare un'occasione di allargamento della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giornobase occupazionale. In attuazione del rinvio disposto dall'art. 5, alla settimanalegge 19 dicembre 1984, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni863, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore convengono di lavoro ha diritto a un preavviso regolare come di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in a valere per le aziende associate e per i lavoratori ivi operanti.
1) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pienoparziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa; l'azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare risposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
2) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. In Nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugepassaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno.
3) L'impresa, i figli o i genitori nell'ambito della percentuale del 2% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, ovvero del 3% per cento nelle aziende oltre 100 dipendenti valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore o della lavoratriceinteressato, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità richiesta di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. In Nel caso di richiesta del lavoratore valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla infungibilità o della lavoratriceallo scostamento dalle suddette percentuali, sarà svolto un confronto con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno le Rappresentanze sindacali unitarie per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenteindividuare una idonea soluzione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro a tempo parziale. Il 1. Le Parti, nell’ottica di adottare ulteriori strumenti atti a contenere il costo del lavoro attenuando le ricadute sul personale, in considerazione di quanto previsto dall’art. 18 del CCNL, concordano sull’opportunità di introdurre misure volte ad incrementare sensibilmente il ricorso al lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli arttparziale, fatte salve comunque le percentuali massime di cui al CCNL. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il A tal proposito, fermo restando le previsioni di legge e di contratto è stipulato vigenti in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giornomateria, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati le Parti convengono di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra adottare le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinarioseguenti regole.
2. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore domande di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo pieno parziale dovranno essere inviate direttamente al Servizio Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane – Ufficio Pianificazione e Gestione Risorse.
3. Le suddette domande verranno accolte in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive presenti presso l’unità organizzativa del dipendente richiedente ed avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento. In tutti i casi in cui le oggettive esigenze tecniche, organizzative e produttive ostino all’accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, la Banca, proprio al fine di favorirne l’accoglimento, proporrà al lavoratore interessato il trasferimento ad altra sede presente entro 25 km e/o viceversauna diversa articolazione e distribuzione dell’orario di lavoro.
4. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo la Banca accoglierà le richieste di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo pieno in lavoro parziale presentate nel corso del periodo di valenza del Piano Industriale fino al limite massimo del 10% del personale a tempo parziale. A richiesta indeterminato e ad orario pieno e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito indicati:
a) le richieste di trasformazione del lavoratore il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è trasformato nuovamente in devono prevedere una riduzione dell’orario di lavoro non inferiore a 1/3 dell’orario normale;
b) le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo pienoparziale devono essere a tempo determinato e per un periodo massimo di tre anni, eventualmente rinnovabile;
c) le richieste di trasformazione presentate dai dipendenti che abbiano sede di lavoro in unità produttive di ridotte dimensioni ove è già presente personale che svolge, a qualsiasi titolo, la prestazione lavorativa ad orario ridotto potranno essere accolte nel rispetto dei seguenti limiti: filiali/agenzie/succursali che occupino da 4 a 6 dipendenti, un solo part-time; filiali/agenzie/succursali che occupino da 6 a 10 dipendenti, massimo due part-time.
5. In caso Tutte le richieste di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso , nonché quelle di richiesta del lavoratore o della lavoratriceproroga, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigentedovranno essere riscontrate dall’Azienda entro 30 giorni dalla ricezione.
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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il regolato dalle seguenti disposizioni:
a) l’Ente può assumere a tempo parziale;
b) il contratto è di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione del livello di inquadramento, delle mansioni e la puntuale indicazione distribuzione dell’orario giornaliero e settimanale.
c) ai fini della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso parziale e viceversa è necessario il consenso scritto di richiesta entrambe le parti;
d) L’Ente può chiedere occasionalmente prestazioni di lavoro supplementare, nell’ambito della fascia di orario normale giornaliero individuale, in immediata prosecuzione dello stesso;
e) l’esecuzione del lavoro supplementare fino al 10% del normale orario di lavoro settimanale, richiede il consenso del lavoratore o della lavoratriceinteressato; in casi eccezionali, con figlio convivente quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – in occasione di età non superiore conferenze annuali e di periodi di apertura delle iscrizioni ai corsi di lingua, al personale part-time può essere richiesto oltre al lavoro supplementare, anche il lavoro straordinario, come concordato tra le parti.
f) il trattamento economico del dipendente a tredici anni o con figlio convivente portatore tempo parziale è riproporzionato sulla base dell’orario settimanale ridotto rapportato a quello previsto per il personale a tempo pieno dello stesso livello e anzianità
g) il lavoratore a tempo parziale gode di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione un periodo di ferie pari a quello del contratto personale a tempo pieno. La relativa retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario svolto, riferita al periodo di maturazione delle ferie;
h) la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale. Il parziale e viceversa va effettuata con atto scritto e necessita la convalida della firma del lavoratore il cui rapporto sia trasformato da parte della competente Direzione Provinciale del Lavoro;
i) le RSA verranno informate delle eventuali assunzioni o delle trasformazioni da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenteviceversa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Aziendale, Contratto Collettivo Nazionale Aziendale
Lavoro a tempo parziale. Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dall’articolo 12 del presente contratto. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. In attuazione dell’art. 5, comma 3, lettera c) e 4 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1984, n. 863, previo accordo tra le parti, è consentito il superamento dell’orario ridotto in presenza di esigenze organizzative. Il lavoro rapporto a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 secondo i seguenti criteri:
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del D.lgs. n. 81/2015. Il presente contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% alla forza lavoro a tempo pieno e nel caso di assenza di dipendenti nella misura massima di una unità;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle ore esigenze aziendali produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, fermo restando le reciproche volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) l’applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con il rapporto a tempo parziale, avverrà secondo i criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all’atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale;
f) per i lavoratori a tempo parziale, il cui orario di lavoro settimanali concordatesia, nel mese, pari od inferiore a 88 ore, non troverà applicazione l’art. La percentuale 62 (diritto allo studio) parte comune del 25% CCNL vigente salvo restando il disposto di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensilelegge;
g) il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale viene prolungato di un numero di giorni tale da consentire una durata della loro prestazione lavorativa in prova equivalente a quello del lavoratore a tempo pieno. NOTA A VERBALE All’esito della verifica in corso tra il Ministero del Lavoro e le Parti sociali prevista dall’art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatton. 61, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto le parti si incontreranno per adeguare la normativa contrattuale in materia di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento alla nuova normativa di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigentelegge.
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Lavoro a tempo parziale. Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 16 del presente contratto. E' da considerarsi a tempo parziale, altresì, il rapporto di lavoro che preveda una prestazione nell'arco del mese o dell'anno ridotta rispetto alla normale durata dell'orario nei suddetti periodi di riferimento. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. Il lavoro rapporto a tempo parziale è disciplinato dagli artt. secondo i seguenti criteri:
1) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
2) volontarietà di entrambe le parti;
3) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere fermo restando la reciproca volontarietà;
4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato ) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
5) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di clausole elastiche di modifica della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento previo accordo tra gli interessati;
6) possibilità di prestazioni supplementariprevisione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno. Le parti convengono che in presenza di specifiche esigenze organizzative, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendalerispetto a quello concordato. Il lavoro supplementare è retribuito supplementare, che non potrà superare il 50% dell'orario ridotto pattuito, verrà compensato con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro pari a quella prevista per i lavoratori a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni pieno in caso di lavoro straordinario. Le parti L'applicabilità delle norme del contratto possono pattuirepresente contratto, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale quanto compatibile con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa: sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore Le parti a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento livello regionale effettueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenterealtà territoriali.
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Lavoro a tempo parziale. Il Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 può costituire un valido strumento di governo e gestione del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale rapporto di lavoro, lo nell'interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Azienda, rappresentando, altresì, un'occasione di allargamento della base occupazionale. Per tali motivi, tale tipologia contrattuale deve essere amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti normativi ed economici, purché compatibili con le peculiari caratteristiche del rapporto. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente Il contratto di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle seguenti forme:
a) orizzontale, con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;
b) verticale, con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno;
c) misto, con la combinazione delle due modalità di svolgimento di prestazioni supplementaricui alle precedenti lettere a) e b), intendendosi che contemplino periodi predeterminati sia a tempo pieno, sia a orario ridotto, sia di non lavoro. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e formalità previste per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le partii lavoratori a tempo pieno, anche in relazione alle giornatee possono riguardare tutti i lavoratori subordinati, alle settimane o ai mesiivi compresi gli apprendisti, i titolari di contratto di inserimento, i lavoratori somministrati. anno, in misura non superiore al 25% delle ore ragione della tipologia di lavoro settimanali concordatepart-time adottata. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti All’atto dell’assunzione e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto per tutte le forme di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni l’azienda fissa la durata della prestazione che non sarà, comunque, inferiore al 40% dell’orario normale di lavoro straordinarioa tempo pieno. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale La durata della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere minima giornaliera continuativa che il limite del 20% della normale prestazione annua personale con rapporto a tempo parziale con facoltà può essere chiamato a svolgere è fissata in 2,5 ore. L'Azienda, fino al limite del 30% del personale in forza a tempo pieno alla data di presentazione della contrattazione aziendale richiesta, valuta positivamente, avuto riguardo alla fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le domande di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
a) lavoratori con figli d'età inferiore a tre anni;
b) lavoratori tutelati dalla legge n. 104/92 e successive modifiche;
c) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge n. 300/70;
d) lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale.
e) lavoratori con gravi patologie oncologiche, in conformità delle previsioni di cui all’art. 12-bis del d.lgs. n. 61/2000. Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del 5% del personale in forza a tempo pieno in rapporto al momento della richiesta, l'Azienda valuta l'accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tali ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all'Azienda, a tempo parziale. Il rifiuto condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dall'instaurazione del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. L'eventuale diniego da parte dell'Azienda viene allo stesso comunicato entro 15 giorni dalla presentazione, per iscritto, della relativa richiesta. L’accordo sulla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e convalidato dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, anche successivamente alla stipula dell’accordo. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugetrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i figli o i genitori la durata di quest'ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. A conclusione del periodo concordato, al lavoratore o della lavoratriceviene garantito lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle ricoperte durante lo svolgimento del rapporto a tempo parziale. Xxxxx restando quanto stabilito al periodo seguente, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo può, in qualunque momento, decorsi 24 mesi dalla trasformazione, presentare richiesta all'Azienda per il rientro nelle proprie mansioni (ovvero in mansioni equivalenti) a tempo pieno. L'Azienda, in tal caso, sarà libera di assistenza continua accogliere la richiesta del prestatore di lavoro, fornendogli idonea comunicazione - anche di diniego - entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso detto periodo in quanto assenza di comunicazione, la stessa dovrà considerarsi non accolta. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la precedenza in grado di compiere gli atti quotidiani della vitafavore dei lavoratori con rapporto a tempo parziale – che ne abbiano fatto esplicita richiesta - in attività presso unità produttive site nel medesimo ambito comunale dell'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, con adibizione alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è riconosciuta la prevista l'assunzione, dando priorità nella trasformazione del contratto a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso Sia nelle ipotesi di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente nuove assunzioni a tempo parziale che nei casi di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro, a fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa (c.d. clausola flessibile) acquisendo, di volta in volta, il preventivo consenso scritto del lavoratore. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (c.d. clausola elastica), quale incremento definitivo della quantità della prestazione, può avvenire nei soli rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplino tale aspetto, concordate preventivamente per iscritto con il lavoratore, a fronte di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima pari al 50% da computarsi sull’orario annuale originariamente programmato. Le suddette clausole elastiche possono essere pattuite tra le parti in vista di una modifica temporanea della quantità della prestazione, distinguendosi, comunque, dette ipotesi, dai casi di ammissione del lavoro supplementare e straordinario. L'esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione temporale della stessa comporta, in favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 14 e darà diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 10% per i primi 4 mesi successivi all'intervenuto incremento o variazione. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali; b)necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto all’art. 30 del C.C.N.L., qualora la variazione della prestazione, per effetto dell’adozione di precedenza nelle assunzioni predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Per eccezionali e temporanee esigenze dell'Azienda, il personale con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o parziale di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto tipo orizzontale potrà effettuare, previo consenso, lavoro supplementare, nei limiti del rapporto 20 % della durata di lavoro a tempo parzialeparziale riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Anche i lavoratori con rapporto part-time di tipo verticale e misto potranno svolgere lavoro supplementare, qualora la durata della loro prestazione non ecceda l’orario normale di lavoro settimanale e sino al raggiungimento del medesimo. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 30 del CCNL qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Il rifiuto così motivato da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento Le ore di lavoro supplementare, prestate nei limiti di cui al periodo che precede, subiranno una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare, pari al 10%. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell'orario notturno, di cui agli artt. 36 e 37, sono compensate aggiuntivamente e si cumulano con le maggiorazioni previste a tali titoli. Nel caso di superamento del limite stabilito per lo svolgimento del lavoro supplementare nei rapporti part-time di tipo orizzontale, si applicherà una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 30%. In caso di assunzione utilizzo di personale a tempo parziale il datore prestazioni di lavoro è tenuto supplementare, reiterato per più di sei mesi nel corso dell’anno solare, l’Azienda si impegna a darne tempestiva informazione proporre al personale già dipendente con rapporto lavoratore la modifica del contratto part-time, in ragione del riscontrato maggior fabbisogno orario mediamente richiesto nel suddetto periodo di riferimento. Nei rapporti di lavoro part-time verticale o misto potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui sia stato raggiunto l’orario normale di lavoro settimanale e, in tali ipotesi, troveranno applicazione le maggiorazioni previste a tale titolo dall’art. 33 per i rapporti a tempo pieno occupato ed i limiti annuali in unità produttive site nello stesso ambito comunaleesso stabiliti. In ogni caso, anche mediante comunicazione scritta la richiesta di straordinario giornaliero non potrà superare, in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti assenza di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti esplicito consenso del datore prestatore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pienola misura del 40% dell’orario contrattualmente pattuito. Per quanto non espressamente richiamatodisciplinato dal presente articolo, con particolare attenzione al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si fa rinvia al d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto di lavoro ivi disciplinato, con riferimento alla normativa legale vigentedurata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata può costituire uno strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e che contemperi le esigenze dell'azienda con quelle del lavoratore, oltre a rappresentare un'occasione di allargamento della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinariobase occupazionale. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore convengono di lavoro ha diritto a un preavviso regolare come di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in a valere per le aziende associate e per i lavoratori ivi operanti.
1) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pienoparziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa; l'azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare risposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
2) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. In Nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugepassaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno.
3) L'impresa, i figli o i genitori nell'ambito della percentuale del 2% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, ovvero del 3% nelle aziende oltre 100 dipendenti, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore o della lavoratriceinteressato, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità richiesta di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei setti anni; necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. In Nel caso di valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalle suddette percentuali sarà svolto un confronto con le Rappresentanze sindacali unitarie per individuare una idonea soluzione.
4) Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 3 e fino ad un massimo complessivo del 4%, l'accettazione della richiesta del lavoratore di avvalersi del parti-time sarà valutata dall'impresa in relazione alle esigenze tecnico-organizzative. L'azienda, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, informerà le medesime sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.
5) L'azienda ai fini della variazione della sola dislocazione temporale dell'orario di lavoro già definito acquisisce di volta in volta ed in forma scritta il consenso del lavoratore con congruo preavviso. La disponibilità a tale variabilità dell'orario a tempo parziale sarà inserita nella lettera di assunzione o in un accordo successivo e espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una distribuzione di orari non flessibili, fatto salvo un congruo preavviso al datore di lavoro. Nelle aree di cui all'obiettivo 1 della lavoratrice, con figlio convivente Unione europea la presente norma si applica anche ai contratti a tempo determinato.
6) La durata di età un rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere anche predeterminata. Tale durata non sarà di norma inferiore a 6 mesi e superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore 24. In tal caso è consentita l'assunzione di handicap, è riconosciuta personale a termine per il completamento dell'orario di lavoro e per tutta la priorità nella trasformazione del durata come sopra predeterminata.
7) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parzialeparziale deve essere stipulato per iscritto. Il lavoratore In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nel corso dell'anno, nonché gli altri elementi che il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda.
8) Potranno essere stipulati, anche per realizzare una maggiore utilizzazione degli impianti, contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell'orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale. Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate alla Direzione provinciale del lavoro e alle Rappresentanze sindacali unitarie.
9) In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria è consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l'orario ridotto concordato. La deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui all'art. 20.
10) Per i lavoratori il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. Agli stessi verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.
11) Per i lavoratori ad orario ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato è consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della normale prestazione del mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del 10 per cento. Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione dalla normativa in atto nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativamente al lavoro eccedente l'orario normale, in rapporto alla durata del tempo parziale. .
12) In caso di assunzione di personale a tempo parziale pieno, il datore diritto di precedenza si intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunaleparziale.
13) La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale con riferimento al trattamento contrattuale dei rapporti dei dipendenti lavoratori a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i .
14) I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenteper le ore supplementari potranno usufruire della banca ore come disciplinata dall'articolo 20.
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Lavoro a tempo parziale. Il Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli arttpuò costituire un valido strumento di governo e gestione del rapporto di lavoro, nell'interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Azienda, rappresentando, altresì, un'occasione di allargamento della base occupazionale. 4-12 Per tali motivi, tale tipologia contrattuale deve essere amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti normativi ed economici, purché compatibili con le peculiari caratteristiche del D.lgsrapporto. n. 81/2015. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente Il contratto è stipulato di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle seguenti forme:
a) orizzontale, con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;
b) verticale, con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno;
c) misto, con la combinazione delle due modalità di svolgimento di cui alle precedenti lettere a) e b), che contemplino periodi predeterminati sia a tempo pieno, sia a orario ridotto, sia di non lavoro. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e formalità previste per i lavoratori a tempo pieno, e possono riguardare tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti, i titolari di contratto di inserimento, i lavoratori somministrati. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'Azienda e del lavoratore, anche nell'ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della collocazione temporale procedura prescritta dall'art. 5 della legge n. 61/2000. Nel contratto deve essere indicata, espressamente, la distribuzione dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesied anno, in misura non superiore al 25% delle ore ragione della tipologia di lavoro settimanali concordatepart-time adottata. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti All’atto dell’assunzione e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto per tutte le forme di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni l’azienda fissa la durata della prestazione che non sarà, comunque, inferiore al 40% dell’orario normale di lavoro straordinarioa tempo pieno. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale La durata della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere minima giornaliera continuativa che il limite del 20% della normale prestazione annua personale con rapporto a tempo parziale con facoltà può essere chiamato a svolgere è fissata in 2,5 ore. L'Azienda, fino al limite del 30% del personale in forza a tempo pieno alla data di presentazione della contrattazione aziendale richiesta, valuta positivamente, avuto riguardo alla fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le domande di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
a) lavoratori con figli d'età inferiore a tre anni;
b) lavoratori tutelati dalla legge n. 104/92 e successive modifiche;
c) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge n. 300/70;
d) lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale.
e) lavoratori con gravi patologie oncologiche, in conformità delle previsioni di cui all’art. 12-bis del d.lgs. n. 61/2000. Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del 5% del personale in forza a tempo pieno in rapporto al momento della richiesta, l'Azienda valuta l'accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tali ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all'Azienda, a tempo parziale. Il rifiuto condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dall'instaurazione del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. L'eventuale diniego da parte dell'Azienda viene allo stesso comunicato entro 15 giorni dalla presentazione, per iscritto, della relativa richiesta. la durata di quest'ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. A conclusione del periodo concordato, al lavoratore viene garantito lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle ricoperte durante lo svolgimento del rapporto a tempo parziale. Fermo restando quanto stabilito al periodo seguente, il lavoratore che abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo può, in qualunque momento, decorsi 24 mesi dalla trasformazione, presentare richiesta all'Azienda per il rientro nelle proprie mansioni (ovvero in mansioni equivalenti) a tempo pieno. L'Azienda, in tal caso, sarà libera di accogliere la richiesta del prestatore di lavoro, fornendogli idonea comunicazione - anche di diniego - entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso detto periodo in assenza di comunicazione, la stessa dovrà considerarsi non accolta. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti assunzione di personale a tempo pieno, il coniugedatore di lavoro è tenuto a riconoscere la precedenza in favore dei lavoratori con rapporto a tempo parziale – che ne abbiano fatto esplicita richiesta - in attività presso unità produttive site nel medesimo ambito comunale dell'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratricecon adibizione alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione, nonché nel caso in cui dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso Sia nelle ipotesi di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente nuove assunzioni a tempo parziale che nei casi di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro, a fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa (c.d. clausola flessibile) acquisendo, di volta in volta, il preventivo consenso scritto del lavoratore. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (c.d. clausola elastica), quale incremento definitivo della quantità della prestazione, può avvenire nei soli rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplino tale aspetto, concordate preventivamente per iscritto con il lavoratore, a fronte di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima pari al 50% da computarsi sull’orario annuale originariamente programmato. Le suddette clausole elastiche possono essere pattuite tra le parti in vista di una modifica temporanea della quantità della prestazione, distinguendosi, comunque, dette ipotesi, dai casi di ammissione del lavoro supplementare e straordinario. L'esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione temporale della stessa comporta, in favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 14 e darà diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 10% per i primi 4 mesi successivi all'intervenuto incremento o variazione. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali; b)necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto all’art. 30 del C.C.N.L., qualora la variazione della prestazione, per effetto dell’adozione di precedenza nelle assunzioni predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Per eccezionali e temporanee esigenze dell'Azienda, il personale con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o parziale di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto tipo orizzontale potrà effettuare, previo consenso, lavoro supplementare, nei limiti del rapporto 20 % della durata di lavoro a tempo parzialeparziale riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Anche i lavoratori con rapporto part-time di tipo verticale e misto potranno svolgere lavoro supplementare, qualora la durata della loro prestazione non ecceda l’orario normale di lavoro settimanale e sino al raggiungimento del medesimo. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 30 del CCNL qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Il rifiuto così motivato da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento Le ore di lavoro supplementare, prestate nei limiti di cui al periodo che precede, subiranno una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare, pari al 10%. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell'orario notturno, di cui agli artt. 36 e 37, sono compensate aggiuntivamente e si cumulano con le maggiorazioni previste a tali titoli. Nel caso di superamento del limite stabilito per lo svolgimento del lavoro supplementare nei rapporti part-time di tipo orizzontale, si applicherà una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 30%. In caso di assunzione utilizzo di personale a tempo parziale il datore prestazioni di lavoro è tenuto supplementare, reiterato per più di sei mesi nel corso dell’anno solare, l’Azienda si impegna a darne tempestiva informazione proporre al personale già dipendente con rapporto lavoratore la modifica del contratto part-time, in ragione del riscontrato maggior fabbisogno orario mediamente richiesto nel suddetto periodo di riferimento. Nei rapporti di lavoro part-time verticale o misto potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui sia stato raggiunto l’orario normale di lavoro settimanale e, in tali ipotesi, troveranno applicazione le maggiorazioni previste a tale titolo dall’art. 33 per i rapporti a tempo pieno occupato ed i limiti annuali in unità produttive site nello stesso ambito comunaleesso stabiliti. In ogni caso, anche mediante comunicazione scritta la richiesta di straordinario giornaliero non potrà superare, in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti assenza di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti esplicito consenso del datore prestatore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pienola misura del 40% dell’orario contrattualmente pattuito. Per quanto non espressamente richiamatodisciplinato dal presente articolo, con particolare attenzione al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si fa rinvia al d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto di lavoro ivi disciplinato, con riferimento alla normativa legale vigentedurata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 Con il presente articolato le parti firmatarie recepiscono le novità introdotte in materia dall'art 4 e 5 del D.lgs. n. D.lgs 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito comporta lo svolgimento di prestazioni attività lavorativa ad orario inferiore rispetto quello ordinario previsto dal presente CCNL. Esso potrà essere oggetto di accordo con le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL a livello aziendale al fine di prevedere un minimo garantito di ore lavorative, Il rapporto a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro straordinarioed ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana o dell’anno e, nel contempo, fornisce una risposta valida alle esigenze individuali dei lavoratori. Tale contratto può essere estesa anche ai dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto di inserimento o di apprendistato. Possono essere previste clausole flessibili o elastiche da concordarsi in sede di contrattazione di 2° livello. L' accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno 24 ore. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, concordare clausole elastiche flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero stessa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alta sola maggiorazione del 2% da calcolare sulla quota di retribuzione. Le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della sua duratadurata della prestazione, entro il limite massimo del 35% della prestazione lavorativa annua concordata. Il prestatore In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, che dovrà essere formalizzato con atto scritto, la prestazione di lavoro ha diritto a un preavviso supplementare fino al raggiungi mento del 50% del normale orario di 3 giorni lavorativilavoro. Tale lavoro supplementare, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione forfettaria del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 2515%. Le modifiche dell'orario comportano L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fattodenunciare il patto stesso, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni durante il corso di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso , almeno nei seguenti casi: • esigenze di assunzione tutela della salute certificate dal SSN; • comprovata instaurazione di personale a tempo parziale il datore ogni altra attività lavorativa; • motivi di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande studio e/o formazione; • esigenze di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico natura familiare ai sensi delle leggi n. 53/2000 e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente104/1992 e s.m.i.; • esigenze personali debitamente comprovate.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Le Parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento funzionale alla flessibilità del rapporto, nell’interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell’azienda, rappresentando, altresì, un’occasione di incremento della base occupazionale.
2. Con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione potrà intervenire a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 3, D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale, in conformità a quanto disposto altresì dall’art. 4 del D.lgs. n. 81/2015.
3. Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la scritta, ai fini della prova della diversa collocazione dell’orario di lavoro, che potrà intervenire in forma orizzontale, verticale o mista.
4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario dell’orario, con specifico riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'annoall’anno.
5. Quando l'organizzazione l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può l’indicazione di cui al comma 2 potrà avvenire anche mediante il rinvio a turni programmati di lavoro lavoro, articolati su fasce orarie prestabilite, avuto riguardo a specifiche esigenze aziendali, da ritenersi insindacabili.
6. Per le modalità di assunzione dei lavoratori a tempo parziale, fermo restando quanto indicato ai commi che precedono, si rinvia altresì all’art. 23 del CCNL.
7. La prestazione individuale è oggetto di pattuizione, tra datore di lavoro ed i lavoratori, entro i limiti di seguito indicati:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, minimo 12 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, minimo 48 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale, minimo 550 ore.
8. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiederelavoro, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche il limite dell’8% del personale in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro forza a tempo parziale è consentito lo svolgimento pieno, alla data di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuirepresentazione della richiesta, per iscritto, clausole elastiche relative valuterà positivamente - avuto riguardo alla variazione della collocazione temporale fungibilità della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore dei lavoratori interessati - le domande di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a lavoro, da tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nei seguenti casi:
a) lavoratori con figli di età inferiore a tre anni;
b) lavoratori tutelati ai sensi della L. n. 104/92 e successive modifiche;
c) lavoratori studenti di cui all’art. 10 della L. n. 300/70;
d) lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o viceversa, non costituisce giustificato motivo familiare di licenziamentonatura eccezionale.
9. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescentioncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, debitamente accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competentee comprovata, hanno avranno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, nella forma e con parametrazione dell’orario, da concordarsi con il datore di lavoro.
10. A richiesta Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del lavoratore 5% del personale in forza a tempo pieno al momento della richiesta, il rapporto datore di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto potrà valuterà positivamente le richieste pervenute dai singoli lavoratori, con riserva di lavoro a tempo pienoaccoglimento o meno, previa verifica e tenuto conto delle proprie e specifiche esigenze organizzative aziendali.
11. In caso Nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro rapporto da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa acquisendo, di volta in proporzione all'orario svoltovolta, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenteil preventivo consenso scritto del lavoratore.
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le Le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore ritenendo che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo pienoparziale di cui alla legge 19 dicembre 1984 n.863, all’art. In caso 19 della legge 23 luglio 1991 n.223 e all’art. 13 della legge 24 giugno 1997 ha la funzione di: consentire flessibilità degli organici in rapporto ai flussi di patologie oncologiche attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno; dare risposta ad esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugeda svolgere, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro passaggio da tempo pieno a tempo parziale. In parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la misura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di richiesta del lavoratore modifiche dell'articolazione dell'orario concordato. I genitori di portatrici o della lavoratriceportatori di handicap grave, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicapcomprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno che richiedono il passaggio a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha , hanno diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni rispetto alle altre lavoratrici o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto agli altri lavoratori. L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro è tenuto e lavoratrice o lavoratore, di norma entro le seguenti fasce:
1) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, da 12 a darne tempestiva informazione 30 ore;
2) nel caso di orario ridotto rispetto al personale già dipendente con rapporto normale orario mensile, da 48 a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile 120 ore;
3) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a tutti nei locali dell'impresa, ed 1.300 ore. La prestazione giornaliera fino a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
c) il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.
