Lavoro notturno ordinario. Per lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Per tale lavoro è prevista una indennità di L. 20.000 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di L. 10.000 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. A decorrere dall’ 1/1/2001 le succitate indennità saranno incrementate rispettivamente a L. 24.000 e a L. 12.000. Fino alle due ore per notte non è dovuta l’indennità di cui al presente articolo. La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art.50. Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.
Appears in 1 contract
Lavoro notturno ordinario. Per lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Per tale lavoro è prevista una indennità di L. 20.000 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di L. 10.000 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. A decorrere dall’ 1/1/2001 le succitate indennità saranno incrementate rispettivamente a L. 24.000 e a L. 12.000. Fino alle due ore per notte non è dovuta l’indennità di cui al presente articolo. La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art.50. Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.da
Appears in 1 contract
Lavoro notturno ordinario. Per lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Per tale lavoro è prevista una indennità di L. 20.000 € 12,39 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di L. 10.000 € 6,20 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. A decorrere dall’ 1/1/2001 le succitate indennità saranno incrementate rispettivamente a L. 24.000 e a L. 12.000. Fino alle due ore per notte non è dovuta l’indennità di cui al presente articolo. La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art.50all'art. 55. Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.
Appears in 1 contract
Lavoro notturno ordinario. Per lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Per tale lavoro è prevista una indennità di L. 20.000 € 10,33 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di L. 10.000 € 5,16 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. A decorrere dall’ 1/1/2001 1/1/20041 le succitate indennità saranno incrementate rispettivamente a L. 24.000 € 12,39 e a L. 12.000€ 6,20. Fino alle due ore per notte non è dovuta l’indennità di cui al presente articolo. La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all'art.50all'art.55. Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.
Appears in 1 contract