Lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplina: a) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno; b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale; c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese; d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976; e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale; f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni; g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione; h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate; i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti; l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza; m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali; n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio; o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000; p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto; q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare, b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico, c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma, d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze. r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa; s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.
Appears in 1 contract
Samples: Rinnovo Del Contratto Di Lavoro
Lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Dlgs n°61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha la funzione di: • favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell'utenza in genere; • consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato nelle seguenti forme : - di tipo orizzontale, - di tipo verticale, - di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In relazione a questa forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra fissa pari all'importo erogato a tale titolo con l'ultima mensilità. Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Le parti, ai fini della applicazione del comma 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dell'art.5 del Dlgs n°61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l'informazione e per la formalizzazione delle richieste e l'accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell'ambito delle attività di cui all'art.9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l'espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplinacome segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: • l'eventuale periodo di prova; • ai sensi dell'art.2 comma 2 del Dlgs n°61/2000, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno; • la qualifica assegnata.
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:
1) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − orizzontale, quando la riduzione 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) normale orario annuale I contratti individuali già stipulati alla data di firma del presente contratto sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere stipula di contratti con un minimo inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita alle quantità sopra riportate per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il un numero massimo di ore lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell'organico al 31/12 dell'anno precedente. La presente limitazione non si applica alle Cooperative di lavoro eccedente effettuabili tipo “B” di cui all'art. 1 L. 381/91, previa verifica in ragione d’anno sede di commissioni miste paritetici. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è pari al 20% possibile solo a fronte della durata dell’orario disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale riferito ad presti la attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nell'ambito del confronto con le RSA, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. In tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l'opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell'orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell'arco di un anno (o al valore equivalente come media).
C) Ai sensi dell'art. 3 del Dlgs. 61/2000 alla lavoratrice e comunque al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L'eventuale rifiuto, adeguatamente motivato, non inferiore a 95 orecostituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. Il numero E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario individuale settimanale per il part-time di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata di prestazione lavorativa è pari a 2 giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fattosupplementari prestate. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabilisupplementari, annualmente o giornalmenteescluse quelle recuperate, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell'art.3 comma 4, 2° periodo del 50Dlgs n° 61/2000 e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali pari al 27% calcolata sulla quota oraria della retribuzione oraria globale dovuta di fattocui all'art.74. La retribuzione prevista dai 2 Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all'utenza; - punte di legge ivi compreso intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni normale organico; - per sostituzione di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data Nel rapporto di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell'art.3 commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del Dlgs n°61/2000 e successive modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto,occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l'assistenza di un periodo componente dell'RSA da egli indicato,ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo prestabilitoparziale orizzontale, un arco temporale nella giornata,in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al termine mese, all'anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate all'interno del quale, al quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pienoe di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora il numero delle richieste risulti vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore a quello compatibile con al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà sole giornate nelle quali si sia effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità lavorativa con variazione di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etccollocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata., opportunamente documentati, − motivi personali;
nE) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali Nei rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5tipo verticale o misto possono essere stabilite,con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lettera D, comma 2anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quale non era prevista). Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la si applicherà una maggiorazione del 202% sulla retribuzione oraria globale mensile derivante dal contratto individuale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lettera D). Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elasticheparziale, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio accompagnata da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad preavviso di un sistema misto. L’esercizio, da parte mese in favore del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore potrà denunciare il patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando alla denuncia l'indicazione di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le una delle seguenti documentate ragioni:
a) ragioni1. gravi esigenze di carattere familiare,
b) ; 2. esigenze di tutela della salute certificata certificate dal competente Servizio Sanitario servizio sanitario pubblico,
c) ; 3. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi ; 4.attività di studio e/e formazione di cui all'art. 68 e art. 69 del presente CCNL. Tali motivazione devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. E' data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole flessibili o di formazione attinenti all’attività lavorativa svoltaelastiche, la sospensione delle stesse per tutto il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte
rF) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, La retribuzione oraria si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa ottiene come stabilito dall'articolo 74. L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale verticale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del D.lgs. n. 61/2000lavoro supplementare. Le parti si danno atto che, novità introdotte nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativapresente articolo rispetto all'art. 26 del CCNL 8/6/2000 entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla firma del presente contratto.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. Le parti convengono nel considerare il rapporto di lavoro a tempo parziale quale mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo. Per lavoro a tempo parziale si intende quello prestato con orario di lavoro ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto. La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo c.d. misto. Il trattamento economico e normativo è stabilito secondo i criteri di proporzionalità riferito all'entità della prestazione lavorativa. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: - Il periodo di prova in caso di nuove assunzioni - La durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità - La durata della prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a. nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale 16 ore;
b. nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile 64 ore;
c. nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale 532 ore; L'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno. La durata della prestazione lavorativa non potrà di norma essere inferiore ai minimi definiti ai precedenti punti a,b,c. Le parti, con accordo scritto potranno stabilire comunque una prestazione di durata inferiore, fatte salve le condizioni aziendali in atto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplinasarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il lavoro a. volontarietà di entrambi le parti;
b. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c. priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale può essere o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d. applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e. volontarietà delle parti in caso di tipo: − orizzontale, quando la riduzione modifiche dell'articolazione dell'orario concordata. Nel caso di orario rispetto passaggio dal tempo pieno al tempo pieno parziale potranno essere concordate tra le parti, all'atto del passaggio, le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno. La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata. In tal caso è prevista in relazione all’orario consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale giornaliero orario di lavorolavoro giornaliero, − verticalesettimanale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta mensile od annuale. In caso di nuova assunzione di personale a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore indeterminato ha diritto di precedenza se svolge mansioni identiche od equivalenti rispetto a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa quelle per le quali è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite prevista l'assunzione con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare rapporto da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pienoparziale. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del Nel rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61di tipo orizzontale il periodo di comporto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro è fissato in 180 giorni, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversain caso di diverse malattie, ovvero ad un sistema mistonei 12 mesi precedenti. L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore Nel rapporto di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore nell'arco dell'anno solare alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in essi ricompresa;
s) rispetto al computo un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista. Per i lavoratori che certifichino problemi di salute che comportino difficoltà di apprendimento dei lavoratori figli, ai sensi della legge 8/10/2010 n° 170, su richiesta verrà concessa la possibilità di trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativaanche ai genitori affidatari.