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Lavoro a tempo parziale. Il Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli arttpuò costituire un valido strumento di governo e gestione del rapporto di lavoro, nell'interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Azienda, rappresentando, altresì, un'occasione di allargamento della base occupazionale. 4-12 Per tali motivi, tale tipologia contrattuale deve essere amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti normativi ed economici, purché compatibili con le peculiari caratteristiche del D.lgsrapporto. n. 81/2015Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente. Il contratto è stipulato di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle seguenti forme:
a) orizzontale, con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;
b) verticale, con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno;
c) misto, con la combinazione delle due modalità di svolgimento di cui alle precedenti lettere a) e b), che contemplino periodi predeterminati sia a tempo pieno, sia a orario ridotto, sia di non lavoro. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e formalità previste per i lavoratori a tempo pieno, e possono riguardare tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti, i titolari di contratto di inserimento, i lavoratori somministrati. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'Azienda e del lavoratore, anche nell'ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della collocazione temporale procedura prescritta dall'art. 5 della legge n. 61/2000. Nel contratto deve essere indicata, espressamente, la distribuzione dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesied anno, in misura non superiore al 25% delle ore ragione della tipologia di lavoro settimanali concordatepart-time adottata. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti All’atto dell’assunzione e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto per tutte le forme di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni l’azienda fissa la durata della prestazione che non sarà, comunque, inferiore al 40% dell’orario normale di lavoro straordinarioa tempo pieno. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale La durata della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere minima giornaliera continuativa che il limite del 20% della normale prestazione annua personale con rapporto a tempo parziale con facoltà può essere chiamato a svolgere è fissata in 2,5 ore. L'Azienda, fino al limite del 30% del personale in forza a tempo pieno alla data di presentazione della contrattazione aziendale richiesta, valuta positivamente, avuto riguardo alla fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le domande di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi e nel rispetto del progressivo ordine di priorità:
a) lavoratori tutelati dalla legge n. 104/92 e successive modifiche;
b) lavoratori affetti da gravi patologie acute o croniche, debitamente documentate, che determinano temporanea o permanente perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
c) lavoratori con figli d'età inferiore a tre anni;
d) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge n. 300/70;
e) lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale. Non rientrano nella sopra indicata soglia percentuale i lavoratori con patologie oncologiche i quali, in conformità delle previsioni di legge, hanno diritto incondizionato alla trasformazione del rapporto da tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro 5% del personale in forza a tempo pieno in rapporto al momento della richiesta, l'Azienda valuta l'accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tali ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all'Azienda, a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dall'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. L'eventuale diniego da parte dell'Azienda viene allo stesso comunicato entro 15 giorni dalla presentazione, per iscritto, della relativa richiesta. L’accordo sulla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e convalidato dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, anche successivamente alla stipula dell’accordo. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugetrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i figli o i genitori la durata di quest'ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. A conclusione del periodo concordato, al lavoratore o della lavoratriceviene garantito lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle ricoperte durante lo svolgimento del rapporto a tempo parziale. Xxxxx restando quanto stabilito al periodo seguente, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo può, in qualunque momento, decorsi 24 mesi dalla trasformazione, presentare richiesta all'Azienda per il rientro nelle proprie mansioni (ovvero in mansioni equivalenti) a tempo pieno. L'Azienda, in tal caso, sarà libera di assistenza continua accogliere la richiesta del prestatore di lavoro, fornendogli idonea comunicazione - anche di diniego - entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso detto periodo in quanto assenza di comunicazione, la stessa dovrà considerarsi non accolta. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la precedenza in grado di compiere gli atti quotidiani della vitafavore dei lavoratori con rapporto a tempo parziale – che ne abbiano fatto esplicita richiesta- in attività presso unità produttive site nel medesimo ambito comunale dell'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, con adibizione alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è riconosciuta la prevista l'assunzione, dando priorità nella trasformazione del contratto a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso Sia nelle ipotesi di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente nuove assunzioni a tempo parziale che nei casi di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro, a fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa (c.d. clausola flessibile) acquisendo, di volta in volta, il preventivo consenso scritto del lavoratore. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (c.d. clausola elastica), quale incremento definitivo della quantità della prestazione, può avvenire nei soli rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplino tale aspetto, concordate preventivamente per iscritto con il lavoratore, a fronte di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima pari al 50% da computarsi sull’orario annuale originariamente programmato. Le suddette clausole elastiche possono essere pattuite tra le parti in vista di una modifica temporanea della quantità della prestazione, distinguendosi, comunque, dette ipotesi, dai casi di ammissione del lavoro supplementare e straordinario. L'esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione temporale della stessa comporta, in favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 14 e darà diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 10% per i primi 4 mesi successivi all'intervenuto incremento o variazione. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto all’art. 30 del C.C.N.L., qualora la variazione della prestazione, per effetto dell’adozione di precedenza nelle assunzioni predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Per eccezionali e temporanee esigenze dell'Azienda, il personale con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o parziale di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto tipo orizzontale potrà effettuare, previo consenso, lavoro supplementare, nei limiti del rapporto 20 % della durata di lavoro a tempo parzialeparziale riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Anche i lavoratori con rapporto part-time di tipo verticale e misto potranno svolgere lavoro supplementare, qualora la durata della loro prestazione non ecceda l’orario normale di lavoro settimanale e sino al raggiungimento del medesimo. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 30 del CCNL qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Il rifiuto così motivato da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento Le ore di lavoro supplementare, prestate nei limiti di cui al periodo che precede, subiranno una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare, pari al 10%. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell'orario notturno, di cui agli artt. 36 e 37, sono compensate aggiuntivamente e si cumulano con le maggiorazioni previste a tali titoli. Nel caso di superamento del limite stabilito per lo svolgimento del lavoro supplementare nei rapporti part-time di tipo orizzontale, si applicherà una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 30%. In caso di assunzione utilizzo di personale a tempo parziale il datore prestazioni di lavoro è tenuto supplementare, reiterato per più di sei mesi nel corso dell’anno solare, l’Azienda si impegna a darne tempestiva informazione proporre al personale già dipendente con rapporto lavoratore la modifica del contratto part-time, in ragione del riscontrato maggior fabbisogno orario mediamente richiesto nel suddetto periodo di riferimento. Nei rapporti di lavoro part-time verticale o misto potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui sia stato raggiunto l’orario normale di lavoro settimanale e, in tali ipotesi, troveranno applicazione le maggiorazioni previste a tale titolo dall’art. 33 per i rapporti a tempo pieno occupato ed i limiti annuali in unità produttive site nello stesso ambito comunaleesso stabiliti. In ogni caso, anche mediante comunicazione scritta la richiesta di straordinario giornaliero non potrà superare, in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti assenza di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti esplicito consenso del datore prestatore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pienola misura del 40% dell’orario contrattualmente pattuito. Per quanto non espressamente richiamatodisciplinato dal presente articolo, con particolare attenzione al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si fa rinvia al d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto di lavoro ivi disciplinato, con riferimento alla normativa legale vigentedurata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
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Samples: Accordo Di Rinnovo
Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata può costituire uno strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e lavo- rativa che contemperi le esigenze dell’azienda con quelle del lavoratore, oltre a rappresentare un’occasione di allargamento della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinariobase occupazionale. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore convengono di lavoro ha diritto a un preavviso regolare come di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in a vale- re per le aziende associate e per i lavoratori ivi operanti.
1) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pienoparziale deve avvenire con il consenso del- l’azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa; l’azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare risposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
2) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assun- ti. In Nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugepassaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno.
3) L’impresa, i figli o i genitori nell’ambito della percentuale del 2% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, ovvero del 3% per cento nelle aziende oltre 100 dipendenti valuterà positi- vamente, in funzione della fungibilità del lavoratore o della lavoratriceinteressato, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità richiesta di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale nei seguenti casi: necessità di assistere geni- tori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. In Nel caso di valutazione negativa da parte dell’impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalle suddette percentuali, sarà svolto un confronto con le Rappresentanze sinda- cali unitarie per individuare una idonea soluzione.
4) Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 3) e fino ad un massimo complessi- vo del 4%, l’accettazione della richiesta del lavoratore o di avvalersi del part-time sarà valutata dall’impresa in relazione alle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta delle rap- presentanze sindacali unitarie, informerà le medesime sui motivi del diniego della lavoratricerichiesta avan- zata dal lavoratore.
5) L’azienda ai fini della variazione della sola dislocazione temporale dell’orario di lavoro già definito acquisisce di volta in volta ed in forma scritta il consenso del lavoratore con congruo preavviso. La disponibilità a tale variabilità dell’orario a tempo parziale sarà inserita nella lette- ra di assunzione od in un accordo successivo e espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una distribuzione di orari non flessibili, con figlio convivente fatto salvo un congruo preavviso al datore di età lavoro. Nelle aree di cui all’Obiettivo 1 della Unione Europea la presente norma si applica anche ai contratti a tempo determinato.
6) La durata di un rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere anche predeterminata. Tale durata non sarà di norma inferiore a 6 mesi e superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore 24. In tal caso è consentita, l’as- sunzione di handicap, è riconosciuta personale a termine per il completamento dell’orario di lavoro e per tutta la priorità nella trasformazione del durata come sopra predeterminata.
7) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parzialeparziale deve essere stipulato per iscritto. Il lavoratore In esso devono essere indicate le mansioni, l’orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nel corso dell’anno, nonché‚ gli altri ele- menti che il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda.
8) Potranno essere stipulati, anche per realizzare una maggiore utilizzazione degli impianti, contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma infe- riore a quello contrattuale settimanale. Le modalità definite in fase di stipulazione o di successi- va modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate alla Direzione Provinciale del Lavoro e alle rappresentanze sindacali unitarie.
9) In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria è consentita, previa comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato. La deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al secondo, quarto e quinto comma dell’art. 6, disciplina speciale, parte prima e terza.
10) Per i lavoratori il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale prevede una prestazio- ne pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sarà contenuto nei limiti mas- simi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. Agli stessi verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.
11) Per i lavoratori ad orario ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato è consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della normale prestazione del mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del 10 per cento. Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione dalla normativa in atto nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativamente al lavoro eccedente l’orario normale, in rapporto alla durata del tempo parziale. .
12) In caso di assunzione di personale a tempo parziale pieno, il datore diritto di precedenza, si intende appli- cabile qualora l’assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunaleparziale.
13) La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno pro- porzionati all’orario di lavoro concordato, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale con riferimento al trattamento contrattuale dei rapporti dei dipendenti lavo- ratori a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.
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Lavoro a tempo parziale. Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro di tipo verticale, orizzontale o la combinazione delle due tipologie, prestato con orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. Il lavoro rapporto a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 secondo i seguenti criteri: - possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati presente contratto; - vi sia volontarietà di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra entrambe le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato ; - reversibilità da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche , tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico produttive compatibilmente con le mansioni svolte o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché da svolgere e ferma restando la reciproca volontarietà; - priorità nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro passaggio da tempo pieno a tempo parziale. In caso parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per identiche mansioni; - possibilità di richiesta prevedere un termine di conversione del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro rapporto da tempo pieno parziale a tempo parziale. Il lavoratore pieno, prestabilendo la clausola sull'atto sottoscritto; - applicabilità delle norme del presente contratto, in quanto compatibili con il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore secondo criteri di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione Le Parti concordano la possibilità per i lavoratori occupati a tempo parziale di qualsiasi disciplina svolgere lavoro supplementare, quello corrispondente cioè alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di fonte legale lavoro concordato tra le Parti ed entro il limite del tempo pieno, nel limite massimo del 30% e comunque complessivamente non superiore alle 10 ore giornaliere e/o contrattuale non superiori a 200 ore annuali. Tale prestazione sarà retribuita con la normale retribuzione oraria. Il ricorso alla protrazione potrà avvenire su richiesta dell'azienda previa disponibilità del lavoratore e per la quale sia rilevante le causali riportate all’art. 13 del presente CCNL lettere a), b), c), d), e), f). Il lavoratore che, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno, raggiunga 200 ore di prestazione supplementare avrà diritto a richiedere il computo dei dipendenti del datore consolidamento nel proprio orario di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svoltotutto o in parte, rapportato al tempo pienodel lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale. Per quanto non espressamente richiamatodisciplinato dal presente articolo, si fa le Parti fanno riferimento alla normativa legale vigentealle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. 61/2000.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le Le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore ritenendo che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell’intento di garantire alle lavoratrici ed ai la- voratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue. Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento funzionale alla flessibilità del rapporto, nell’interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell’azienda, rappresentando, altresì, un’occasione di allargamento della base occupazionale. Per tali motivi, tale tipologia contrattua- le deve essere amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti normativi ed economici, purché compatibili con le peculiari caratteristiche del rapporto. Il contratto di lavoro a tempo pienoparziale, redatto in forma scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dal D.Lgs n. 61/2000 e successive modificazioni. In Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e formalità previste per i lavoratori a tempo pieno e possono riguardare tutti i lavoratori subordinati. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore, anche nell’ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della procedura prescritta dall’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000. Nel contratto deve essere indicata, espressamente, la distribuzione dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, settimana, mese ed anno, in ragione della tipologia di part-time adottata. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore, sulla base di norma dei seguenti riferimenti minimi: - nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugeorario ridotto rispetto al normale orario settimanale, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché minimo 12 ore; - nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, minimo 48 ore; - nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale minimo 550 ore. L’azienda, fino al limite del 8% del personale in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità forza a tempo pieno alla data di assistenza continua in quanto non in grado presentazione della richiesta, valuta positivamente, avuto riguardo alla fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le domande di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale nei seguenti casi:
a) lavoratori con figli di età inferiore a tre anni;
b) lavoratori tutelati dalla L. n. 104/92 e successive modifiche;
c) lavoratori studenti di cui all’art. In caso di richiesta del lavoratore o 10 della lavoratriceL. n. 300/70;
d) lavoratori che comprovino, con figlio convivente adeguata documentazione, esigenze di età non superiore a tredici anni carattere personale o con figlio convivente portatore familiare, di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigentenatura eccezionale.
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Lavoro a tempo parziale. Le parti considerano il rapporto a tempo parziale un utile strumento per favorire l'occupazione e far fronte a particolari esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per la regolamentazione dei contratti di lavoro a tempo parziale valgono le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, del D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni. Si premette che, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto a tempo pieno in tempo parziale, o il proprio rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento e/o di infrazione disciplinare. Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta scritta, e può essere attivato direttamente all'assunzione del lavoratore, che può essere disposta anche a tempo determinato ai sensi di quanto previsto nel presente c.c.n.l., o a seguito di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno già in essere con il lavoratore, previo accordo con lo stesso. In entrambi i casi (prima assunzione con contratto a part-time oppure trasformazione di rapporto di lavoro già in essere da tempo pieno a tempo parziale) copia del contratto deve contenere essere trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio nei termini temporali previsti dalla normativa vigente. Nel caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è necessaria inoltre la specifica convalida da parte della Direzione provinciale del lavoro e il lavoratore può richiedere anche l'assistenza delle R.S.A./R.S.U. Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere inoltre riportata puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni di personale a tempo pieno da adibire alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti. In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già occupato, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'Associazione, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. L'orario di lavoro a tempo parziale potrà avere le seguenti articolazioni: - orizzontale, con riduzione di orario rispetto al tempo pieno previsto dall'orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, con attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. La prestazione a tempo parziale non può essere superiore alle 32 ore settimanali. Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non potrà superare il 20% del personale in forza a tempo pieno, con un minimo di quattro unità. Il periodo di prova per il rapporto di lavoro a tempo parziale è fissato negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo pieno. Le norme previste dal c.c.n.l. per il personale a tempo pieno sono applicate al personale a tempo parziale in misura proporzionale alla minore durata dell'orario di lavoro settimanale, sempreché siano compatibili con la speciale natura del rapporto. In particolare:
1) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione e il lavoratore a tempo parziale gode di tutti i benefici e dei medesimi diritti di lavoratori a tempo pieno;
2) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale spettano gli stessi istituti e diritti dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate). A tali lavoratori spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate). Le ferie spettanti ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale sono riproporzionate alla durata della prestazione di lavoro;
3) l'indennità sostitutiva del preavviso è calcolata con riferimento alla retribuzione percepita in atto al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione momento della risoluzione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati rapporto di lavoro articolati su fasce orarie prestabilitelavoro. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento per comprovate esigenze organizzative, può richiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni di prestazioni supplementarilavoro supplementare, intendendosi previo consenso degli stessi, con un limite pari al 10% dell'orario di lavoro annuale, arrotondato per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le partieccesso all'unità intera. L'eventuale rifiuto da parte del lavoratore di prestare tale lavoro supplementare non costituisce infrazione disciplinare, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. In caso di part-time orizzontale il lavoratore potrà svolgere al 25% delle massimo 2 ore di lavoro settimanali concordatesupplementare al giorno. La percentuale del 25In caso di lavoro supplementare la retribuzione oraria sarà maggiorata di un importo pari al 20% di orario supplementare verrà quella ordinaria, calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendalele eventuali maggiorazioni per lavoro festivo o notturno o festivo notturno. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza L'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differitidifferiti è determinata convenzionalmente mediante l'applicazione della predetta maggiorazione del 20% sulla retribuzione dovuta per le ore di lavoro supplementare. Le disposizioni relative al lavoro straordinario e supplementare si applicano anche ai lavoratori a part-time assunti a tempo determinato a norma del D.Lgs. n. 368/2001. Nel caso in cui per situazioni contingenti e di emergenza il datore di lavoro dovesse richiedere prestazioni che vanno oltre il limite delle ore supplementari sopra definite, per queste ore eccedenti è dovuta al lavoratore la maggiorazione del 40%. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere, e comunque nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di richiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) che non dovrà comunque essere effettuata per un periodo continuativo superiore a mesi tre e purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:
1) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
2) esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Il datore di lavoro ed il lavoratore a tempo parziale possono concordare un patto che autorizza il primo a modificare, previo preavviso non inferiore a 10 giorni, il cambiamento della collocazione temporale della prestazione. Il consenso del lavoratore deve essere scritto, può rifiutare lo essere anche contestuale all'instaurazione del contratto di lavoro part-time e può essere reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente delle R.S.A./R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere tale patto non integra in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né di provvedimenti disciplinari. Lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento nella condizione di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione rispetto a quello concordato, comporta in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha favore del lavoratore il diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto fatto nella misura del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento45%. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescentioncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione Commissione medica istituita presso l'azienda l'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parzialeparziale verticale od orizzontale. A richiesta del lavoratore il Il rapporto di lavoro a tempo parziale è deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pienopieno a richiesta del lavoratore. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto Il datore di lavoro da tempo pieno informerà le R.S.A./R.S.U., con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile relativa tipologia ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato ricorso al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigentelavoro supplementare.
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata può costituire uno strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e che contemperi le esigenze dell'azienda con quelle del lavoratore, oltre a rappresentare un'occasione di allargamento della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'annobase occupazionale. Quando l'organizzazione In attuazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilitedisposto dall'art. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle legge 19.12.84 n. 863, le parti convengono di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà regolare come di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in a valere per le aziende associate e per i lavoratori ivi operanti.
1) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pienoparziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa; l'azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare risposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
2) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. In Nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugepassaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno.
3) L'impresa, i figli o i genitori nell'ambito della percentuale del 2% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore o della lavoratriceinteressato, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità richiesta di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei 7 anni. In Nel caso di valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalla percentuale del 2%, sarà svolto un confronto con le Rsu per individuare un'idonea soluzione.
4) Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 3) e fino ad un massimo complessivo del 4%, l'accettazione della richiesta del lavoratore o di avvalersi del part-time sarà valutata dall'impresa in relazione alle esigenze tecnico- organizzative. L'azienda, su richiesta delle Rsu, informerà le medesime sui motivi del diniego della lavoratricerichiesta avanzata dal lavoratore.
5) Nei casi di nuove assunzioni a tempo parziale per contratti a tempo indeterminato, l'azienda ai fini della variazione della sola dislocazione temporale dell'orario di lavoro già definito acquisisce di volta in volta e in forma scritta il consenso del lavoratore con figlio convivente congruo preavviso. La disponibilità a tale variabilità dell'orario a tempo parziale sarà inserita nella lettera di età assunzione e espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una distribuzione di orari non flessibili, fatto salvo un congruo preavviso al datore di lavoro. Nelle aree di cui all'Obiettivo 1 della UE la presente norma si applica anche ai contratti a tempo determinato.
6) La durata di un rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere anche predeterminata. Tale durata non sarà di norma inferiore a 6 mesi e superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore 24. In tal caso è consentita, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'assunzione di handicap, è riconosciuta personale a termine per il completamento dell'orario di lavoro e per tutta la priorità nella trasformazione del durata come sopra predeterminata.
7) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parzialeparziale deve essere stipulato per iscritto. Il lavoratore In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nel corso dell'anno, nonché gli altri elementi che il Ccnl preveda.
8) In applicazione della deroga all'art. 5, comma 2, legge 19.12.84 n. 863, disposta dal successivo comma 3, il lavoro a tempo parziale potrà essere distribuito su periodi giornalieri, settimanali, mensili ed annuali.
9) Potranno essere stipulati, anche per realizzare una maggiore utilizzazione degli impianti, contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell'orario legale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale. Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro verranno comu nicate alla Direzione provinciale del lavoro e alle Rsu.
10) In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria è consentita, previa comunicazione alle Rsu e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l'orario ridotto concordato in conformità del comma 4, art. 5, legge 19.12.84 n. 863. La deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 6, Disciplina speciale, Parte I e III.
11) Per i lavoratori il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. Agli stessi verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.
12) Per i lavoratori ad orario ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato è consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della normale prestazione del mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del 10%. Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione, dalla normativa in atto nel Ccnl relativamente al lavoro eccedente l'orario normale, in rapporto alla durata del tempo parziale. .
13) In caso di assunzione di personale a tempo parziale pieno, il datore diritto di precedenza di cui al comma 3 bis, legge 19.12.84 n. 863, s'intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunaleparziale.
14) La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale con riferimento al trattamento contrattuale dei rapporti dei dipendenti lavoratori a tempo pieno. Il lavoratore Le parti s'incontreranno dopo l'entrata in vigore delle nuove norme di legge che regoleranno il lavoro a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, effettuare gli eventuali adeguamenti che si fa riferimento alla normativa legale vigenterendessero necessari.
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Lavoro a tempo parziale. Il Clausole elastiche. Nei casi che giustificano il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere supplementare, le parti possono prevedere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla la variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a Le variazioni sono richieste con un preavviso di 3 2 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 2515%. Lavoro supplementare. Le modifiche dell'orario comportano casistiche che possono giustificare la richiesta di prestazioni supplementari (che non devono comportare: il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% superamento delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali per il part-time di tipo orizzontale, né il superamento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro differenza tra l’orario a tempo pieno in rapporto e l’orario ridotto per il part-time verticale) sono le seguenti: incrementi di produzione, confezionamento, spedizione del prodotto; attività a tempo parzialecarattere stagionale; installazioni e montaggi soggetti a particolari condizioni climatico-ambientali; collocazione sul mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; sostituzione di una posizione rimasta vacante per risoluzione del rapporto; partecipazione a fiere e mostre; sostituzione di lavori assenti per ferie, permessi, aspettative; sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ma idonei ad altre mansioni; esigenze di carattere eccezionale che non possono essere soddisfatte con i normali assetti produttivi; manutenzione/ripristino degli impianti; esigenze particolari connesse a termini di consegna vincolanti e/o presentazioni commerciali del prodotto; adempimenti amministrativi e di legge legati a scadenze inderogabili; ritardi nella consegna delle materie prime; realizzazione del campionario; improvvise e non programmate richieste dei clienti. Il rifiuto Trattamento economico: spetta la maggiorazione omnicomprensiva del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento20%. I Trasformazione del rapporto: - i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competenteterapie, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente (e viceversa, se l’interessato ne fa successivamente richiesta); - in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratricelavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa totalmente inabile che abbia necessità assuma connotazione di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, gravità è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenterapporto.
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Samples: Accordo Di Rinnovo
Lavoro a tempo parziale. Il Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli arttpuò costituire un valido strumento di governo e gestione del rapporto di lavoro, nell'interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Azienda, rappresentando, altresì, un'occasione di allargamento della base occupazionale. 4-12 Per tali motivi, tale tipologia contrattuale deve essere amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti normativi ed economici, purché compatibili con le peculiari caratteristiche del D.lgsrapporto. n. 81/2015. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente Il contratto è stipulato di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle seguenti forme:
x. xxxxxxxxxxx, con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;
b. verticale, con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno;
c. misto, con la combinazione delle due modalità di svolgimento di cui alle precedenti lettere a) e b), che contemplino periodi predeterminati sia a tempo pieno, sia a orario ridotto, sia di non lavoro. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e formalità previste per i lavoratori a tempo pieno, e possono riguardare tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti, i titolari di contratto di inserimento, i lavoratori somministrati. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'Azienda e del lavoratore, anche nell'ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della collocazione temporale procedura prescritta dall'art.5 della legge n.61/2000. Nel contratto deve essere indicata, espressamente, la distribuzione dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesied anno, in misura non superiore al 25% delle ore ragione della tipologia di lavoro settimanali concordatepart-time adottata. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti All’atto dell’assunzione e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto per tutte le forme di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni l’azienda fissa la durata della prestazione che non sarà, comunque, inferiore al 40% dell’orario normale di lavoro straordinarioa tempo pieno. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale La durata della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere minima giornaliera continuativa che il limite del 20% della normale prestazione annua personale con rapporto a tempo parziale con facoltà può essere chiamato a svolgere è fissata in 2,5 ore. L'Azienda, fino al limite del 30% del personale in forza a tempo pieno alla data di presentazione della contrattazione aziendale richiesta, valuta positivamente, avuto riguardo alla fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le domande di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
a. lavoratori con figli d'età inferiore a tre anni;
b. lavoratori tutelati dalla legge n.104/92 e successive modifiche;
c. lavoratori studenti di cui all'art.10 della legge n.300/70;
d. lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale.