Appears in 1 contract
Samples: CCNL Del 18/12/2018
Lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgsD.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 6161 così come modificato dal X.Xxx. 26 febbraio 2001, n. 100 e dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dalla legge 28 giugno 2012 n. 92) nonché dalla seguente disciplina:
a) il . Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − ▪ orizzontale, : quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario all'orario normale giornaliero di lavoro, − ; ▪ verticale, : quando risulti previsto che l’attività l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − dell'anno; ▪ misto, : quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicatesopraindicate modalità, che contempli la presenza di giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base Fermo restando la durata media settimanale dell'orario di lavoro, così come disciplinato dall'articolo 19 del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione vigente CCNL, ai soli fini dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale dovrà comunque di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario normale contrattuale settimanale. L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore. Tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere specificata l’entità stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, I'orario di lavoro e la sua distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua), sulla base delta turnazione stabilita, nonché gli altri elementi previsti per il rapporto a tempo pieno. La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale. Per i tempi accessori e complementari all'attività di guida dei conducenti di autobus e del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti. Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori . II rapporto a tempo parziale non potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. E’ facoltà del dipendente richiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa. Le Parti concorderanno, all’atto del passaggio al part time, le condizioni e le modalità per l’eventuale rientro a tempo pieno. Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale che comprenda la clausola della reversibilità debbono essere inferiore al 50accolte dall’azienda con un limite massimo del 3% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al del personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per indeterminato full time al momento della richiesta. Dalla clausola viene escluso il personale direttivo, ossia il personale inquadrato nei livelli A1, A2, Q1 e Q2. Per le unità produttive con meno di 10 dipendenti con contratto full time a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) indeterminato, le retribuzioni, xxxxxx richieste saranno esaminate tra Direzione aziendale e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.lRappresentanze sindacali. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante Il lavoratore con contratto part time a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni indeterminato ha facoltà di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) richiedere la trasformazione del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine proprio rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno pieno, e comunque non inferiore l’azienda dovrà concederlo, qualora all’interno del proprio reparto/ufficio è previsto l’inserimento di personale con contratto a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con tempo pieno, ovvero la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabilisostituzione, annualmente per le medesime mansioni o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fattoper mansioni professionali equivalenti. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e concessione di legge ivi compreso tali passaggi potrà avvenire dando precedenza alle lavoratrici madri (con figli entro il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni terzo anno di età) che ne hanno fatto richiesta, nonché al lavoratore affetto da patologia oncologica, ed altre malattie patologiche degenerative che abbia trasformato il rapporto di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. A livello aziendale potranno essere definite condizioni di miglior favore. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavorouna durata determinata. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra servizio l'azienda prenderà in considerazione le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a eventuali domande di trasformazione da tempo pieno a quello tempo parziale e viceversa di lavoratori già in forza a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pienoindeterminato. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − ▪ documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − ; ▪ documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso nei casi di genitore unico, anche figli fino a 13 tredici anni, − ; ▪ motivi di famiglia, famiglia opportunamente documentati, − ; ▪ studio, volontariato, etcecc., opportunamente documentati, − ; ▪ motivi personali;
n) . Per il personale assunto a tempo parziale, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del vigente CCNL saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. A tale personale compete la retribuzione stabilita per quello a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese. La retribuzione oraria e quella giornaliera si determinano secondo quanto attiene stabilito dall'articolo 38 del vigente CCNL. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all'indennità di trasferta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Ferma restando la relativa disciplina, i trattamenti economici relativi alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione in misura proporzionale alle ore lavorate. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale, di cui all'articolo 19 del vigente CCNL, con riferimento alla settimana, al mese a all'anno solare. Nei part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti orizzontale è consentita la prestazione di lavoro che possano essere in contrasto supplementare oltre l’orario concordato con le il lavoratore nella lettera di assunzione nelle seguenti fattispecie: ▪ incrementi di attività produttiva; ▪ esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti; ▪ esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo; ▪ esigenze di formazione ed istruzione interna del lavoratori neo assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo; ▪ esigenze collegate alla gestione di sistemi informatici aziendali; ▪ esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e sicurezza del servizio;
o) nel sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici; ▪ attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria; ▪ stati di necessita. Nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto rapporto di lavoro a tempo parziale avranno diritto verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgsprestazioni lavorative straordinarie. n. 61/2000;
p) II numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% delta durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiori a 100 ore. Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Il lavoratore non può rifiutarsi dallo svolgere il lavoro festivo sarà retribuito con supplementare salvo che dimostri la instaurazione di un altro lavoro a tempo parziale che glielo impedisca, ovvero quando ricorrano comprovate ragioni di carattere personale/familiare. La maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari al 28% per le prime due ore giornaliere, e sino al raggiungimento del 20% sulla retribuzione oraria globale su base annua. Le ore eccedenti il suddetto lavoro supplementare possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato ed il suo rifiuto, quindi, non può essere considerato giustificato motivo di fatto;
q) licenziamento ne può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. Le ore eccedenti il 20% su base annua, o prescindendo dal limite del 20% per quelle effettuate dopo la seconda ora giornaliera, saranno retribuite con una maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60%. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabile in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro, sarà applicata la maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva del 28%. Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, ha diritto al consolidamento totale o parziale della prestazione supplementare continuativa nell'orario base individuate. Ai fini del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuate settimanale concordato di oltre il 50% dello stesso per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti. Il consolidamento avviene su istanza scritta del lavoratore interessato e decorre dalla data di presentazione dell'istanza, nel rispetto dei termini di cui al comma precedente. Spetta in ogni caso all'azienda valutare, in alternativa al consolidamento, se esistono le condizioni di trasformare il contratto di lavoro a tempo pieno. L'azienda potrà attivare le clausole elastiche e/o flessibili in caso di specifiche esigenze organizzative e/o produttive. Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, con l’assistenza richiesta delle RSA/RSU, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua. Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, con l’assistenza richiesta delle RSA/RSU potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elasticheflessibili, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo dall'art. 3, comma 7 e ss., seguenti del D.lgsD.Lgs. 25 febbraio 2000 2000, n. 6161 e sue successive modificazioni, anche determinando il passaggio da un part- part-time orizzontale o a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L’esercizioL'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione o la durata della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, prestazione lavorativa comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti compreso il TFR. Oltre ai casi previsti dalla legge n. 92/2012, decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo stipulazione dell'accordo che introduce clausole elasticheelastiche e/o flessibili, il lavoratore può darvi disdetta dando dandone al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere personale/familiare,;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario sanitario pubblico,;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svoltaformazione. Resta in ogni caso salva la possibilità, per il tempo necessario datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e/o flessibili. In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lettere da a) a soddisfare tali esigenze.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998d). In caso di part-time verticale il periodo di comporto di cui all'articolo 58 del vigente CCNL verrà proporzionalmente ridotto. Con cadenza semestrale, n. 409previa richiesta, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa il datore di lavoro informerà la R.S.A., ovvero le RSU se costituite, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto e la relativa tipologia ed esaminerà congiuntamente il ricorso al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61)lavoro supplementare. La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo all'articolo 4 del D.lgsD.Lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto cheLa percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale, nel con contratto a tempo indeterminato, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di lavoro 5 unità, e con esclusione dal computo di cui sopra del personale assunto con contratto stagionale. I contratti part-time, lo svolgimento time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione sia compresa fra il 35% ed il 50% della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità media ordinaria settimanale, mensile, annuale, sono attivabili nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all’atto dell’assunzione, con arrotondamento all’unità superiore di svolgere altra attività lavorativaeventuali frazioni, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili in aziende con più di 50 dipendenti. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono computabili agli effetti di cui all'articolo 35 della legge n. 300/1970.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. 1) Il rapporto contratto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000costituisce un valido strumento del quale si auspica la generalizzata applicazione e il significativo sviluppo nel settore del credito, n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − orizzontale, quando per favorire l'occupazione e la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di flessibilità del lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoroanche sotto un profilo sociale. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendaleNormativa applicabile. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b2) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario Ai rapporti di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno si applicano le norme del presente CCNL con gli adattamenti appresso stabiliti e comunque non quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:
a) Assenze e ferie. Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici il cui orario sia concentrato in meno di 5 giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a 95 orequelli lavorativi nel mese o nell'anno il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell'interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell'anno, rispetto alla normale distribuzione dell'orario. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione Nei confronti del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore lavoratore/lavoratrice che superino nel corso dell'anno abbia trasformato il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare rapporto da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell'anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale. Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il lavoratore/lavoratrice interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie. La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall'art. 50. Nelle giornate semifestive i lavoratori/lavoratrici a tempo parziale osservano l'orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d'orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata.
b) Addestramento per i neo-assunti. Le imprese provvedono ad un addestramento dei lavoratori/lavoratrici, appartenenti alle 3 aree professionali, assunti con contratto non a termine a tempo parziale per un periodo numero di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito settimane non inferiore a quello previsto per il rapporto corrispondente personale a tempo pieno. Qualora Nel caso in cui la durata giornaliera dell'addestramento superi il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenzelimite dell'orario ordinario dell'interessato, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i seguenti criteri elencati in ordine stabiliti all'art. 100 del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti ai commi 14) e 15) che seguono.
c) Anzianità. Ai fini dei trattamenti contrattuali di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pienoferie, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovveromalattia, nel caso di genitore unicoscatti tabellari, anche figli fino a 13 anniautomatismi e preavvisi, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto periodi di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastichesono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali. Norma transitoria. In relazione a quanto previsto dalla presente lett. c), che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svoltanei casi in cui, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) effetto di previgenti disposizioni contrattuali, siano stati valutati in proporzione al minor orario i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori periodi trascorsi a tempo parziale, sono fatte salve l'impresa dovrà riconsiderare tali periodi per intero. Detta ricostruzione produrrà i propri effetti economici da una data comunque non anteriore all'1.8.99.
d) Agevolazioni per motivi di studio. Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applicano, con l'esclusione delle previsioni relative ad assegnazioni a turni di lavoro, l'art. 55 del presente contratto, o le diverse norme aziendali opzionate, con i seguenti adattamenti: ai lavoratori/lavoratrici che devono sostenere prove di legge esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (artlavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell'interessato; i permessi per motivi di studio spettanti al personale a tempo pieno vanno, espressi in ore, proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa.
e) Formazione professionale. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applica a tutti l'art. 66 del presente contratto, proporzionando al minore orario i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di non discriminazione 24 ore retribuite di cui all’articolo 4 alla lett. a) del D.lgspredetto articolo. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel contratto Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di svolgere altra attività lavorativaparteciparvi senza alcun onere a carico dell'impresa.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. Fermo restando quanto convenuto nell’ambito della Parte Generale del Contratto del Trasporto Aereo del 2 agosto 2013, le Parti convengono quanto segue:
1- La percentuale massima del personale a part-time non potrà superare il 40% del personale a tempo pieno.
2- Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000potrà essere effettuato con le seguenti modalità: • part-time orizzontale: con presenza di durata non inferiore a 4 ore e non superiore a 6 ore giornaliere, n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) il lavoro a tempo parziale limite giornaliero può essere di tiposuperato, fino a concorrenza del limite contrattuale, purché la media nell’arco del ciclo completo del turno previsto non sia inferiore a 20 ore settimanali e non superiore a 30 ore settimanali; • part-time verticale: − orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati con presenza articolata nel corso della settimanadell’anno, del mese anche limitatamente ad alcuni periodi di esso, con un limite minimo di 100 giorni lavorativi annui e massimo di 200 giorni lavorativi annui; • part-time misto: con presenza articolata nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x/x xxxxx xxxxxxxxx, x/x xxx xxxx, e/o dell’anno, − mistocon una durata settimanale non inferiore a 20 ore e con un limite minimo di 660 ore annue e massimo di 1200 ore annue.
3- Fermo restando quanto previsto al successivo punto (6) del presente articolo, quando la durata della prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle 4 ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti giornaliere né superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero38,5 ore settimanali.
4- Si potranno individuare, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento corso del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando previo accordo tra l’azienda e il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni variazioni individuali della quantità di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore ore all’interno del rapporto di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale. Nel caso di più domande tendenti alla modifica della quantità di ore nell’ambito di posizioni di identico contenuto professionale, sono fatte salve le norme la scelta verrà effettuata secondo il criterio della data della domanda e, in subordine, dell’anzianità del rapporto di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati lavoro a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione parziale.
5- I limiti di cui all’articolo 4 del D.lgsai precedenti punti (3 e 4) potranno essere modificati, previe intese a livello aziendale con le competenti strutture regionali/territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, per motivate esigenze tecnico-produttive ovvero con le RSU/RSA. n. 61/2000. 6- Le parti si danno atto che, nel contratto ore di lavoro part-timesupplementare come sopra definite saranno compensate con la maggiorazione del 20% calcolata sulla retribuzione globale di fatto per le prestazioni eccedenti l’orario individuale settimanale e annuo fino al 50% delle ore contrattuali annue; oltre tale percentuale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativamaggiorazione è del 30%.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. Per lavoro a tempo parziale, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25.2.2000 n. 61 e successive modifiche, si intende il rapporto di lavoro prestato ad orario inferiore rispetto a quello previsto dal presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − :
a) orizzontale, quando la riduzione di prestazione si svolge con orario ridotto rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, − verticale;
b) verticale e ciclico, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta la prestazione si svolge a tempo pieno, ma pieno limitatamente a periodi predeterminati determinati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza . Il rapporto di lavoro a tempo parziale può svolgersi secondo una combinazione delle modalità sopraindicateindicate nelle lettere a) e b) del precedente 2° comma, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base , specificamente indicati nella lettera d’assunzione ovvero nell’atto di trasformazione del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione rapporto da tempo pieno a tempo parziale dovrà comunque o di modifica della precedente determinazione della durata o della collocazione temporale della prestazione. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto, sul quale deve essere specificata l’entità indicata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario relativa distribuzione. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti principi: - possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dal presente contratto; - volontarietà di entrambe le parti; - reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno tenuto conto delle esigenze aziendali e compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, ferma restando la reciproca volontarietà; - priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le identiche mansioni. Con specifico patto scritto tra lavoratore ed azienda (giornalierasu richiesta stipulata alla presenza di un rappresentante sindacale) può essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, settimanaleanche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, mensile ovvero ad un sistema misto. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa di cui al comma precedente comporta un preavviso a favore del lavoratore di almeno dieci giorni. Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari e degli schemi concordati all’atto dell’instaurazione del rapporto a tempo parziale ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro p.t., il lavoratore potrà denunciare il patto di cui ai commi precedenti, accompagnando all’atto l’indicazione delle seguenti documentate ragioni:
a. esigenze di carattere familiare;
b. esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
c. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o annua)autonoma. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando sia decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al suddetto preavviso. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, il datore di lavoro non può variare la collocazione temporale o la durata della prestazione lavorativa inizialmente concordata con il lavoratore. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tuttavia fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto, in materia di clausole flessibili ed elastiche, nel rispetto di quanto fin qui stabilito. Il rifiuto del lavoratore di stipulare il patto di cui ai commi precedenti e l’eventuale esercizio da parte dello stesso, del diritto di ripensamento, non integrano gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Fermo restando il principio di non discriminazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 61/2000, il trattamento economico e gli istituti normativi del presente contratto, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno proporzionalmente commisurati alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova è prolungato dovrà essere computata in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 26 giornate lavorative. Ai fini dell’applicazione dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) comporti contrattuali utili per i tempi accessori e complementari all’attività passaggi di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano livello, le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario prestazioni di lavoro a tempo parziale riferito saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro. Quanto alla durata del periodo feriale, il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale ha diritto ad un anno e comunque non inferiore periodo feriale pari a 95 orequello spettante al lavoratore a tempo pieno. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto ha diritto ad un periodo feriale proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto è pari consentito, previo assenso del lavoratore, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare rispetto a 2 orequelle concordate, in occasione di punte di più intensa attività, di necessità di sostituzione di lavoratori assenti ovvero per specifiche esigenze di carattere straordinario. In tal caso il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nei limiti del 50% dell’orario ridotto pattuito: riferito a periodi massimi di un mese e da utilizzare nell’arco di più settimane. Le ore eccedenti di lavoro supplementare effettuate entro tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale 15%. Per le ore di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con lavoro supplementare svolte oltre tali limiti si applica una maggiorazione pari a quella prevista per il lavoro straordinario. Il rifiuto del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale lavoratore a svolgere il lavoro supplementare, non costituisce infrazione disciplinare, né può integrare gli estremi del giustificato motivo di fattolicenziamento. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro eccedente superinosupplementare in via continuativa avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell’orario base individuale della prestazione supplementare continuativa. A tal fine, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento si intende il lavoro supplementare che superi l’orario base individuale settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario per un periodo di lavoroalmeno nove mesi nell’arco temporale dei dodici mesi precedenti. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali Nei rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastichedi tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa nel rispetto delle disposizioni dettate dalle leggi e dal presente contratto in materia di lavoro straordinario. Lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari e straordinarie è consentito, oltre che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61nei rapporti a tempo indeterminato, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L’esercizio, da parte del datore nei casi di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, assunzioni a termine di cui al D.Lgs. 368/2001 e di cui all’art. 3 del presente contratto. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma precedente, comporta un preavviso, 1 del D.Lgs. 61/2000 la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a favore tempo pieno e da tempo pieno a tempo parziale richiede il consenso del lavoratore. La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata. Nel caso di passaggio da tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti, non inferiore all’atto del passaggio, le possibilità e condizioni per l’eventuale rientro a 10 giorni tempo pieno. In caso di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, assunzione a tempo pieno il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro è tenuto a riconoscere un preavviso diritto di un meseprecedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale, quando ricorrano le adibiti alle stesse mansioni o equivalenti a quelle di prevista assunzione; con priorità per coloro che, già dipendenti, hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione ai dipendenti con rapporto a tempo pieno, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti. Fermo restando il diritto di precedenza nei confronti delle domande di trasformazione a tempo parziale presentate da dipendenti a tempo pieno, a parità di condizioni l’accoglimento delle domande avverrà sulla base dei seguenti documentate ragioni:
criteri: a) esigenze di carattere familiare,
familiari, b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
diverse da quelle di cui all’art. 12/bis del D.Lgs. 61/2000, c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi esigenze di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svoltaformazione. I lavorati affetti patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa (anche a causa di effetti invalidanti di terapie salvavita) accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda con il concorso del S.S.N., hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori pieno a tempo parziale, sono fatte salve anche reversibile. Il datore di lavoro è tenuto ad informare le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000RSU, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto cheparziale, nel contratto di la relativa tipologia, il ricorso al lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativasupplementare ed alle clausole flessibili ed elastiche.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. Il (Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso, secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa;
e) limitazione a non più del 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore) e per un monte ore di norma non inferiore a 20 settimanali; in ogni caso è possibile l'assunzione a tempo parziale di una unità;
f) facoltà di convertire il rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, nei casi in cui il termine di conversione sia prestabilito. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo, è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. La disciplina del lavoro supplementare è consentita alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia. N.d.R.: L'accordo 5 luglio 2005 prevede quanto segue: Art. ... Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, gli articoli riguardanti tali materie sono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli. Le parti, prendono atto dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro. Convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale da promuovere è quella del contratto di lavoro a tempo parziale è regolato pieno ed indeterminato. Le parti ritengono che l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l'utilizzo di forme flessibili condivise di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente c.c.n.l. e degli accordi aziendali, dove previsti. Nelle materie del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui alla legge n. 125/1991. Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplinaaziende:
a) il lavoro contratti a tempo parziale può essere di tipo: − orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pienotermine;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori lavoro a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenzialeparziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore contratto di lavoro prestate nel meseinserimento/reinserimento;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976apprendistato professionalizzante;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati somministrazione a tempo determinato. Si intendono riportate le norme La somma delle singole tipologie di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel contratto rapporto di lavoro part-timecon contratti atipici (a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato) regolamentate dal presente articolo non potrà superare di norma il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle imprese. Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, lo svolgimento è utile il numero dei lavoratori assunti con forme contrattuali sopra elencate ad esclusione dei lavoratori somministrati per i quali, agli effetti della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato legge n. 300/1970, è fatto salvo il diritto di esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la possibilità durata della somministrazione, i diritti di svolgere altra libertà e attività lavorativasindacale nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'utilizzatore.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui agli articoli da 4 a 11 del D. Lgs. n° 81/2015 ha la funzione di: • favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; • consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. È consentito al lavoratore e alla lavoratrice con contratto di lavoro a tempo parziale l'instaurazione di rapporti di lavoro presso più datori lavoro. Su accordo delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della richiesta di trasformazione saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art. 9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000come segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione, n. 61) nonché dalla seguente disciplinaoltre agli elementi previsti dall’articolo 23 del presente CCNL, dovranno essere specificati:
a) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il l’eventuale periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pienoprova;
b) ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n° 81/2015, la durata della prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale lavorativa e la collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno;
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non potrà essere inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al 50% dell’orario normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. I contratti di lavoro contrattuale, ferma restando già stipulati con la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni precedente normativa di legge e o disposizione contrattuale sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la stipula di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto contratti con un minimo inferiore alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) quantità sopra riportate per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il un numero massimo di ore lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. La presente limitazione non si applica alle Cooperative di lavoro eccedente effettuabili tipo “B” di cui all’art. 1 della Legge 381/1991, previa verifica in ragione d’anno sede di commissioni miste paritetiche, laddove costituite. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è pari al 20% possibile solo a fronte della durata dell’orario disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale riferito presti l’attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nell’ambito del confronto con le RSA/RSU, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. In tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media) e possano essere ricondotte alla previsione dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto.
C) Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.lgs. 81/2015 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 81/2015, l’eventuale rifiuto motivato, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 40% dell’orario individuale settimanale per il part-time, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.lgs. 66/2003. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo del 50% delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 supplementari prestate, fatte salve eventuali previsioni della contrattazione di 2° livello in materia di banca ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabilisupplementari, annualmente o giornalmenteescluse quelle recuperate, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono saranno retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fattodeterminata convenzionalmente ai sensi dell’art. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino6 comma 2, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un 3° periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000n° 81/2015, compatibilmente e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art. 75. Il limite massimo di ore recuperabili non opera per i lavoratori e le lavoratrici che hanno manifestato l’interesse a svolgere prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle prevista dal contratto di lavoro individuale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell’art. 6 comma 4 (clausole elastiche) del D.lgs. n° 81/2015, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale da egli indicato, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale. In tale patto le esigenze organizzative parti possono stabilire, un arco temporale nella giornata nella settimana, nel mese, nell’anno all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di servizioconseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, esaminate tra si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal rapporto a tempo pieno a quello contratto individuale per ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale che non prevedono una prestazione durante l’intero anno, possono essere stabilite, con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lettera D, anche clausole elastiche per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pienola variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quali non era prevista). Qualora il numero delle richieste risulti vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore a quello compatibile con le predette esigenzeal 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la si applicherà una maggiorazione del 202% sulla retribuzione oraria globale mensile derivante dal contratto individuale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lettera D). Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elasticheparziale, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio accompagnata da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad preavviso di un sistema misto. L’esercizio, da parte mese in favore del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando potrà recedere dal patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando al datore recesso l’indicazione di lavoro un preavviso una delle fattispecie indicate all’art. 8 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 81/2015, nonché in caso di un mese, quando ricorrano le una delle seguenti documentate ragioni:
a) 1. gravi esigenze di carattere familiare,;
b) 2. esigenze di tutela della salute certificata certificate dal competente Servizio Sanitario servizio sanitario pubblico,;
c) 3. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,;
d) necessità di frequentare corsi 4. attività di studio e/e formazione di cui all’art. 69 e art.70 del presente CCNL. Tali motivazione devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. Inoltra, alla lavoratrice e al lavoratore con anzianità di servizio non inferiore ad 1 anno è concessa la facoltà di chiedere il recesso di cui sopra per gravi o comprovate necessità personali, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di formazione attinenti all’attività lavorativa svoltaservizio. E’ data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere al recesso dalle clausole o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il tempo necessario a soddisfare tali esigenzeperiodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte.
rF) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, La retribuzione oraria si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa ottiene come stabilito dall’articolo 75. L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale verticale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del D.lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativasupplementare.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. Il lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo; l'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL, potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (D.lgs. 25 febbraio 2000part-time orizzontale), n. 61nonché a periodi predeterminati nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx, xxxx'xxxx (xxxx-xxxx verticale) nonché dalla seguente disciplinaconformemente ai principi di seguito elencati:
a) il lavoro a volontarietà di entrambi le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;
b) compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale può essere di tipo: − orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base da svolgere;
d) applicabilità delle norme del criterio di presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità. Nella lettera Le modalità attuative del lavoro part-time di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annuapart-time misto). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in L'instaurazione del rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono essere precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno - l'eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario . La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all'orario di lavoro contrattualeconcordato, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) con riferimento al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. TuttaviaLa trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle RSU o delle organizzazioni sindacali territoriali. Fermo restando quanto previsto dalla legge, le parti stabiliscono che una impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa. Si concorda che, ferme restando le percentuali indicate ai commi 7 e 8, le imprese da 0 a 3 dipendenti possono assumere dipendenti operai a tempo parziale, per un periodo massimo temporale del 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell'impresa. A tal fine, il periodo datore di durata lavoro, attraverso le Associazioni di ciascun capo categoria firmatarie del presente CCNL, comunicherà alle XX.XX. territoriali l'intenzione di vestiarioprocedere alla assunzione dell'operaio; trascorsi 10 giorni dalla comunicazione senza che siano pervenute comunicazioni in merito da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali, così come stabilito dall’articolo 50 l'impresa potrà procedere all'assunzione ed alle relative comunicazioni agli Istituti di competenza e alla Cassa Edile del c.c.n.lterritorio. 23 luglio 1976Xxxxx restando gli obblighi di legge di comunicazione all'INPS del ricorso all'istituto del part-time e dell'orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la RSU o, in loro assenza, le XX.XX. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7, 8 e 9 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate. Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è proporzionato in relazione alla lettera consentito il ricorso a prestazioni di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) lavoro supplementare nel part-time orizzontale è consentita la prestazione orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro eccedente l’orario concordato con straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato. Per il lavoratore nella lettera di assunzionepersonale operaio, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di le eventuali ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite cui sopra saranno compensate con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale dei 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione globale di fattocui al punto 3 dell'art. Le ore 25, che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza avrà incidenza su tutti gli istituti contrattuali retributivi legali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoroCassa Edile. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con Per gli impiegati la maggiorazione del 20% sulla per il lavoro supplementare sarà calcolata forfetariamente sugli elementi della retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e azienda9 dell'art. 48 e il relativo compenso deve intendersi omnicomprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, potrà essere concordato lo svolgimento indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul TFR. Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli artt. 24 e 58 del rapporto presente contratto. Per i lavoratori di cui al comma 11 è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elasticheparziale, anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variabilità variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3(clausole flessibili) e/o, comma 7 e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61in caso di part-time verticale o misto, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema mistola variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). L’esercizio, da parte La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere esercitata dal datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, lavoro con preavviso comunque non inferiore a 10 5 giorni lavorativi. In caso di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce applicazione di clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore per le ore di lavoro un preavviso prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di un mesecui ai punto 3 dell'art. 25 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 48. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di carattere familiare,
b) esigenze ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale. In caso di tutela variazione della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità collocazione temporale della prestazione per effetto di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svoltaclausole flessibili, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare. Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa caso di assunzioni di personale a tempo parziale verticale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle RSU o in essi ricompresa;
s) rispetto al computo mancanza alle organizzazioni territoriali sindacali. Le Parti concordano che le percentuali e quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 si applicano per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1 agosto 2008. Dichiarazione a verbale. E’ istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, a livello territoriale, dei lavoratori a comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché e dalla seguente disciplina:
a) . Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, − ; - verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − ; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
2. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione rapporto a tempo parziale dovrà comunque di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda.
3. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata l’entità indicata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media settimanale dei lavoratori a ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;normale settimanale come definito ai punti precedenti.
c) al personale assunto a 4. Nel tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente supplementare, oltre l’orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzioneassunzione e/o trasformazione, in sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 100 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore.
5. Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al comma 4 del presente articolo possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con le percentuali indicate all’articolo 28. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare.
6. Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, oraria individuale come definita ai sensi di quanto convenuto nella dell’art. 46 del presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fattoaccordo.
7. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti per le ore supplementari di cui al punto che precede è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoroT.F.R.
8. Il consolidamento avverrà su istanza scritta Restano fermi i diritti del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto previsti dall’articolo 5, commi 1 e 3, 8 del D.lgs. n. 61/200081/2015, compatibilmente con le esigenze organizzative comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale), comma 3 (diritto del lavoratore affetto da grave patologia oncologica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso), comma 7 (diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, in luogo del congedo parentale di cui (all’art.36, comma 5 lett. g), del presente accordo), comma 8 (informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale).
9. In altri casi di gravi e di serviziocomprovate necessità familiari del lavoratore, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza questi può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilitoparziale. L’azienda compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive potrà accogliere la domanda e, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenzealle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata :
a. in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di sottoporsi assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992;
b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. In altri casi di particolare necessità del lavoratore, debitamente motivata e comprovata, l’azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a cure mediche incompatibili tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi.
11. Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, a parità di condizioni si farà riferimento all’anzianità di servizio.
12. Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la prestazione causale di cui al presente comma 12 deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 25 del presente accordo.
13. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pienopieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva, − documentata necessità per l’espletamento delle medesime mansioni o di assistere familiari quelle equivalenti a carico non autosufficienti ovvero, nel caso quelle oggetto del rapporto di genitore unico, anche figli fino lavoro a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etctempo parziale., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per 14. Per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni tempo parziale del personale di leggeguida, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;.
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs15. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su Su accordo scritto tra lavoratore azienda e aziendalavoratore, il quale potrà farsi assistere da un componente RSU, o RSA ove esistenti, o di struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità variazione della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.
16. Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche non integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. Ai sensi della legge 92/2012 e s.m.i., art. 1, comma 7 e ss.20, lett. a), al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8, comma 3 del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversaD.lgs 81/2015 (grave patologia oncologica), ovvero ad un sistema mistodi cui all'art. L’esercizio10, da parte del datore di lavorocomma 1, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativalegge 300/1970 (lavoratore studente), nonché ai lavoratori di cui al comma precedente9 del presente articolo, comporta è riconosciuta la facoltà di revocare gli accordi scritti sulle clausole flessibili e/o delle clausole elastiche. I lavoratori di cui al capoverso precedente possono inoltre richiedere all'azienda la modifica o la sospensione degli accordi scritti sulle clausole elastiche.
17. L'esercizio della facoltà di revoca, ovvero la richiesta di eliminazione, modifica o sospensione delle clausole elastiche di cui al comma precedente deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda con un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 preavviso minimo di 30 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi Qualora non fossero già state prodotte in precedenza dal lavoratore, le comunicazioni di cui al precedente capoverso vanno corredate della documentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno rispettivamente titolo. Le novazioni delle clausole elastiche conseguenti alle richieste di cui al comma 18 decorrono dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastichedata concordata tra le parti, devono essere convenute tra azienda e lavoratore in forma scritta e, nell'occasione, il lavoratore può darvi disdetta dando farsi assistere da un componente RSU, o RSA, ove esistenti, ovvero da un rappresentante della struttura territorialmente competente di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. L'eventuale diniego dell'azienda alla richiesta di modifica o sospensione delle clausole elastiche, inoltrata ai sensi del comma 16 del presente articolo, deve essere motivata per iscritto in relazione alla oggettiva incompatibilità con le esigenze produttive aziendali.
18. La variazione di cui al datore di lavoro comma 15 è preannunciata con un preavviso di un mese7 giorni, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:ridotto a 2 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, ed è compensata con una maggiorazione del 5 %, calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione globale di cui all’art. 46 del presente CCNL.
a) 19. Il compenso di cui al comma precedente è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il T.F.R. Il lavoratore può richiedere di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare,
b) esigenze familiare o di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenzepropria salute.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/200020. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-timea tempo parziale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto previsto dal comma14 del presente articolo.
21. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.lgs. n. 81/2015 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. Il Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgsconsiderato mezzo idoneo per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, nell’intento di garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, in funzione al tipo di attività della Istituzione, alle tutele e alle esigenze socio assistenziali dell’utenza, concordano quanto segue. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) Le parti convengono che il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero costituire un valido strumento funzionale alla flessibilità del rapporto di lavoro, − verticalenell’interesse della lavoratrice e del lavoratore, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pienonel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative della Istituzione, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimanarappresentando, altresì, un’occasione di ulteriore livello occupazionale. Tale tipologia contrattuale deve essere amministrata secondo criteri di proporzionalità per tutti gli istituti normativi ed economici, purché compatibili con le peculiari caratteristiche del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o rapporto di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio Il contratto di proporzionalità. Nella lettera di assunzione lavoro a tempo parziale dovrà comunque è redatto in forma scritta, può essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto stipulato sia esso a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro indeterminato sia a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dal Dlgs. n. 61/2000 e successive modificazioni. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) vengono effettuate secondo le retribuzioni, xxxxxx regole e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) formalità previste per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) possono riguardare tutti i lavoratori subordinati. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato deve avvenire con il lavoratore nella lettera consenso della struttura e del lavoratore, anche nell’ipotesi di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno parziale a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilitopieno e viceversa, al termine in conformità della procedura prescritta dall’art. 5 del qualeDLgs. n. 61/2000. Nel contratto individuale deve essere indicata, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenzeespressamente, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati distribuzione dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, settimana, mese ed anno, in ordine ragione della tipologia di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizioadottata. La prestazione individuale sarà fissata tra la Istituzione e la lavoratrice o il lavoratore, ferme restando le disposizioni sulla base delle seguenti ore di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti riferimento: • da un minimo 12 a un massimo di 30 ore settimanale; • da un minimo 48 a un massimo di 48 ore ore mensili; • da un minimo 550 a un massimo di 1.300 ore annue. La struttura valuta di volta in volta la richiesta delle lavoratrici e dei lavoratori la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: • lavoratori con figli di età inferiore a tre anni; • lavoratori tutelati dalla legge n. 104/92 e successive modifiche e integrazioni; • lavoratori studenti di cui all’art. 10 della legge n. 300/70; • lavoratori che possano essere in contrasto comprovino, con le adeguata documentazione, esigenze di sicurezza carattere personale o familiare di natura eccezionale. I lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del servizio;
o) nel caso rapporto di assunzioni con contratto lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale od orizzontale. Al di fuori dei casi precedentemente indicati, e fino al limite massimo complessivo del 5% delle lavoratrici e dei lavoratori in forza a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5al momento della richiesta, comma 2l’azienda valuta l’accoglimento della domanda del lavoratore, del D.lgstenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con In tali ipotesi, la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, richiesta potrà essere concordato lo svolgimento avanzata all’azienda, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastichepieno. Nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, che consentano la variabilità istituzione a fronte di esigenze tecniche-organizzative, produttive o sostitutive, può effettuare variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 come clausola elastica e ss., flessibile acquisendo il preventivo consenso scritto della lavoratrice e del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio lavoratore che può essere assistito da un part- time orizzontale rappresentante della RSA o verticale o viceversaRSU firmataria del presente CCNL al momento della pattuizione. Nelle ipotesi di nuove assunzioni, ovvero ad un sistema misto. L’esercizio, da parte del datore la clausola di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore disponibilità alla variabilità temporale dell’orario di lavoro part-time può essere inserita nella lettera di assunzione ed accettata espressamente dal dipendente che in tal caso potrà essere assistito da un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela rappresentante da lui indicato della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata RSA o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati RSU firmataria del presente CCNL. La variazione in relazione alla aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto, a fronte della previsione di clausole elastiche che contemplano tale aspetto può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, fino al raggiungimento del tempo pieno, anche in essi ricompresa;