e. lavoratori con gravi patologie oncologiche, in conformità delle previsioni di cui all’art.12-bis del d.lgs. n.61/2000. Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del 5% del personale in forza a tempo pieno in rapporto al momento della richiesta, l'Azienda valuta l'accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tali ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all'Azienda, a tempo parziale. Il rifiuto condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dall'instaurazione del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. L'eventuale diniego da parte dell'Azienda viene allo stesso comunicato entro 15 giorni dalla presentazione, per iscritto, della relativa richiesta. L’accordo sulla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e convalidato dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, anche successivamente alla stipula dell’accordo. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugetrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i figli o i genitori la durata di quest'ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. A conclusione del periodo concordato, al lavoratore o della lavoratriceviene garantito lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle ricoperte durante lo svolgimento del rapporto a tempo parziale. Xxxxx restando quanto stabilito al periodo seguente, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo può, in qualunque momento, decorsi 24 mesi dalla trasformazione, presentare richiesta all'Azienda per il rientro nelle proprie mansioni (ovvero in mansioni equivalenti) a tempo pieno. L'Azienda, in tal caso, sarà libera di assistenza continua accogliere la richiesta del prestatore di lavoro, fornendogli idonea comunicazione - anche di diniego - entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso detto periodo in quanto assenza di comunicazione, la stessa dovrà considerarsi non accolta. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la precedenza in grado di compiere gli atti quotidiani della vitafavore dei lavoratori con rapporto a tempo parziale – che ne abbiano fatto esplicita richiesta - in attività presso unità produttive site nel medesimo ambito comunale dell'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, con adibizione alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è riconosciuta la prevista l'assunzione, dando priorità nella trasformazione del contratto a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso Sia nelle ipotesi di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente nuove assunzioni a tempo parziale che nei casi di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro, a fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa (c.d. clausola flessibile) acquisendo, di volta in volta, il preventivo consenso scritto del lavoratore. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (c.d. clausola elastica), quale incremento definitivo della quantità della prestazione, può avvenire nei soli rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplino tale aspetto, concordate preventivamente per iscritto con il lavoratore, a fronte di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima pari al 50% da computarsi sull’orario annuale originariamente programmato. Le suddette clausole elastiche possono essere pattuite tra le parti in vista di una modifica temporanea della quantità della prestazione, distinguendosi, comunque, dette ipotesi, dai casi di ammissione del lavoro supplementare e straordinario. L'esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione temporale della stessa comporta, in favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell'art.14 e darà diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 10% per i primi 4 mesi successivi all'intervenuto incremento o variazione. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi:
a. sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b. necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d. in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto all’art.30 del C.C.N.L., qualora la variazione della prestazione, per effetto dell’adozione di precedenza nelle assunzioni predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Per eccezionali e temporanee esigenze dell'Azienda, il personale con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o parziale di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto tipo orizzontale potrà effettuare, previo consenso, lavoro supplementare, nei limiti del rapporto 20 % della durata di lavoro a tempo parzialeparziale riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Anche i lavoratori con rapporto part-time di tipo verticale e misto potranno svolgere lavoro supplementare, qualora la durata della loro prestazione non ecceda l’orario normale di lavoro settimanale e sino al raggiungimento del medesimo. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto:
a. sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b. necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d. in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art.30 del CCNL qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Il rifiuto così motivato da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento Le ore di lavoro supplementare, prestate nei limiti di cui al periodo che precede, subiranno una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare, pari al 10%. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell'orario notturno, di cui agli artt. 36 e 37, sono compensate aggiuntivamente e si cumulano con le maggiorazioni previste a tali titoli. Nel caso di superamento del limite stabilito per lo svolgimento del lavoro supplementare nei rapporti part-time di tipo orizzontale, si applicherà una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 30%. In caso di assunzione utilizzo di personale a tempo parziale il datore prestazioni di lavoro è tenuto supplementare, reiterato per più di sei mesi nel corso dell’anno solare, l’Azienda si impegna a darne tempestiva informazione proporre al personale già dipendente con rapporto lavoratore la modifica del contratto part-time, in ragione del riscontrato maggior fabbisogno orario mediamente richiesto nel suddetto periodo di riferimento. Nei rapporti di lavoro part-time verticale o misto potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui sia stato raggiunto l’orario normale di lavoro settimanale e, in tali ipotesi, troveranno applicazione le maggiorazioni previste a tale titolo dall’art.33 per i rapporti a tempo pieno occupato ed i limiti annuali in unità produttive site nello stesso ambito comunaleesso stabiliti. In ogni caso, anche mediante comunicazione scritta la richiesta di straordinario giornaliero non potrà superare, in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti assenza di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti esplicito consenso del datore prestatore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pienola misura del 40% dell’orario contrattualmente pattuito. Per quanto non espressamente richiamatodisciplinato dal presente articolo, con particolare attenzione al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si fa rinvia al d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto di lavoro ivi disciplinato, con riferimento alla normativa legale vigentedurata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
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Lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Dlgs. n°61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato nelle seguenti forme : - di tipo orizzontale, - di tipo verticale, - di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In relazione a questa forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra fissa pari all’importo erogato a tale titolo con l’ultima mensilità. Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Le parti, ai fini della applicazione del comma 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dell’art. 5 del Dlgs. n°61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art. 9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 regolato come segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: - l’eventuale periodo di prova; - ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere n°61/2000, la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della la collocazione temporale dell'orario dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese mese, all’anno; - la qualifica assegnata.
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale I contratti individuali già stipulati al 26 maggio 2004 (data di firma del contratto 01/01/2001 -31/12/2005) sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e all'annolavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. Quando l'organizzazione La presente limitazione non si applica alle Cooperative di tipo “B” di cui all’art.1 L. 381/91, previa verifica in sede di commissioni miste paritetici. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoro è articolata lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore a tempo parziale presti la attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro ha spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la facoltà di richiederecooperativa, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornateesigenze tecnico produttive, nell’ambito del confronto con le RSA, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. In tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle settimane ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o ai mesial valore equivalente come media).
C) Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 61/2000 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L’eventuale rifiuto, in adeguatamente motivato,non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura non superiore al 25massima del 50% dell’orario individuale settimanale per il part-time di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore di lavoro settimanali concordatesupplementari prestate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensileLe ore supplementari, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art.3 comma 4, 2° periodo del 15D.lgs. n° 61/2000, e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiticui all’art.75. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all’utenza; - punte di formazione professionaleintensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - per sostituzione di assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell’art.3 commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del D.lgs. n°61/2000 e successive modificazioni, il datore di lavoro straordinario. Le parti lavoro, a fronte del contratto possono pattuire, consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto,occasione nella quale è possibile per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della il lavoratore richiedere l’assistenza di un componente dell’RSA da egli indicato,ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale, sia in caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale nella giornata,in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con facoltà riferimento alla settimana, al mese, all’anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della contrattazione aziendale collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di elevare cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore 30% si procederà ad una maggiorazione del 152% della retribuzione oraria globale per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiticollocazione temporale. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto Ai fini del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione computo del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente di tipo verticale o misto possono essere stabilite, con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lettera D, anche clausole elastiche per la variazione in rapporto aumento della durata della prestazione lavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quale non era prevista). Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di lavoro a tempo pienocui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lettera D). Durante il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità corso di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso , decorsi cinque mesi dalla data di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato mese in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti favore del datore di lavoro, i lavoratori il lavoratore potrà denunciare il patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
1. gravi esigenze di carattere familiare;
2. esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
3. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; 4.attività di studio e formazione di cui all’art. 69 e art.70 del presente CCNL. Tali motivazione devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. E’ data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole flessibili o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’articolo 75. L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale sono computati e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per particolare modo per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenteconcerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro (Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte e da svolgere, ferma restando la reciproca volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) nelle aziende artigiane vi possono essere lavoratori a tempo parziale nella misura di 1/3 dei dipendenti con arrotondamento all'unità superiore; nel caso di imprese senza dipendenti può essere assunto un lavoratore a tempo parziale;
f) può essere previsto un termine di conversione del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato rapporto a tempo parziale in forma scritta e deve contenere rapporto a tempo pieno, prestabilendo la puntuale indicazione della durata clausola sull'atto sottoscritto;
g) l'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con rapporto a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità economica alla misura della prestazione lavorativa e lavorativa; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giornosottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale;
h) date le particolari caratteristiche di andamento produttivo nel settore, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio le parti concordano la possibilità per i lavoratori occupati a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento tempo parziale di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata nei periodi di maggiore richiesta produttiva. Tali ore supplementari, se effettuate all'interno dell'orario contrattuale diurno non festivo, non daranno luogo a maggiorazioni e comunque non potranno superare con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del alla settimana il 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto concordato a tempo parziale. Il rifiuto ricorso ad orario supplementare potrà avvenire su richiesta dell'azienda previa disponibilità del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamentolavoratore. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.segue:
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinarioClausole flessibili/elastiche. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, stabilire clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a Le variazioni sono richieste con un preavviso di 3 2 giorni lavorativi. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 5%. Lavoro supplementare. Le casistiche che possono giustificare la richiesta di prestazioni supplementari (che non comportino comunque il superamento delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali) sono le seguenti: incrementi di attività produttiva; attività a carattere stagionale; installazioni e montaggi soggetti a particolari condizioni climatico-ambientali; collocazione sul mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; sostituzione di una posizione rimasta vacante per risoluzione del rapporto; partecipazione a fiere e mostre; sostituzione di lavori assenti per ferie, nonché permessi, aspettative; esigenze di carattere eccezionale che non possono essere soddisfatte con i normali assetti produttivi; manutenzione degli impianti; esigenze particolari connesse a specifiche compensazionitermini di consegna vincolanti e/o presentazioni commerciali del prodotto; adempimenti amministrativi e di legge legati a scadenze inderogabili; ritardi nella consegna delle materie prime; realizzazione del campionario; improvvise e non programmate richieste dei clienti. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite Trattamento economico: spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad Lavoro ripartito Il c.c.n.l. non prevede una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differitidisciplina specifica Lavoro stagionale Il c.c.n.l. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui prevede una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.specifica
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro Nell' ottica di una sempre crescente utilizzazione degli strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa, il part-time continua ad essere oggetto di particolare attenzione sul piano contrattuale, nella consapevolezza che "tale istituto costituisce un valido strumento, del quale si auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo nel settore del credito, per favorire l' occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale". Le Parti, invero, confermano l' impianto normativo contenuto nell' appendice n. 1 del contratto nazionale del 1994 (e corrispondente normativa ACRI), salvo incidere su taluni aspetti, la cui "rivisitazione" consente all' istituto contrattuale in questione di rispondere più adeguatamente alle esigenze innanzi richiamate. Proseguendo in una scelta già intrapresa nel contratto del 1994, la nuova disciplina incide in primo luogo sulle percentuali fissate dall' art. 3 della predetta appendice, portando dal 10% al 20% del personale destinatario del contratto in servizio a tempo pieno il limite massimo concernente i passaggi a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giornoda tempo pieno; per quanto attiene alle assunzioni effettuate direttamente dall' esterno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 205% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale viene ora elevato al 2510%. Le modifiche dell'orario comportano Merita, poi, di essere segnalata la modifica introdotta in ordine alla durata settimanale dell' orario del personale a part-time, la quale potrà essere ora compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti, con distribuzione sia orizzontale che verticale. Si ricorda che i predetti limiti erano fissati rispettivamente in 20 e 25 ore settimanali (con talune eccezioni per particolari figure professionali), e che una eventuale estensione di essi "verso il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parzialebasso" (15 ore), o viceversa"verso l' alto" (32 ore e 30 minuti) era subordinata al raggiungimento di una intesa aziendale. Naturalmente sull' orario dei lavoratori part-time è destinata ad incidere la riduzione di orario attuata sul piano generale (da 37 ore e 30 a 37 ore settimanali). In particolare - anche sulla base dei chiarimenti intercorsi con i Sindacati - ai lavoratori a part-time, non costituisce giustificato motivo oltre alla conservazione con i criteri in atto delle riduzioni di licenziamentoorario ex art. I 56 del C.C.N.L. 19 dicembre 1994 (art. 53 per ACRI), spetta, sia pure sotto forma di permesso, una riduzione di orario analoga a quella dei lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto proporzionata al minor orario di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeeffettuato. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenteSi veda l' esempio che segue.
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata può costituire uno strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e che contemperi le esigenze dell'azienda con quelle del lavoratore, oltre a rappresentare un'occasione di allargamento della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinariobase occupazionale. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore convengono di lavoro ha diritto a un preavviso regolare come di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in a valere per le aziende associate e per i lavoratori ivi operanti.
1) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pienoparziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa; l'azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare risposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
2) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. In Nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugepassaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno.
3) L'impresa, i figli o i genitori nell'ambito della percentuale del 2% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, ovvero del 3% nelle aziende oltre 100 dipendenti, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore o della lavoratriceinteressato, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità richiesta di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei setti anni; necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. In Nel caso di valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalle suddette percentuali sarà svolto un confronto con le Rappresentanze sindacali unitarie per individuare una idonea soluzione.
4) Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 3 e fino ad un massimo complessivo del 4%, l'accettazione della richiesta del lavoratore o di avvalersi del parti-time sarà valutata dall'impresa in relazione alle esigenze tecnico-organizzative. L'azienda, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, informerà le medesime sui motivi del diniego della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenterichiesta avanzata dal lavoratore.
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Lavoro a tempo parziale. Il Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli arttpuò costituire un valido strumento di governo e gestione del rapporto di lavoro, nell'interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Azienda, rappresentando, altresì, un'occasione di allargamento della base occupazionale. 4-12 Per tali motivi, tale tipologia contrattuale deve essere amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti normativi ed economici, purché compatibili con le peculiari caratteristiche del D.lgsrapporto. n. 81/2015Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente. Il contratto è stipulato di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle seguenti forme:
a) orizzontale, con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;
b) verticale, con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno;
c) misto, con la combinazione delle due modalità di svolgimento di cui alle precedenti lettere a) e b), che contemplino periodi predeterminati sia a tempo pieno, sia a orario ridotto, sia di non lavoro. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e formalità previste per i lavoratori a tempo pieno, e possono riguardare tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti, i titolari di contratto di inserimento, i lavoratori somministrati. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'Azienda e del lavoratore, anche nell'ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della collocazione temporale procedura prescritta dall'art. 5 della legge n. 61/2000. Nel contratto deve essere indicata, espressamente, la distribuzione dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesied anno, in misura non superiore al 25% delle ore ragione della tipologia di lavoro settimanali concordatepart-time adottata. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti All’atto dell’assunzione e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto per tutte le forme di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni l’azienda fissa la durata della prestazione che non sarà, comunque, inferiore al 40% dell’orario normale di lavoro straordinarioa tempo pieno. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale La durata della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere minima giornaliera continuativa che il limite del 20% della normale prestazione annua personale con rapporto a tempo parziale con facoltà può essere chiamato a svolgere è fissata in 2,5 ore. L'Azienda, fino al limite del 30% del personale in forza a tempo pieno alla data di presentazione della contrattazione aziendale richiesta, valuta positivamente, avuto riguardo alla fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le domande di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi e nel rispetto del progressivo ordine di priorità:
a) lavoratori tutelati dalla legge n. 104/92 e successive modifiche;
b) lavoratori affetti da gravi patologie acute o croniche, debitamente documentate, che determinano temporanea o permanente perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
c) lavoratori con figli d'età inferiore a tre anni;
d) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge n. 300/70;
e) lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale. Non rientrano nella sopra indicata soglia percentuale i lavoratori con patologie oncologiche i quali, in conformità delle previsioni di legge, hanno diritto incondizionato alla trasformazione del rapporto da tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro 5% del personale in forza a tempo pieno in rapporto al momento della richiesta, l'Azienda valuta l'accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tali ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all'Azienda, a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dall'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. L'eventuale diniego da parte dell'Azienda viene allo stesso comunicato entro 15 giorni dalla presentazione, per iscritto, della relativa richiesta. la durata di quest'ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. A conclusione del periodo concordato, al lavoratore viene garantito lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle ricoperte durante lo svolgimento del rapporto a tempo parziale. Xxxxx restando quanto stabilito al periodo seguente, il lavoratore che abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo può, in qualunque momento, decorsi 24 mesi dalla trasformazione, presentare richiesta all'Azienda per il rientro nelle proprie mansioni (ovvero in mansioni equivalenti) a tempo pieno. L'Azienda, in tal caso, sarà libera di accogliere la richiesta del prestatore di lavoro, fornendogli idonea comunicazione - anche di diniego - entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso detto periodo in assenza di comunicazione, la stessa dovrà considerarsi non accolta. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti assunzione di personale a tempo pieno, il coniugedatore di lavoro è tenuto a riconoscere la precedenza in favore dei lavoratori con rapporto a tempo parziale – che ne abbiano fatto esplicita richiesta- in attività presso unità produttive site nel medesimo ambito comunale dell'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratricecon adibizione alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione, nonché nel caso in cui dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso Sia nelle ipotesi di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente nuove assunzioni a tempo parziale che nei casi di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro, a fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa (c.d. clausola flessibile) acquisendo, di volta in volta, il preventivo consenso scritto del lavoratore. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (c.d. clausola elastica), quale incremento definitivo della quantità della prestazione, può avvenire nei soli rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplino tale aspetto, concordate preventivamente per iscritto con il lavoratore, a fronte di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima pari al 50% da computarsi sull’orario annuale originariamente programmato. Le suddette clausole elastiche possono essere pattuite tra le parti in vista di una modifica temporanea della quantità della prestazione, distinguendosi, comunque, dette ipotesi, dai casi di ammissione del lavoro supplementare e straordinario. L'esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione temporale della stessa comporta, in favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 14 e darà diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 10% per i primi 4 mesi successivi all'intervenuto incremento o variazione. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto all’art. 30 del C.C.N.L., qualora la variazione della prestazione, per effetto dell’adozione di precedenza nelle assunzioni predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Per eccezionali e temporanee esigenze dell'Azienda, il personale con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o parziale di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto tipo orizzontale potrà effettuare, previo consenso, lavoro supplementare, nei limiti del rapporto 20 % della durata di lavoro a tempo parzialeparziale riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Anche i lavoratori con rapporto part-time di tipo verticale e misto potranno svolgere lavoro supplementare, qualora la durata della loro prestazione non ecceda l’orario normale di lavoro settimanale e sino al raggiungimento del medesimo. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 30 del CCNL qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Il rifiuto così motivato da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento Le ore di lavoro supplementare, prestate nei limiti di cui al periodo che precede, subiranno una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare, pari al 10%. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell'orario notturno, di cui agli artt. 36 e 37, sono compensate aggiuntivamente e si cumulano con le maggiorazioni previste a tali titoli. Nel caso di superamento del limite stabilito per lo svolgimento del lavoro supplementare nei rapporti part-time di tipo orizzontale, si applicherà una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 30%. In caso di assunzione utilizzo di personale a tempo parziale il datore prestazioni di lavoro è tenuto supplementare, reiterato per più di sei mesi nel corso dell’anno solare, l’Azienda si impegna a darne tempestiva informazione proporre al personale già dipendente con rapporto lavoratore la modifica del contratto part-time, in ragione del riscontrato maggior fabbisogno orario mediamente richiesto nel suddetto periodo di riferimento. Nei rapporti di lavoro part-time verticale o misto potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui sia stato raggiunto l’orario normale di lavoro settimanale e, in tali ipotesi, troveranno applicazione le maggiorazioni previste a tale titolo dall’art. 33 per i rapporti a tempo pieno occupato ed i limiti annuali in unità produttive site nello stesso ambito comunaleesso stabiliti. In ogni caso, anche mediante comunicazione scritta la richiesta di straordinario giornaliero non potrà superare, in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti assenza di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti esplicito consenso del datore prestatore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pienola misura del 40% dell’orario contrattualmente pattuito. Per quanto non espressamente richiamatodisciplinato dal presente articolo, con particolare attenzione al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si fa rinvia al d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto di lavoro ivi disciplinato, con riferimento alla normativa legale vigentedurata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
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Samples: CCNL Federculture
Lavoro a tempo parziale. Il La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cd. misto; il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 5% del personale in forza a tempo pieno alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 motivate dalla necessità di:
a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati(2) o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
b) accudire i figli fino al compimento dei sette anni;
c) studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimanatitolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea;
d) accudire i figli, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati rientro da periodi di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari astensione obbligatoria o di formazione professionalecongedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino. Nel rapporto Tali domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di lavoro presentazione: • se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall’avvenuta comunicazione scritta; • se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da assumere a tempo parziale è consentito lo svolgimento parziale; • qualora l’azienda sia in grado di prestazioni reperire altri lavoratori delle stesse mansioni, disponibili al tempo pieno Nei casi di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto parziale di cui alla lett.
d) del precedente terzo comma, è possibile rientrare a tempo parzialepieno, previa richiesta scritta da presentare alla direzione aziendale almeno 60 giorni prima della data di rientro a full time. Il rifiuto In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, co. 2 e dall’art. 3, commi 7, 8, 9 del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto DLgs n. 61/2000, come modificato dall’art. 46 del DLgs 276/2003, all’atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di:
A) clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando i passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione ovvero al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.sistema misto;
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le Le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore ritenendo che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo pienoparziale di cui alla legge 19 dicembre 1984 n.863, all’art. In caso 19 della legge 23 luglio 1991 n.223 e all’art. 13 della legge 24 giugno 1997 ha la funzione di: - consentire flessibilità degli organici in rapporto ai flussi di patologie oncologiche attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno; - dare risposta ad esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugeda svolgere, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro passaggio da tempo pieno a tempo parziale. In parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la misura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di richiesta del lavoratore modifiche dell'articolazione dell'orario concordato. I genitori di portatrici o della lavoratriceportatori di handicap grave, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicapcomprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno che richiedono il passaggio a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha , hanno diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni rispetto alle altre lavoratrici o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto agli altri lavoratori. L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro è tenuto e lavoratrice o lavoratore, di norma entro le seguenti fasce:
1) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, da 12 a darne tempestiva informazione 30 ore;
2) nel caso di orario ridotto rispetto al personale già dipendente con rapporto normale orario mensile, da 48 a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile 120 ore;
3) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a tutti nei locali dell'impresa, ed 1.300 ore. La prestazione giornaliera fino a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
c) il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le Le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore ritenendo che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo pienoparziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati. In L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore entro le seguenti fasce:
a) nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugeorario ridotto rispetto al normale orario settimanale, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché da 18 a 30 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, da 48 a 120 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale, da 400 a 1.300 ore;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato dai seguenti principi:
a) volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in cui il lavoratore relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la volontarietà delle parti;
c) priorità nella trasformazione del contratto di lavoro nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale. In caso parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) possibilità di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente effettuazione di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeprestazioni eccedenti l’orario normale definito. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore superamento dell’orario di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente ammesso per specifiche esigenze organizzative, sempre con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunalela normale retribuzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande nel limite di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno60 ore annuali per ciascun lavoratore. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti superamento delle 8 ore giornaliere, ove non verificatosi in attuazione di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativaquanto previsto dal 2° capoverso del punto 3) dell’art. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore 18 (orario di lavoro), i lavoratori a tempo parziale sono computati determina il compenso per lavoro straordinario;
e) applicabilità delle norme del presente contratto in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigentecompatibile con la natura del rapporto stesso.
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata può costituire uno strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e che contemperi le esigenze dell’azienda con quelle del lavoratore, oltre a rappresentare un’occasione di allargamento della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinariobase occupazionale. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore convengono di lavoro ha diritto a un preavviso regolare come di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in a valere per le aziende associate e per i lavoratori ivi operanti.
1) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pienoparziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa; l’azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare risposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
2) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. In Nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugepassaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno.
3) L’impresa, i figli o i genitori nell’ambito della percentuale del 2% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, ovvero del 3% per cento nelle aziende oltre 100 dipendenti valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore o della lavoratriceinteressato, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità richiesta di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. In Nel caso di valutazione negativa da parte dell’impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalle suddette percentuali, sarà svolto un confronto con le Rappresentanze sindacali unitarie per individuare una idonea soluzione.
4) Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 3) e fino ad un massimo complessivo del 4%, l’accettazione della richiesta del lavoratore o di avvalersi del part-time sarà valutata dall’impresa in relazione alle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie, informerà le medesime sui motivi del diniego della lavoratricerichiesta avanzata dal lavoratore.
5) L’azienda ai fini della variazione della sola dislocazione temporale dell’orario di lavoro già definito acquisisce di volta in volta ed in forma scritta il consenso del lavoratore con congruo preavviso. La disponibilità a tale variabilità dell’orario a tempo parziale sarà inserita nella lettera di assunzione od in un accordo successivo e espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una distribuzione di orari non flessibili, con figlio convivente fatto salvo un congruo preavviso al datore di età lavoro. Nelle aree di cui all’Obiettivo 1 della Unione Europea la presente norma si applica anche ai contratti a tempo determinato.
6) La durata di un rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere anche predeterminata. Tale durata non sarà di norma inferiore a 6 mesi e superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore 24. In tal caso è consentita, l’assunzione di handicap, è riconosciuta personale a termine per il completamento dell’orario di lavoro e per tutta la priorità nella trasformazione del durata come sopra predeterminata.
7) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parzialeparziale deve essere stipulato per iscritto. Il lavoratore In esso devono essere indicate le mansioni, l’orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nel corso dell’anno, nonché‚ gli altri elementi che il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda.
8) Potranno essere stipulati, anche per realizzare una maggiore utilizzazione degli impianti, contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale. Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate alla Direzione Provinciale del Lavoro e alle rappresentanze sindacali unitarie.
9) In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria è consentita, previa comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato. La deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al secondo, quarto e quinto comma dell’art. 6, disciplina speciale, parte prima e terza.
10) Per i lavoratori il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. Agli stessi verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.
11) Per i lavoratori ad orario ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato è consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della normale prestazione del mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del 10 per cento. Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione dalla normativa in atto nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativamente al lavoro eccedente l’orario normale, in rapporto alla durata del tempo parziale. .
12) In caso di assunzione di personale a tempo parziale pieno, il datore diritto di precedenza, si intende applicabile qualora l’assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunaleparziale.
13) La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale con riferimento al trattamento contrattuale dei rapporti dei dipendenti lavoratori a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giornoAi sensi dell'articolo 13, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, comma 7 della Legge 20 maggio 1970, 24.6.97 n. 300, è riconosciuta 196 la facoltà possibilità di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto stipulare contratti a tempo parziale, o viceversacome regolato dall'articolo 5 della Legge 863/84, non costituisce giustificato motivo è estesa agli operai a tempo indeterminato dipendenti dai datori di licenziamentolavoro che applicano il presente CCNL a decorrere dalla data di stipula del CCNL medesimo. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, Si ritiene pertanto superato il disposto del comma 15 dell'articolo 5 della Legge 863/84. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche impiegati ed operai a causa degli effetti invalidanti tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l'articolazione dell'orario di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla lavoro e le mansioni. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicape viceversa, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno potrà avvenire soltanto per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parzialeaccordo tra le parti interessate. In caso di assunzione di personale a tempo parziale pieno il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti diritto di un lavoratore precedenza, a parità di mansioni. La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ciclico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rapportati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno comparabile pieno. In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calcolati secondo i criteri stabiliti all'articolo 12 del presente CCNL. E' consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell'anno, la misura del 25% rispetto all'orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL. Il lavoro supplementare ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale lavoro straordinario per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svoltoretribuiti ai sensi degli artt. 9, rapportato al 37 e 50 del presente CCNL. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenteindeterminato e comunque con un minimo di 2.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali
Lavoro a tempo parziale. (Nuovo testo) Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Dlgs n°61/2000 ha la funzione di: • favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; • consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro part time può essere stipulato nelle forme di part time di tipo orizzontale, di tipo verticale o di una combinazione tra i due tipi. In relazione a quest’ultima tipologia ( combinazione) le parti concordano che ciascuna delle due tipologie combinate (orizzontale e verticale)non possa superare nell’arco dell’anno la percentuale del 80% dell’impegno lavorativo complessivo previsto nel contratto individuale. Lo svolgimento del rapporto di lavoro di part-time combinato comporta in favore della lavoratrice e del lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale di fatto nella misura del 10%. Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Le parti, ai fini della applicazione dei commi 2 (trasformazione da tempo parziale a tempo pieno) e 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dell’art5 del Dlgs n°61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art.9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 regolato come segue:
a) nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: • l’eventuale periodo di prova; • ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere Dlgs n°61/2000 la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della la collocazione temporale dell'orario dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turnimese, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha all’anno; • la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra qualifica assegnata.
b) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, parti in misura non superiore al 25% delle inferiore a:
1) 12 ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% nel caso di orario supplementare verrà calcolata ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale I contratti individuali già stipulati alla data di firma del presente contratto sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la stipula di contratti con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione disponibilità della lavoratrice o del 15% della retribuzione oraria globale lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti natura tecnico produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, modalità di salute, familiari o di formazione professionaleesecuzione dei servizi. Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito presti la attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo svolgimento spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive ricercherà, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part - time.
c) Ai sensi dell’art.3 del Dlgs 61/2000 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinariosupplementare. L’eventuale rifiuto non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario settimanale di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le parti prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art.3 comma 4, 2° periodo del Dlgs n° 61/2000 pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art.69. Le ore che eccedono i limiti giornaliero e settimanale determinati saranno retribuite con una maggiorazione del 50% dell’importo della retribuzione oraria globale dovuta come previsto dalla normativa vigente. Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all’utenza; - punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico o con le assunzioni a tempo determinato; - per sostituzione di assenze brevi con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il grado di utilizzazione del lavoro supplementare sarà materia di confronto a livello aziendale di cui all’art.9 punto 1 lettera c anche al fine di verificare il consolidamento di una quota del lavoro supplementare svolto con continuità all’interno del rapporto di lavoro in essere. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto possono pattuiredi lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media).
d) Ai sensi e nel rispetto dell’art.3 commi da 7 a 12 (clausole elastiche) del Dlgs n°61/2000 il datore di lavoro, per iscrittoa fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, clausole elastiche relative alla variazione della ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta tale patto le parti possono stabilire un arco temporale della giornata all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o della lavoratriceuguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. La possibilità di denuncia del patto di cui al comma 9 dell’art.3 del citato Dlgs oltre ai casi già previsti dal comma 10 dello stesso articolo è ammessa sempre ai sensi del medesimo comma, in presenza di attività di studio e formazione di cui all’art.63 e all’art.64 del presente CCNL e qualora le stesse siano documentate e oggettivamente incompatibili con figlio convivente quanto concordato nel patto citato. E’ data comunque facoltà al lavoratore di età non superiore a tredici anni o concordare con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto il datore di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento senza ricorrere alla denuncia delle clausole elastiche la sospensione delle stesse mansioni per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate al periodo precedente.
e) ai sensi dell’art.3 comma 13 del Dlgs n°61/2000 le prestazioni lavorative supplementari o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto straordinarie per contratti di lavoro a tempo parziale. In caso determinato possono essere espletate oltre che da quanto già previsto dallo stesso comma anche nei casi di assunzione di personale previsti dall’art.25 del presente contratto.
f) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’articolo 69. L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale il datore e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare. Inoltre, considerata la natura innovativa dell’introduzione delle clausole elastiche di cui al Dlgs 61/2000, le parti concordano che l’applicazione dell’istituto è tenuto a darne tempestiva informazione sperimentale e quindi di avviare in seno agli organismi di cui all’art.9 del presente CCNL una attività di monitoraggio sull’andamento e sugli effetti dell’utilizzo delle suddette clausole, al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato fine di procedere in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta sede di rinnovo del CCNL alle eventuali e/o necessarie modifiche e aggiustamenti. Le novità introdotte nel presente articolo rispetto all’art.26 del CCNL 7/5/97 entrano in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti vigore dal primo giorno del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento mese successivo alla normativa legale vigentefirma del presente contratto.