stal caso si rende necessaria la preventiva accettazione del dipendente con le modalità di cui sopra. L’esercizio da parte della struttura di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, in favore del prestatore di lavoro, prevede un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi. Tale preavviso dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore nel domicilio dichiarato ai sensi dell’art. 22. Al lavoratore viene garantita un’indennità dell’ 10% in ragione di ogni ora che viene modificata rispetto al computo dei lavoratori alla collocazione originaria indicata nel contratto a tempo parzialeparziale od in caso di incremento orario. Ad integrazione di quanto previsto dal Dlgs. 276/03, sono fatte salve le norme il lavoratore che abbia manifestato il proprio consenso alle clausole elastiche e flessibili può denunciare il relativo patto, per motivi personali o familiari o per esigenze collegate all’instaurazione di legge (artun ulteriore rapporto di lavoro, trascorsi almeno 12 mesi dalla data di stipulazione del patto medesimo. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel Alla lavoratrice e la lavoratore con contratto di lavoro part-timea tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro aggiuntive. L’eventuale rifiuto non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro aggiuntivo nella misura massima del 50% dell’orario settimanale di tipo orizzontale, lo svolgimento fermo restando il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di otto ore, come previsto dal Dlgs. 66 del 8.4.2003 Le ore di lavoro aggiuntive, prestate oltre l'orario di lavoro concordato e nei limiti di cui prevede la legge, subiranno una maggiorazione, sulla singola ora di lavoro aggiuntiva, pari : • diurno 30% • notturno 50% • festivo 60% Tale percentuale è comprensiva della prestazione quota per rateo ferie, tredicesima, e trattamento di fine rapporto. Le ore di lavoro aggiuntivo di cui al presente articolo, su richiesta della lavoratrice o dal lavoratore, potranno confluire nella banca ore prevista dall’art. 83 del presente CCNL, fermo restando il pagamento delle maggiorazioni come sopra determinate con la retribuzione nel mese successivo. Per quanto non deve impedire espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativaDlgs. n. 61/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (cd. “part-time”) possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori concordano quanto segue. Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente Contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) sia per le nuove assunzioni che per il lavoro a tempo parziale personale in servizio può essere di tipo: − - orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario all'orario normale giornaliero di lavoro, − ; - verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno risulti previsto che l’attività l' attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − dell'anno; - misto, quando la prestazione si realizza viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano deve risultare da atto sottoscritto dalle parti nel quale devono essere indicate la variabilità della collocazione durata della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3e l’orario di lavoro, comma 7 con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e ss.all’anno. Il lavoro a tempo parziale, del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L’esercizio, a seguito della richiesta da parte del datore lavoratore, è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative dell’impresa. Il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra l’orario ridotto ed il corrispondente orario intero previsto per il personale a tempo pieno. Nel rapporto di lavoro, del potere lavoro a tempo parziale può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della presentazione lavorativaprestazione (nei casi di part-time orizzontale, di cui al comma precedenteverticale o misto), comporta un preavvisocd. clausole flessibili, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o la possibilità di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati variare in relazione alla aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto), cd. clausole elastiche, previo consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Tali variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. E’ fatto salvo, in caso di xxxxxxxxx e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva del 5%. In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, previo accordo tra gli interessati è consentita con il consenso del lavoratore la prestazione di lavoro supplementare che non potrà superare il 50% del normale orario di lavoro annuo. Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali: per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all’orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall’articolo rubricato “Lavoro straordinario, notturno e festivo”. Ai sensi del D. Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l’Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica pieno a tutti i contratti part-time ancorché stipulati o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L’Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo determinatoparziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del D.lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel contratto rapporto di lavoro part-timea tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale, lo svolgimento della prestazione non orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativaessere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. Le parti convengono nel considerare il rapporto di lavoro a tempo parziale quale mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo. Per lavoro a tempo parziale si intende quello prestato con orario di lavoro ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto. La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo c.d. misto. Il trattamento economico e normativo è stabilito secondo i criteri di proporzionalità riferito all’entità della prestazione lavorativa. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: ▪ Il periodo di prova in caso di nuove assunzioni; ▪ La durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità: ▪ La durata della prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a. nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale 16 ore;
b. nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile 64 ore;
c. nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale 532 ore; ▪ L’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno. La durata della prestazione lavorativa non potrà di norma essere inferiore ai minimi definiti ai precedenti punti a,b,c. Le parti, con accordo scritto potranno stabilire comunque una prestazione di durata inferiore, fatte salve le condizioni aziendali in atto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplinasarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) il lavoro a. volontarietà di entrambi le parti;
b. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c. priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale può essere o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d. applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e. volontarietà delle parti in caso di tipo: − orizzontale, quando la riduzione modifiche dell'articolazione dell'orario concordata. Nel caso di orario rispetto passaggio dal tempo pieno al tempo pieno parziale potranno essere concordate tra le parti, all’atto del passaggio, le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno. La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata. In tal caso è prevista in relazione all’orario consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale giornaliero orario di lavorolavoro giornaliero, − verticalesettimanale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta mensile od annuale. In caso di nuova assunzione di personale a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore indeterminato ha diritto di precedenza se svolge mansioni identiche od equivalenti rispetto a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa quelle per le quali è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite prevista l’assunzione con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare rapporto da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pienoparziale. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del Nel rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61di tipo orizzontale il periodo di comporto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro è fissato in 180 giorni, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversain caso di diverse malattie, ovvero ad un sistema mistonei 12 mesi precedenti. L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore Nel rapporto di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore nell’arco dell’anno solare alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parzialeun anno solare, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel contratto indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativain esse prevista.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. Il rapporto Le Parti convengono di attuare le tipologie di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) il lavoro a tempo parziale può essere in base alle modalità e condizioni descritte di tipo: − orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoroseguito. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato lavoratori in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario regime di lavoro a tempo parziale riferito non potranno effettuare lavoro supplementare, salvo casi eccezionali. Le eventuali ore lavorate in eccedenza saranno gestite con recupero a monte ore nei limiti per lo stesso previsti (+/- 10 ore). Non si potranno, in ogni caso superare le 37 ore settimanali e le ore supplementari prestate in eccedenza saranno retribuite come ore ordinarie. I dipendenti con orario di lavoro part-time di cui al punto 3.5 e 3.6 usufruiscono di un intervallo della durata variabile, dal lunedì al giovedì, da 20 minuti ad un anno massimo 90 minuti. I lavoratori che usufruiscono del part-time di cui al punto 3.1 e comunque 3.2, 3.3 nelle giornate semifestive avranno la possibilità di non inferiore prestare la loro attività lavorativa e, contestualmente verrà loro addebitata nel monte ore la differenza di orario. È consentito il rientro per il lavoro a tempo pieno, superati i periodi di durata minima previsti per il lavoro a tempo parziale, dandone comunicazione per iscritto almeno 3 mesi prima. Saranno ammessi ad effettuare dette prestazioni ridotte solo i dipendenti che prestino servizio presso gli uffici delle rispettive sedi direzionali della Società in Verona, Roma, Milano, e presso le altre Sedi utilizzate in alternativa, i quali abbiano un’anzianità di servizio di almeno 2 anni, comprovino di trovarsi nelle condizioni più oltre indicate, con esclusione del personale con grado che gestisca collaboratori, personale assunto a tempo determinato, centralinisti, turnisti e personale di cui all’art. 95 orepunto 2) CCNL vigente. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite Compatibilmente con la maggiorazione le esigenze aziendali, al lavoratore che usufruisca del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore tempo parziale o che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite rientri con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello verranno mantenute le medesime mansioni. Le Società concederanno di effettuare prestazioni lavorative ridotte ai dipendenti, che svolgono le proprie mansioni a tempo parziale pieno presso gli uffici delle singole unità produttive, nei limiti del 15% del totale dei dipendenti cui si riferisce il presente contratto in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, con esclusione dei lavoratori adibiti a mansioni esterne, del personale iscritto alle categorie protette, nonché dei dipendenti assunti direttamente a part-time, con il minimo di un lavoratore ed il massimo del 25% del totale dei dipendenti per un periodo singola società. Sarà privilegiata la concessione del part-time ai lavoratori che si renderanno disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa con copertura pomeridiana. I dipendenti richiedenti dovranno comprovare di tempo prestabilitotrovarsi in una delle seguenti condizioni, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.
Appears in 1 contract
Samples: Group Insurance Agreement
Lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Dlgs n°61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha la funzione di: • favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; • consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato nelle seguenti forme : - di tipo orizzontale, - di tipo verticale, - di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In relazione a questa forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra fissa pari all’importo erogato a tale titolo con l’ultima mensilità. Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Le parti, ai fini della applicazione del comma 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dell’art.5 del Dlgs n°61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art.9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplinacome segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati:
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:
1) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − orizzontale, quando la riduzione 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) normale orario annuale I contratti individuali già stipulati alla data di firma del presente contratto sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere stipula di contratti con un minimo inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita alle quantità sopra riportate per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il un numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fattodell’organico al 31/12 dell’anno precedente. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti presente limitazione non si applica alle Cooperative di tipo “B” di cui all’art. 1 L. 381/91, previa verifica in sede di commissioni miste paritetici. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è comprensiva dell’incidenza possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su tutti gli istituti contrattuali più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di legge ivi compreso il T.F.R. natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, la lavoratrice o il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del col rapporto di lavoro a tempo parziale presti la attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo modalità elastichelivello. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nell’ambito del confronto con le RSA, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. In tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che consentano la variabilità della collocazione della tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media).
C) Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 61/2000 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L’eventuale rifiuto, adeguatamente motivato, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario individuale settimanale per il part-time di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, comma 7 e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero nei sei mesi successivi fino ad un sistema mistomassimo del 50% delle ore supplementari prestate. L’esercizioLe ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art.3 comma 4, 2° periodo del Dlgs n° 61/2000 e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art.74.
D) Ai sensi e nel rispetto dell’art.3 commi da parte 7 a 10 (clausole flessibili) del Dlgs n°61/2000 e successive modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto,occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l’assistenza di un componente dell’RSA da egli indicato,ha il potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo parziale verticale orizzontale, un arco temporale nella giornata,in essi ricompresa;caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese, all’anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
sE) rispetto al computo dei lavoratori Nei rapporti di lavoro a tempo parzialeparziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite,con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lettera D, sono fatte salve le norme di legge anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quale non era prevista). La presente disciplina Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui all’articolo 4 sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del D.lgs. n. 61/2000. Le parti 2% per le sole giornate nelle quali si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato sia effettuata la possibilità di svolgere altra attività lavorativaprestazione
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’articolo 74.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. Il rapporto Sulla base di quanto già convenuto in materia di organizzazione del lavoro, tenendo conto della tipologia delle unità operative della Cooperativa, si conviene che il ricorso al contratto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso da parte della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno dirittoCooperativa rimanga uno degli istituti che, in relazione alla variabilità dei flussi di vendita, consenta di rispondere alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento dei lavoratori ed altresì favorire nuova occupazione. L’utilizzo dell’istituto del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario contratto di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite potrà avvenire su base settimanale, mensile annuale e/o misto in armonia con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale le norme di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali legge e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavorocontratto. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto I contratti di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastichesettimanale, che consentano la variabilità della collocazione di norma, salvo particolari necessità tecnico-organizzative e/o nelle previsioni di occupazione successiva ad inserimenti di cui al titolo V art.1 penultimo comma, saranno stipulati con previsione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 da 20 a 32 ore. Al fine di consentire maggiori opportunità occupazionali e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L’esercizio, da parte del datore per garantire le coperture dei periodi di lavoro, del potere maggiore necessità si esprime condivisione sulla possibilità di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) trasformare i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa contratti a tempo parziale verticale settimanali in essi ricompresa;
s) rispetto al computo contratti a tempo parziale misto e precisamente prevedendo per i contratti di lavoro a tempo parziale settimanale di essere integrati con periodi a tempo pieno sino a 4 mesi, fermo restando la volontarietà del lavoratore. Per quanto oggetto della distribuzione dell’orario di lavoro dei lavoratori contratti a tempo parziale su base settimanale si conviene che i turni unici giornalieri non potranno essere superio ri alle 7 ore giornaliere mentre i turni unici minimi non potranno essere inferiori alle 4 ore giornaliere con le seguenti eccezioni: • nella divisione ipermercato non inferiori alle tre ore • nella divisione supermercati nella fattispecie dei turni pomeridiani laddove l’orario di apertura del supermercato sia inferiore alle 4 ore. Nella divisione ipermercato i contratti di lavoro a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento con previsione della prestazione lavorativa giornaliera con turno minimo di 3 ore saranno articolati con previsione della distribuzione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativasuperiore a 5 giorni.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Dlgs n°61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha la funzione di: • favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; • consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato nelle seguenti forme : - di tipo orizzontale, - di tipo verticale, - di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. Ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra fissa pari all’importo erogato a tale titolo con l’ultima mensilità. Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Le parti, ai fini della applicazione del comma 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dell’art.5 del Dlgs n°61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art.9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplinacome segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: • l’eventuale periodo di prova; • ai sensi dell’art.2 comma 2 del Dlgs n°61/2000, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno; • la qualifica assegnata.
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:
1) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − orizzontale, quando la riduzione 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) normale orario annuale I contratti individuali già stipulati alla data di firma del presente contratto sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere stipula di contratti con un minimo inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita alle quantità sopra riportate per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il un numero massimo di ore lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. La presente limitazione non si applica alle Cooperative di lavoro eccedente effettuabili tipo “B” di cui all’art. 1 L. 381/91, previa verifica in ragione d’anno sede di commissioni miste paritetici. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è pari al 20% possibile solo a fronte della durata dell’orario disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale riferito ad presti la attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nell’ambito del confronto con le RSA, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. In tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media).
C) Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 61/2000 alla lavoratrice e comunque al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L’eventuale rifiuto, adeguatamente motivato, non inferiore a 95 orecostituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. Il numero E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario individuale settimanale per il part-time di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata di prestazione lavorativa è pari a 2 giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fattosupplementari prestate. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabilisupplementari, annualmente o giornalmenteescluse quelle recuperate, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art.3 comma 4, 2° periodo del 50Dlgs n° 61/2000٭ pari al 27% calcolata sulla quota oraria della retribuzione oraria globale dovuta di fattocui all’art.74. La retribuzione prevista dai 2 Pertanto le ore supplementari recuperate non incideranno su alcun istituto differito derivante da legge o da contratto. Sulle ore di lavoro supplementare non maturano ratei di ferie, permessi e tredicesima,TFR ed ogni altro elemento differito della retribuzione, i quali rientrano nella percentuale di maggiorazione del 27%. Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all’utenza; - punte di legge ivi compreso intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni normale organico; - per sostituzione di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data Nel rapporto di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto. ٭ e, quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali,
D) Ai sensi e nel rispetto dell’art.3 commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del Dlgs n°61/2000 e successive modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto,occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l’assistenza di un periodo componente dell’RSA da egli indicato,ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo prestabilitoparziale orizzontale, un arco temporale nella giornata,in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al termine mese, all’anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate all’interno del quale, al quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pienoe di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora il numero delle richieste risulti vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore a quello compatibile con al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà sole giornate nelle quali si sia effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità lavorativa con variazione di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etccollocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata., opportunamente documentati, − motivi personali;
nE) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali Nei rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5tipo verticale o misto possono essere stabilite,con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lettera D, comma 2anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quale non era prevista). Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la si applicherà una maggiorazione del 202% sulla retribuzione oraria globale mensile derivante dal contratto individuale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lettera D). Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elasticheparziale, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio accompagnata da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad preavviso di un sistema misto. L’esercizio, da parte mese in favore del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore potrà denunciare il patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando alla denuncia l’indicazione di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le una delle seguenti documentate ragioni:
a) ragioni1. gravi esigenze di carattere familiare,
b) ; 2. esigenze di tutela della salute certificata certificate dal competente Servizio Sanitario servizio sanitario pubblico,
c) ; 3. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi ; 4.attività di studio e/e formazione di cui all’art. 68 e art. 69 del presente CCNL. Tali motivazione devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. E’ data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole flessibili o di formazione attinenti all’attività lavorativa svoltaelastiche, la sospensione delle stesse per tutto il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte
rF) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, La retribuzione oraria si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa ottiene come stabilito dall’articolo 69.74. L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale verticale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del D.lgs. n. 61/2000lavoro supplementare. Le parti si danno atto che, novità introdotte nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativapresente articolo rispetto all’art. 26 del CCNL 8/6/2000 entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla firma del presente contratto.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché e dalla seguente disciplina:
a) . Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, − ; - verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − ; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
2. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione rapporto a tempo parziale dovrà comunque di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda.
3. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata l’entità indicata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media settimanale dei lavoratori a ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;normale settimanale come definito ai punti precedenti.
c) al personale assunto a 4. Nel tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente supplementare, oltre l’orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzioneassunzione e/o trasformazione, in sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 100 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore.
5. Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al comma 4 del presente articolo possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con le percentuali indicate all’articolo 28. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare.
6. Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, oraria individuale come definita ai sensi di quanto convenuto nella dell’art. 46 del presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fattoaccordo.
7. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti per le ore supplementari di cui al punto che precede è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoroT.F.R.
8. Il consolidamento avverrà su istanza scritta Restano fermi i diritti del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto previsti dall’articolo 5, commi 1 e 3, 8 del D.lgs. n. 61/200081/2015, compatibilmente con le esigenze organizzative comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale), comma 3 (diritto del lavoratore affetto da grave patologia oncologica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso), comma 7 (diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, in luogo del congedo parentale di cui (all’art.36, comma 5 lett. g), del presente accordo), comma 8 (informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale).
9. In altri casi di gravi e di serviziocomprovate necessità familiari del lavoratore, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza questi può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilitoparziale. L’azienda compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive potrà accogliere la domanda e, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenzealle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata :
a. in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di sottoporsi assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992;
b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. In altri casi di particolare necessità del lavoratore, debitamente motivata e comprovata, l’azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a cure mediche incompatibili tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi.
11. Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, a parità di condizioni si farà riferimento all’anzianità di servizio.
12. Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la prestazione causale di cui al presente comma 12 deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 25 del presente accordo.
13. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pienopieno a tempo indeterminato in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva, − documentata necessità per l’espletamento delle medesime mansioni o di assistere familiari quelle equivalenti a carico non autosufficienti ovvero, nel caso quelle oggetto del rapporto di genitore unico, anche figli fino lavoro a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etctempo parziale., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per 14. Per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni tempo parziale del personale di leggeguida, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;.
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs15. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su Su accordo scritto tra lavoratore azienda e aziendalavoratore, il quale potrà farsi assistere da un componente RSU, o RSA ove esistenti, o di struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità variazione della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.
16. Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche non integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. Ai sensi della legge 92/2012 e s.m.i., art. 1, comma 7 e ss.20, lett. a), al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8, comma 3 del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversaD.lgs 81/2015 (grave patologia oncologica), ovvero ad un sistema mistodi cui all'art. L’esercizio10, da parte del datore di lavorocomma 1, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativalegge 300/1970 (lavoratore studente), nonché ai lavoratori di cui al comma precedente9 del presente articolo, comporta è riconosciuta la facoltà di revocare gli accordi scritti sulle clausole flessibili e/o delle clausole elastiche. I lavoratori di cui al capoverso precedente possono inoltre richiedere all'azienda la modifica o la sospensione degli accordi scritti sulle clausole elastiche.
17. L'esercizio della facoltà di revoca, ovvero la richiesta di eliminazione, modifica o sospensione delle clausole elastiche di cui al comma precedente deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda con un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 preavviso minimo di 30 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi Qualora non fossero già state prodotte in precedenza dal lavoratore, le comunicazioni di cui al precedente capoverso vanno corredate della documentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno rispettivamente titolo. Le novazioni delle clausole elastiche conseguenti alle richieste di cui al comma 18 decorrono dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastichedata concordata tra le parti, devono essere convenute tra azienda e lavoratore in forma scritta e, nell'occasione, il lavoratore può darvi disdetta dando farsi assistere da un componente RSU, o RSA, ove esistenti, ovvero da un rappresentante della struttura territorialmente competente di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. L'eventuale diniego dell'azienda alla richiesta di modifica o sospensione delle clausole elastiche, inoltrata ai sensi del comma 16 del presente articolo, deve essere motivata per iscritto in relazione alla oggettiva incompatibilità con le esigenze produttive aziendali.
18. La variazione di cui al datore di lavoro comma 15 è preannunciata con un preavviso di un mese7 giorni, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:ridotto a 2 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, ed è compensata con una maggiorazione del 5 %, calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione globale di cui all’art. 46 del presente CCNL.
a) 19. Il compenso di cui al comma precedente è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il T.F.R. Il lavoratore può richiedere di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare,
b) esigenze familiare o di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenzepropria salute.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/200020. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-timea tempo parziale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto previsto dal comma14 del presente articolo.
21. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.lgs. n. 81/2015 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. Il rapporto La prestazione di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgspart-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cd. 25 febbraio 2000misto; il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: − orizzontalecompatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per rapporto tra orario ridotto ed il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. L’Azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 5% del personale in forza a tempo pieno in misura proporzionale alle ore richieste di trasformazione del rapporto di lavoro prestate nel meseda tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di:
a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati(1) o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
b) accudire i figli fino al compimento dei sette anni;
c) studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea;
1 Nota: per gravi malattie le parti intendono quelle di cui alla lett. A) della “Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza” di cui all’art. 41 del Ccnl
d) le retribuzioniaccudire i figli, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del c.c.n.lbambino. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività Tali domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di guida del personale viaggiante presentazione: • se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall’avvenuta comunicazione scritta; • se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da assumere a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni parziale; • qualora l’Azienda sia in grado di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei reperire altri lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno dirittodelle stesse mansioni, in relazione alle mansioni loro attribuite, disponibili al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo Nei casi di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastichedi cui alla lett. d) del precedente terzo comma, che consentano la variabilità è possibile rientrare a tempo pieno, previa richiesta scritta da presentare alla Direzione aziendale almeno 60 giorni prima della data di rientro a full time. In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, co. 2 e dall’art. 3, commi 7, 8, 9 del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 276/2003, all’atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di:
a) clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61lavorativa, anche determinando il passaggio da un part- part-time orizzontale o a verticale o viceversa, ovvero ad un al sistema misto;
b) nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. L’esercizioNegli altri casi in cui il lavoratore - il cui rapporto sia stato in precedenza trasformato da tempo pieno a tempo parziale - chieda di ritornare a full time, da parte del datore di lavorol’Azienda, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativaove intenda procedere a nuove assunzioni a tempo pieno, per le medesime mansioni, prenderà in considerazione in via prioritaria ma non esclusiva le relative richieste, purché già presentate per iscritto alla Direzione aziendale. Con riferimento a quanto previsto dall’ipotesi a), di cui al comma precedente7 del presente articolo, comporta un preavviso, l’Azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a favore del lavoratore, non inferiore a 10 tempo parziale (clausola di flessibilità) dandone preavviso alla Rsu e ai lavoratori interessati 5 giorni di calendarioprima. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore Le ore di lavoro un preavviso prestate in applicazione del presente comma e secondo il patto di un mesecui sopra sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze salvo diversa regolamentazione complessivamente di carattere familiare,
b) esigenze miglior favore a livello aziendale. In presenza di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio emergenze tecniche e/o produttive, il termine di formazione attinenti all’attività lavorativa svoltapreavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art20%. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina Quanto sopra non si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme nei casi di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel contratto riassetto complessivo dell’orario di lavoro part-time, lo svolgimento che interessino l’intera Azienda ovvero unità organizzative autonome della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativastessa.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte e da svolgere, ferma restando la reciproca volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) nelle aziende artigiane vi possono essere lavoratori a tempo parziale nella misura di 1/3 dei dipendenti con arrotondamento all'unità superiore; nel caso di imprese senza dipendenti può essere assunto un lavoratore a tempo parziale;
f) può essere previsto un termine di conversione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, prestabilendo la clausola sull'atto sottoscritto;
g) l'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con rapporto a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità economica alla misura della prestazione lavorativa; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale;
h) date le particolari caratteristiche di andamento produttivo nel settore della ceramica, le parti concordano la possibilità per i lavoratori occupati a tempo parziale di prestazioni di orario supplementare nei periodi di maggiore richiesta produttiva. Tali ore supplementari, se effettuate all'interno dell'orario contrattuale diurno non festivo, non daranno luogo a maggiorazioni e comunque non potranno superare con riferimento alla settimana il 15% dell'orario concordato a tempo parziale. Il rapporto ricorso ad orario supplementare potrà avvenire su richesta dell'azienda previa disponibilità del lavoratore. N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue: L'art. 24 del c.c.n.l. 30 marzo 1993 è sostituito dal seguente: "Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 21 del presente contratto. E' da considerarsi a tempo parziale, altresì, il rapporto di lavoro che preveda una prestazione nell'arco del mese o dell'anno ridotta rispetto alla normale durata dell'orario nei suddetti periodi di riferimento. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta, le relative modalità. Il rapporto a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplinadisciplinato secondo i seguenti criteri:
a) il lavoro a possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale può essere di tipo: − orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, − verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico- produttive compatibilmente con le mansioni svolte o dell’anno, − misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma da svolgere fermo restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mesereciproca volontarietà;
d) le retribuzionipriorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, xxxxxx e giornalierarispetto ad eventuali nuove assunzioni, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976per identiche mansioni;
e) per i tempi accessori possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di clausole elastiche di modifica della durata e complementari all’attività della distribuzione dell'orario di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionalelavoro;
f) il lavoratore a possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori rapporto a tempo pieno. Tuttavia, il periodo Le Parti convengono che in presenza di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale specifiche esigenze organizzative previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del serviziosupplementare rispetto a quello concordato. Il numero massimo di Le ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20supplementare, se effettuate all'interno dell'orario contrattuale diurno non festivo, non daranno luogo a maggiorazioni e, comunque, non potranno superare il 40% della durata dell’orario di lavoro dell'orario concordato a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 oreparziale. Il numero massimo L'applicabilità delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione norme del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabilipresente contratto, annualmente o giornalmente, ai sensi di per quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: − documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, − documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, − motivi di famiglia, opportunamente documentati, − studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, − motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, avverrà secondo modalità elastichecriteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando instaura il passaggio da un part- time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori rapporto a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativaN.d.R.: L'accordo 29 aprile 2008 prevede quanto segue:
Appears in 1 contract