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Lavoro a tempo parziale. Il Le parti convengono che i rapporti di lavoro a tempo parziale, disciplinati dal Decreto Legislativo n.61/2000 e successive modificazioni, da ultimo Leggi n. 247/2007 e 92/2012, dovranno corrispondere ed essere funzionali ad esigenze di flessibilità della forza lavoro, essere compatibili con l'organizzazione del lavoro e del processo produttivo e diretti, nel contempo, a cogliere esigenze individuali dei lavoratori e delle lavoratrici; in relazione a ciò le parti esprimono il proprio intendimento a valorizzare tale istituto. Per lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati si intende il rapporto di lavoro articolati su fasce orarie prestabiliteprestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate18 del presente CCNL. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto L’orario di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento potrà avere le seguenti articolazioni: - di prestazioni tipo orizzontale, vale a dire con prestazione lavorativa in tutti i giorni normalmente lavorativi della settimana e con una riduzione del numero delle ore lavorate giornalmente; - di lavoro straordinariotipo verticale, vale a dire con prestazione lavorativa solo in alcuni giorni della settimana o in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno, con o senza riduzione dell’orario giornaliero; - di tipo misto, vale a dire di tipo orizzontale e verticale. Le parti Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) possibilità di reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando compatibile in riferimento alle mansioni svolte o da svolgersi;
c) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso, secondo principi di proporzionalità;
d) il part-time reversibile, compatibilmente alle condizioni di seguito descritte potrà essere concesso: - alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, fino ad un periodo massimo di tre anni per ogni figlio; - per entrambi i genitori, per un massimo di due anni, - nei casi di cura ai sensi ed agli effetti di cui al primo comma dell’art all’art. 2 del D.M. 278/2000. Così come previsto al comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. 61/2000, come da ultimo modificato dalla legge n. 247/2007, previo accordo scritto, all’atto della stipula del contratto possono pattuirea tempo parziale o anche successivamente, per iscrittopotranno essere stabilite clausole flessibili, clausole elastiche nei limiti dell’orario massimo di 36 ore settimanali, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero prestazione, o anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della sua duratadurata della prestazione lavorativa. Il prestatore Qualora l’azienda intenda avvalersi di lavoro ha diritto tali clausole contrattuali, il lavoratore a tempo parziale all’atto della sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche, potrà essere assistito, su propria richiesta, dalle RSU o, in assenza di esse, dalle XX.XX. firmatarie il CCNL. L’impresa, in relazione ad obiettive esigenze temporanee di carattere tecnico-produttivo, organizzative, di mercato o derivanti da adempimenti amministrativi e per la relativa durata delle medesime, potrà, nei confronti dei lavoratori con i quali siano state concordate clausole flessibili o elastiche, con un preavviso di 3 10 giorni lavoratividi calendario, nonché modificare l’articolazione del rapporto rispetto a specifiche compensazioniquella inizialmente concordata. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite Le eventuali ore di prestazione derivanti dalla suddetta modifica saranno retribuite con una quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli omnicomprensiva dei riflessi sull’insieme degli istituti retributivi indiretti e differiti. Al Il lavoratore che si trova nelle condizioni potrà in alternativa richiedere, in sostituzione della remunerazione sopra prevista, per le ore di cui all'art. 8eventuale prestazione aggiuntiva, co. da 3 a 5il corrispondente accredito delle ore lavorate in più in banca ore con la corresponsione, ovvero in quelle nel relativo periodo di cui all'art. 10, co. 1prestazione, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elasticasola maggiorazione prevista. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in parziale avverrà con atto scritto, nel quale saranno precisati l’orario di lavoro e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo parzialepieno; il periodo di prova, per le nuove assunzioni, potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata dell’orario di lavoro concordata. Il rifiuto del lavoratore di o la lavoratrice, che intenda trasformare il proprio rapporto di lavoro da orario pieno a orario ridotto (tempo pieno parziale), ne potrà fare richiesta, anche per il tramite della RSU, alla direzione aziendale la quale ne fornirà risposta entro i 30 giorni successivi. Ai lavoratori in forza con rapporto a tempo parzialeparziale che ne facciano richiesta, o viceversa, non costituisce giustificato motivo sarà data la possibilità di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto dell’orario di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratricecompatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa priorità rispetto ai nuovi rapporti che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto si costituiscono a tempo pieno per l'espletamento lo svolgimento delle stesse mansioni o mansioni. In attuazione a quanto disposto dal comma 2 dell’Art. 3 del D.Lgs. 25.2.2000 n.61 e successive modificazioni, le casistiche che possono dare luogo a richieste di mansioni di pari livello e aree contrattuali prestazioni supplementari rispetto a quelle oggetto del rapporto contrattualmente concordate sono le seguenti: - realizzazione di campionari per fiere o altre manifestazioni promozionali; - realizzazioni delle commesse alle quali sono legate le prospettive occupazionali e di sviluppo delle imprese; - adempimenti amministrativi e di legge legati a scadenze. Le ore di prestazione supplementare effettuabili non possono far superare al lavoratore le 8 ore di prestazione giornaliera e le 40 ore di prestazione settimanale. Le ore di prestazione supplementare rispetto all’orario di lavoro a tempo parziale. In caso concordato contrattualmente saranno compensate con la quota oraria di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunaleretribuzione diretta, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pienomaggiorata del 20% per comprendervi i riflessi sull’insieme degli istituti indiretti e differiti. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti potrà richiedere l’accredito delle ore lavorate in più in banca ore con la corresponsione, nel relativo periodo di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione prestazione, della ridotta entità della prestazione lavorativasola maggiorazione prevista. Ai fini della applicazione Saranno dispensati dalle prestazioni di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, lavoro supplementare i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svoltoe le lavoratrici che per comprovati motivi di impedimento, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigentedi natura familiare o lavorativa ne facciano espressa e motivata richiesta scritta.
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata può costituire uno strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e che contemperi le esigenze dell'azienda con quelle del lavoratore, oltre a rappresentare un'occasione di allargamento della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'annobase occupazionale. Quando l'organizzazione In attuazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilitedisposto dall'art. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle legge 19.12.84 n. 863, le parti convengono di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà regolare come di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in a valere per le aziende associate e per i lavoratori ivi operanti.
1) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pienoparziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa; l'azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare risposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
2) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. In Nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniugepassaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno.
3) L'impresa, i figli o i genitori nell'ambito della percentuale del 2% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore o della lavoratriceinteressato, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità richiesta di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialeparziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei 7 anni. In Nel caso di valutazione negativa da parte dell'impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalla percentuale del 2%, sarà svolto un confronto con le RSU per individuare un'idonea soluzione.
4) Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 3) e fino ad un massimo complessivo del 4%, l'accettazione della richiesta del lavoratore o di avvalersi del part-time sarà valutata dall'impresa in relazione alle esigenze tecnico- organizzative. L'azienda, su richiesta delle RSU, informerà le medesime sui motivi del diniego della lavoratricerichiesta avanzata dal lavoratore.
5) Nei casi di nuove assunzioni a tempo parziale per contratti a tempo indeterminato, l'azienda ai fini della variazione della sola dislocazione temporale dell'orario di lavoro già definito acquisisce di volta in volta e in forma scritta il consenso del lavoratore con figlio convivente congruo preavviso. La disponibilità a tale variabilità dell'orario a tempo parziale sarà inserita nella lettera di età assunzione e espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una distribuzione di orari non flessibili, fatto salvo un congruo preavviso al datore di lavoro. Nelle aree di cui all'Obiettivo 1 della UE la presente norma si applica anche ai contratti a tempo determinato.
6) La durata di un rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere anche predeterminata. Tale durata non sarà di norma inferiore a 6 mesi e superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore 24. In tal caso è consentita, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'assunzione di handicap, è riconosciuta personale a termine per il completamento dell'orario di lavoro e per tutta la priorità nella trasformazione del durata come sopra predeterminata.
7) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parzialeparziale deve essere stipulato per iscritto. Il lavoratore In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nel corso dell'anno, nonché gli altri elementi che il CCNL preveda.
8) In applicazione della deroga all'art. 5, comma 2, legge 19.12.84 n. 863, disposta dal successivo comma 3, il lavoro a tempo parziale potrà essere distribuito su periodi giornalieri, settimanali, mensili ed annuali.
9) Potranno essere stipulati, anche per realizzare una maggiore utilizzazione degli impianti, contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell'orario legale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale. Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro verranno comu nicate alla Direzione provinciale del lavoro e alle RSU.
10) In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria è consentita, previa comunicazione alle RSU e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l'orario ridotto concordato in conformità del comma 4, art. 5, legge 19.12.84 n. 863. La deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 6, Disciplina speciale, Parte I e III.
11) Per i lavoratori il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. Agli stessi verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.
12) Per i lavoratori ad orario ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato è consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della normale prestazione del mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del 10%. Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione, dalla normativa in atto nel CCNL relativamente al lavoro eccedente l'orario normale, in rapporto alla durata del tempo parziale. .
13) In caso di assunzione di personale a tempo parziale pieno, il datore diritto di precedenza di cui al comma 3 bis, legge 19.12.84 n. 863, s'intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunaleparziale.
14) La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale con riferimento al trattamento contrattuale dei rapporti dei dipendenti lavoratori a tempo pieno. Il lavoratore Nota a verbale. Le parti s'incontreranno dopo l'entrata in vigore delle nuove norme di legge che regoleranno il lavoro a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, effettuare gli eventuali adeguamenti che si fa riferimento alla normativa legale vigenterendessero necessari.
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Lavoro a tempo parziale. Il Le parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli arttpuò costituire un valido strumento di governo e gestione del rapporto di lavoro, nell'interesse del prestatore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Azienda, rappresentando, altresì, un'occasione di allargamento della base occupazionale. 4-12 Per tali motivi, tale tipologia contrattuale deve essere amministrata secondo criteri di proporzionalità diretta a tutti gli istituti normativi ed economici, purché compatibili con le peculiari caratteristiche del D.lgsrapporto. n. 81/2015Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente. Il contratto è stipulato di lavoro a tempo parziale, redatto in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della scritta, può essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle seguenti forme:
a) orizzontale, con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;
b) verticale, con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno;
c) misto, con la combinazione delle due modalità di svolgimento di cui alle precedenti lettere a) e b), che contemplino periodi predeterminati sia a tempo pieno, sia a orario ridotto, sia di non lavoro. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e formalità previste per i lavoratori a tempo pieno, e possono riguardare tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti, i titolari di contratto di inserimento, i lavoratori somministrati. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'Azienda e del lavoratore, anche nell'ipotesi di passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa, in conformità della collocazione temporale procedura prescritta dall'art. 5 della legge n. 61/2000. Nel contratto deve essere indicata, espressamente, la distribuzione dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesied anno, in misura non superiore al 25% delle ore ragione della tipologia di lavoro settimanali concordatepart-time adottata. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti All’atto dell’assunzione e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto per tutte le forme di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni l’azienda fissa la durata della prestazione che non sarà, comunque, inferiore al 40% dell’orario normale di lavoro straordinarioa tempo pieno. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale La durata della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere minima giornaliera continuativa che il limite del 20% della normale prestazione annua personale con rapporto a tempo parziale con facoltà può essere chiamato a svolgere è fissata in 2,5 ore. L'Azienda, fino al limite del 30% del personale in forza a tempo pieno alla data di presentazione della contrattazione aziendale richiesta, valuta positivamente, avuto riguardo alla fungibilità della prestazione dei lavoratori interessati, le domande di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
a) lavoratori con figli d'età inferiore a tre anni;
b) lavoratori tutelati dalla legge n. 104/92 e successive modifiche;
c) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge n. 300/70;
d) lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale;
e) lavoratori con gravi patologie oncologiche, in conformità delle previsioni di cui all’art. 12-bis del d.lgs. n. 61/2000. Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del 5% del personale in forza a tempo pieno in rapporto al momento della richiesta, l'Azienda valuta l'accoglimento della domanda del lavoratore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. In tali ipotesi, la richiesta potrà essere avanzata all'Azienda, a tempo parziale. Il rifiuto condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dall'instaurazione del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. L'eventuale diniego da parte dell'Azienda viene allo stesso comunicato entro 15 giorni dalla presentazione, per iscritto, della relativa richiesta. lavoratore viene garantito lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle ricoperte durante lo svolgimento del rapporto a tempo parziale. Fermo restando quanto stabilito al periodo seguente, il lavoratore che abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo può, in qualunque momento, decorsi 24 mesi dalla trasformazione, presentare richiesta all'Azienda per il rientro nelle proprie mansioni (ovvero in mansioni equivalenti) a tempo pieno. L'Azienda, in tal caso, sarà libera di accogliere la richiesta del prestatore di lavoro, fornendogli idonea comunicazione - anche di diniego - entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso detto periodo in assenza di comunicazione, la stessa dovrà considerarsi non accolta. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti assunzione di personale a tempo pieno, il coniugedatore di lavoro è tenuto a riconoscere la precedenza in favore dei lavoratori con rapporto a tempo parziale – che ne abbiano fatto esplicita richiesta - in attività presso unità produttive site nel medesimo ambito comunale dell'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratricecon adibizione alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione, nonché nel caso in cui dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso Sia nelle ipotesi di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente nuove assunzioni a tempo parziale che nei casi di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro, a fronte di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa (c.d. clausola flessibile) acquisendo, di volta in volta, il preventivo consenso scritto del lavoratore. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (c.d. clausola elastica), quale incremento definitivo della quantità della prestazione, può avvenire nei soli rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplino tale aspetto, concordate preventivamente per iscritto con il lavoratore, a fronte di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima pari al 50% da computarsi sull’orario annuale originariamente programmato. Le suddette clausole elastiche possono essere pattuite tra le parti in vista di una modifica temporanea della quantità della prestazione, distinguendosi, comunque, dette ipotesi, dai casi di ammissione del lavoro supplementare e straordinario. L'esercizio da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa ovvero di modificare la collocazione temporale della stessa comporta, in favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 14 e darà diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 10% per i primi 4 mesi successivi all'intervenuto incremento o variazione. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica a causa dei seguenti motivi:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto all’art. 30 del C.C.N.L., qualora la variazione della prestazione, per effetto dell’adozione di precedenza nelle assunzioni predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Per eccezionali e temporanee esigenze dell'Azienda, il personale con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o parziale di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto tipo orizzontale potrà effettuare, previo consenso, lavoro supplementare, nei limiti del rapporto 20 % della durata di lavoro a tempo parzialeparziale riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Anche i lavoratori con rapporto part-time di tipo verticale e misto potranno svolgere lavoro supplementare, qualora la durata della loro prestazione non ecceda l’orario normale di lavoro settimanale e sino al raggiungimento del medesimo. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata od autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 30 del CCNL qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate. Il rifiuto così motivato da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento Le ore di lavoro supplementare, prestate nei limiti di cui al periodo che precede, subiranno una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare, pari al 10%. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive o nell'orario notturno, di cui agli artt. 36 e 37, sono compensate aggiuntivamente e si cumulano con le maggiorazioni previste a tali titoli. Nel caso di superamento del limite stabilito per lo svolgimento del lavoro supplementare nei rapporti part-time di tipo orizzontale, si applicherà una maggiorazione, forfetaria ed omnicomprensiva, pari al 30%. In caso di assunzione utilizzo di personale a tempo parziale il datore prestazioni di lavoro è tenuto supplementare, reiterato per più di sei mesi nel corso dell’anno solare, l’Azienda si impegna a darne tempestiva informazione proporre al personale già dipendente con rapporto lavoratore la modifica del contratto part-time, in ragione del riscontrato maggior fabbisogno orario mediamente richiesto nel suddetto periodo di riferimento. Nei rapporti di lavoro part-time verticale o misto potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo nel caso in cui sia stato raggiunto l’orario normale di lavoro settimanale e, in tali ipotesi, troveranno applicazione le maggiorazioni previste a tale titolo dall’art. 33 per i rapporti a tempo pieno occupato ed i limiti annuali in unità produttive site nello stesso ambito comunaleesso stabiliti. In ogni caso, anche mediante comunicazione scritta la richiesta di straordinario giornaliero non potrà superare, in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti assenza di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti esplicito consenso del datore prestatore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pienola misura del 40% dell’orario contrattualmente pattuito. Per quanto non espressamente richiamatodisciplinato dal presente articolo, con particolare attenzione al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si fa rinvia al d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto di lavoro ivi disciplinato, con riferimento alla normativa legale vigentedurata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni cui al D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifi- cazioni ed integrazioni ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuirein rapporto alla attività della cooperativa, per iscrittotutelando anche le esi- genze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, clausole elastiche relative alla variazione ferme restando le esigenze della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua duratacooperativa. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto contratto di lavoro a tempo pieno parziale può essere stipulato nelle seguenti forme: - di tipo orizzontale; - di tipo verticale; - di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In relazione a questa forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra fissa pari all’importo erogato a tale titolo con l’ultima mensilità. Il rapporto a tempo parzialeparziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Il rifiuto Le parti, ai fini della applicazione del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a comma 3 (trasformazione da tempo pieno in rapporto a tempo parziale) dell’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta sa- ranno definite a livello aziendale, o viceversanell’ambito delle attività di cui all’art. 9, non costituisce giustificato motivo di licenziamentolett. C, punto 2. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescentitempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestivi- tà. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Le imprese, per i quali residui una ridotta capacità lavorativaaltresì, eventualmente anche procederanno semestralmente a causa degli effetti invalidanti fornire informazioni sulle opportunità di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro assunzioni a tempo pieno in lavoro a tempo parzialepieno. A richiesta del lavoratore Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente regolato come segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati:
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. I contratti individuali già stipulati al 26 maggio 2004 (data di firma del contratto 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005) sono comunque da ritenersi validi. È ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31 dicembre dell’anno precedente. La presente limitazione non si applica alle Cooperative di tipo “B” di cui all’art. 1, L. 381/91, previa verifica in sede di commissioni miste paritetici. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva d organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche parziale presti la attività lavorativa in due o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il coniuge, i figli o i genitori raggiungimento del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro da tempo pieno spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nell’ambito del confronto con le RSA, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. In caso tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supple- mentari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto relativamente alle ore di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore supplementare ec- cedenti il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con 25% dell’orario previsto nel contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parzialeparziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media).
C) Ai sensi dell’art. In caso 3 del D.Lgs. 61/2000 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di assunzione di personale lavoro a tempo parziale il datore posso- no essere richieste prestazioni di lavoro è tenuto supplementare. L’eventuale rifiuto, adeguatamente motivato,non costituisce in- frazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario individuale settimanale per il part-time di tipo orizzontale, fat- to salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potran- no essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore sup- plementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art. 3 comma 4, 2° periodo del D.Lgs. n. 61/2000, e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art. 75.
D) Ai sensi e nel rispetto dell’art. 3 commi da 7 a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale10 (clausole flessibili) del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifica- zioni, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scrit- to,occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l’assistenza di un componente dell’RSA da egli indica- to,ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale nella giornata,in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese, all’anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi so- pra prospettate all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i lavoratori tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguar- dante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percen- tuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effet- tuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale sono computati di tipo verticale o misto possono essere stabilite, con apposito patto simil- mente a quanto previsto nella precedente lett. D, anche clausole elastiche per la variazione in proporzione all'orario svoltoaumento della durata della prestazione lavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quale non era prevista).
1. gravi esigenze di carattere familiare;
2. esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
3. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; Cattività di studio e formazione di cui all’art. 69 e art. 70 del presente ccnl. Tali motivazione devono essere docu- mentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. È data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, rapportato al tempo pienosenza ricorrere alla denuncia delle clau- sole flessibili o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nel- la prima parte.
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’art. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente75.
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Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni cui al Dlgs n°61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha la funzione di: favorire la flessibilità della prestazione di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuirein rapporto alla attività della cooperativa, per iscrittotutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, clausole elastiche relative alla variazione ferme restando le esigenze della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua duratacooperativa. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto contratto di lavoro a tempo pieno parziale può essere stipulato nelle seguenti forme : di tipo orizzontale, di tipo verticale, di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In relazione a questa forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra fissa pari all’importo erogato a tale titolo con l’ultima mensilità. Il rapporto a tempo parzialeparziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Il rifiuto Le parti, ai fini della applicazione del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a comma 3 (trasformazione da tempo pieno in rapporto a tempo parziale) dell’art.5 del Dlgs n°61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo nell’ambito delle attività di licenziamentocui all’art.9 lettera C punto 2. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescentitempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Le imprese, per i quali residui una ridotta capacità lavorativaaltresì, eventualmente anche procederanno semestralmente a causa degli effetti invalidanti fornire informazioni sulle opportunità di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro assunzioni a tempo pieno in lavoro a tempo parzialepieno. A richiesta del lavoratore Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente regolato come segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati:
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in rapporto misura non inferiore a: 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
C) Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 61/2000 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo pienoparziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. In caso L’eventuale rifiuto, adeguatamente motivato, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario individuale settimanale per il part-time di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti tipo orizzontale, fatto salvo il coniugelimite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, i figli o i genitori nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art.3 comma 4, 2°periodo del Dlgs n°61/2000 e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art.74.
D) Ai sensi e nel rispetto dell’art.3 commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del Dlgs n°61/2000 e successive modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui e formalizzato con apposito patto scritto,occasione nella quale è possibile per il lavoratore o richiedere l’assistenza di un componente dell’RSA da egli indicato,ha il potere di variare la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità collocazione temporale della prestazione lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sia in caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di richiesta tempo parziale orizzontale, un arco temporale nella giornata,in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese, all’anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o della lavoratrice, uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con figlio convivente variazione di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno individuale per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale. In caso parziale di assunzione di personale tipo verticale o misto possono essere stabilite,con apposito patto similmente a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunalequanto previsto nella precedente lettera D, anche mediante comunicazione scritta clausole elastiche per la variazione in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione aumento della ridotta entità durata della prestazione lavorativalavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quale non era prevista). Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigenteogni giornata interessata.
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Lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Decreto legislativo n° 61/2000 ha la funzione di: · favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; · consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro part time può essere stipulato nelle forme di part time di tipo orizzontale, di tipo verticale o di una combinazione tra i due tipi. In relazione a quest’ultima tipologia ( combinazione) le parti concordano che ciascuna delle due tipologie combinate (orizzontale e verticale)non possa superare nell’arco dell’anno la percentuale del 80% dell’impegno lavorativo complessivo previsto nel contratto individuale. Lo svolgimento del rapporto di lavoro di part-time combinato comporta in favore della lavoratrice e del lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale di fatto nella misura del 10%. Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Le parti, ai fini della applicazione dei commi 2 (trasformazione da tempo parziale a tempo pieno) e 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dell’art. 5 del Decreto legislativo n° 61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art. 9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli arttregolato come segue:
a) nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: · l’eventuale periodo di prova; · ai sensi dell’art. 4-12 2 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere Decreto legislativo n° 61/2000 la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della la collocazione temporale dell'orario dell’orario,con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turnimese, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha all’anno; · la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra qualifica assegnata.
b) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, parti in misura non superiore al 25% delle inferiore a:
1) 12 ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% nel caso di orario supplementare verrà calcolata ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale I contratti individuali già stipulati alla data di firma del presente contratto sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la stipula di contratti con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione disponibilità della lavoratrice o del 15% della retribuzione oraria globale lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti natura tecnico produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, modalità di salute, familiari o di formazione professionaleesecuzione dei servizi. Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito presti la attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo svolgimento spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive ricercherà, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part - time.
c) Ai sensi dell’art.3 del Decreto legislativo 61/2000 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinariosupplementare. L’eventuale rifiuto non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario settimanale di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le parti prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art.3 comma 4, 2° periodo del Decreto legislativo n° 61/2000 pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art.69. Le ore che eccedono i limiti giornaliero e settimanale determinati saranno retribuite con una maggiorazione del 50% dell’importo della retribuzione oraria globale dovuta come previsto dalla normativa vigente. Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all’utenza; - punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico o con le assunzioni a tempo determinato; - per sostituzione di assenze brevi con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il grado di utilizzazione del lavoro supplementare sarà materia di confronto a livello aziendale di cui all’art.9 punto 1 lettera c anche al fine di verificare il consolidamento di una quota del lavoro supplementare svolto con continuità all’interno del rapporto di lavoro in essere. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto possono pattuiredi lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media).
d) Ai sensi e nel rispetto dell’art.3 commi da 7 a 12 (clausole elastiche) del Decreto legislativo n° 61/2000 il datore di lavoro, per iscrittoa fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, clausole elastiche relative alla variazione della ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta tale patto le parti possono stabilire un arco temporale della giornata all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o della lavoratriceuguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. La possibilità di denuncia del patto di cui al comma 9 dell’art.3 del citato Decreto legislativo n° 61/2000 oltre ai casi già previsti dal comma 10 dello stesso articolo è ammessa sempre ai sensi del medesimo comma, in presenza di attività di studio e formazione di cui all’art.63 e all’art.64 del presente CCNL e qualora le stesse siano documentate e oggettivamente incompatibili con figlio convivente quanto concordato nel patto citato. E’ data comunque facoltà al lavoratore di età non superiore a tredici anni o concordare con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto il datore di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento senza ricorrere alla denuncia delle clausole elastiche la sospensione delle stesse mansioni per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate al periodo precedente.
e) ai sensi dell’art.3 comma 13 del Decreto legislativo n° 61/2000 le prestazioni lavorative supplementari o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto straordinarie per contratti di lavoro a tempo parziale. In caso determinato possono essere espletate oltre che da quanto già previsto dallo stesso comma anche nei casi di assunzione di personale previsti dall’art.25 del presente contratto.
f) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’articolo 69. L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale il datore e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare. Inoltre, considerata la natura innovativa dell’introduzione delle clausole elastiche di cui al Decreto legislativo 61/2000, le parti concordano che l’applicazione dell’istituto è tenuto a darne tempestiva informazione sperimentale e quindi di avviare in seno agli organismi di cui all’art.9 del presente CCNL una attività di monitoraggio sull’andamento e sugli effetti dell’utilizzo delle suddette clausole, al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato fine di procedere in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta sede di rinnovo del CCNL alle eventuali e/o necessarie modifiche e aggiustamenti. Le novità introdotte nel presente articolo rispetto all’art.26 del CCNL 7/5/97 entrano in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti vigore dal primo giorno del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento mese successivo alla normativa legale vigentefirma del presente contratto.
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Lavoro a tempo parziale. Il 1. Per lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati si intende il rapporto di lavoro articolati su fasce orarie prestabiliteprestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dall’articolo 32 comma 6 lettera a) del presente Contratto.
2. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto Gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento mediante:
a) assunzione, nell’ambito della programmazione dei propri fabbisogni di prestazioni personale;
b) trasformazione di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
3. Alle assunzioni del personale part-time si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Il numero di rapporti a tempo parziale. In caso , negli Enti con più di richiesta 15 dipendenti, non può superare il 30 % del lavoratore o della lavoratrice, personale con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tale limite può essere elevato al 40% in presenza di richieste motivate con gravi situazioni familiari.
5. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze degli Enti e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parzialeparziale o viceversa dei dipendenti già in forza, e che ne facciano richiesta, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili con la misura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell’articolazione dell’orario concordato.
6. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità;
c) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;
7. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti può essere configurato nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.seguenti modi:
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